PDL 207

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 207

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, CATTOI

Disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del termine minimo di conservazione o della data di scadenza sulle confezioni dei prodotti alimentari preimballati

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — Come è noto il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore il 12 dicembre 2011, ma non ancora applicato nella sua interezza nei diversi Paesi membri, ha operato un complesso riassetto della normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, stabilendo le basi per la protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti.
La presente proposta di legge intende porre l'accento su alcune questioni di rilevante importanza ai fini della tutela dei consumatori, fornendo alcuni utili e ulteriori dettagli per la predisposizione di un quadro normativo che sia il più possibile chiaro ed esaustivo. La finalità del provvedimento, in particolare, è quella di assicurare ai consumatori una corretta informazione migliorando visibilità e leggibilità della data di scadenza degli alimenti. Tale data infatti non sempre è indicata in modo evidente e in caratteri leggibili, rendendo difficile per il consumatore una sua immediata individuazione. La questione diventa ancora più problematica se messa in relazione con l'avanzamento dello stato di invecchiamento della popolazione. Per le persone più anziane, che soffrono in maniera più diffusa di disturbi della vista, diventa infatti molto difficile la lettura delle etichette, specie se queste sono poste in parti nascoste e con caratteri ridotti e poco leggibili. Il citato regolamento europeo stabilisce che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Le stesse devono essere stampate in caratteri la cui altezza è pari o superiore a 1,2 millimetri salvo in caso di imballaggi o contenitori la cui superficie misura meno di 80 centimetri quadrati, per i quali l'altezza del carattere deve essere pari o superiore a 0,9 millimetri.
L'articolo 1 della presente proposta di legge rivede i criteri misurabili di leggibilità e disciplina in dettaglio alcuni aspetti che non sono presi in considerazione dal regolamento europeo. In primo luogo, affinché la data di scadenza sia di facile ed immediata leggibilità, aumenta i parametri relativi alla grandezza del carattere; stabilisce poi che la data di scadenza medesima debba essere apposta nel campo visivo principale dell'alimento e infine vieta la vendita di prodotti dal giorno successivo a quello della data di scadenza indicata nella confezione.
L'articolo 2 vieta la vendita di prodotti non conformi e disciplina le eventuali sanzioni in caso di violazioni dell'obbligo di legge.
L'articolo 3 disciplina invece il periodo transitorio, prevedendo che i prodotti posti in commercio prima dell'entrata in vigore della legge e che non soddisfano i requisiti da questa richiesti possano essere commercializzati fino al completo esaurimento delle scorte.
L'articolo 4 contiene una delega legislativa per l'abrogazione esplicita delle norme vigenti in contrasto con le disposizioni della legge.
La presente proposta di legge nasce dunque da un'esigenza pratica: quella di aiutare il consumatore a individuare più facilmente, attraverso l'impiego di scritte, meglio e più chiaramente leggibili, la data di scadenza del prodotto che intende acquistare, andando così incontro alle quotidiane necessità delle persone, specie quelle più anziane.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza dei prodotti alimentari preimballati, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono apposti in un punto evidente della confezione, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili, e sono indelebili.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 sono apposte sul campo visivo principale del prodotto e sono stampate in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 millimetri. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 centimetri quadrati, la parte mediana dei caratteri è pari o superiore a 0,9 millimetri.
3. La vendita dei prodotti che riportano il termine minimo di conservazione o la data di scadenza è vietata a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.
4. Con regolamento, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di attuazione della presente legge, nonché le modalità per l'esecuzione dei controlli sui prodotti in commercio.
5. All'attuazione dei controlli di cui al comma 4, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.
(Immissione in mercato e sanzioni)

1. I prodotti possono essere immessi in mercato soltanto se i loro imballaggi ovvero le loro etichette sono conformi alle disposizioni della presente legge.
2. Chiunque immette in mercato un prodotto non conforme alle disposizioni della presente legge è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

Art. 3.
(Norma transitoria)

1. I prodotti alimentari preimballati immessi in mercato prima della data di entrata in vigore della presente legge che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 4.
(Delega al Governo)

1. Con uno o più decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede al coordinamento delle norme vigenti con le disposizioni della presente legge.

Art. 5.
(Procedura di notifica)

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

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