PDL 1803

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1803

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 marzo 2024 (v. stampato Senato n. 982)

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)

con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)

con il ministro della cultura
(SANGIULIANO)

e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(CALDEROLI)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 marzo 2024

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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