PDL 1752

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
        Titolo I
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
        Titolo II
                Capo I
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo II
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                Capo III
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                Capo IV
                        Articolo 19
                Capo V
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                Capo VI
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                Capo VII
                        Articolo 28
                Capo VIII
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                Capo IX
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
                Capo X
                        Articolo 42
                        Articolo 43
                        Articolo 44
        Titolo III
                Capo I
                        Articolo 45
                        Articolo 46

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1752

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

e dal ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
( FITTO )

di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione
( ZANGRILLO )

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
( CALDEROLI )

con il ministro per lo sport e i giovani
( ABODI )

con il ministro per la protezione civile e le politiche del mare
( MUSUMECI )

con il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
( ALBERTI CASELLATI )

con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

con il ministro dell'interno
( PIANTEDOSI )

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
( SALVINI )

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
( CALDERONE )

con il ministro della giustizia
( NORDIO )

con il ministro della salute
( SCHILLACI )

con il ministro delle imprese e del made in italy
( URSO )

con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
( LOLLOBRIGIDA )

con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
( PICHETTO FRATIN )

con il ministro del turismo
( GARNERO SANTANCHÈ )

con il ministro dell'università e della ricerca
( BERNINI )

e con il ministro dell'istruzione e del merito
( VALDITARA )

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Presentato il 2 marzo 2024

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

ART. 1. (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

A seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR, conclusosi con l'approvazione della decisione dell'8 dicembre 2023 da parte del Consiglio ECOFIN, la dotazione finanziaria complessiva del Piano è passata da 191,49 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro. L'incremento di circa 2,9 miliardi di euro è dovuto, in sostanza, ai contributi aggiuntivi a fondo perduto (2,76 miliardi) assegnati all'Italia per l'iniziativa RepowerEU (che diventa parte integrante del PNRR) e all'adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del prodotto interno lordo (140 milioni circa).
Oltre alle nuove misure del RepowerEU, le modifiche hanno riguardato anche la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, sia in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate, nonché il definanziamento integrale – condiviso con la Commissione europea – di taluni interventi precedentemente inseriti nel Piano e che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano.
La disposizione in esame, pertanto, si propone di approntare le necessarie risorse finanziarie per dare piena operatività al nuovo PNRR (comprendente il RepowerEU) e di dare copertura al fabbisogno finanziario occorrente per dare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari.
Tanto premesso, il presente articolo, proprio al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia per un ammontare pari a 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Inoltre, per assicurare la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della richiamata decisione del Consiglio ECOFIN, viene autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.
Il comma 2 disciplina il procedimento per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). In particolare esso prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo 2024 e, successivamente, con periodicità semestrale, presentino al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) un'informativa congiunta sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti iscritti nel PNC nonché sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale, da destinare alla realizzazione degli interventi definanziati dal PNRR. L'informativa dà conto anche degli investimenti e degli interventi previsti dal PNC in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La norma chiarisce che, per le finalità previste dal presente articolo, le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono raggiunte con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, nel caso in cui l'intervento riguardi la concessione di incentivi, o con la stipulazione del contratto in tutti gli altri casi. La disposizione prevede altresì che le amministrazioni titolari degli interventi iscritti nel PNC trasmettano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente, con periodicità semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli interventi, identificati dal relativo codice unico di progetto, con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, il suo importo complessivo, l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi compresa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
Con il comma 3 si rimette ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla presentazione al CIPESS delle informative di cui al comma 2 – il compito di individuare gli eventuali interventi relativi al PNC, oggetto di definanziamento in virtù del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, rendendo contestualmente indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in atto alla data di adozione delle relative informative e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, definiti con il decreto di cui al comma 10. Ai fini dell'eventuale definanziamento degli interventi si tiene conto anche della loro complessità e del loro stato di avanzamento. Con tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le eventuali risorse, derivanti dai definanziamenti, da destinare all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione fino a concorrenza dell'importo indicato alle lettere h) e i) del successivo comma 8 e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera f). In ogni caso, viene espressamente esclusa la possibilità di definanziare gli interventi e i programmi recanti misure fiscali indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2021, rispettivamente, alla lettera b) e alle lettere f), numero 2), e m). Sotto il profilo procedimentale, si prevede che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica, vengano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono essere resi nel termine di sette giorni dalla loro trasmissione.
Il comma 4 disciplina nel dettaglio la procedura di definanziamento prevedendo che, qualora le somme relative a interventi definanziati di cui al comma 3, risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui. Nel caso in cui le risorse risultino già trasferite alle amministrazioni aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate, entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
Il comma 5 quantifica le risorse per la realizzazione degli interventi non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e dispone conseguentemente un'autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 684 milioni di euro per l'anno 2024, 785 milioni di euro per l'anno 2025, 765 milioni di euro per l'anno 2026, 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029. La disposizione disciplina, poi, con le lettere da a) a f), la specifica destinazione della spesa distinta per singoli interventi e per le annualità del relativo finanziamento.
Il comma 6 incrementa le autorizzazioni di spesa per finanziare gli interventi del PNC di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per l'anno 2025, 120 milioni di euro per l'anno 2026, 1.320 milioni di euro per l'anno 2027 e 935 milioni di euro per l'anno 2028.
Il comma 7 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Il comma 8 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7 – connessi al finanziamento degli interventi inclusi nel PNRR, quelli definanziati, nonché gli investimenti previsti dal PNC – e ne individua le fonti di copertura finanziaria.
Il comma 9 modifica l'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, al fine di prevedere che, nelle more della procedura di definanziamento, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, sono rese indisponibili, per il periodo 2026-2031, fino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, ferma restando la possibilità di immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), della citata legge n. 178 del 2020.
Il comma 10, allo scopo di reintegrare la disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, dispone l'abrogazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021, con l'obiettivo eliminare i vincoli di destinazione delle risorse del predetto Fondo, per complessivi 700 milioni di euro, previsti dalle disposizioni oggetto di abrogazione. Il comma 9 dispone altresì l'abrogazione del comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede che il Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individui un soggetto altamente qualificato avente sede legale nel Mezzogiorno, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi rivolti ai territori del Mezzogiorno, destinandovi 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse derivanti dalle suindicate disposizioni abrogate rientrano nella piena disponibilità del Fondo, la cui dotazione è reintegrata in corrispondente misura.
Il comma 11, al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c), prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Dispone altresì che ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio n. 50 del 2022, il termine finale è quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con tale decreto. La disposizione precisa, poi, che le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dello stesso intervento fino al suo collaudo.
Il comma 12 prevede l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che disciplina la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse del PNC, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o nel caso della mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti; il comma 7-bis oggetto di abrogazione disciplina conseguentemente la riprogrammazione e la riassegnazione delle risorse disponibili per effetto delle intervenute revoche dei finanziamenti.
Il comma 13 prevede che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. La presente disposizione non si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Campania.
Il comma 14 prevede che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.
Il comma 15 dispone che le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei medesimi conti affluiscono anche le risorse assegnate dall'Unione europea per l'iniziativa REPowerEU compresa nel PNRR.

ART. 2. (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

L'articolo 2 è volto, nel suo complesso, a consentire il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad agevolarne la tempestiva attuazione, disegnando un peculiare meccanismo volto a definire:

il tracciamento dello stato di avanzamento degli interventi e l'aggiornamento dei relativi cronoprogrammi (comma 1);

l'attivazione di strumenti compulsori ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti o intempestivi (comma 2);

l'attivazione, nel caso di inadempienza accertata dalla Commissione europea, di strumenti sanzionatori nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti o intempestivi, diretti al recupero degli importi percepiti e, in tutto o in parte, rimasti inutilizzati (comma 3).

Il comma 1 della disposizione qui illustrata stabilisce che i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi del PNRR provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare nel sistema informatico ReGiS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento a tale data. Si prevede, poi, che entro i successivi trenta giorni le unità di missione per l'attuazione del PNRR (ovvero analoghe strutture di livello dirigenziale generale), incardinate presso le amministrazioni centrali titolari di misure comprese nel Piano, alle quali sono demandati il coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di competenza di ciascuna amministrazione titolare, provvedano ad attestare, tramite il sistema informatico ReGiS, che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurano il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. Infine, la disposizione chiarisce che allo svolgimento delle attività in precedenza illustrate sono tenute anche le amministrazioni centrali, titolari di misure e interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.
Il comma 2 attribuisce alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ispettorato generale per il PNRR operante presso la Ragioneria generale dello Stato il compito di verificare, d'intesa tra loro, l'adempimento dell'obbligo descritto al comma precedente. In tale contesto, poi, qualora, sulla base dei dati risultanti dal sistema ReGiS, vengano rilevati disallineamenti ovvero incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma inserito nel predetto sistema informatico, si prevede che la Struttura di missione PNRR richieda i necessari chiarimenti alle amministrazioni centrali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. In caso di inutile decorso del termine ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, il cronoprogramma inviato non risulti coerente le risultanze del sistema informatico ReGiS, la Struttura di missione PNRR, sentito l'Ispettorato generale per il PNRR, chiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 12. In caso di superamento dei termini intermedi disposti nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti sopra descritti né all'esercizio dei poteri sostitutivi, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione fornita e le risultanze del sistema informatico ReGiS, la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.
Il comma 3, poi, riguarda l'ipotesi in cui la Commissione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, concernente le regole in materia di pagamento, sospensione e risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti erogati ai sensi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, accerti l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR. In tale eventualità, l'Ispettorato generale per il PNRR provvede a richiedere all'amministrazione centrale titolare dell'intervento la restituzione degli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano più soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti. Nel caso in cui, poi, la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla data di adozione, da parte della Commissione europea, della decisione di recupero delle somme. Qualora le funzioni di soggetto attuatore siano svolte da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione, il recupero può essere effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti nonché delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite alla data di adozione, da parte della Commissione europea, della decisione di recupero delle somme. Si vieta, infine, ai soggetti attuatori, qualora gli stessi siano società pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza, di trasferire su quest'ultima gli oneri derivanti dall'attività di recupero effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.
Il comma 4, infine, pone a carico della Struttura di missione PNRR l'onere di pubblicare nel sito internet istituzionale «Italia Domani», utilizzato per lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi.

