PDL 254

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 254

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BOLDRINI

Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi e Colleghe! – L'articolo 51 della Costituzione italiana stabilisce che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. È stata la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che ha poi integrato il principio contenuto nell'articolo 51 con la norma secondo la quale: «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». È venuto così a compimento, all'inizio del secolo, un percorso politico e legislativo avviatosi da tempo e che si era già manifestato in precedenti modifiche costituzionali quali, ad esempio, la legge costituzionale n. 2 del 2001, che ha stabilito che le regioni ad autonomia speciale devono promuovere condizioni di parità di accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, e la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha prescritto che le regioni a statuto ordinario devono, con proprie leggi, promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
Il significativo rinnovamento della Costituzione nella direzione dell'impegno alla promozione fattiva delle pari opportunità ha, dunque, indicato una direzione «obbligata» che impone di affrontare, in termini innovativi, il problema della presenza minoritaria delle donne nelle istituzioni repubblicane, tenendo certamente conto che, tra gli obiettivi principali della modifica all'articolo 51, vi è quello di dare preventiva copertura costituzionale a tutte le iniziative di riforma improntate al principio della cosiddetta democrazia paritaria e al perseguimento della piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica del Paese.
Nella Costituzione repubblicana vi sono numerose disposizioni che riguardano, direttamente o indirettamente, la materia delle pari opportunità fra i sessi. Innanzitutto tra i princìpi fondamentali non possono non citarsi: l'articolo 2, che stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (inteso come persona), sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; l'articolo 3, che stabilisce al primo comma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali (cosiddetto principio di eguaglianza formale); sempre l'articolo 3, che al secondo comma attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Infine, ricordiamo il già citato articolo 117, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che al settimo comma vincola il legislatore regionale affermando che: «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».
L'evoluzione del nostro ordinamento costituzionale ha seguito del resto l'affermazione dei diritti delle donne a livello internazionale che ha trovato una solida base nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 (ratificata ai sensi della legge n. 132 del 1985). Con riferimento all'ordinamento dell'Unione europea vanno poi ricordati: l'articolo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea (come modificato dal Trattato di Amsterdam), che annovera fra i compiti della Comunità quello di promuovere la parità fra uomini e donne, e l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo il quale la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso quello in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione e per il quale: «Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato».
Un altro passo importante in questa direzione è stato compiuto con l'approvazione della legge n. 120 del 2011, la cosiddetta «legge Golfo-Mosca», che ha previsto quote di genere nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati e delle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati. A undici anni di distanza dall'approvazione della legge, i risultati della sua applicazione sono molto positivi. Il monitoraggio del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri mostra che, a marzo 2019, i board delle società pubbliche erano costituiti per il 32,6 per cento da donne. Le donne rappresentano il 28,5 per cento dei componenti dei consigli di amministrazione e ricoprono più di un terzo delle cariche nei collegi sindacali (33,4 per cento e 41,7 per cento rispettivamente con riferimento ai sindaci effettivi e ai sindaci supplenti). Inoltre, in base ai dati della Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob), risultava che nel 2011 la rappresentanza delle donne fra i consiglieri di amministrazione delle società quotate fosse circa del 7 per cento, mentre fra i membri dei relativi collegi sindacali si fermava al 6,5 per cento. A giugno 2018 i dati riportavano una situazione di maggiore equilibrio, con la presenza di consiglieri di sesso femminile nei board delle società quotate al 36 per cento, mentre nei collegi sindacali il dato era pari al 38 per cento.
La stessa Consob ha evidenziato che, dall'entrata in vigore della legge, l'età media dei componenti dei consigli di amministrazione di società quotate si è ridotta, mentre è aumentata la presenza di laureati e con un titolo di studio post-laurea. A distanza di undici anni dall'entrata in vigore della legge Golfo-Mosca, oltre il 70 per cento delle società interessate dalla legge ha la presenza del genere meno rappresentato pari o superiore a un terzo nei propri organi amministrativi.
Restano, tuttavia, numerosi settori dove l'accesso delle donne a posizioni di vertice e di direzione permane residuale, nonché organi dello Stato dove la presenza delle donne risulta ad oggi del tutto minoritaria e nella cui composizione non viene sufficientemente prestata attenzione al principio dell'equilibrio di genere. Questa proposta di legge si pone l'obbiettivo di affrontare il problema promuovendo, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, l'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti e negli organi delle società quotate e non quotate controllate da pubbliche amministrazioni. Essa impone di assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura dei due quinti, nella composizione della Corte costituzionale, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Consiglio superiore della magistratura e in tutte le più importanti autorità indipendenti che operano nel nostro ordinamento. Inoltre, si estendono le disposizioni della legge Golfo-Mosca agli organi delle società quotate e non quotate controllate da pubbliche amministrazioni.
Infine, si affronta il problema della scarsa presenza delle donne nei comitati di esperti di consulenza del Governo, intervenendo sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. La proposta infatti richiede, per la scelta dei consulenti di nomina governativa, che il Presidente del Consiglio, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri assicurino il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura dei due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Anche quando venga costituito un comitato di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni, la scelta dei componenti deve essere effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, assicurando che il genere meno rappresentato ottenga comunque almeno due quinti dei componenti di ciascun comitato. Tali disposizioni si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero.
Questa proposta individua nel sostegno della soggettività femminile un fattore decisivo di cambiamento e di progresso della società. La promozione da parte della Repubblica di una cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della valorizzazione delle differenze di genere risulta determinante per il contrasto degli stereotipi e contro tutte le forme di discriminazione basate sul genere. In questo senso l'introduzione di norme che promuovono le pari opportunità negli organi di vertice dello Stato ha lo scopo di influire sull'intera società italiana, perché valorizza la differenza di genere e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili essenziali per il raggiungimento di un'effettiva parità giuridica e sociale tra donne e uomini.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi)

