PDL 262

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 262

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PANIZZUT, MOLINARI, CAPARVI, CARRÀ, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, FURGIUELE, LOIZZO, MARCHETTI, MONTEMAGNI, PRETTO

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di adozione dei minori

Presentata il 13 ottobre 2022

torna su

Onorevoli Colleghi! — La legge 4 maggio 1983, n. 184, si apre con l'enunciazione del principio secondo cui il minore ha il diritto di crescere e di essere educato nel proprio nucleo familiare, cioè di fare parte di una famiglia idonea a tale compito.
Nella medesima ottica, sia la Corte europea dei diritti dell'uomo che la Corte di cassazione hanno più volte ribadito la necessità di assicurare anche in questa materia il principio del superiore interesse del minore, che in tale contesto si traduce prevalentemente nella salvaguardia del rapporto del minore con i genitori biologici, qualificando l'adozione alla stregua di una extrema ratio da disporre soltanto quando la conservazione della relazione tra genitori e minore può compromettere definitivamente ed irrimediabilmente il corretto e sano sviluppo psicofisico del minore stesso.
Tale impostazione è stata, inoltre, confermata dal legislatore nazionale, in una prospettiva ancora più generale, attraverso la riforma della filiazione avviata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e, più specificamente, mediante l'articolo 315-bis del codice civile, introdotto da tale legge, che, nel delineare quello che è stato definito il primo «statuto dei diritti del figlio», al secondo comma stabilisce che «Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti».
La tutela del superiore interesse del minore costituisce, quindi, il riferimento fondamentale al fine di individuare i provvedimenti più adeguati ad assicurare al minore la salvaguardia del suo complessivo benessere psicofisico, nell'ottica costituzionale dello sviluppo della sua personalità.
Pertanto il diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine deve essere coniugato con il suo diritto a crescere in un ambiente idoneo allo sviluppo della personalità. Ne consegue che il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia di origine non ha i caratteri della «assolutezza», ma può recedere nei casi in cui contrasti con il superiore interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata.
In tale quadro, il punto di sintesi tra i valori in gioco è indubbiamente rappresentato dal complesso corpus normativo previsto dalla legge n. 184 del 1983, modificato, in particolare, dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (attuativo della delega prevista dalla citata legge n. 219 del 2012), nonché dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Un sistema normativo, quello delineato dalla legge n. 184 del 1983, che, pur con alcuni limiti, presenta anche elementi assolutamente innovativi.
In base agli ultimi dati del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, le domande di adozione nazionale e internazionale sono tornate, timidamente, a salire nell'anno 2021, arrestando il trend regressivo che durava da diverso tempo, accentuato profondamente dall'emergenza determinata dal COVID-19 nel 2020. A questo aumento delle domande, tuttavia, non è corrisposto un aumento delle adozioni, il cui andamento è rimasto negativo anche nel 2021, segno di come le famiglie pronte ad adottare siano decisamente più numerose dei minori dichiarati adottabili e ancora di più delle adozioni effettivamente realizzate.
Le famiglie aspiranti all'adozione di un minore straniero necessitano di una preparazione e di un accompagnamento sicuramente maggiori rispetto al passato, tenuto conto degli importanti cambiamenti che sono intervenuti in relazione al profilo dei bambini adottabili: sempre più frequentemente si verificano situazioni di bambini non più in tenera età e con particolari esigenze sanitarie.
A ciò si deve aggiungere, dal punto di vista delle famiglie aspiranti all'adozione, il sensibile impegno economico necessario a concretizzare l'adozione, con tempi dilatati e percorsi complessi.
In questo contesto e allo scopo di colmare le più evidenti lacune del sistema delle adozioni nel nostro Paese, si ritiene necessario intervenire – senza comunque pregiudicare la qualità delle adozioni – su alcune procedure, relative sia alle adozioni nazionali che a quelle internazionali, al fine di arrivare ad una congrua definizione dei tempi dei procedimenti, alla loro semplificazione e all'aumento della loro trasparenza, a tutela delle famiglie adottive.
L'intervento proposto muove dalla consapevolezza che la salvaguardia del superiore interesse del minore non può essere separata dalla necessità di assicurare che i relativi procedimenti, pur considerando le peculiarità di ogni singolo caso concreto, non pregiudichino, a causa della loro eccessiva durata, le esigenze e i bisogni dei minori interessati. In molti casi, ad esempio, l'ingiustificato protrarsi di un periodo di affidamento ovvero un immotivato ritardo nella dichiarazione di idoneità all'adozione degli aspiranti genitori adottivi possono pregiudicare le legittime aspettative di tutela e di protezione della persona minore di età.
In questa prospettiva si colloca l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, che apporta alcune puntuali modifiche alla legge n. 184 del 1983. In particolare:

