PDL 1794

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1794

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DAVIDE BERGAMINI, MOLINARI, CARLONI, BRUZZONE, PIERRO

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico

Presentata il 20 marzo 2024

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Onorevoli Colleghi! – Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'articolo 5, definisce solo in modo sommario l'attività agromeccanica, senza riconoscere specificamente la figura dell'imprenditore agromeccanico e la professionalità che questi apporta al sistema agricolo fornendo prima di tutto un orientamento al cliente, sia esso pubblico o privato. La professionalità attestata da tale attenzione al cliente si manifesta nella garanzia di una maggiore sicurezza nei cantieri di lavoro agricoli o industriali, in una particolare rapidità di intervento, nella cura per le risorse ambientali affidategli e, infine, in un puntuale aggiornamento dell'offerta di servizi con il costante rinnovo di macchinari e tecnologie. Tali aspetti rendono l'agromeccanico una figura centrale e radicata all'interno dei territori ove lavora, con effetti positivi sia sulla qualità delle lavorazioni sia sull'ambiente e la società. Inoltre, l'agromeccanico conosce le potenzialità, così come le vulnerabilità e le fragilità strutturali, del territorio nel quale presta la sua attività, superando i confini della singola azienda agricola e agendo su scala maggiore. Infine, egli dispone dei mezzi e delle competenze più idonei per la lavorazione dei terreni per fini sia agricoli sia di prevenzione dei danni provocati dalle calamità naturali.
Vi è la necessità che il Parlamento delinei un quadro normativo d'insieme che riconosca la professionalità degli imprenditori agromeccanici nell'intero territorio nazionale, tenendo conto delle soluzioni già prefigurate da alcuni consigli regionali, come quelli della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, del Veneto e del Piemonte. Lo strumento principe per questa razionalizzazione è costituito dall'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, per lo svolgimento sia di servizi agromeccanici per conto di terzi, sia di servizi agro-ambientali a tutela dell'ambiente e del territorio.
La presente proposta di legge si compone di quattordici articoli.
L'articolo 1 espone le finalità della proposta di legge, volta a riconoscere l'importante ruolo che le imprese agromeccaniche svolgono per la modernizzazione dei sistemi agricoli nazionali.
L'articolo 2 reca le definizioni di «attività agromeccanica» e di «impresa agromeccanica».
L'articolo 3 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, al quale possono iscriversi tutti i soggetti che svolgono l'attività agromeccanica, come definita dall'articolo 2. L'Albo è suddiviso in sezioni tenute, in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dai rispettivi assessorati regionali o provinciali competenti per materia.
L'articolo 4 prevede che possono presentare domanda di iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche regolarmente iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con codice ATECO 01.61.00, alle condizioni previste dalla proposta di legge, tra cui segnatamente il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui all'articolo 6.
L'articolo 5 prevede che le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo sono definite «imprese agromeccaniche professionali» e come tali sono autorizzate a rilasciare alle aziende agricole ovvero ad amministrazioni ed enti pubblici la certificazione, avente valore legale, delle prestazioni svolte.
L'articolo 6 prescrive che, ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche debbano disporre di un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti di capacità professionale integrati dalla frequenza di un corso teorico e pratico. L'incarico di responsabile tecnico può essere svolto per il numero massimo di tre imprese agromeccaniche. In caso di cessazione dall'incarico, il responsabile tecnico deve essere sostituito entro sei mesi, a pena di cancellazione dell'impresa agromeccanica dall'Albo.
L'articolo 7 stabilisce i requisiti organizzativi e strutturali da dichiarare al committente o alla stazione appaltante all'atto dell'affidamento dei lavori.
L'articolo 8 prevede che, per ottenere l'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche devono presentare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite gli assessorati regionali competenti per materia, un'istanza corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti specifici requisiti. L'articolo determina altresì i casi in cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nega l'iscrizione dell'impresa agromeccanica o ne dispone la sospensione oppure la cancellazione dall'Albo.
L'articolo 9 prescrive che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano eseguano annualmente, su un numero di imprese pari almeno al 5 per cento delle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo, un controllo a campione costituito da una verifica documentale e da una verifica presso l'impresa. Qualora siano accertate irregolarità, dalle quali non discenda la sospensione o la cancellazione dall'Albo, l'organo di controllo impartisce le necessarie prescrizioni, a cui l'impresa deve adeguarsi nel termine perentorio di quarantacinque giorni, prorogabili di ulteriori quindici giorni per comprovate esigenze tecniche e organizzative.
L'articolo 10 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di promuovere la partecipazione delle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo alle attività di prevenzione del dissesto idrogeologico, di manutenzione e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale, pubblicano nei propri siti internet istituzionali bandi per agevolare l'acquisto, da parte delle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo, di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e ad una maggiore sicurezza per gli operatori, nonché informazioni sugli interventi destinati alle medesime imprese, indicando i criteri e le modalità della loro attuazione e le procedure per la presentazione della manifestazione di interesse da parte delle imprese stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere specifici criteri per la concessione di benefìci economici e di altra natura in favore dei soggetti pubblici e privati che si avvalgono delle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo.
L'articolo 11 prevede l'adozione del regolamento di attuazione della legge, da emanare con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo e determina i soggetti deputati all'accertamento del possesso dei requisiti. Con il medesimo regolamento sono altresì stabiliti i contenuti dei corsi modulari di aggiornamento professionale previsti dall'articolo 6 per la formazione dei responsabili tecnici.
L'articolo 12 prevede che le imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno due anni possono presentare entro un anno la domanda di iscrizione all'Albo, a condizione che siano dotate del responsabile tecnico, avente i requisiti di cui all'articolo 6, e che questi frequenti un corso di aggiornamento professionale ridotto, della durata complessiva di 8 ore, entro sei mesi dalla data della richiesta di iscrizione all'Albo da parte dell'impresa agromeccanica. L'attestato di frequenza dovrà essere inviato all'organo incaricato della tenuta dell'Albo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di sei mesi per l'annotazione nell'Albo medesimo. Decorso tale termine, il mancato adempimento comporterà la cancellazione dell'impresa.
L'articolo 13 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 14 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, riconoscendo il ruolo che le imprese agromeccaniche svolgono per la modernizzazione del sistema agricolo nazionale, detta disposizioni per la qualificazione dell'esercizio dell'attività agromeccanica perseguendo le seguenti finalità:

