PDL 249

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 249

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARROCCO, CAPPELLACCI, D'ATTIS

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – I pazienti oncologici si vedono spesso negare la possibilità di esercitare taluni diritti fondamentali, come quello di richiedere un'adozione, di accedere a servizi di prestito bancario o di accendere un mutuo per l'acquisto di una casa.
Da tempo ormai, svariati soggetti interessati, quali esperti di oncologia, la Rete oncologica dei pazienti Italia (ROPI) e molte altre associazioni, sottopongono all'attenzione della comunità scientifica e della politica del nostro Paese la problematica del diritto all'oblio per i pazienti oncologici.
La Francia è stato il primo Paese a stabilire per legge che le persone con pregressa diagnosi oncologica, trascorsi dieci anni dalla fine dei trattamenti terapeutici – o cinque per coloro che hanno visto insorgere il tumore prima della maggiore età – non sono tenute a fornire informazioni concernenti le loro patologie oncologiche pregresse agli assicuratori o ai soggetti che offrono servizi di credito quali prestiti o mutui. Dopo la Francia, anche altri Paesi, quali il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e più recentemente anche il Portogallo, hanno adottato una disciplina analoga, mentre in altri Paesi la problematica è attualmente oggetto del dibattito pubblico.
In Italia, sono 3,6 milioni i cittadini che si sono visti diagnosticare il cancro. Il 27 per cento di questi, circa un milione di persone, può essere considerato guarito, perché si è lasciato la malattia alle spalle e non necessita di ulteriori terapie. Purtroppo tuttavia, allo stato attuale, alla guarigione clinica non corrisponde sempre quella sociale, nel senso che i soggetti guariti dal cancro devono spesso affrontare ostacoli che impediscono loro di riprendere una vita normale dopo la conclusione delle cure antitumorali. Accade quotidianamente che costoro vengano discriminati nel diritto all'adozione o all'affidamento di minori, o nell'accesso ai servizi finanziari, quali prestiti o mutui o nella stipula di polizze assicurative. Nel migliore dei casi, tali soggetti fruiscono di tali servizi con maggiorazioni tariffarie, o clausole di esclusione parziale del rischio assicurativo, e questo anche decenni dopo aver completato l'iter terapeutico.
È dunque necessario adottare una normativa che consenta un reale ritorno alla vita a tutti coloro che hanno ricevuto una diagnosi di cancro e sono guariti; norme che consentano a queste persone di poter godere dei diritti fondamentali esattamente alla pari delle persone sane. È necessario cioè introdurre nel nostro ordinamento il cosiddetto «diritto all'oblio», in base al quale non è ammissibile che un paziente oncologico venga costretto a dichiarare la propria pregressa patologia, quando sia trascorso un determinato lasso di tempo dalla diagnosi e dalla conclusione dei trattamenti terapeutici.
I guariti da malattie oncologiche hanno la stessa aspettativa di vita della popolazione generale di uguale sesso e di pari età.
L'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) ha recentemente promosso la campagna «Io non sono il mio tumore», che consente ai cittadini di sostenere, con una raccolta di firme sul portale www.dirittoallobliotumori.org., il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il legislatore, per ottenere una legge che tuteli le persone che hanno avuto una neoplasia e che attualmente, per questo motivo, vivono discriminazioni sociali. Una iniziativa che ha visto l'adesione di moltissime associazioni.
La finalità della presente proposta di legge è proprio quella di dare seguito a questa importante iniziativa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei casi di cui al comma 2 non è ammessa la richiesta di informazioni concernenti lo stato di salute degli interessati relativamente a patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica nei seguenti casi:

a) nell'ambito delle procedure di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e affidamento dei minori, ivi comprese le indagini finalizzate ad accertare l'idoneità all'adozione da parte dei richiedenti disposte dal tribunale per i minorenni;

b) nell'ambito della stipulazione dei contratti di assicurazione e di servizi bancari e finanziari;

c) nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, alla stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni di cui al comma 1 sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini;

d) alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati.

3. Con riferimento alle lettere b) e c) del comma 2, sono nulle le condizioni e le clausole contrattuali sfavorevoli che siano conseguenti alle informazioni ottenute in violazione dei divieti di cui al comma 1. I documenti informativi e i modelli dei contratti sono redatti nel rispetto delle disposizioni del comma 1.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere specificati gli ambiti di applicazione del divieto di cui al comma 1.

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