la lettera a) modifica l'articolo 4, intervenendo sul periodo di affidamento che, a legislazione vigente, non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. La prassi dimostra che spesso gli affidi durano anche più di ventiquattro mesi: tale soluzione, oltre ad essere deteriore per la condizione del minore, che corre il rischio di permanere in una situazione di «incertezza» rispetto al suo futuro, tende a trasformare l'affidamento da provvedimento fisiologicamente temporaneo a provvedimento para-adottivo, ma senza le medesime garanzie e valutazioni. Pertanto, si propone di fissare la durata massima dell'affidamento in diciotto mesi, ferma restando la possibilità di prorogarlo qualora l'affidamento rechi pregiudizio al minore;

la lettera b), che modifica l'articolo 6, interviene sui requisiti dei coniugi che aspirano all'adozione, ritenendo sufficiente, ai fini del requisito della stabilità del rapporto, fissare a due anni (in luogo di tre anni) la durata del coniugio, ovvero del periodo di convivenza stabile e continuativa prima del matrimonio;

la lettera c) modifica l'articolo 10 introducendo – nell'ambito delle adozioni nazionali – un termine per l'accertamento dello stato di abbandono, stabilendo che avvenga entro novanta giorni, prorogabili con provvedimento motivato;

la lettera d), che modifica l'articolo 22, interviene sempre nell'ambito delle procedure di adozione nazionale, riducendo la durata delle indagini a carico dei servizi socio-assistenziali territoriali da centoventi giorni a novanta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori novanta giorni;

la lettera e), che modifica l'articolo 26, disciplina l'ultima fase relativa alla dichiarazione di adottabilità, prevedendo alcuni termini per la pronuncia e per il ricorso: al numero 1) si introduce un termine per la pronuncia della corte d'appello sulle impugnazioni avverso le dichiarazioni di adottabilità e, al numero 2), si prevede un termine per presentare il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello;

la lettera f) interviene su alcuni aspetti relativi alle procedure di adozione internazionale. In particolare, si modifica l'articolo 29-bis prevedendo, al numero 1), la possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza coloro che aspirano all'adozione anche per via telematica; al numero 2) si modifica il comma 5, riducendo a novanta giorni il termine entro il quale inviare la relazione sull'attività di informazione e di indagine su coloro che aspirano all'adozione;

la lettera g) interviene, sempre nell'ambito delle adozioni internazionali, modificando l'articolo 30 al fine di ridurre a quaranta giorni il termine entro il quale il tribunale per i minorenni, una volta ricevuta la relazione dei servizi socio-assistenziali, pronuncia con decreto motivato la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

L'articolo 2 prevede, infine, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità delegata in materia di famiglia e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per la determinazione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge n. 184 del 1983, nonché dei criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive e degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «tre anni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

2) al comma 4, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

c) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro il termine di novanta giorni, prorogabile una sola volta con provvedimento motivato»;

d) all'articolo 22, comma 4, le parole: «centoventi giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

e) all'articolo 26:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte d'appello,» sono inserite le seguenti: «nei trenta giorni successivi,»;

2) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

f) all'articolo 29-bis:

1) al comma 1, dopo la parola: «presentano» sono inserite le seguenti: «, anche per via telematica,»;

2) al comma 5, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

g) all'articolo 30, comma 1, le parole: «i due mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «i quaranta giorni successivi».

Art. 2.
(Disposizioni in materia di requisiti minimi, costi e trasparenza)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità delegata in materia di famiglia e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;

c) gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera a).

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

torna su