PDL 1805

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1805

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 marzo 2024 (v. stampato Senato n. 562)

d'iniziativa dei senatori
MARTI, PAGANELLA, ROMEO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CLAUDIO BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MINASI, MURELLI, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR, TOSATO

Disposizioni per la promozione
e la valorizzazione dei cammini d'Italia

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 marzo 2024

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità.
2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.
(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata «banca dati», che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;

b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;

d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di «cammino d'Italia».
4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

b) gli standard di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;

c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.
(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata «cabina di regia».
2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

a) definisce gli standard di qualità dei cammini d'Italia;

b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;

d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

3. La cabina di regia è composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.
4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.
5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato «tavolo permanente».
2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.
3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.
5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 5.
(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato «programma», indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.
2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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