a) promuovere la qualificazione professionale delle imprese agromeccaniche come fornitrici di servizi agromeccanici, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

b) certificare la tracciabilità dei servizi prestati dalle imprese agromeccaniche nell'ambito delle filiere produttive agricole, forestali e bioenergetiche;

c) tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche per l'esercizio delle attività agricole, forestali, ambientali e bioenergetiche;

d) favorire l'uso multidisciplinare delle macchine agricole, incrementandone l'impiego per lavori di carattere ambientale, di tutela e manutenzione del territorio, di riqualificazione delle aree urbane, di gestione dei comprensori periurbani e di prevenzione del rischio idrogeologico;

e) disciplinare i requisiti di sicurezza, in particolare ai fini del controllo delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica, e la certificazione delle competenze nell'uso delle tecnologie agromeccaniche.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definite:

a) «attività agromeccanica»: l'esercizio di almeno una delle attività indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

b) «impresa agromeccanica»: l'impresa, costituita in forma individuale o societaria, comprese le cooperative e i consorzi tra imprese, che svolge in regime di prevalenza economica l'attività agromeccanica.

Art. 3.
(Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche)

1. È istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, di seguito denominato «Albo».
2. L'Albo è suddiviso in sezioni istituite, in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presso l'assessorato regionale o provinciale competente per materia.

Art. 4.
(Iscrizione all'Albo)

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 11, le imprese agromeccaniche iscritte presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il codice ATECO 01.61.00.

Art. 5.
(Certificazione delle prestazioni)

1. Le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo sono qualificate imprese agromeccaniche professionali. Esse sono autorizzate a rilasciare la certificazione, avente valore legale, delle prestazioni svolte.
2. L'impresa agromeccanica rilascia la certificazione di cui al comma 1 alle aziende agricole e alle amministrazioni e agli enti pubblici destinatari delle seguenti attività svolte dall'impresa stessa:

a) operazioni colturali;

b) sistemazione e manutenzione di fondi agro-forestali;

c) manutenzione del verde;

d) messa in sicurezza di prodotti agricoli successivamente alla raccolta;

