PDL 219

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                Capo III
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 219

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LAUS

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia edilizia

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.
Per il conseguimento di detti obiettivi, la presente proposta di legge consta di quattordici articoli, suddivisi in tre capi concernenti, rispettivamente, le finalità e le definizioni, la governance della rigenerazione urbana e, da ultimo, gli strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana.
Nel dettaglio, l'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi delle disposizioni.
L'articolo 2 reca le definizioni in materia di rigenerazione urbana.
L'articolo 3 individua le funzioni dei soggetti istituzionali preposti alla rigenerazione urbana.
Gli articoli 4 e 5 individuano gli strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana costituiti, a livello centrale, dal Programma nazionale per la rigenerazione urbana e, a livello locale, dalla programmazione comunale di rigenerazione urbana.
L'articolo 6 disciplina la qualità della progettazione e l'attuazione degli interventi.
L'articolo 7 reca la disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana, nel quadro degli strumenti di programmazione nazionale e comunale.
L'articolo 8 regolamenta le modalità di partecipazione delle comunità locali ai processi di rigenerazione, mentre l'articolo 9 precisa la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi.
L'articolo 10 dispone l'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
L'articolo 11 prevede il riconoscimento di incentivi economici e fiscali nei confronti degli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, mentre l'articolo 12 individua le misure di semplificazione di cui possono beneficiare i medesimi immobili.
L'articolo 13 reca, invece, una delega al Governo volta al riordino e alla disciplina delle costruzioni mediante la redazione di un testo unico in materia edilizia.
Infine, l'articolo 14 dispone la copertura finanziaria delle misure previste.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica e alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso edilizio di aree urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali isole di calore, eventi meteorologici estremi e il dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo consumato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al coworking e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dalla pressione turistica, dall'abbandono o dai fenomeni di esclusione causati da processi di repentina ricomposizione sociale;

h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

i) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

l) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

m) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana;

n) valorizzare la normativa regionale adottata in materia di rigenerazione urbana se coerente con i princìpi della presente legge e adeguare alla medesima legge la restante legislazione regionale.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: le azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «consumo di suolo»: la variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

d) «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) «servizi ecosistemici del suolo»: i benefìci forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo, il recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;

g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dell'edificazione;

l) «degrado»: le aree e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico e da incongruenza con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'antisismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti o, comunque, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi; le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di compromissione degli equilibri ecosistemici dovute a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli habitat, mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuati con gli strumenti di pianificazione.

Capo II

GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.
(Funzioni in materia di rigenerazione urbana)

1. Le funzioni in materia di rigenerazione urbana sono esercitate dal Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), istituito dall'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni.
2. Il CIPU esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) definizione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4 della presente legge, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati dalle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;

b) promozione del coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promozione dell'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;

d) individuazione degli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e di gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individuazione dei programmi e degli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché analisi e ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) sostegno per favorire l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione destinati alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Ferma restando la disciplina prevista dalla normativa regionale adottata in materia, in quanto compatibile con i princìpi della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici o con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano ulteriori incentivi e semplificazioni in aggiunta a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata e per dare attuazione alla medesima legge e, tra essi:

1) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

2) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, fatto salvo il criterio per pareggio di bilancio ecosistemico;

3) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti;

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h), da cui si intendono esclusi gli interventi di nuova edificazione;

c) secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), realizzano un censimento delle aree urbanizzate, delle infrastrutture e degli edifici esistenti aventi qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, non utilizzati, abbandonati o collabenti, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato finalizzabile agli obiettivi di rigenerazione, denominata «banca dati del riuso»;

d) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a) del presente comma, individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5;

e) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

5. I comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente o nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

Capo III
STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 4.
(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPU, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria, di analisi e redazione del Programma è svolta dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi del Programma;

b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma.

3. Il Programma di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di modificare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.
4. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 5.
(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana viene adottata:

a) con approvazione di piani attuativi della programmazione urbanistica generale, di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale del comune, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 5);

c) con accordo di programma.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli interventi pubblici di rigenerazione urbana del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, per lo svolgimento di forme di lavoro agile, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

c) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

d) la stima dei relativi costi;

e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici esistenti, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana con gli strumenti di cui al comma 2.

4. La programmazione comunale individua, inoltre, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (smart grid);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici, i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Fino all'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge trovano applicazione gli interventi di rigenerazione in atto o programmati sulla base di titoli di legittimazione stabiliti dalla normativa statale o regionale vigente. La programmazione comunale può stabilire che tali interventi mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 6.
(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, viene affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica, che è predisposto sulla base delle linee guida adottate in attuazione dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico-finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 del presente articolo, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del fondo per la rigenerazione urbana, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica;

b) raggiungimento della classe di consolidamento antisismica conforme alla zona ove ricade l'intervento;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

l) consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali.

