PDL 24

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 24

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRAMBILLA, RIZZETTO

Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Secondo il rapporto Eurispes 2022, circa 4 italiani su 10 (37,7 per cento) dichiarano di aver accolto un animale nella propria famiglia. La presenza degli animali nelle case degli italiani continua a registrare un progressivo aumento, considerando i dati relativi al 2017 (33 per cento), al 2018 (32,4 per cento) e al 2019 (33,6 per cento). In particolare, anche nel 2022, si registra la maggiore presenza di cani (il 44,7 per cento ne possiede almeno uno) e di gatti (35,4 per cento). Le indagini divulgate a partire dal 2018 mettono peraltro in luce l'abitudine diffusa tra gli intervistati di dormire con il proprio pet e il fatto che lo stesso campione sacrifichi una buona parte del proprio tempo libero per il benessere e le necessità del suo amico animale (passeggiate, gioco, attività all'aperto eccetera). In molti casi chi ha un animale domestico rinuncia a uscire o a fare un viaggio per non lasciarlo solo. Questi dati mostrano con evidenza una mutata sensibilità nei confronti degli animali che da più di un terzo della popolazione sono considerati parte integrante della famiglia.
Di qui deve partire il legislatore, tenendo conto anche di alcuni recenti pronunciamenti della magistratura, per adeguare le norme a questa mutata sensibilità sociale. Ed è per questa ragione che la presente proposta di legge, anzitutto, introduce la definizione di animale familiare. Si intende per tale ogni animale domestico tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo senza altro fine che la compagnia. Nella definizione, quindi, rientrano anche animali tradizionalmente considerati da reddito, quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile, che possono essere detenuti come animali familiari previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale si escludono, per il presente e per il futuro, la commercializzazione, la cessione a titolo oneroso e la macellazione di questi animali.
Nella piena consapevolezza della rilevante valenza sociale del rapporto che lega gli uomini agli animali d'affezione, la presente proposta di legge modifica alcune disposizioni del codice civile in materia di animali e introduce nuove norme per la loro tutela.
La necessità di tali interventi nasce non solo dal sentire comune di larga parte dell'opinione pubblica, ma anche dall'opportuno allineamento della disciplina civilistica all'evoluzione normativa internazionale, europea e nazionale, a partire dal Trattato di Lisbona che ha introdotto nel nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea l'articolo 13, che definisce gli animali «esseri senzienti» e impone che le normative nazionali tengano conto di tale superiore principio.
Anche la giurisprudenza ha riconosciuto il cambiamento della natura del rapporto tra proprietario e animale d'affezione, non più riconducibile alla mera proprietà di un oggetto di cui il detentore avrebbe la completa disponibilità, e ha equiparato la necessaria tutela di un animale a quella che si deve a un minore. Alcuni tribunali, proprio in sede di provvedimenti emanati in cause di separazione di coniugi, hanno già applicato per analogia quanto previsto dal codice civile per i figli minori ponendo l'accento sull'interesse materiale e spirituale-affettivo dell'animale conteso da una coppia. Per citare un esempio, il tribunale di Foggia ha affidato un cane al coniuge ritenuto maggiormente idoneo ad assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale e ha riconosciuto contestualmente in favore dell'altro coniuge il diritto di prenderlo e portarlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giornata o per giornate concordate dalle parti.
Le disposizioni della presente proposta di legge, quindi, sono finalizzate a colmare vuoti normativi prevedendo una disciplina applicabile per l'affidamento degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi ovvero in caso di morte del proprietario o del detentore.
Viene poi sancito il principio del libero accesso degli animali da compagnia nei locali pubblici o aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico. Si riconosce il diritto al risarcimento per danni agli animali familiari e si disciplina il rapporto dei detenuti con la famiglia e con gli animali familiari.
Infine, la proposta di legge stabilisce che della famiglia anagrafica, formazione costituita da persone che coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o anche solo da vincoli affettivi, facciano parte anche gli animali familiari.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Animale familiare)