e) conferimento di prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

Art. 6.
(Capacità professionale e formazione del responsabile tecnico dell'impresa agromeccanica)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche devono disporre di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di capacità professionale e di formazione stabiliti, rispettivamente, dai commi 3 e 4.
2. La funzione di responsabile tecnico può essere svolta dal titolare dell'impresa, da uno dei soci, dal collaboratore dell'impresa familiare ovvero da un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
3. Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di capacità professionale determinati da almeno una delle seguenti condizioni, congiuntamente con la frequenza del corrispondente corso modulare di aggiornamento professionale ai sensi del comma 4:

a) avere svolto almeno due anni di attività presso un'impresa agromeccanica;

b) per i soggetti in possesso di certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale in agraria: avere svolto almeno un anno di attività presso un'impresa agromeccanica;

c) per i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea relativi alle discipline agrarie o di iscrizione in alcuno degli ordini o collegi professionali del settore agrario e forestale: avere svolto almeno sei mesi di attività presso un'impresa agromeccanica.

4. Il corso modulare di aggiornamento professionale per l'acquisizione della qualifica di responsabile tecnico è costituito da moduli pratici e teorici della durata di seguito indicata:

a) per i soggetti di cui al comma 3, lettera a): modulo pratico: 20 ore; modulo teorico: 40 ore;

b) per i soggetti di cui al comma 3, lettera b): modulo pratico: 40 ore; modulo teorico: 20 ore;

c) per i soggetti di cui al comma 3, lettera c): modulo pratico: 30 ore; modulo teorico: 12 ore.

5. Il soggetto in possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo può svolgere la funzione di responsabile tecnico per non più di tre imprese agromeccaniche.
6. L'impresa agromeccanica, in caso di cessazione dall'incarico per qualunque causa, provvede entro i successivi sei mesi alla sostituzione del responsabile tecnico con un soggetto in possesso dei requisiti previsti dai commi 3 e 4, a pena di cancellazione dall'Albo.

Art. 7.
(Requisiti organizzativi e strutturali dell'impresa agromeccanica)

1. Per lo svolgimento dell'attività, le imprese agromeccaniche devono possedere i seguenti requisiti organizzativi e strutturali e dichiararne il possesso, all'atto dell'affidamento dei lavori, al committente, pubblico o privato, o alla stazione appaltante:

a) iscrizione nell'Albo, da dimostrare con attestato rilasciato dal competente assessorato della regione o della provincia autonoma;

b) utilizzazione di macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni da eseguire, in base alle norme nazionali e dell'Unione europea;

c) adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi prestati;

d) osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2.

2. Le imprese agromeccaniche, nello svolgimento della propria attività:

a) si avvalgono di fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa;

b) eseguono le prestazioni di servizi nel rispetto dei codici di buone pratiche riconosciuti per i rispettivi settori di attività;

c) applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura;

d) stipulano un'idonea polizza assicurativa a tutela dei destinatari delle prestazioni agromeccaniche contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica;

e) tutelano i prestatori d'opera con forme di tutela, anche di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dalla legge.

3. Le imprese agromeccaniche controllano e documentano:

a) le mansioni e i profili operativi del personale addetto;

b) gli interventi di informazione e di formazione del personale addetto;

c) le lavorazioni eseguite e le quantità di esse;

d) gli elementi identificativi dei macchinari impiegati;

e) i mezzi tecnici eventualmente impiegati;

f) le eventuali difficoltà o situazioni critiche riscontrate nel corso del lavoro;

g) le procedure adottate per la tutela dell'ambiente.

Art. 8.
(Domanda di iscrizione, revisione dell'Albo, sospensione e cancellazione delle imprese agromeccaniche)

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche presentano al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l'assessorato regionale o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano competente per materia, un'istanza corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti:

a) l'iscrizione, come impresa agromeccanica, nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) la residenza del titolare o del rappresentante legale;

c) l'assenza di condanne penali definitive registrate nel casellario giudiziale relativamente al titolare o al legale rappresentante o l'intervenuta riabilitazione;

d) la regolarità contributiva dell'impresa;

e) la dotazione di mezzi meccanici idonei all'attività;

f) l'assenza di procedure, definite o in corso, a carico dell'impresa ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