ART. 3. (Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione)

L'attuale dispositivo di prevenzione e controllo del PNRR è da tempo organizzato e pienamente funzionante. Infatti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, la tutela degli interessi finanziari dell'UE connessi all'attuazione del PNRR, a mente dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, è demandata all'Ispettorato generale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato; con le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 30 dell'11 agosto 2022 e n. 16 del 14 aprile 2023, sono state emanate e poi integrate le «Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR» di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori, riguardanti i profili amministrativi e attuativi del Piano. Inoltre, per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto delle frodi vere e proprie, la determinazione della Ragioneria generale dello Stato del 9 marzo 2022 ha istituito, tra l'altro, la «Rete dei referenti antifrode del PNRR», per il coordinamento delle azioni volte a garantire una valutazione periodica dei rischi di frode, conflitto di interessi e doppio finanziamento e a definire misure e azioni efficaci e proporzionate in proposito. Nell'ambito della medesima Rete si realizzano altresì le attività di collaborazione previste dal protocollo di intesa sottoscritto il 17 dicembre 2021 tra la Ragioneria generale dello Stato e il Comando generale della Guardia di finanza.
Tale articolato impianto antifrode, unitamente ad altri strumenti e ulteriori indicazioni utili a valutare i principali rischi di frode correlati al PNRR, identificare punti di vulnerabilità dei sistemi di controllo esistenti e garantire il coinvolgimento di tutte le parti interessate per migliorare i livelli di prevenzione e repressione, è dettagliatamente illustrato nella Strategia nazionale antifrode per il PNRR, realizzata dall'Ispettorato generale per il PNRR con il supporto della Rete dei referenti antifrode nel mese di ottobre 2022 e attualmente in corso di aggiornamento.
Sono inoltre applicabili agli investimenti e alle progettualità a vario titolo connessi al PNRR tutti i presìdi preventivi volti a individuare i possibili rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, che rientrano nelle competenze del Ministero dell'interno.
Ferme restando la completezza e l'efficacia del sistema di vigilanza in atto, è avvertita la necessità di adottare, in tema di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti in ambito PNRR, una strategia di coordinamento e di indirizzo che si caratterizzi per un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti potenzialmente interessati e mutui i modelli già sperimentati in altri contesti attinenti alla tutela degli interessi finanziari europei.
Più in dettaglio, tenuto conto che l'attuale quadro di gestione degli ingenti flussi finanziari provenienti dal PNRR, dagli altri fondi europei e da quelli nazionali a questo connessi, è oggi oggetto di un'organizzazione unitaria, si ritiene fortemente opportuno introdurre questo approccio di unitarietà anche nelle azioni antifrode.
Tale unitarietà di azione potrebbe avere ad oggetto:

il monitoraggio e la richiesta di informazioni circa le iniziative adottate da parte di tutte le istituzioni, enti e organismi competenti a prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;

la valutazione dell'opportunità di elaborare eventuali proposte, anche di tipo normativo;

il monitoraggio dell'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1.

L'iniziativa, peraltro, corrisponderebbe anche alle tre raccomandazioni formulate dalla Commissione europea e indirizzate agli Stati membri nell'ambito della 34a relazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento sulla lotta contro la frode nel 2022 – (cosiddetta «Relazione PIF»), vale a dire:

miglioramento dell'individuazione e della segnalazione delle frodi sospette e del relativo seguito;

ulteriore rafforzamento della digitalizzazione della lotta alle frodi;

rafforzamento della struttura organizzativa antifrode.

In tale contesto, la disposizione in commento, al comma 1, estende al PNRR le funzioni attribuite dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), al quale è già demandata da oltre trenta anni dalla legge n. 142 del 1992 la strategia di coordinamento antifrode a livello nazionale e che è stato segnalato alla Commissione europea quale servizio di coordinamento antifrode (Anti-Fraud Coordination Service) ai sensi dell'articolo 12-bis del regolamento (UE-EURATOM) n. 883/2013.
L'attribuzione delle suddette funzioni al COLAF si giustifica anche in considerazione del fatto che la Presidenza del COLAF spetta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che è anche l'Autorità politica deputata in Italia a tali settori e che, quindi, può rappresentare il punto di riferimento strategico-politico anche dell'azione antifrode.
L'obiettivo di fondo dell'attribuzione di tali competenze al Comitato è il rafforzamento della strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, anche con riguardo ai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata.
Il comma 2 illustra, poi, le funzioni attribuite al Comitato e specificamente dirette al conseguimento dei menzionati obiettivi, ovverosia:

a) richiesta di informazioni sulle iniziative adottate da parte delle istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;

b) promozione della stipulazione e monitoraggio dell'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021;

c) valutazione dell'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche di tipo normativo, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia per il PNRR;

d) sviluppo di attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1.

Il comma 3 definisce come viene conseguentemente integrata la composizione del Comitato, che contempla, quindi, anche i seguenti componenti:

a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) il presidente del comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;

h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;

i) un rappresentante della Corte dei conti;

l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;

m) un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;

n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

o) un rappresentante del Ministero dell'interno – Direzione centrale della polizia criminale;

p) un rappresentante del Ministero dell'interno – Direzione investigativa antimafia.

Il comma 4 prevede la possibilità di una composizione accessoria del Comitato, stabilendo che alle riunioni dello stesso possono essere invitati, in ragione del tema affrontato, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti od organi nazionali ed europei nonché i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.
Il comma 5 chiarisce che la partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altro tipo di emolumenti e che ai partecipanti spettano soltanto gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Si esplicita, inoltre, che le funzioni di segreteria tecnica del Comitato sono svolte dal Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea, operante presso il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 6 prevede che la specifica disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato sia rimessa ad un apposito decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR.
Il comma 7, con riferimento alle previsioni contenute nei commi precedenti, prevede la relativa clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 8, poi, dispone una modifica all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi della quale «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza». In conformità a tale previsione, riconducibile alla Strategia generale antifrode del Piano, è stato dapprima stipulato il protocollo d'intesa tra la Ragioneria generale dello Stato e il Corpo della Guardia di finanza, volto a disciplinare il sistema di controlli e le procedure di informazione e coordinamento. Tale collaborazione è stata successivamente estesa alle 23 amministrazioni centrali titolari degli interventi del Piano che hanno aderito, con atto unilaterale, alla richiamata intesa. In tale quadro, l'intervento normativo è volto a stabilire espressamente che nell'ambito dei suddetti protocolli d'intesa stipulati con la Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per finalità di rafforzamento delle attività di controllo, anche volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione e delle frodi, siano altresì definite le modalità con cui il predetto Corpo possa condividere dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR. Al riguardo, nel precisare che tale condivisione avviene in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, si richiama, nel contempo, l'esigenza di assicurare il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il comma 9 integra l'articolo 512-bis del codice penale, che disciplina il reato di trasferimento fraudolento di valori. La necessità del presente intervento normativo nasce dalla constatazione che gli ingenti investimenti pubblici correlati al PNRR rappresentano un'importante opportunità di profitto per la criminalità organizzata, le cui mire di ingerenza nella filiera realizzativa degli interventi programmati possono ritenersi pressoché certe, non solo alla luce della pregressa esperienza giudiziaria, ma soprattutto in ragione di alcuni oggettivi fattori di rischio tra cui, in particolare, si segnalano:

la natura e la tipologia dei progetti finanziati, che, per la maggior parte, riguardano settori tradizionalmente appetibili agli interessi mafiosi, come quelli dell'edilizia civile e infrastrutturale (strade e autostrade, ferrovie, porti, aeroporti; trasporto rapido di massa nelle città metropolitane, eccetera) e delle energie rinnovabili;

la collocazione territoriale degli interventi che, per il 40 per cento (per un importo di oltre 60 miliardi di euro), interessa le regioni meridionali a più alta presenza mafiosa;

la semplificazione delle procedure amministrative ritenuta condizione necessaria per accelerare le fasi di attuazione dei progetti finanziati dal programma.