1. Ai fini della presente legge, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia senza fini alimentari. La detenzione a fine familiare di animali quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale si escludono presenti e future commercializzazioni, cessioni a titolo oneroso e macellazioni dei medesimi animali.
2. La registrazione degli animali di cui al comma 1 è a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, che certifica la detenzione di tali animali a fine esclusivamente familiare ed effettua il loro riconoscimento tramite l'inoculazione di microchip.
3. Gli animali di cui ai commi 1 e 2 di provenienza non certa o non dimostrabile sono controllati a titolo gratuito, a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, ai fini dell'accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali sono adottabili. In attesa di affido o adozione presso famiglie, i costi di mantenimento e di cura degli animali sono posti a carico del sindaco.
4. Gli animali selvatici non sono considerati animali familiari.
5. Per allevatore di animali familiari si intende chiunque fa riprodurre o cede a titolo oneroso uno o più animali familiari ed è imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 2.
(Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile)

1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente:

«TITOLO XIV-bis
DEGLI ANIMALI

Art. 455-bis. – (Diritti degli animali) – Gli animali sono esseri senzienti e il presente codice ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche. La detenzione e disponibilità degli animali a vario titolo deve sempre avvenire nel rispetto del loro diritto alla vita, alla salute e a una vita dignitosa e rispettosa delle caratteristiche etologiche. È vietato, fatti salvi i casi previsti dalla legge, l'allontanamento coatto di animali familiari dalla propria famiglia.
Art. 455-ter. – (Affidamento degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) – In caso di separazione dei coniugi proprietari o detentori di un animale familiare, o in caso di scioglimento dell'unione civile, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, i familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psicofisico ed etologico.
Qualora sussistano volontà e opportunità per il benessere dell'animale comune, lo stesso è affidato in via condivisa.
Salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvede al mantenimento dell'animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento è a carico del detentore affidatario.
La proprietà dell'animale, desunta dalla documentazione anagrafica, è unicamente criterio orientativo per il giudice, che decide, nell'esclusivo interesse dell'animale, quale sia la persona che può garantirne il migliore benessere, a condizione che non si provi che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario.
Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, ai sensi dei commi 36 e 37 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o quando la questione sorga successivamente al procedimento di separazione dei coniugi o di scioglimento dell'unione civile, per l'affidamento di animali familiari è competente a decidere il giudice di pace del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente articolo per l'individuazione del soggetto affidatario.
Art. 455-quater. – (Affidamento degli animali familiari in caso di morte del proprietario o del detentore) – Tra i diritti e i doveri che si trasmettono mortis causa è compreso anche il dovere di assicurare il benessere all'animale familiare di proprietà o comunque detenuto dal de cuius. In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale familiare, l'eventuale curatore, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce l'affidamento temporaneo, fino all'affidamento definitivo, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il benessere dell'animale. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.
È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione con il vincolo che tali beni servano ad assicurare la custodia e il migliore benessere del proprio animale familiare.
Art. 455-quinquies. – (Accesso degli animali da compagnia ai locali pubblici, aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico) – Nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico, comprese le strutture ospedaliere e le strutture residenziali e semi-residenziali pubbliche e private, e sui mezzi di trasporto pubblico l'accesso degli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, al seguito del proprietario o detentore è sempre consentito nel rispetto di comprovate esigenze di sicurezza e di igiene.
Art. 455-sexies. – (Animali delle Forze di polizia dello Stato e dei corpi di polizia locale) – Gli animali utilizzati per servizio dalle Forze di polizia dello Stato e dai corpi di polizia locale non sono classificabili in base al loro valore economico. Se riformati e, comunque, al termine del loro impiego o servizio devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta e sia in grado di assicurare il loro benessere. In ogni caso ne è vietata la loro macellazione.
Art. 455-septies. – (Divieto di vendita di animali familiari) – È fatto divieto di vendita di animali familiari, tranne nell'ipotesi dell'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135. Il trasferimento della proprietà di animali familiari può avvenire esclusivamente a seguito di cessione a titolo gratuito.
Art. 455-octies. – (Divieto di vendita di animali familiari presso negozi e tramite internet) – È fatto divieto di vendita di animali familiari presso negozi o altri esercizi commerciali, nonché tramite internet, tranne nell'ipotesi dell'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135.
Art. 455-novies. – (Vendita di animali) – Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in materia di animali o, in mancanza, dalle norme previste dagli articoli 1490 e seguenti. La vendita, o la cessione a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con contestuali certificazione veterinaria scritta e certificazione della precedente proprietà e del luogo di provenienza.
La proprietà di un cane si trasferisce solo a seguito della sua registrazione all'anagrafe canina e dell'inoculazione del microchip o dopo la modifica della precedente registrazione.
Gli articoli 1520 e 1521 non si applicano agli animali».