g) l'iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole, nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di carburante agricolo.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dall'impresa agromeccanica ai sensi del comma 1, eseguite le occorrenti verifiche, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego. Nel caso di mancata decisione entro tale termine, l'istanza si intende accolta.
3. L'Albo è sottoposto a revisione triennale mediante verifica, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6 nonché di quelli di cui al comma 1 del presente articolo da parte delle imprese agromeccaniche iscritte. Non sono sottoposte alla verifica le imprese la cui iscrizione nell'Albo sia intervenuta nei sei mesi antecedenti la scadenza del triennio.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dispone la sospensione dell'impresa agromeccanica dall'Albo quando a carico di essa o dei suoi titolari o legali rappresentanti:

a) siano in corso procedimenti di esecuzione civile o procedure ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

b) siano in corso procedimenti penali per reati ambientali;

c) sia accertata l'omissione del regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o dell'esecuzione del versamento dei contributi assicurativi o previdenziali obbligatori.

5. La sospensione ai sensi del comma 4 è revocata quando cessa la causa che l'aveva determinata. La revoca della sospensione è subordinata all'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6 nonché di quelli di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dispone la cancellazione dell'impresa agromeccanica dall'Albo su richiesta dell'impresa medesima nonché nei seguenti casi:

a) quando l'impresa abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 6; in tale caso l'impresa non può chiedere nuovamente l'iscrizione all'Albo finché non siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione;

b) quando l'impresa sia dichiarata fallita o sia destinataria di altro provvedimento ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

c) quando a carico dell'impresa già destinataria di un provvedimento di sospensione o dei suoi titolari o legali rappresentanti si verifichi nuovamente, nel corso dei tre anni successivi al provvedimento, una delle cause di sospensione di cui al comma 4;

d) quando l'impresa abbia cessato l'attività.

7. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso in opposizione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11.
8. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, qualora accolga il ricorso di cui al comma 7, dispone con provvedimento l'iscrizione o la reiscrizione all'Albo.
9. L'impresa iscritta all'Albo comunica tempestivamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le variazioni dei requisiti dichiarati e aggiorna conseguentemente il fascicolo aziendale.

Art. 9.
(Controllo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano eseguono annualmente un controllo a campione, su un numero pari almeno al 5 per cento delle imprese agromeccaniche iscritte nella rispettiva sezione dell'Albo, mediante una verifica documentale e una verifica presso l'impresa.
2. Qualora a seguito delle verifiche di cui al comma 1 siano accertate irregolarità, dalle quali non discenda la sospensione o la cancellazione dall'Albo, l'organo di controllo impartisce le necessarie prescrizioni, a cui l'impresa deve adeguarsi nel termine di quarantacinque giorni, prorogabile di ulteriori quindici giorni per comprovate esigenze tecniche e organizzative.
3. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 2, in mancanza di adeguamento alle prescrizioni, la regione o la provincia autonoma trasmette le risultanze delle verifiche al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

Art. 10.
(Promozione dell'attività agromeccanica e benefìci per le imprese iscritte all'Albo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di promuovere la partecipazione delle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo alle attività di prevenzione del dissesto idrogeologico e di manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale, pubblicano nei propri siti internet istituzionali:

a) bandi per agevolare l'acquisto, da parte delle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo, di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e ad una maggiore sicurezza per gli operatori;

b) informazioni nelle quali sono indicati i tipi di intervento destinati alle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo, i criteri e le modalità della loro attuazione nonché le procedure per la presentazione della manifestazione di interesse da parte delle imprese stesse.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere specifici criteri per la concessione di benefìci economici e di altra natura in favore dei soggetti pubblici e privati che si avvalgono di imprese agromeccaniche iscritte all'Albo.

Art. 11.
(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo e individua i soggetti deputati all'accertamento del possesso dei requisiti. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i contenuti dei corsi modulari di aggiornamento professionale di cui all'articolo 6 per la formazione dei responsabili tecnici.

Art. 12.
(Norma transitoria)

1. Le imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno due anni possono presentare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore, la domanda di iscrizione all'Albo, a condizione che siano dotate del responsabile tecnico, avente i requisiti di cui all'articolo 6, e che questi frequenti un corso di aggiornamento professionale ridotto, della durata complessiva di otto ore, entro sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione da parte dell'impresa agromeccanica.
2. L'impresa richiedente trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'attestato di frequenza del corso di cui al comma 1 da parte del responsabile tecnico entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal medesimo comma 1 per l'annotazione nell'Albo. Il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione ai sensi del primo periodo entro il termine ivi previsto comporta la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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