Il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata assume un valore determinante soprattutto nel settore riguardante la realizzazione dei progetti di natura infrastrutturale, per i quali è richiesta l'instaurazione di procedure pubbliche finalizzate all'affidamento di appalti per lavori, forniture e servizi.
Da qui deriva il ruolo centrale assunto dal sistema della prevenzione amministrativa antimafia, la cui disciplina dettata dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 è stata oggetto di importanti modifiche a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha convertito il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (cosiddetto «decreto Recovery»).
Con questo provvedimento, il legislatore ha inteso attenuare la severità del sistema delle informazioni interdittive, orientando le proprie modifiche verso una strada che consenta alle competenti autorità amministrative e giudiziarie di impiegare strumenti che, pur continuando a contrastare le ingerenze della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, permettano comunque la continuità delle attività aziendali e l'esecuzione delle opere e dei servizi.
L'emanazione del «decreto Recovery», infatti, ha avuto quale scopo principale quello di operare un giusto bilanciamento, da un lato, della tutela della legalità e la prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa e, dall'altro, del principio di libertà di iniziativa economica privata, cui si affiancano le necessità di ordine pubblico economico connesse all'effettiva e tempestiva realizzazione dei progetti previsti nell'ambito del PNRR.
Come noto, la riforma introdotta si fonda su due punti cardine, ossia la valorizzazione degli istituti di partecipazione, in aderenza al principio del giusto procedimento, riconosciuto anche in ambito internazionale, e l'introduzione di una nuova misura amministrativa di prevenzione, alternativa all'immediata interdizione dell'operatore economico, attivabile nei casi in cui l'influenza mafiosa sia solo occasionale (cosiddetta «prevenzione collaborativa» di cui all'articolo 94-bis del codice delle leggi antimafia).
Tali modifiche potrebbero, almeno in astratto, rendere meno efficace il sistema della prevenzione antimafia contenuto nel libro II del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e, in particolare, gli strumenti previsti dagli articoli 84 e 91.
Occorre considerare, infatti, che l'adozione del contraddittorio – seppur facoltativo – nell'ambito del rilascio di un'interdittiva antimafia (articolo 97, comma 7) o di una prevenzione collaborativa, nel caso in cui gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a «situazioni di agevolazione occasionale» (articolo 94-bis) comporta una comunicazione di avvio del procedimento ex lege n. 241 del 1990.
Ne deriva che, soprattutto nei contesti territoriali dove più radicata e diffusa è la presenza di imprese fortemente contigue o compromesse con logiche e interessi mafiosi, la conoscenza dell'imminente o probabile adozione di un provvedimento antimafia, acquisita in sede procedimentale, potrebbe vulnerare l'interesse pubblico sotteso all'adozione del provvedimento antimafia.
Ciò in quanto i soggetti economici interessati potrebbero attuare prontamente tecniche elusive delle norme in materia ricorrendo a sostituzioni degli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, proprio con l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
Si tratta di tecniche frequenti nella prassi e ben note all'esperienza giurisprudenziale, nel cui ambito si riscontrano forme sempre nuove con le quali gli imprenditori collusi o contigui alle associazioni mafiose, di fronte al pericolo dell'imminente informazione antimafia di cui abbiano avuto notizia, reagiscono mutando assetti societari, intestazioni di quote e di azioni, cariche sociali, cercando, al contempo, di controllare comunque i soggetti economici che fungono da schermo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
In tale contesto, attesa l'oggettiva impossibilità di correggere in senso restrittivo il descritto impianto normativo per le ragioni sopra indicate, le condotte elusive sopra descritte si potrebbero meglio contrastare sul piano della risposta penal-repressiva, rendendo più deterrente e incisiva la specifica fattispecie prevista dall'articolo 512-bis del codice penale (delitto di trasferimento fraudolento di valori).
Tanto premesso in termini generali, la novella in discorso, con l'inserimento di un comma aggiuntivo nell'impianto dell'articolo 512-bis del codice penale, dispone l'applicazione della medesima pena detentiva attualmente prevista dalla norma (reclusione da due a sei anni) anche ai soggetti che attribuiscono a terzi, in via meramente fittizia, la titolarità di imprese, quote societarie, azioni ovvero cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.
La punibilità della predetta condotta è motivata dall'elevata attitudine offensiva e insidiosa che la caratterizza. L'obiettivo di tale intervento, pertanto, è quello di amplificare l'efficacia della norma penale in esame sia in termini di prevenzione generale che di concreta e univoca applicazione a livello giurisprudenziale.
Infine, sul punto, occorre precisare che, con la novella in esame, viene comunque mantenuta la natura di reato a dolo specifico che già caratterizza l'attuale fattispecie di reato disciplinata dalla norma codicistica, a tenore della quale la condotta tipica deve essere finalizzata a eludere disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero ad agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
La novella prevede, infatti, che anche la condotta di fittizia attribuzione a terzi sia preordinata al conseguimento di un particolare scopo elusivo, consistente nell'elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Infine, il comma 10 provvede a novellare parzialmente il comma 4 dell'articolo 84 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, che enumera il catalogo di reati che il legislatore ha ritenuto essere indicatori sufficienti (cosiddetti «reati spia») della permeabilità dell'impresa a infiltrazioni e condizionamenti da parte delle consorterie criminali e al ricorrere dei quali l'autorità amministrativa non può compiere alcun apprezzamento di natura discrezionale, ma è vincolata all'emissione della misura interdittiva antimafia. Tale modifica è finalizzata a contrastare la sempre più frequente tendenza delle organizzazioni criminali a ricorrere a reati di natura tributaria non solo per evadere il fisco, ma anche per dare un'apparenza di legalità a flussi finanziari riconducibili alle estorsioni e ai traffici illeciti, come il narcotraffico e il contrabbando, nonché ad altri reati quali il riciclaggio, la corruzione, l'indebita percezione di finanziamenti nazionali o europei e la bancarotta.
Un esempio emblematico rilevabile dalla più recente esperienza investigativa è rappresentato dal coinvolgimento di numerose consorterie mafiose nella realizzazione di colossali frodi fiscali, specie nel settore dell'imposta sul valore aggiunto, delle accise e dei crediti d'imposta, attraverso il ricorso al sistema delle false fatturazioni, gestito grazie al controllo di articolate reti di società «cartiere» e di comodo situate in Italia e all'estero.
Alla luce di questo scenario, viene quindi disposta l'integrazione dell'articolo 84, comma 4, lettera a), del codice delle leggi antimafia, inserendo fra i cosiddetti «reati spia», indicativi della sussistenza di infiltrazioni criminose nell'attività di impresa, anche i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, ossia la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2), la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) e l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8).

ART. 4. (Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

La disposizione in esame provvede a modificare, incrementandola, la composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
L'obiettivo di tale intervento è il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, nonché di verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano.
In particolare, al comma 1, si modifica l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, prevedendo:

l'istituzione di una nuova direzione generale all'interno della Struttura, di conseguenza portando da quattro a cinque il numero complessivo delle direzioni generali di cui essa si compone;

il trasferimento alla Struttura di missione dei compiti delle funzioni e delle risorse umane già attribuiti all'unità di missione PNRR istituita nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, pertanto, confluisce nella Struttura di missione per il PNRR, mentre l'unità di missione viene contestualmente soppressa e, conseguentemente, con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano gli incarichi e le funzioni dirigenziali di livello generale e non generale relativi alla stessa unità di missione;

la specificazione che, tra le diverse funzioni attribuite alla Struttura di missione per verificare la coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura può effettuare anche ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni titolari di misure sia presso i soggetti attuatori;

l'incremento dell'organico del personale di livello dirigenziale non generale e non dirigenziale, prevedendo dodici unità dirigenziali di livello non generale e sessantacinque unità di personale non dirigenziale – in luogo delle attuali nove unità dirigenziali di livello non generale e cinquanta unità di personale non dirigenziale –, con conseguente variazione dei relativi costi retributivi, rivisti in aumento [lettera d), numero 1)];

di conseguenza, a rivedere in aumento anche le spese di funzionamento della Struttura e le spese di missione del personale della stessa [lettera d), numero 2)].

Il comma 2 individua le fonti di finanziamento volte a dare copertura ai maggiori oneri introdotti dalla disposizione, prevedendo, in parte, l'utilizzo delle risorse già assegnate all'unità di missione PNRR operante nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione – poste a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 – e, per altra parte, la corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il comma 3 modifica l'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di coordinare le disposizioni in esso contenute con l'intervenuto trasferimento, giusta le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 13 del 2023, alla Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di PNRR già di titolarità dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione istituita dall'articolo 5 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
In particolare, l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 13 del 2023 stabilisce che: «Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal presente decreto, nonché quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 77 del 2021».
L'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione «individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi».
Orbene, l'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede l'obbligo di comunicazione, da parte dei Commissari ad acta, delle ordinanze motivate all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge. Detta comunicazione deve essere contestuale all'adozione dell'ordinanza ed è diretta a consentire all'Unità di esercitare le funzioni in materia di PNRR di cui al citato articolo 5, comma 3, lettera a).

ART. 5. (Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)

Il presente articolo introduce disposizioni finalizzate ad assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della missione 4, componente 1, del PNRR, relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Lo strumento prescelto per conseguire tali finalità acceleratorie è in primo luogo l'istituzione di un meccanismo di direzione accentrata della misura.
In tale contesto, il comma 1 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è nominato un Commissario straordinario. A quest'ultimo, che opera presso il Ministero dell'università e della ricerca, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; il Commissario, inoltre, opera con tutti i poteri e secondo la modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Conseguentemente, il Commissario straordinario è legittimato:

ad adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari all'esecuzione dei progetti e degli interventi compresi nella misura, assicurando il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti od organi coinvolti;

ad operare mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 2 è poi dedicato all'analitica definizione degli aspetti temporali ed economici dell'incarico commissariale nonché alla composizione della relativa Struttura di supporto. Nel dettaglio, si prevede che il Commissario straordinario resti in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvalga di una Struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita anch'essa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Relativamente, poi, alla composizione della Struttura di supporto, si prevede l'assegnazione alla stessa di un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, scelti previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni demandate alla Struttura commissariale. Il personale in questione è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca; con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta allo stesso personale la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del medesimo collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi altresì, mediante apposite convenzioni e senza aggravi finanziari, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale egli viene nominato ed è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il comma 3 quantifica i nuovi oneri determinati dall'istituzione della carica e della Struttura commissariali e individua le opportune fonti di finanziamento.
La norma, in ogni caso, fa salva l'applicazione dell'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dei quali:

la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte del Commissario straordinario istituito ai sensi del presente articolo;

di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del Piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti;

ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 6. (Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

