PDL 217

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 217

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MACCANTI, DARA, FURGIUELE, PRETTO, ANGELUCCI, CATTOI,
CAVANDOLI, COMAROLI, MARCHETTI, MORRONE

Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Come emerge da un'indagine sulla pirateria audiovisiva in Italia realizzata dall'istituto IPSOS e pubblicata il 21 giugno scorso, nel 2021 il 43 per cento degli italiani adulti ha commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie, programmi o eventi sportivi in diretta, con un incremento del 6 per cento rispetto al 2019 e del 3 per cento anche rispetto al bimestre di lockdown nel 2020.
Al contempo si stimano meno di 315 milioni di atti di pirateria, con una diminuzione del 24 per cento rispetto al 2019 e del 53 per cento rispetto al 2016.
La pirateria audiovisiva in Italia guadagna una fetta di audience importante, tuttavia diminuisce la frequenza della fruizione di contenuti audiovisivi piratati: per tutte le tipologie di contenuto calano gli atti compiuti mediamente in un anno da un singolo soggetto.
L'atto di pirateria più diffuso si conferma quello digitale, che ha subìto un'impennata durante la pandemia e ormai coinvolge la quasi totalità degli autori di tali atti, pari al 40 per cento della popolazione italiana. La pandemia e il distanziamento sociale hanno contribuito anche all'ulteriore calo della pirateria indiretta, pari all'11 per cento, con una diminuzione del 6 per cento rispetto al 2019. Resta stabile il dato concernente la pirateria fisica, che si attesta sempre sotto la soglia del 10 per cento.
Per arginare il fenomeno della pirateria audiovisiva è, quindi, necessario procedere celermente a riconoscere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nuovi strumenti per il contrasto del fenomeno e a tale fine si deposita la presente proposta di legge che ripropone il contenuto del testo unificato approvato, in sede referente, dalle Commissioni VII e IX della Camera dei deputati nella XVIII legislatura (atto Camera n. 1357-2188-2679-3407-A), con l'auspicio di un rapido iter e dell'eventuale applicazione della procedura d'urgenza prevista dal Regolamento della Camera dei deputati.
Il provvedimento in titolo, composto da otto articoli, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
L'articolo 1 elenca i princìpi nazionali e internazionali in materia di protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.
L'articolo 2 prevede una procedura cautelare e d'urgenza per contrastare la diffusione illecita di eventi in diretta o assimilabili (sportivi, cinematografici o articoli di giornale), prevedendo un processo accelerato inaudita altera parte in capo all'AGCOM, che ha poteri di intervento e di inibizione dei servizi di trasmissione illegale e dei relativi siti di promozione, attraverso l'adozione di provvedimenti di disabilitazione dei nomi di domini e degli indirizzi IP.
L'articolo 3 mira a contrastare il fenomeno del camcording, ossia la registrazione abusiva dell'opera filmica nella sala cinematografica. Tale pratica costituisce, infatti, la fonte primaria della pirateria i cui profitti finiscono per finanziare organizzazioni criminali a danno di tutte le maestranze e le professionalità coinvolte nella realizzazione di un'opera audiovisiva. Si stima che su dieci film diffusi on line nove siano registrati in modo abusivo.
L'articolo 4 introduce i princìpi che si stanno affermando in ambito internazionale per la lotta alla pirateria commerciale sulle reti telematiche, in conformità con lo standard del cosiddetto «follow the money», cioè l'identificazione diretta, attraverso l'ordine rivolto agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento o alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, di coloro che per scopi commerciali violano il diritto d'autore attraverso la predisposizione di piattaforme di pirateria massiva.
L'articolo 5 prevede che nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza digitale rientri anche la sensibilizzazione degli alunni e degli studenti sulla diffusione illecita di prodotti audiovisivi e digitali.
L'articolo 6 stabilisce le sanzioni per i soggetti che non ottemperano ai provvedimenti disposti dall'AGCOM in forza dei nuovi poteri di intervento ad essa attribuiti dalla presente proposta di legge.
L'articolo 7 dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AGCOM deliberi l'adeguamento del regolamento alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione alla presente legge.
L'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi contenuti nella Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale;

b) tutela il diritto d'autore e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;

c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;

d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto alla pirateria e alla contraffazione.

Art. 2.
(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito «Autorità», con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio, sotto dominio o di ogni altro indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto Top Level Domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del citato comma 1 o a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili, con provvedimento cautelare abbreviato, adottato inaudita altera parte, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, ai sensi del comma 4. In caso di eventi in diretta o assimilabili, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto cui il provvedimento è destinato.
4. Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, presentano all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e blocco dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa devono allegare alla richiesta la relativa documentazione, che può consistere in una lista dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata direttamente da parte di questi ultimi ai soggetti destinatari del provvedimento dell'Autorità, che devono provvedere immediatamente alla relativa rimozione o disabilitazione.
5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 deve essere notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol. Il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali eseguono senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente, indicati nella lista di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti trasmessi abusivamente da parte degli utilizzatori finali.
6. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. I destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori abusivi.

Art. 3.
(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) abusivamente esegue la fissazione, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale, con le modalità stabilite dal comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

Art. 4.
(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro sulle reti di comunicazione elettronica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i proventi dell'illecito l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere, ai sensi dell'articolo 56 del codice di procedura penale, agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti».

Art. 5.
(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. All'articolo 27, comma 1, lettera h), della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «in accordo e in collaborazione con», sono aggiunte le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con»;

b) dopo le parole «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito delle iniziative di cui alla presente lettera, sono organizzate altresì campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, anche quale parte dei programmi scolastici e dell'educazione alla cittadinanza digitale, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore».

Art. 6.
(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 7.
(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, costituisce un tavolo tecnico con i prestatori di servizi, i fornitori di accesso ad internet, i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di media audiovisivi interessati, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è implementata entro il termine massimo di diciotto mesi dalla convocazione del tavolo. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata delibera dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.
3. I costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 sono a carico di tutti gli operatori coinvolti nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità, ad eccezione degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso ad internet che non siano anche fornitori di contenuti, nonché delle aziende il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento annuo.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi sostenuti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla presente legge all'Autorità, l'entità delle contribuzioni, di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite massimo dell'1 per mille, è incrementata per un ammontare complessivo pari a 1 milione di euro. L'Autorità, sentiti gli operatori e le imprese, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 266 del 2005, stabilisce il perimetro, i termini, l'entità e le modalità di versamento di detto contributo.
2. Le ulteriori amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.

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