Art. 3.
(Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 844 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il proprietario o detentore di animali non è tenuto a impedire le immissioni sonore da parte degli stessi se queste non superano la normale tollerabilità. L'autorità giudiziaria, nell'applicazione del presente comma, tiene conto prioritariamente del benessere dell'animale e, salvo che la detenzione costituisca reato accertato con sentenza passata in giudicato, non può disporre l'allontanamento coatto dello stesso. Il giudice, a sua discrezione, può avvalersi della consulenza di enti e di professionisti idonei a indicare metodi rieducativi e non coercitivi cui sottoporre l'animale e i soggetti che convivono abitualmente con esso»;

b) al secondo comma dell'articolo 923 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; l'acquisto di animali familiari, ai sensi del primo comma, è consentito nei limiti di quanto previsto dal presente codice e dalle leggi speciali in materia»;

c) l'articolo 1496 è abrogato.

2. Al terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nell'interesse della prole e dei coniugi» sono inserite le seguenti: «nonché degli animali familiari con essi conviventi».

Art. 4.
(Diritto al risarcimento per danni agli animali familiari e stato di necessità)

1. In caso di danno agli animali familiari, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale.
2. È sempre riconosciuto il diritto di cui al comma 1 agli enti e alle associazioni individuati dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, nei casi di danno derivante dall'esercizio di una professione o di un'attività commerciale.
3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2044 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un animale familiare»;

b) all'articolo 2045, dopo le parole: «di un danno grave alla persona» sono inserite le seguenti: «o a un animale»;

c) all'articolo 2052, dopo le parole: «è responsabile dei danni cagionati dall'animale» sono inserite le seguenti: «a persone, cose o ad altri animali».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali familiari)

1. L'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. – (Rapporti con la famiglia e con gli animali familiari)1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari.
2. Negli istituti penitenziari è sempre consentito l'ingresso di animali la cui detenzione non sia vietata, a condizione che siano accompagnati, con le stesse modalità e per i medesimi tempi previsti per le visite delle persone».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di facoltà di agire davanti al giudice civile)

1. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono agire davanti al giudice civile ai fini del risarcimento del danno, compreso il danno all'interesse diffuso perseguito, nonché della concessione dell'inibitoria, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, dei comportamenti sanzionati ai sensi della presente legge».

Art. 7.
(Inserimento degli animali familiari nella famiglia anagrafica)

1. Della famiglia anagrafica definita ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fanno parte anche gli animali familiari, che devono altresì essere iscritti nella scheda di famiglia prevista dall'articolo 21 del medesimo regolamento.
2. Le dichiarazioni anagrafiche previste dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, devono includere anche l'intestazione dell'animale familiare da parte di uno dei componenti della famiglia e il decesso dell'animale familiare iscritto nella scheda di famiglia.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare gli articoli 4, 13, e 21 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguarli a quanto disposto dal presente articolo.

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