Finalità della presente disposizione è assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di interventi prima compresi nella missione 5, componente 3, investimento 2, del PNRR (Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie), in relazione ai quali il Governo italiano ha chiesto, in sede di revisione del PNRR, di procedere alla sua realizzazione utilizzando risorse diverse dal PNRR, dal momento che lo stesso presentava criticità attuative incompatibili con il conseguimento dei seguenti due obiettivi: almeno 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2025 e almeno altri 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2026. Ciò ha comportato – all'esito dell'interlocuzione intercorsa tra l'Italia e la Commissione europea finalizzata alla modifica e rimodulazione del Piano e conclusasi con l'approvazione del Consiglio ECOFIN con decisione dell'8 dicembre 2023 – l'integrale definanziamento della misura e, pertanto, degli interventi in essa compresi. Ciononostante, è innegabile la rilevanza sociale sottesa al processo di riqualificazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e alla loro messa a disposizione in favore della collettività. Infatti, la riqualificazione di tali beni favorisce il raggiungimento di obiettivi quali l'aumento dell'inclusione sociale, la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone soggette a rischio di esclusione, l'aumento dei presìdi di legalità e sicurezza del territorio e la creazione di nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.
In tale prospettiva, il comma 1 della presente disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, è nominato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Commissario straordinario. A quest'ultimo, che opera presso il Ministero dell'interno, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; il Commissario, inoltre, opera con tutti i poteri e secondo la modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Conseguentemente, il Commissario straordinario è legittimato:

ad adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari all'esecuzione dei progetti e degli interventi compresi nella misura, assicurando il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti od organi coinvolti;

ad operare mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 2 definisce nel dettaglio gli aspetti temporali ed economici dell'incarico commissariale e si occupa della composizione della relativa Struttura di supporto. Pertanto, si prevede che il Commissario straordinario resti in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvalga di una Struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, scelti previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni demandate alla Struttura commissariale. Il personale destinato alla Struttura è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'interno; con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta allo stesso personale la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta, rispettivamente, ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del medesimo collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario straordinario può avvalersi altresì, mediante apposite convenzioni e senza aggravi finanziari, delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale egli viene nominato ed è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Infine, il comma 3 quantifica i nuovi oneri determinati dall'istituzione della carica e della Struttura commissariali e individua le opportune fonti di finanziamento.
La norma, in ogni caso, fa salva l'applicazione dell'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dei quali:

la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte del Commissario straordinario istituito ai sensi del presente articolo;

di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del Piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti;

ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 7. (Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

L'articolo 7 reca disposizioni volte al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, obiettivi della missione 5, componente 2, del PNRR.
A tali fini, al comma 1 si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, di un Commissario straordinario, che opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che ha i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e che opera con tutti i poteri e secondo la modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021.
In particolare, il Commissario straordinario è legittimato:

ad adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari all'esecuzione dei progetti e degli interventi compresi nella misura, assicurando il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti od organi coinvolti;

ad operare mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Pertanto, il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvede all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Al comma 2, l'articolo in esame prevede che il Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026, si avvalga di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, scelti previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, allo stesso personale può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede, inoltre, che per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario straordinario possa avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza aggravi a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui spetta un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il comma 3 reca le disposizioni finanziarie.

ART. 8. (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

L'articolo 8 reca disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori.
In particolare, al comma 1 vengono introdotte modifiche all'articolo 8, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2023, volte a stabilire che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante disposizioni in materia di limiti al trattamento accessorio del personale.
Il comma 2 interviene a modificare il decreto-legge n. 80 del 2021:

con la lettera a), si modifica l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021, al fine di specificare che il reclutamento del personale per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata del completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è effettuato in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

con la lettera b), si modifica l'articolo 11 del medesimo decreto-legge, in materia di addetti agli uffici per il processo, con l'aggiornamento delle disposizioni del primo e del terzo periodo del comma 1, al fine di precisare che la durata dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato, reclutato secondo le modalità ivi previste, è stabilita in deroga alla disciplina di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

analogamente, con la lettera c), si modifica l'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, in materia di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, al fine di specificare che la disciplina ivi stabilita è in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il comma 3 reca modifiche all'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021. In particolare:

la lettera a) è volta a specificare che le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali;

la lettera b) è volta a stabilire che, nell'ambito del personale interno del quale le società in house si avvalgono ai fini dell'espletamento delle attività di supporto alle amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, è compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021;

la lettera c), infine, reca modifiche al comma 6-ter del predetto articolo 10, al fine di specificare che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house per lo svolgimento delle attività di supporto alle amministrazioni indicano, a pena di nullità, oltre al progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa, il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee.

Il comma 4, modificando l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), inserisce, dopo il comma 290, i commi 290-bis e 290-ter.
Giova premettere che il citato comma 289 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 disciplina la percentuale da destinare al supporto tecnico del Commissario straordinario dell'opera «Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera» (misura M2C4 – I4.1), mentre il comma 290 disciplina la percentuale da destinare al supporto tecnico del Commissario straordinario per la realizzazione del «collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse» e del Commissario per la realizzazione del «collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave)».
Al riguardo, il comma 290-bis introduce disposizioni volte a consentire la celere individuazione dei soggetti deputati a fornire supporto specialistico ai sopra richiamati Commissari, mentre il comma 290-ter introduce misure di semplificazione per il trasferimento e la rendicontazione delle risorse destinate al citato intervento di messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera (misura M2C4 – I4.1).
Gli interventi sopra richiamati sono volti a rafforzare la capacità amministrativa dei Commissari straordinari in questione, per l'espletamento delle attività agli stessi demandate, intervenendo sulla struttura di supporto commissariale.
Nel dettaglio, quanto al comma 290-bis, si prevede che, al fine di garantire la disponibilità delle professionalità necessarie alla realizzazione delle predette opere, i predetti Commissari straordinari (di cui ai commi 289 e 290 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023) possano avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto:

dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle disposizioni sulla gestione delle risorse umane;

dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di consentire l'attribuzione di incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

La disposizione in esame precisa poi che il compenso da attribuire a tali professionalità è definito con provvedimento dei Commissari straordinari nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Ad ogni modo, restano fermi:

il divieto sancito dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, che vieta alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare, a beneficio di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino il limite di 240 mila euro annui lordi;

il divieto di cumulo, sino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, tra la pensione anticipata prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 nonché la pensione anticipata prevista dall'articolo 14.1, comma 1, del medesimo decreto-legge e i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

In ogni caso, tali compensi sono computati nel limite della relativa quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto tecnico prestato dai soggetti.
Quanto al comma 290-ter, quest'ultimo prevede che l'erogazione dei fondi stanziati con l'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 197 del 2022 è regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Si prevede inoltre che il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Si osserva che il comma 519 prevede, per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma, un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, per la realizzazione del richiamato progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano.
Il comma 5 prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a norma del quale «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, [i] sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 519, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, [ii] previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei medesimi dati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
L'intervento da finanziare di cui al punto [i] è quello «concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano» già individuato dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Inoltre, con l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con legge 13 giugno 2023, n. 68 è stato disposto che «Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
L'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, disciplina compiutamente le modalità per la programmazione e il monitoraggio delle erogazioni sulle contabilità speciali aperte dai Commissari straordinari, superando quanto disposto al punto [ii].
Tanto premesso, la disposizione in esame, abrogando il citato comma 520 della legge n. 197 del 2022, è finalizzata a prevedere, con finalità di massima semplificazione, che agli adempimenti per il trasferimento delle risorse destinate al progetto di cui trattasi si provveda secondo le modalità stabilite in generale per i Commissari straordinari dotati di contabilità speciale.
Il comma 6 reca modifiche all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2016. L'articolo 9, comma 1-quinquies, del predetto decreto-legge n. 113 del 2016 stabilisce che «In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia».
Al riguardo, la disposizione di cui al presente comma è volta a precisare che il divieto in questione non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Il comma 7 dispone il rifinanziamento del Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica). L'incremento è pari a 1,5 milioni di euro per la sola annualità 2024 ed è finalizzato a garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in quanto fuori del campo di ammissibilità della spesa per il PNRR. A seguito, infatti, della riprogrammazione del PNRR approvata con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono emerse ulteriori e specifiche esigenze di supporto in particolare per i nuovi investimenti REPowerEU di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sono inoltre entrati in fase attuativa tutti gli interventi del Piano e attualmente il numero di beneficiari ammonta a circa 1.500 e sussiste una specifica esigenza di integrazione del supporto tecnico operativo in favore dei soggetti attuatori e dei soggetti attuatori delegati, in particolare sulle questioni connesse all'applicazione del sistema di monitoraggio ReGiS e alle attività di rendicontazione e controllo.
Sono inoltre in fase di attivazione le misure relative alle comunità energetiche e allo sviluppo agro-voltaico, con un numero di beneficiari che si prevede particolarmente elevato e aggiuntivi rispetto a quelli finora già attivati nell'ambito del Piano. Queste misure, sebbene siano affidate alla gestione del Gestore dei servizi energetici (GSE), comportano una specifica attività di supporto al coordinamento dei progetti e di controllo, rendicontazione e gestione finanziaria, che resta a carico dell'Unità di missione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, attività particolarmente significativa anche in considerazione del fatto che è connessa e spesso prodromica ai processi di trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti del PNRR che hanno termini di completamento in particolare per l'annualità 2025 e il primo semestre 2026 ma il centro della cui attuazione è nel 2024.
Allo stesso tempo, l'intervento normativo mira a riqualificare le risorse finanziarie destinate al primo bimestre del 2024 per il contingente di esperti per l'attuazione degli interventi di transizione ecologica del PNRR previsto dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che non potranno costituire spesa in considerazione dei tempi di conclusione della procedura in atto.
La modifica normativa consente, quindi, di mantenere interamente valida la necessità di garantire il supporto del predetto contingente di esperti per le annualità previste dal decreto-legge richiamato, tenuto conto delle varie scadenze (differenziate a seconda delle riforme e degli investimenti previsti nelle diverse componenti del PNRR) fissate per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti nello stesso Piano, e allo stesso tempo riqualificare le risorse finanziarie che non potranno essere impegnate per il primo bimestre del 2024, destinandole funzionalmente alle finalità di assistenza tecnica e supporto operativo nelle specifiche attività di supporto al coordinamento dei progetti, monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione finanziaria di competenza dell'Unità di missione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il fondo di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, per le annualità 2014-2025 particolarmente intense per la complessità e numerosità degli adempimenti da produrre, in considerazione anche della citata riprogrammazione del PNRR approvata a dicembre 2023.
Il comma 8 prevede che, al fine di potenziare e rafforzare le competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con la finalità di un progressivo incremento di efficienza del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e assistere l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
Al successivo comma 9 si prevede, poi, che, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore generale in questione si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e istituti di formazione.
In relazione a tali finalità, il comma 10 provvede a quantificare i conseguenti oneri e ad individuare le necessarie fonti di finanziamento.
Il comma 11 dispone l'incremento della dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.
Il comma 12 prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può, nell'anno 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, indire procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi presso l'Agenzia entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.
La disposizione è finalizzata sia a garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo dell'Agenzia nel suo percorso di graduale di crescita, sia ad accelerare il processo di rafforzamento delle sue capacità, valorizzando le professionalità già acquisite anche per la realizzazione degli obiettivi e lo svolgimento delle progettualità previsti dalla missione 1, componente 1, investimento 1.5 («Cybersecurity»), del PNRR. A tali fini si prevede, quindi, che l'Agenzia possa procedere, entro il 31 dicembre 2024, all'indizione di procedure selettive, nei limiti dei posti disponibili previsti dalla vigente dotazione organica, per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato (con esclusione di quello dirigenziale) che, entro la medesima data, abbia prestato servizio in modo continuativo presso l'Agenzia per un periodo non inferiore a quindici mesi. A tale personale, pertanto, assunto a tempo determinato dall'Agenzia a seguito di procedure selettive comparative ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 82 del 2021, viene accordato lo stesso trattamento già attribuito al personale assunto, con le medesime modalità e per le stesse finalità, presso le amministrazioni assegnatarie di progetti PNRR ai sensi ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto-legge n. 115 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 2022, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.
Il personale che avrà superato la prova selettiva, che prevede un colloquio e la valutazione positiva dell'attività svolta presso l'Agenzia, sarà inquadrato nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021. Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell'avviso delle procedure selettive.
Con riferimento alle procedure assunzionali del personale destinatario della presente disposizione, si evidenzia che l'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, prevede «la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato». In particolare, tale procedura selettiva viene pubblicata nel sito web dell'Agenzia mediante un Avviso di selezione nel quale sono determinati i requisiti, i termini e le modalità per la partecipazione alla stessa procedura, i criteri di valutazione delle candidature e i punteggi attribuibili nonché le diverse fasi del processo di selezione. Un estratto in forma sintetica dell'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale.
Al processo di selezione sovrintende una commissione nominata dal direttore generale dell'Agenzia e della quale fa parte anche un docente universitario. La selezione si articola in tre distinte fasi:

1) esame dei titoli e della documentazione richiesta dal bando e attribuzione dei relativi punteggi da parte della commissione;

2) intervista di coloro che hanno superato la precedente fase riportando il punteggio minimo richiesto da parte della commissione;

3) colloquio finale di coloro che hanno superato la precedente fase dell'intervista, riportando il punteggio minimo richiesto, da parte di un comitato composto dal direttore generale, dal vicedirettore generale e da un dirigente del Servizio risorse umane e strumentali.

Al termine delle tre fasi viene, quindi, redatta la graduatoria finale.
Il successivo comma 13 prevede poi che, per le medesime finalità indicate al comma 12, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021 – che dispone che l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), che abbia prestato servizio continuativo presso l'Agenzia per almeno due anni – è ridotto, fino al 31 dicembre 2026, a un anno.
Il comma 14 incrementa il trattamento accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato, da una parte per adeguarlo a quello di altri Ministeri e, dall'altra, per valorizzare la condizione lavorativa del personale dell'Avvocatura, sottoposto, nella fase contingente, ad un maggiore sforzo derivante dalla necessità di prestare supporto al contenzioso sorto nell'ambito del PNRR; quest'ultimo, come noto, è di rilevante entità e caratterizzato da termini acceleratori che lo connotano come straordinario rispetto agli ordinari giudizi contenziosi. Si segnala, infatti, che l'articolo 119, comma 2, del codice del processo amministrativo prevede che «Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo». A tal proposito, si rappresenta che attualmente pendono circa 400 affari contenziosi solo davanti al giudice di primo grado, con conseguente dispiegamento di forze e mezzi assolutamente peculiare.
Allo stato, la dotazione organica dell'Avvocatura è costituita da n. 1.254 unità, di cui n. 346 appartenenti all'ex area III, n. 777 appartenenti all'ex area II e n. 131 unità appartenenti all'ex area I. L'attuale disponibilità finanziaria (lordo Stato) è pari a euro 1.160.864,05, che tiene già conto degli incrementi previsti per legge in caso di assunzioni straordinarie. Tale importo diviso per il numero dei dipendenti allo stato in servizio dà quale corrispettivo medio di trattamento accessorio la somma lorda di euro 1.300 circa, che a dotazione organica piena si ridurrà a circa euro 925. Se a tale somma si aggiungono i compensi erogati a valere sul fondo perequativo (cosiddetti «onorari») l'importo pro capite si aggirerebbe mediamente intorno a 2.500 euro, importo di gran lunga inferiore a quello medio previsto per altri Ministeri, con l'evidente conseguenza di rendere poco appetibile sia la permanenza nell'Avvocatura dello Stato sia il reclutamento di nuovo personale.
Per i motivi finora illustrati, il comma in esame prevede che la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato è incrementato di euro 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il comma 15 introduce misure urgenti per il potenziamento e il rafforzamento delle funzioni di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria nell'ambito del Ministero della salute. In particolare, ai fini del consolidamento delle funzioni e degli interventi di competenza del Ministero della salute, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR, il comma in esame prevede, a decorrere dal 1° giugno 2024, un incremento della dotazione organica del Ministero della salute per una posizione dirigenziale di livello generale, da assegnare all'ufficio di gabinetto del Ministro, avente compiti di consulenza e ricerca nell'ambito dell'analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa in materia sanitaria, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché per coadiuvare e assistere l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Si precisa altresì che l'incarico di direttore generale è conferibile ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Si prevede, inoltre che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il predetto dirigente generale possa avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria.
Il comma 16 reca disposizioni in ordine agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 15.
Il comma 17 prevede che, al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale, di completare e accelerare la realizzazione degli investimenti di cui alla missione 1, componente 3 («Turismo e Cultura»), del PNRR e, in particolare, dell'investimento 4.1 («Tourism Digital Hub») e dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica, di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, nonché di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture, il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici.
Il comma 18, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, in primo luogo, riduce il numero di anni necessario ai fini del passaggio alla qualifica di viceprefetto dagli attuali nove anni e sei mesi a otto anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera. Sul punto, si evidenzia che, ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la carriera prefettizia è unitaria ed è articolata in tre qualifiche (prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto). In attuazione di una recente modifica introdotta dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, la dotazione organica del personale della carriera prefettizia subirà una rimodulazione, ripartita in tre fasi, all'esito della quale la consistenza della dotazione relativa alla qualifica di viceprefetto risulterà ridotta di 100 posti e quella relativa alla qualifica di viceprefetto aggiunto sarà incrementata di 144 posti.
Invero, con la previgente dotazione organica, si è prodotto:

a) un vuoto in organico nella qualifica di viceprefetto, non colmabile fino a quando il personale con qualifica di viceprefetto aggiunto non abbia maturato i requisiti previsti dall'attuale normativa;

b) la tendenziale saturazione dei posti in organico previsti per la qualifica di viceprefetto aggiunto.