5. Qualora in attuazione della programmazione comunale di cui al comma 4 del presente articolo fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

Art. 7.
(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)

1. Fermi restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a) interventi diretti su singoli immobili;

b) interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato soggetta ad autorizzazione comunale.

2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, alle seguenti condizioni:

a) garantire lo standard di edificio a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

d) realizzazione di aree verdi;

e) realizzazione di spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

f) realizzazione di impiantistica per l'automazione e l'accessibilità digitale per i servizi di teleassistenza;

g) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.

3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).
4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati precedentemente approvati. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono presentati da promotori privati al comune, che ne valuta la coerenza con la programmazione comunale di rigenerazione urbana. Sono a carico dei promotori privati:

a) i costi per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili;

c) le garanzie finanziarie per l'attuazione dei programmi;

d) i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative come definite dalla presente legge.

6. Il piano economico-finanziario che garantisce le suddette obbligazioni è allegato al progetto presentato all'autorità competente, è approvato con i relativi atti d'obbligo e garanzie finanziarie certificate al momento dell'approvazione del programma ed è parte integrante della relativa convenzione.
7. Nelle more della definizione della programmazione comunale ai sensi dell'articolo 5, i progetti di rigenerazione presentati da promotori privati possono essere approvati in base alla valutazione del loro interesse pubblico e dell'equilibrio del piano economico-finanziario dell'intervento.
8. Gli interventi approvati che soddisfano gli obiettivi e le obbligazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo sono esentati dalle determinazioni stabilite ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 8.
(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.
2. Nei provvedimenti approvativi dei piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.
3. La Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approva le raccomandazioni per lo svolgimento delle attività di partecipazione di cui al presente articolo.

Art. 9.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettere e), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 10.
(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, a 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana.
2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato al finanziamento degli interventi compresi nei piani comunali di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese eligibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;

f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni dalla sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e gli indicatori in esso utilizzati.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo, certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 11.
(Incentivi economici e fiscali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui al comma 9 del medesimo articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 è effettuato secondo il criterio del maggior favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, per gli interventi di rigenerazione realizzati in attuazione della programmazione comunale. Qualora le regioni non provvedano entro il termine, ovvero non abbiano già provveduto all'aggiornamento delle medesime tabelle attraverso la revisione della disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.
3. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.
7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni, e le regioni possono altresì elevare, in modo progressivo, l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'aliquota dell'IMU può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 12.
(Semplificazioni)

1. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.
2. All'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune alla realizzazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 13.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia edilizia)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico per il riordino e la disciplina delle costruzioni, mediante uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di:

a) sostenibilità ambientale delle costruzioni;

b) attività edilizia dei privati e delle pubbliche amministrazioni;

c) sicurezza, resistenza e stabilità delle costruzioni;

d) definizione degli standard da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;

e) accessibilità, visitabilità e adattabilità delle costruzioni ai fini del superamento delle barriere architettoniche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure per il rilascio dei titoli edilizi autorizzativi e abilitativi, anche attraverso la piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei privati;

b) razionalizzazione delle attività oggetto di autorizzazione e definizione di regimi amministrativi semplificati di comunicazione, segnalazione e silenzio assenso applicabili a determinati procedimenti;

c) standardizzazione della documentazione per facilitare l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni;

d) proporzionalità nella definizione degli oneri connessi agli interventi edilizi e incentivazione degli obiettivi di rigenerazione, riuso e densificazione;

e) proporzionalità e ragionevolezza degli interventi sanzionatori;

f) definizione dei requisiti per l'acquisizione della conformità urbanistica o edilizia a fronte di interventi di rigenerazione che determinano efficientamento energetico, sostenibilità dei consumi idrici, sicurezza sismica e accesso ai servizi digitali;

g) incentivazione all'innovazione dei materiali e dei processi di costruzione sostenibili, all'economia circolare e al riutilizzo;

h) incentivazione al ricorso delle certificazioni di qualità e di sostenibilità;

i) previsione di strumenti per incentivare il potenziamento di punti di ricarica di mezzi di mobilità elettrici;

l) perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

m) incremento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche attraverso l'applicazione dei criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

n) valorizzazione degli investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca, inclusi quelli per un'economia basata sulla conoscenza, nella transizione verso l'energia pulita per conseguire una crescita giusta, inclusiva e sostenibile, contribuire alla creazione di posti di lavoro e raggiungere la neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi dei decreti legislativi sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 14.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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