PDL 210

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 210

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SERRACCHIANI, ORLANDO, SARRACINO

Disposizioni in materia di determinazione della retribuzione minima applicabile ai lavoratori del settore privato

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Sono circa 2 milioni i lavoratori in Italia che non hanno un contratto collettivo di lavoro di riferimento e oltre 2,5 milioni possono essere considerati lavoratori in situazione di povertà proprio per l'esiguità degli stipendi: sono i cosiddetti «working poors», che anche il reddito di cittadinanza escluderebbe da qualsiasi tipo di aiuto pubblico e che ricevono salari al di sotto dei minimi stabiliti dalla contrattazione.
Nell'Unione europea il salario minimo legale è in vigore in grandi Paesi come Francia e Germania e sono soltanto cinque gli Stati, oltre all'Italia, dove non è previsto.
Con questa iniziativa legislativa i proponenti si prefiggono di istituire il salario minimo orario per garantire a ogni lavoratore un trattamento economico equo e, come sancisce l'articolo 36 della Costituzione, «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».
Come noto, lo scorso 14 settembre il Parlamento europeo e lo scorso 4 ottobre il Consiglio hanno approvato in via definitiva la nuova direttiva sui salari minimi adeguati nell'Unione europea (UE). La normativa intende migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori dell'UE e promuovere progressi in ambito economico e sociale. A tal fine, vengono definiti i requisiti essenziali per l'adeguatezza dei salari minimi garantiti, come stabilito dalle leggi nazionali o dai contratti collettivi. La normativa europea intende inoltre migliorare l'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo. I criteri su cui si è informata la nuova disciplina comunitaria sono riconducibili a quattro obiettivi principali: il salario minimo deve sempre garantire un tenore di vita dignitoso; le norme UE rispetteranno le pratiche nazionali di fissazione dei salari; il rafforzamento della contrattazione collettiva nei Paesi in cui è coinvolto meno dell'80 per cento dei lavoratori; il diritto di ricorso per i lavoratori, i loro rappresentanti e i sindacalisti in caso di violazione delle norme.
La relazione illustrativa della proposta di detta direttiva esplicita: «Garantire che i lavoratori nell'Unione siano adeguatamente retribuiti è essenziale per assicurare condizioni di vita e di lavoro adeguate, come pure per costruire società ed economie eque e resilienti, conformemente all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e ai relativi obiettivi di sviluppo sostenibile. I salari adeguati sono un elemento essenziale del modello di economia sociale di mercato dell'UE. La convergenza tra gli Stati membri in questo settore contribuisce alla promessa di una prosperità condivisa nell'Unione».
In coerenza con le suddette finalità dell'ordinamento costituzionale e con la recente disciplina comunitaria, la presente proposta di legge dispone che la retribuzione minima applicabile ai lavoratori del settore privato debba coincidere con il valore del trattamento economico complessivo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Detto valore deve intendersi applicabile a tutti i lavoratori del settore di riferimento, ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Per quei settori produttivi non coperti dalla contrattazione collettiva, il comma 3 dell'articolo unico della presente proposta di legge prevede che la fissazione della retribuzione minima applicabile ai lavoratori sia individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il CNEL e le parti sociali, tenuto conto dei livelli retributivi vigenti nei settori affini.
Infine, al comma 4 si dispone una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazioni nell'applicazione della retribuzione minima così come determinata ai sensi delle procedure previste dalla presente proposta di legge, oltre che il diritto per il lavoratore di vedersi riconoscere il ristoro del danno economico subito.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore la retribuzione determinata applicando i contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Il trattamento economico complessivo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.
3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, il salario minimo, quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, è definito annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le parti sociali, tenuto conto dei livelli retributivi vigenti nei settori affini, definiti ai sensi del comma 2.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché il risarcimento del danno economico determinato al lavoratore.

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