PDL 190

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 190

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, CANDIANI, CATTOI, CAVANDOLI, NISINI

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e
lo sviluppo economico delle città murate

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle mura storiche delle città. Si tratta di un provvedimento di rilevante interesse non solo storico ma anche turistico. Tutelare e promuovere i valori legati ai rapporti e alle relazioni culturali e sociali, nati e sviluppati nelle nostre città, assume un significato pregnante, tanto più in un momento storico in cui è fortemente sentita la necessità di salvaguardia e conservazione del nostro patrimonio storico, artistico e ambientale nonché l'esigenza di mantenere vivi i rapporti a essi legati.
Luoghi spesso esclusi dai principali itinerari turistici possono, in tal modo, entrare a far parte delle mete turistiche tradizionali rafforzando l'offerta turistica del territorio.
Si tratta di considerazioni particolarmente significative in riferimento alle cinte murarie delle città. Il destino delle mura è spesso relegato nella memoria come mera immagine, come fatto semplicemente visibile, magari legato a schemi scolastici. Le mura devono invece essere riscoperte come luogo di memoria, di esperienza di vita di migliaia di anni, capaci di testimoniare e riflettere una cultura che non è soltanto figurativa.
Le imponenti fortificazioni antiche caratterizzano molte città del nostro Paese e si impongono all'attenzione per la monumentalità, per le caratteristiche costruttive e per la delimitazione di uno spazio urbano ricco di opere d'arte, contenitore di grandi eventi culturali e attrezzato turisticamente.
Promuovere la tutela di tali testimonianze storiche assume significato non solo per il valore documentale e di conservazione del patrimonio archeologico del nostro territorio ma anche per le possibilità di rilancio e di rivitalizzazione economica e turistica delle zone interessate.
Con la proposta di legge in esame si vuole dare il via a una strategia globale per la realizzazione di un piano di interventi che investa l'intera area legata alle città murate puntando in primo luogo sul rilancio e sulla valorizzazione del patrimonio archeologico.
In tal modo si promuovono la realizzazione di piani di recupero, conservazione e valorizzazione delle mura e delle città interessate, attraverso interventi qualificati di manutenzione e di restauro, nonché la predisposizione di nuove e avanzate modalità di fruizione dei siti stessi, eventualmente con l'offerta di servizi aggiuntivi per i visitatori dell'area.
A tale proposito particolare attenzione va riservata alle fonti di finanziamento europee e alla sensibilizzazione e al coinvolgimento di soggetti privati per la salvaguardia del patrimonio culturale inestimabile del nostro Paese.
La presente proposta di legge si compone di sette articoli.
L'articolo 1 sancisce la finalità della legge volta alla definizione di un programma organico di interventi per la tutela delle città murate.
L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero della cultura, il fondo per gli interventi di valorizzazione delle città murate.
L'articolo 3 regola le modalità di finanziamento dei progetti per la tutela e la riqualificazione delle città murate.
L'articolo 4 contiene disposizioni relative all'esecuzione degli interventi e ai relativi controlli.
L'articolo 5 prevede il censimento delle città murate.
L'articolo 6 promuove il riconoscimento delle città murate, presso l'UNESCO, quale patrimonio mondiale in pericolo.
L'articolo 7 contiene disposizioni finanziarie.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge promuove un programma organico di interventi per la tutela e la valorizzazione delle città murate.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano attraverso una serie di iniziative volte:

a) al recupero e alla valorizzazione dell'intero patrimonio architettonico e archeologico esistente e delle ingenti risorse naturalistiche presenti nel territorio;

b) al recupero e alla conservazione dei siti architettonici e archeologici con interventi qualificati di manutenzione e di restauro conservativo;

c) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate alla fruizione delle città murate;

d) al recupero del patrimonio edilizio, anche attraverso l'impiego e l'utilizzo di scuole cantiere;

e) al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.

Art. 2.

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 3.

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni e le soprintendenze competenti trasmettono al Ministero della cultura i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 1, indicando eventuali cofinanziamenti provenienti da risorse pubbliche o private ovvero da fondi dell'Unione europea.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro della cultura approva, con proprio decreto, la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 2, dando priorità ai progetti aventi le finalità di cui all'articolo 1 cofinanziati dall'Unione europea, dalle regioni o da privati.

Art. 4.

1. Agli interventi di cui all'articolo 1 si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea vigente per gli appalti pubblici.
2. Il Ministro della cultura stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla medesima legge per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi.

Art. 5.

1. Il Ministro della cultura, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni, nonché il relativo modello di scheda, per l'individuazione delle città murate.
2. I comuni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, provvedono all'individuazione delle città murate presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.
3. Le regioni, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai comuni:

a) provvedono al censimento delle città murate presenti nel proprio territorio, sulla base dei criteri e delle modalità individuati con il decreto di cui al comma 1;

b) istituiscono gli elenchi regionali delle città murate.

4. L'inserimento negli elenchi di cui alla lettera b) del comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di città murata.
5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalle regioni al Ministero della cultura, al fine di istituire, presso il medesimo Ministero, l'elenco nazionale delle città murate.

Art. 6.

1. Il Governo, entro quattro mesi dall'istituzione dell'elenco nazionale delle città murate, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5, sottopone al Comitato del patrimonio mondiale, di cui all'articolo 8 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la richiesta di iscrizione delle città murate nell'Elenco del patrimonio mondiale in pericolo, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11 della citata Convenzione.
2. Le risorse del Fondo del patrimonio mondiale messe a disposizione dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ai sensi dell'articolo 15 della citata Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, devono essere utilizzate nell'ambito del programma organico di interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. A decorrere dall'anno 2025, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2 è determinata in sede di legge di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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