PDL 1759-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 08

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1759-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 marzo 2024 (v. stampato Senato n. 986)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

dal ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

di concerto con il ministro della giustizia
(NORDIO)

e con il ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
(FITTO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 marzo 2024

(Relatore: MAERNA )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) sul disegno di legge n. 1759. La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 6 marzo 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1759.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1759 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli per un totale di 7 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 12 articoli, per un totale di 52 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla finalità unitaria sopra descritta dell'articolo 4-quater che amplia l'area territoriale di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 52 commi 3 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di tre decreti ministeriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 4-ter prevede incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale; in particolare, il comma 1, con un primo periodo di difficile leggibilità, composto da ben 168 parole, disciplina la possibilità per le «nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione» di avviare un confronto con le organizzazioni sindacali ai fini della sottoscrizione di un accordo contenente un progetto industriale e di politica attiva; il secondo periodo prevede che «la nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche precedentemente all'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione»; il terzo periodo prevede infine che con decreto del Ministro del lavoro sono disciplinati «meccanismi che assicurino la eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione»; i commi successivi disciplinano infine forme di incentivazione per la nuova impresa, disponendo tra le altre cose un esonero contributivo per il datore di lavoro; al riguardo potrebbe costituire oggetto di precisazione a che cosa si riferisca il termine «revoca», se all'accordo relativo al progetto industriale o agli incentivi di cui ai commi successivi; la successiva lettera e) del comma 2 prevede poi l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle «operazioni straordinarie di cui al comma 1» per almeno quarantotto mesi; al riguardo il riferimento appare essere alle operazioni di aggregazione di cui al comma 1, che però in tale comma non sono definite «straordinarie»;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel provvedimento risulta «confluito» il decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024 (presentato per la conversione al Senato AS. 1011), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda infine che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare»;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 4-ter, commi 1 e 2;

Il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come evitare, per il futuro, la «confluenza» di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1759, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

rilevato che:

il decreto-legge reca a seguito dell'esame da parte del Senato 12 articoli;

l'articolo 1 modifica la disciplina sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali;

l'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere, a determinate condizioni, finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

gli articoli da 2-bis a 2-quinquies, introdotti dal Senato, traspongono nel testo in esame, con alcune modifiche, il contenuto del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che il disegno di legge di conversione provvede ad abrogare;

l'articolo 3 concerne l'ambito di applicabilità della normativa transitoria introdotta dai commi 175 e 176 della legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) e relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille;

l'articolo 4 reca disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria mentre gli articoli 4-bis e 4-ter, aggiunti nel corso dell'esame da parte del Senato, intervengono rispettivamente in materia di incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale e di ampliamento dell'area di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale;

l'articolo 4-bis reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 270 del 1999, in materia di amministrazione straordinaria;

l'articolo 4-ter introduce una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire a nuove imprese la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva;

l'articolo 4-quater modifica l'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiungendo le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell'ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione);

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 14 del 2004, ha individuato come sotteso alla competenza in materia di tutela della concorrenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»;

con riferimento alle disposizioni in materia di cassa integrazione, assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione);

quanto al comma 4 dell'articolo 2-quater in materia di utilizzo da parte delle Regioni delle quote di avanzo vincolato, la disposizione appare riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica;

nell'ambito di tale materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale consente al legislatore statale di disporre in materia di vincoli di bilancio per le Regioni per «salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari» (ex plurimis sentenze n. 139 e n. 237 del 2009 e n. 247 del 2021);

la disposizione di cui all'articolo 4-quater, che amplia al porto di Siracusa l'area di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, appare riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di porti e aeroporti civili;

in materia la Corte costituzionale ha riconosciuto le esigenze unitarie che giustificano l'intervento legislativo statale (sentenze n. 119 del 2018 e n. 113 del 2023),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1759, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

considerato che il provvedimento è stato adottato ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

valutato con favore l'articolo 2, che consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere finanziamenti in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

apprezzate le disposizioni di cui all'articolo 2-quater, che recano misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva, in cui rientrano anche le imprese che hanno erogato servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014;

evidenziato che il comma 2 dell'articolo 3 prevede che, in considerazione della complessità dei programmi di riorganizzazione aziendale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, nonché i lavoratori addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presìdi ambientali, possano essere interessati dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto nei casi specificati dalla norma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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