Con la modifica sopra menzionata si è posto rimedio alla criticità sub b).
Permane, tuttavia, la grave problematica indicata sub a), alla soluzione della quale è preordinata la presente disposizione che riduce di un anno – da nove anni e sei mesi a otto anni e sei mesi – il termine minimo di permanenza nella qualifica di viceprefetto aggiunto per accedere allo scrutino per il conseguimento della qualifica di viceprefetto.
Infatti, già a partire dal 1° gennaio 2024, in relazione alla prima fase della predetta rimodulazione e al numero di unità di personale in servizio, si registra una vacanza nella qualifica di viceprefetto pari a 124 unità. A seguito della completa attuazione della disposizione in materia di rimodulazione, e quindi con l'applicazione del complessivo taglio di 100 unità nella qualifica di viceprefetto (1° dicembre 2025), la consistenza del personale nella predetta qualifica al 1° gennaio 2026 – tenuto conto del personale nel frattempo cessato e di quello in servizio – registrerà comunque una cospicua carenza, pari a 89 unità.
Con il vigente requisito di nove anni e sei mesi di permanenza nella qualifica di viceprefetto aggiunto, nel triennio 2024-2026 non sarà possibile avviare alcuna procedura di scrutinio comparativo per l'accesso alla qualifica di viceprefetto, atteso che il personale in servizio non ha e non avrà ancora maturato detto requisito.
Nella situazione così delineata, peraltro, molte articolazioni dell'Amministrazione dell'interno, comprese numerose prefetture-uffici territoriali del Governo, già da tempo lamentano una forte carenza di organico nella qualifica di viceprefetto, con evidenti ricadute sull'ottimale svolgimento delle funzioni demandate alle stesse.
Al fine di intervenire sulle menzionate criticità, la presente disposizione si limita a ridurre di un anno il periodo di cui al citato requisito di scrutinabilità, senza incidere né sul numero dei posti nella dotazione organica, largamente scoperti, né su quello degli eventuali promossi.
Ne risulta conseguentemente ampliata esclusivamente la platea dei concorrenti ai posti disponibili, come previsti dalla dotazione organica: tali posti, per ciò stesso, sono già provvisti di idonea copertura finanziaria.
In secondo luogo, la disposizione vieta, per il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, il comando, il distacco ovvero l'assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025 (fatta eccezione per i comandi, i distacchi e le assegnazioni in corso nonché per quelli presso gli organi costituzionali).
Il comma 19 prevede, a decorrere dall'anno 2024, l'incremento degli stanziamenti a copertura dell'indennità di amministrazione per l'esercizio delle funzioni istituzionali, svolte dal personale, anche di livello dirigenziale non generale, in servizio presso gli uffici centrali dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa. L'aumento è funzionale a soddisfare compiutamente le sopravvenute esigenze che, dall'annualità 2024, anche al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, emergono dal nuovo assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale contempla i neo-istituiti Dipartimenti dell'economia e della giustizia tributaria e, conseguentemente, ha reso necessaria un'ulteriore disponibilità di posizioni indennitarie, da ripartire fra i nuovi dipartimenti in ragione delle unità di personale effettivamente utilizzate per i relativi compiti.
Il comma 20 è volto a disciplinare le modalità di attuazione degli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, per l'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027 della politica di coesione previsti dal punto 3 della deliberazione del CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021. Viene pertanto disposto che tali interventi siano previsti e disciplinati con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato, che potrà definire in dettaglio le iniziative di supporto e rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle strutture interne e delle altre amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nei processi di controllo e monitoraggio della spesa degli interventi finanziati con risorse europee. Si tratta di iniziative di supporto specialistico finalizzate a rafforzare le attività operative delle amministrazioni responsabili nelle funzioni di monitoraggio e controllo necessarie per l'efficace realizzazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, assicurando altresì, attraverso il previsto supporto diretto alle autorità di audit di ciascun programma, la loro indipendenza rispetto alle autorità di gestione dei medesimi programmi, come espressamente previsto dalla normativa dell'Unione europea. A tale riguardo, in più occasioni, la Commissione europea ha infatti rilevato fattori di criticità riguardo all'indipendenza delle autorità di audit dai centri di gestione dei programmi, richiedendo per la programmazione 2021-2027 un assetto organizzativo e funzionale in grado di assicurare l'autonomia operativa delle strutture di audit, così garantendone l'indipendenza di giudizio. Pertanto, è di fondamentale importanza che le autorità di audit dispongano di risorse adeguate, messe a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato in qualità di autorità di coordinamento delle autorità di audit e non dalle autorità di gestione, per poter svolgere le funzioni con obiettività e trasparenza e assolvere al compito di garantire la regolarità dell'intero sistema di gestione e controllo. In particolare, saranno disciplinate le modalità attuative delle seguenti iniziative:

supporto delle autorità di audit dei programmi finanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'Unione europea per gli anni 2021/2027 e dal PNRR, nonché dell'organismo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea destinato al coordinamento delle autorità di audit;

supporto tecnico e operativo per le strutture interne del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato per le attività di propria competenza in materia di controllo e monitoraggio della spesa degli interventi finanziati con risorse pubbliche;

gestione di sistemi informatici e soluzioni tecnologiche per gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi di cui sopra.

Il comma 21 stabilisce che, per le finalità di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di 2,5 milioni di euro. Il fondo in questione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 del medesimo articolo 57, il quale prevede che, al fine di assicurare la disponibilità delle professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni situati nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.
Il comma 22 reca disposizioni finanziarie relativamente al comma 21.
Il comma 23 dispone l'inapplicabilità del divieto di ricorso all'indebitamento per il finanziamento di ricapitalizzazioni finalizzate al ripianamento di perdite societarie, di cui all'articolo 3, comma 19, della legge n. 350 del 2003, agli interventi di realizzazione delle tratte autostradali B2 e C nell'ambito del progetto Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, di cui all'articolo 6 della legge della regione Lombardia n. 2 del 2023, qualora, al momento dell'adozione da parte della giunta regionale dell'atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la società Autostrada Pedemontana Lombarda Spa abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato nazionali a lungo termine.

ART. 9. (Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)

L'articolo 9 prevede, al comma 1, che, al fine di rendere più efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali, anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione di un piano d'azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, una rappresentanza della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei comuni titolari di interventi iscritti nel PNRR o loro delegati, i rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono inoltre essere chiamati a partecipare anche altri soggetti pubblici interessati.
Si prevede, inoltre, che la cabina di coordinamento esercita i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima cabina è prevista solo in caso di criticità rilevate nell'ambito del citato monitoraggio.
Il comma in esame fissa, altresì, il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai fini dell'adozione, da parte della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.
Al comma 2 si prevede, poi, che il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR nonché alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, si prevede che la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti del PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Si prevede, quindi, la possibilità di inserire all'interno dei predetti nuclei il personale già impiegato presso le pubbliche amministrazioni e operante sul territorio, al fine di consentire una gestione più efficace delle problematiche insorte, agevolando l'attività dei soggetti attuatori. Da ultimo, il comma in esame prevede che il piano di azione e gli esiti del monitoraggio siano comunicati alla Struttura di missione PNRR nonché alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Resta, quindi, ferma la possibilità di utilizzare i poteri sostitutivi (articolo 12), in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti, nonché di avviare, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale, la procedura per il superamento del dissenso, che prevede la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni (articolo 13).
Il comma 3 fa salve le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.
Al comma 4 si precisa, poi, che la partecipazione alle riunioni della cabina non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infine, l'intervento previsto al comma 5, tenuto conto del fatto che l'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto la proroga dello stato di emergenza per il conflitto bellico in atto in Ucraina fino al 31 dicembre 2024, è finalizzato ad assicurare, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2024, il proseguimento dell'accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dei profughi provenienti dall'Ucraina accolti nella predetta rete di accoglienza alla data del 31 marzo 2024, mediante la possibilità di proseguimento dei relativi progetti in scadenza a quella data.
Infatti, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1051 del 29 dicembre 2023, tenuto conto delle esigenze di accoglienza dei suddetti profughi, era già stato disposto il proseguimento, per il periodo di tre mesi, con scadenza al 31 marzo 2024, dei relativi progetti nell'ambito del SAI.
A tal fine, la presente disposizione autorizza la prosecuzione dei progetti destinati prioritariamente all'accoglienza delle suddette persone provenienti dall'Ucraina, già inserite nella rete del SAI, mediante la possibilità di proseguimento, fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza, dei relativi progetti in scadenza al 31 marzo 2024 ai sensi della citata ordinanza n. 1051 del 29 dicembre 2023.

ART. 10. (Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR)

Il presente articolo introduce, in coerenza con le funzioni ausiliarie attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e f), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (sulla base dell'articolo 99 della Costituzione), una serie di misure atte a ripristinare i necessari livelli di efficacia ed efficienza organizzativa, amministrativa e tecnologica nonché ad assicurare dotazioni adeguate al perseguimento delle finalità istitutive e dei nuovi compiti attribuiti al CNEL nel ruolo di interlocutore primario delle forze sociali, economiche e del lavoro.
Nel dettaglio, il comma 1 prevede l'inserimento del Presidente del CNEL tra i membri della Cabina di regia per il PNRR, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'obiettivo della partecipazione del Presidente del CNEL alla Cabina di regia per il PNRR è quello di rafforzare la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR nonché di favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del medesimo PNRR.
Il comma 2 dell'articolo, poi, alla lettera a), dispone una modifica alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ove prevede che le indennità spettanti agli esperti nominati presso il CNEL, al Presidente, ai vicepresidenti e ai consiglieri sono disciplinate con regolamento dell'ente approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. In tale contesto, la presente novella espunge la disciplina delle indennità spettanti agli esperti dall'ambito di competenza del suddetto regolamento. Le illustrate disposizioni, come quelle del successivo comma 4, sono finalizzate a consentire il superamento dei profili di non conformità ai parametri costituzionali, dettati dall'articolo 3 e 97 della Costituzione, della disciplina di cui all'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che ha introdotto, tra le altre previsioni, l'articolo 8-bis della legge n. 936 del 1986, modificata dalla lettera in esame).
Il comma 2, alla lettera b), aumenta il novero dei soggetti con i quali il CNEL può stipulare convenzioni per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari, stabilendo che, oltre alle amministrazioni statali e agli enti pubblici, tali convenzioni possono essere concluse anche con enti del terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici.
Il comma 3 prevede misure per il rafforzamento della capacità organizzativa del CNEL relativamente all'Archivio nazionale dei contratti, istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 936 del 1986.
In particolare, la disposizione della lettera a) prevede l'incremento di una ulteriore unità dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale, consentendo, in sede di prima applicazione, il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nel limite massimo di una unità.
Alla lettera b), il CNEL viene autorizzato a procedere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel triennio 2024-2026 e nei limiti della dotazione organica vigente, di una unità di personale dirigenziale di livello non generale, di otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area dei funzionari e di sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area degli assistenti. Tale personale verrà reclutato mediante le seguenti modalità: svolgimento di apposite procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici e attivazione di procedure di mobilità volontaria.
Alla lettera c) viene disposto un necessario potenziamento informatico dell'ente, tramite l'inserimento del CNEL nell'elenco dei soggetti – di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – che possono avvalersi della SOGEI Spa, in stretta correlazione con il potenziamento dell'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro già citato. Ciò, allo scopo di consentire il rafforzamento della capacità amministrativa del CNEL, connessa alle numerose funzioni da adempiere.
Il comma 4 stabilisce che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che non consente l'attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il comma 5, infine, reca disposizioni finanziarie.

