PDL 249-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 249-413-690-744-885-959-1013-1066-1182-1200-A

PROPOSTE DI LEGGE

249

d'iniziativa dei deputati
MARROCCO, CAPPELLACCI, D'ATTIS, BARELLI, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, DEBORAH BERGAMINI, CASASCO, DALLA CHIESA, DE PALMA, GATTA, MAZZETTI, MULÈ, PATRIARCA, PITTALIS, ROSSELLO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SORTE, TASSINARI, TENERINI, TOSI

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Presentata il 13 ottobre 2022

413

d'iniziativa dei deputati
BOSCHI, GUERINI, ROSSELLO, CATTOI, STEGER, RICHETTI, BONETTI, BONIFAZI, ENRICO COSTA, D'ALESSIO, DEL BARBA, DE MONTE, FARAONE, GIACHETTI, GRUPPIONI, RUFFINO, SOTTANELLI, MADIA

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Presentata il 19 ottobre 2022

690

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, CARETTA, FOTI, LUCASELLI, VARCHI, ZUCCONI, VIETRI

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche

Presentata il 6 dicembre 2022

744

d'iniziativa dei deputati
BICCHIELLI, LUPI, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO,
ROMANO, SEMENZATO, TIRELLI

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Presentata il 29 dicembre 2022

885

d'iniziativa dei deputati
FURFARO, MALAVASI, BOLDRINI, CIANI, GIRELLI, STUMPO

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Presentata il 15 febbraio 2023

959

d'iniziativa della deputata SPORTIELLO

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, nonché in materia di organizzazione delle attività di assistenza e riabilitazione oncologica

Presentata il 7 marzo 2023

1013

d'iniziativa dei deputati
GARDINI, SCHIFONE, CIOCCHETTI, COLOSIMO, TRANCASSINI, KELANY, URZÌ, CARETTA, GAETANA RUSSO, DONDI, ZURZOLO, MATTEONI, MATTIA, MANTOVANI, FABRIZIO ROSSI, FRIJIA, AMORESE, DI GIUSEPPE, DE CORATO, IAIA, CONGEDO, MAULLU, VOLPI, BUONGUERRIERI, PADOVANI, MACCARI, POZZOLO, MALAGOLA, MALAGUTI, LA SALANDRA, MAERNA, MORGANTE, LUCASELLI, CIABURRO, VIETRI, CANGIANO, MARCHETTO ALIPRANDI, LA PORTA, RIZZETTO, RAMPELLI, MESSINA, GIORDANO, LOPERFIDO, FURGIUELE, LOIZZO, MATONE, BRUZZONE, CAPPELLACCI, D'ATTIS, DE PALMA, BAGNASCO, TASSINARI, BENIGNI, PATRIARCA, NEVI, BARELLI, CESA, ROMANO, PISANO, TIRELLI, CAVO, SEMENZATO

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Presentata il 17 marzo 2023

1066

d'iniziativa del
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Tutela del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche

Presentata il 30 marzo 2023

1182

d'iniziativa dei deputati
PANIZZUT, MOLINARI, LAZZARINI, LOIZZO, CATTOI, BARABOTTI, DAVIDE BERGAMINI, BISA, BOF, BRUZZONE, CAVANDOLI, CECCHETTI, FURGIUELE, GIAGONI, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, PIERRO, PRETTO, ZINZI

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Presentata il 26 maggio 2023

e

1200

d'iniziativa della deputata ZANELLA

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Presentata il 1° giugno 2023

(Relatrici: BOSCHI e MARROCCO )

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 26 luglio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 249-413-690-744-885-959-1013-1066-1182-1200. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento introduce misure volte ad assicurare che a seguito della guarigione clinica da una patologia oncologica, trascorsi dieci anni in assenza di recidiva ovvero cinque anni se la patologia era insorta prima del ventunesimo anno di età, la persona guarita possa esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, alle procedure di adozione di minori e all'accesso alle procedure concorsuali, di lavoro e di formazione;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del testo unificato sono riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato il testo unificato come risultante dall'esame delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio,

premesso che:

il provvedimento è volto ad assicurare che alla guarigione della persona affetta da patologia oncologica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione mediante il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico;