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, la Repubblica, nel rispetto delle competenze regionali e locali, concorre alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, nonché allo sviluppo di un sistema ispirato ai princìpi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità.
2. La Repubblica favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto degli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; valorizza la differenza di genere e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini.

Art. 2.
(Equilibrio di genere nella Corte costituzionale)

1. All'articolo 1 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nella scelta dei giudici si assicura il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti della Corte venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente comma».

Art. 3.
(Equilibrio di genere nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nella scelta degli esperti, si assicura il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti degli esperti da nominare»;

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nella scelta dei rappresentanti, le categorie produttive assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti dei rappresentanti da designare»;

3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nella scelta dei rappresentanti, l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e l'Osservatorio nazionale per il volontariato assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di due terzi dei rappresentanti da designare»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti degli esperti da nominare»;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti dei rappresentanti da nominare»;

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «maggiormente rappresentative» sono inserite le seguenti: «, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere almeno nella misura di due quinti dei membri da nominare,»;

d) all'articolo 7, comma 4, dopo le parole: «stessa organizzazione od organo» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui all'articolo 3».

Art. 4.
(Equilibrio di genere nel Consiglio superiore della magistratura)

1. Il primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dai seguenti: «Il sistema di elezione garantisce un'equilibrata rappresentanza di donne e uomini. Ciascun elettore può esprimere due preferenze per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). Nel caso di espressione di due preferenze, la seconda deve riguardare un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 5.
(Equilibrio di genere nelle autorità indipendenti)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella scelta dei presidenti delle autorità di cui al comma 1, si assicura il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nella misura di almeno due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei presidenti di ciascuna autorità venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente comma».

2. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di composizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella scelta dei componenti dell'Autorità, si assicura il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

3. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nella scelta dei componenti dell'Autorità, si assicura il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

4. All'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di composizione delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per le telecomunicazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri di ciascuna Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».
5. All'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di composizione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, dopo le parole: «dal Senato della Repubblica con voto limitato» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere».
6. All'articolo 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di composizione dell'Autorità nazionale anticorruzione, le parole: «tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere».
7. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti, i Ministri competenti e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri della Commissione, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».
8. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di composizione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti della Commissione, si assicura il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, in modo che non possano esservi più di cinque membri dello stesso sesso, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».
9. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di composizione della Commissione nazionale per le società e la borsa, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Nella scelta dei componenti della Commissione, il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

10. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481» sono soppresse e le parole: «della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 14 novembre 1995, n. 481»;

b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

Art. 6.
(Equilibrio di genere negli organi delle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati regolamentati)

1. All'articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale con un numero di almeno cinque membri, lo statuto assicura che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori eletti. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale con un numero di membri inferiore a cinque, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate».

2. Le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter e al comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che riservano al genere meno rappresentato almeno due quinti degli amministratori eletti e dei membri effettivi del collegio sindacale, si applicano per sei mandati consecutivi anche alle società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati, costituite in Italia, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da esse controllate.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
4. All'articolo 3, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 120, le parole: «, non quotate in mercati regolamentati» sono soppresse.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni medesime, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Art. 7.
(Equilibrio di genere nei comitati di consulenza del Governo)

1. All'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nella scelta dei consulenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
2-ter. La scelta dei componenti dei comitati di consulenza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo e di ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, assicurando che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti di ciascun comitato. Qualora la scelta dei componenti di un comitato di consulenza sia operata in ragione delle funzioni svolte e l'equilibrio di genere non sia assicurato, il comitato è integrato da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero».

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di disciplinare in maniera uniforme tutti i comitati e gli organismi di consulenza del Governo previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni medesime, nonché al fine di prevedere le forme e i termini dell'adeguamento della composizione dei comitati attualmente esistenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

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