ART. 11. (Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)

L'articolo in esame dispone, al comma 1, che l'erogazione delle anticipazioni in favore dei soggetti attuatori di interventi del PNRR, necessarie per la tempestiva attuazione degli stessi, sia pari, in via ordinaria, al 30 per cento del contributo assegnato.
La norma introduce, quindi, una regola di carattere generale che troverà applicazione sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia per i cosiddetti «progetti in essere» finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, superando l'attuale misura dell'anticipazione che, di norma, è pari al 10 per cento del valore dell'intervento.
La disposizione in parola è volta a potenziare lo strumento dell'anticipazione per far fronte alle esigenze di liquidità più volte manifestate dai soggetti attuatori per assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi del PNRR.
In tale contesto, ai sensi del comma 2, l'Ispettorato generale per il PNRR operante presso la Ragioneria generale dello Stato provvede a rendere disponibile la predetta anticipazione in favore delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, nella percentuale, di norma, del 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Si prevede, altresì, che resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento della predetta anticipazione, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.
Il comma 3 prevede che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle tempestivamente negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si prevede inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare tali operazioni di recupero delle somme anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Da ultimo, è stabilito che, relativamente alle misure individuate all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

ART. 12. (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

L'articolo in esame reca misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi.
Con riferimento al comma 1, giova premettere che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si è concluso l'iter di approvazione della revisione del PNRR, già valutata positivamente dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023. La revisione in questione nasce dall'esigenza di tenere conto delle circostanze oggettive idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune riforme o investimenti come originariamente configurati.
Per effetto di tale modifica, taluni interventi e misure non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, con conseguente disapplicazione, in relazione agli stessi, della disciplina acceleratoria di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché delle ulteriori disposizioni legislative introdotte allo specifico fine di semplificare le procedure di aggiudicazione e la conseguente fase esecutiva contrattuale degli interventi compresi nel PNRR senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.
Il comma 1 prevede, in primo luogo, che, in relazione agli interventi, tra quelli non più compresi nel PNRR, connotati da un avanzato stato di progettazione e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita in ogni caso l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR.
La previsione risulta funzionale allo scopo di garantire continuità nell'applicazione dell'anzidetta disciplina derogatoria, che, relativamente ai suddetti interventi, ha già trovato applicazione con riferimento alla fase prodromica all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica. Ciò allo scopo di scongiurare eventuali e indebiti ritardi nell'attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento.
Al comma 2 si prevede che, in relazione agli interventi di cui all'allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 3, poi, chiarisce che, anche in relazione agli interventi non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi – entro il limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza impatti finanziari per la finanza pubblica – le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi e semplificazione dei procedimenti amministrativi e contabili contenute nei seguenti atti normativi:

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Inoltre, continuano comunque a trovare applicazione anche tutte le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.
Il comma 4 prevede che le amministrazioni titolari e i soggetti attuatori degli interventi sopra illustrati ricorrono, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, al sistema informatico ReGiS, definendo, ove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo.
Il comma 5 è finalizzato a confermare il contributo del Fondo per l'avvio opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine della realizzazione di tali interventi in tempi rapidi, purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.
Il comma 6 introduce modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, riguardante l'accelerazione del procedimento in sede di conferenza di servizi. In particolare, il citato comma 13 stabilisce che, fino alla data del 30 giugno 2024, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata, di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le modificazioni individuate dal medesimo articolo 13. Al riguardo, con la lettera a) della disposizione in esame, si modifica il comma 1 dell'articolo 13, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge; con la lettera b), si riduce da trenta a quindici giorni il termine entro cui, nell'ambito dello svolgimento della conferenza semplificata in questione, l'amministrazione procedente svolge una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.
Il comma 7 prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da svolgersi, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.
Il comma 8 prevede che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 e ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del codice dei contratti pubblici, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Gli affidamenti in discorso, tuttavia, riguardano i soli settori speciali (disciplinati dal capo I del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dal libro III del vigente codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), nei quali si concentra la maggior parte degli interventi ammessi, integralmente o parzialmente, a valere sui fondi del PNRR e avviati a far data dal 1° febbraio 2020. Qualora, poi, tali investimenti o interventi abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, le disposizioni anzidette trovano applicazione soltanto per le procedure di gara avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR. Il comma in esame chiarisce che, in ogni caso, resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, relativamente all'obbligo di presentazione della dichiarazione relativa al rispetto della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, relativamente alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.
In tale contesto, occorre rilevare che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto «Decreto governance PNRR» o «Decreto semplificazioni PNRR»), con riguardo all'attuazione del PNRR ha inserito alcune prescrizioni specifiche in materia di appalti che riguardano i requisiti premiali nell'ambito dei bandi di gara, basati sui criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità tra i sessi e l'assunzione di giovani e di donne, nonché la tematica relativa alle premialità e penalità nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo o in ritardo rispetto al termine indicato nei bandi di gara o negli avvisi di indizione di gara.
In particolare:

l'articolo 47, finalizzato a concorrere al rispetto dei princìpi di pari opportunità, generazionali e di genere, e a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC ad esso complementare ha previsto, tra le altre prescrizioni:

l'obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità tra i sessi e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne;

come requisito necessario dell'offerta dell'operatore economico, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

l'articolo 50, con il quale si richiede alla stazione appaltante di prevedere, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità da parte della stazione appaltante, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce «imprevisti», nei limiti delle risorse ivi disponibili, nonché, in deroga all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, specifiche penali dovute per il ritardato adempimento.

È indubbio che le prescrizioni sopra riportate trovino cogente applicazione per tutte le procedure sin dall'origine finanziate con risorse del PNRR.
Restano tuttora margini interpretativi e quindi un orientamento non chiaro riguardo all'applicazione in via retroattiva anche per i progetti che includono procedure di gara avviate precedentemente al finanziamento sul Piano (e quindi con risorse non appartenenti al PNRR), all'interno del quadro giuridico esistente che non prevede le specifiche prescrizioni del PNRR sopra richiamate e che non ne richiede l'inserimento obbligatorio ratione temporis nei relativi bandi di gara.
Sul punto è necessario precisare che il regolamento (UE) 2021/241, che costituisce la base giuridica di riferimento per il PNRR, stabilisce in modo molto chiaro la possibilità di inserire nel Piano e quindi nei relativi strumenti attuativi (avvisi) le misure avviate a partire dal 1° febbraio 2020 – con effetto, quindi, retroattivo – a condizione che soddisfino i requisiti di cui al medesimo regolamento (UE) e non include una così dettagliata disciplina come quella sopra richiamata in materia di pari opportunità tra i sessi e generazionali e di prescrizioni riguardo a premialità e penali.
Gli articoli 47 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, costituiscono, infatti, prescrizioni unicamente nazionali che trascendono i principi unionali, quindi applicabili in base ai più stringenti princìpi dell'ordinamento giuridico italiano, ossia secondo legislazione vigente allo stato degli atti.
L'attuazione del Piano prevede quindi numerosi interventi già finanziati con altre risorse, come predefinite nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 del Piano stesso (cosiddetti «progetti in essere»), ma anche la possibilità di riconoscere le spese e il relativo contributo progettuale ad iniziative avviate precedentemente al loro inserimento tra i progetti finanziati a valere sul PNRR in quanto coerenti. Tali progetti, pertanto, potevano applicare la normativa di cui alla presente disposizione soltanto a seguito dell'avvenuta comunicazione di finanziamento sul PNRR, seguendo in precedenza le regole applicabili alla fonte finanziaria originaria.
Il comma 9 reca misure volte a consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR italiano, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. In particolare, si prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, tempestivamente comunicandoli alla Struttura di missione. La disposizione prevede altresì che, qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella predetta decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferma restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. Si prevede, infine, che i provvedimenti così adottati sono comunicati senza ritardo alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ispettorato generale per il PNRR operante presso la Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 10 introduce modifiche all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'articolo in questione stabilisce che, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC e sostenere il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali, la società SACE Spa, con riferimento alle garanzie su cauzioni rilasciate, entro il 31 dicembre 2023, a condizioni di mercato può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento. Al riguardo, il comma in esame è volto a prorogare di un anno il termine attualmente fissato dalla norma al 31 dicembre 2023, portandolo al 31 dicembre 2024.
Il comma 11 apporta modifiche all'articolo 1, comma 65, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La norma in questione prevede che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
La novella introdotta con il comma in esame è volta a specificare che le misure di semplificazione previste dagli articoli 5 e 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91 del 2017 sono da intendersi richiamate nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Si osserva, infatti, che con il recente decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono state apportate modifiche alle misure in questione, modifiche di cui non deve tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il comma 12 apporta modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. In particolare:

la lettera a) prevede l'introduzione, dopo l'articolo 4, dell'articolo 4-bis, recante norme in tema di semplificazione di regimi amministrativi in materia di esercizio di impresa artigiana. Nel dettaglio, si prevede che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana non sono soggette ad alcun titolo abilitativo, segnalazione o comunicazione. Si precisa poi che per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

la lettera b) introduce modifiche all'articolo 6, tra cui l'introduzione di un comma 2-bis, volto a prevedere che le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al citato articolo 4-bis entro il 31 dicembre 2024;

la lettera c) prevede, infine, l'aggiunta della tabella B.I e della tabella B.II, di cui all'allegato 2 al decreto.