in particolare, l'articolo 3, modificando l'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento preadottivo, prevede che le indagini concernenti la salute dei richiedenti l'adozione non possano riportare informazioni relative a patologie oncologiche, qualora siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo senza episodi di recidiva, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la patologia sia insorta prima dei ventuno anni di età,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 249 e abb., recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, che attribuiscono a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di promuovere politiche attive per assicurare alle persone che siano state affette da patologie oncologiche uguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza al lavoro, nonché nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi, non garantiscono che dalla loro attuazione non possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica, giacché allo stato non sussistono misure di politica attiva specificamente indirizzate in favore dei malati oncologici;

con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, che prevedono la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari all'applicazione del provvedimento in esame senza oneri a carico dell'assistito, il rilascio di specifici certificati rientra nell'ambito dei compiti già assegnati ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie pubbliche, che potranno farvi fronte nell'ambito dalle risorse previste negli accordi collettivi nazionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

ai nuovi compiti in materia di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in ragione delle particolari competenze e delle professionalità già acquisite dal medesimo Garante;

rilevata la necessità di:

configurare la promozione di specifiche politiche attive prevista dall'articolo 4, comma 2, in termini di facoltà da esercitare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di scongiurare l'insorgenza di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

riformulare la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 5 al fine di assicurarne la necessaria prescrittività, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni interessate provvedano alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: sono promosse con le seguenti: possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

All'articolo 5, sostituire il comma 5 con il seguente:

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 249 Marrocco e abbinate, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

apprezzato quanto disposto all'articolo 2, comma 1, che disciplina l'accesso ai servizi finanziari, bancari, d'investimento ed assicurativi, ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti corrispondenti, prevedendo che il consumatore non sia tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni, ovvero cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento dei ventuno anni d'età;

considerato altresì favorevolmente che, ai sensi del medesimo articolo 2, in tutte le fasi di accesso dei consumatori ai predetti servizi i soggetti che li forniscono devono dare alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al citato comma 1 (comma 2), che non possono essere applicati all'interessato limiti, costi e oneri aggiuntivi e diversi trattamenti rispetto a quelli previsti per gli altri consumatori a legislazione vigente (comma 3) e che è fatto divieto ai predetti soggetti che forniscono il servizio, per i casi di cui al comma 1, di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei relativi contratti (comma 4), disponendosi apposite norme circa la nullità, a vantaggio del consumatore e rilevabile d'ufficio, delle singole clausole difformi ai suesposti princìpi (comma 6),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato che il provvedimento introduce disposizioni volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, alle procedure di adozione di minori, all'accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale;

condivise, in particolare, per quanto concerne le norme di interesse della XI Commissione, le finalità dell'articolo 4, laddove, in particolare al comma 2, prevede la promozione - da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite determinate organizzazioni di pazienti oncologici - di specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 249 Marrocco e abbinate, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che l'impianto complessivo del provvedimento è pienamente coerente con gli indirizzi assunti dalla Commissione europea con la comunicazione recante il Piano europeo di lotta contro il cancro (COM(2021) 44final) con la quale ha preannunciato iniziative volte ad affrontare il tema dell'equità dell'accesso ai servizi finanziari (comprese le assicurazioni) attraverso un codice di condotta ed una riflessione sulle soluzioni a lungo termine;

evidenziato che questi orientamenti sono stati da ultimo riaffermati dal Parlamento europeo che il 16 febbraio 2022 ha approvato una risoluzione sulla strategia europea nella lotta contro il cancro nella quale chiede, tra l'altro, l'adozione di una direttiva contro la discriminazione dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia, nonché l'equa attuazione delle direttive sui servizi finanziari, quali la direttiva relativa ai contratti di credito;

evidenziata la portata delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4. riguardanti rispettivamente l'accesso ai servizi finanziari, bancari ed assicurati ed alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, rispondenti alle problematiche evidenziate nella Comunicazione della Commissione europea e nella risoluzione del Parlamento europeo,

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PARERE FAVOREVOLE

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TESTO UNIFICATO
dalla Commissione

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Art. 1.
(Oggetto, finalità e definizione)

1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44 final), del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
2. Per «diritto all'oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)

1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.
4. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.
5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione.
6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai princìpi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età»;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: «genitori adottivi,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo,»;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: «la salute,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 4.
(Accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale)

1. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai princìpi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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