Il comma 13 precisa che le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Il comma 14 reca modifiche all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto «codice dell'ambiente»), nella parte in cui disciplina la concessione, su istanza del proponente, della proroga di validità dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA). In particolare, la richiamata disposizione viene integrata con la previsione della temporanea efficacia del provvedimento di VIA precedentemente adottato sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative all'istanza di proroga presentata dal proponente, a condizione che quest'ultimo abbia presentato l'istanza almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine indicato nel provvedimento di VIA. Ai fini della concessione della proroga, si prevede, poi, che, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente al rilascio del provvedimento verifica la completezza della documentazione fornita dal proponente e, qualora dovesse risultare incompleta, richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, da presentare entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora, poi, entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica – che l'autorità competente è tenuta ad effettuare entro quindici giorni dalla presentazione – la documentazione dovesse risultare ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata, con contestuale obbligo, per l'autorità competente, di procedere all'archiviazione.
Il comma 15 prevede ulteriori misure di semplificazione e accelerazione per favorire la realizzazione degli interventi del PNRR posti nella titolarità degli enti locali. In particolare si prevede che, fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, assunti dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni in qualità di soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane i poteri previsti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. In caso di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione degli interventi si applicano altresì le disposizioni di semplificazione previste per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica dall'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
Il comma 16, al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle funzioni attribuite ai Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per consentire la verifica da parte della predetta Struttura di missione dei procedimenti amministrativi instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023 e non definiti dai predetti Commissari, prevede la sospensione fino al 31 marzo 2024 dei termini di conclusione dei suddetti procedimenti amministrativi.
Al riguardo, si evidenzia che il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, denominata ZES Unica, ha previsto la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, della Struttura di missione ZES, alla quale sono trasferite le funzioni già attribuite ai Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, a decorrere dalla data individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 10, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2023. Tale decreto è stato adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 novembre 2023, successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, e ha fissato al 1° marzo 2024 la data per il trasferimento delle funzioni dai citati Commissari straordinari alla Struttura di missione ZES.

ART. 13. (Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)

La proposta normativa introduce semplificazioni essenziali al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi europei previsti per la riforma 1.2 della missione 4 «Istruzione e ricerca» – componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università» del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.
In particolare, il comma 1 interviene per valorizzare la riforma del sistema di istruzione tecnologica superiore della missione 4 – componente 1 del PNRR e rendere più efficace la sua attuazione. In particolare, con la lettera a) viene modificato l'articolo 4, comma 10, della legge n. 99 del 2022, prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, è stabilita la tabella di corrispondenza dei diplomi di quinto e di sesto livello EQF, rilasciati a coloro che abbiano seguito con profitto i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con le classi di concorso per insegnante tecnico-pratico. La lettera b) interviene, per meglio precisare quanto già previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera a), in relazione agli obiettivi prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Si elimina, infatti, il vincolo in base al quale il Fondo finanzia solo gli interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi, prevedendo che possa finanziare anche interventi sulle sedi esistenti. Con la lettera c), mediante l'introduzione, all'articolo 14, dopo il comma 5, dei commi 5-bis e 5-ter, si rende facoltativo, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento regionale previsto all'articolo 11, comma 8, della medesima legge, in virtù della contemporanea assegnazione dei finanziamenti di cui all'investimento 1.5 della missione 4 – componente 1 del PNRR a supporto della riforma degli ITS Academy. La disposizione, pertanto, non incide in alcun modo sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Per le medesime ragioni, si prevede che, per la sola durata del PNRR, il Fondo possa finanziare anche le spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy, che non possono essere poste a carico del PNRR. Si prevede, inoltre, che in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possano essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle medesime Fondazioni.

ART. 14. (Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)

L'articolo in esame introduce misure urgenti per l'attuazione delle riforme relative alla riorganizzazione del sistema scolastico, del sistema di orientamento, del sistema di reclutamento dei docenti, nonché degli investimenti «Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico» e «Nuove competenze e nuovi linguaggi» della missione 4 «Istruzione e ricerca» – componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università» del PNRR.
In particolare, il comma 1 apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, necessarie a seguito della revisione del PNRR e volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, per quanto attiene alle riforme R. 2.1 e 2.2. della missione 4 – componente 1.
In particolare, il comma 1, lettera a), integra il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017, al fine di prevedere che anche i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate (di quinto livello EQF) e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (di sesto livello EQF), conseguiti al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy, costituiscano titolo per l'accesso ai concorsi della scuola secondaria, per i posti di insegnante tecnico-pratico, unitamente al requisito dell'abilitazione. La disposizione acquista efficacia a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 (articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017). L'intervento scaturisce specificamente dalla necessità di riallineare e coordinare la disciplina sui requisiti di partecipazione al concorso per la scuola secondaria, per i posti di insegnante tecnico-pratico, di cui al citato articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 – modificato dal decreto-legge 30 giugno 2022, n. 36 – con la successiva disciplina prevista dall'articolo 4, comma 10, della legge 15 luglio 2022, n. 99, che già prevede che i diplomi conseguiti a conclusione dei percorsi di quinto e sesto livello EQF degli ITS Academy, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e b), della medesima legge n. 99 del 2022, costituiscano titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Il medesimo intervento, a fortiori, realizza un maggior raccordo della riforma degli ITS Academy con la riforma del PNRR che ha introdotto il nuovo sistema di reclutamento del personale docente poiché – mediante il richiamo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai percorsi di formazione iniziale opera nei confronti del sopramenzionato articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017 – consente ai soggetti in possesso dei predetti diplomi degli ITS Academy di poter accedere ai percorsi di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, che, come noto, è l'ulteriore requisito di partecipazione al concorso (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017).
La lettera b) è volta a consentire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR connessi all'attuazione della riforma 2.2 della missione 4 – componente 1 del PNRR relativa al sistema di reclutamento dei docenti, per quanto attiene al profilo della formazione continua. La disposizione, infatti, semplifica l'iter procedurale del decreto previsto dall'articolo 16-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2017 trasformandolo in decreto avente natura non regolamentare. In particolare, si prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua, prevedendo per le verifiche intermedie e finali criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica.
La lettera c) modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 59 del 2017 mediante l'introduzione, dopo il comma 1, del comma 1-bis, volto a prevedere che, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari almeno al 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della missione 4, componente 1, del PNRR.
Il comma 2 dispone, alla lettera a), l'abrogazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai sensi del quale è stata bandita, con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 497 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, la procedura concorsuale straordinaria finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Al riguardo, giova ricordare che, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, è stato ridefinito il sistema di reclutamento del personale docente (missione 4 – componente 1 – riforma 2.1) che ha inciso sia sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali (articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ), sia sulla formazione iniziale del medesimo personale mediante l'introduzione dei percorsi universitari e accademici di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Pertanto, a fronte della revisione sistematica e radicale del meccanismo di abilitazione del personale docente della scuola secondaria così introdotto, viene meno la possibilità di svolgimento della procedura di cui al citato articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 126 del 2019, finalizzata esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto non più conforme al quadro ordinamentale vigente e all'obiettivo del PNRR di assumere 70.000 insegnanti reclutati secondo il nuovo sistema. L'abrogazione espressa del citato comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, mediante la presente disposizione normativa, si rende altresì necessaria a seguito della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 17747 del 2023, con la quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso presentato da 41 aspiranti iscritti alla procedura abilitante straordinaria bandita con decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente in ordine alla richiesta di svolgimento della procedura.
Alla lettera b) si interviene, per ragioni di coordinamento, sul comma 9 del medesimo articolo 1, al fine di espungere dalla lettera d) il riferimento alla procedura di cui al comma 7, abrogato ai sensi della lettera a) del presente articolo.
Il comma 3 interviene sull'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di armonizzare il quadro normativo relativo all'accesso ai percorsi di specializzazione sui posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dall'articolo 44, comma 1, lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Per una maggiore comprensione del quadro normativo in oggetto è opportuno, in via preliminare, rappresentare un breve excursus storico che ripercorre i principali interventi normativi che hanno inciso sulla disciplina in materia di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno. La previsione di specifici corsi universitari di formazione, destinati a docenti abilitati e finalizzati alla specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, è stata introdotta dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in attuazione proprio dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I criteri e le modalità per lo svolgimento di tali corsi di formazione sono stati successivamente disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, che, all'articolo 5, ha previsto che gli stessi debbano essere riservati in via esclusiva ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale intendono conseguire l'abilitazione per il sostegno. La suddetta normativa ha trovato applicazione sino all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, all'articolo 1, comma 792, lettera f), ha integrato l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevedendo che sono «titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo e secondo grado». In particolare, con tale modifica vengono espressamente richiesti come requisiti di ammissione ai percorsi universitari finalizzati alla specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado i medesimi titoli di accesso richiesti per la partecipazione al concorso ordinario per la scuola secondaria, indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 5, di seguito riportati:

1) il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di secondo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

2) il possesso congiunto (per gli insegnanti tecnico-pratici) di:

a) laurea, oppure diploma di primo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. In via transitoria, questo secondo requisito non è necessario sino all'anno scolastico 2024/2025.

In entrambi i casi, i requisiti sopra indicati sono alternativi al possesso dell'abilitazione specifica per la classe di concorso.
In applicazione del quadro normativo sopra illustrato è stato adottato il decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019, che, nel disciplinare l'accesso al IV ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno, a partire dall'anno accademico 2018/2019, ha integrato e modificato le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2011, richiamando all'articolo 3, relativamente ai requisiti di accesso ai suddetti percorsi di specializzazione, l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Tale impianto normativo ha trovato applicazione fino al VII ciclo dei percorsi di specializzazione, attivati nell'anno accademico 2022/2023. Successivamente, con le modifiche apportate dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è stata eliminata dal testo dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017 la previsione in base alla quale si stabiliva che i requisiti di ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno erano i medesimi che consentivano la partecipazione ai concorsi ordinari per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 5. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017, a loro volta novellati dall'articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022, prevedono come requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari per la scuola secondaria di primo e di secondo grado «il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso».
Il comma 4 interviene per assicurare l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma 2.1 della missione 4 – componente 1 del PNRR, garantendo, in tal modo, il funzionamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e degli istituti per non vedenti, di cui all'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In particolare, si prevede che l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente degli istituti per non vedenti e sordomuti è consentito a coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso annuale, e non più biennale, teorico-pratico presso l'istituto statale di specializzazione «A. Romagnoli», presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti «A. Magarotto» nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.
Il comma 5 mira a dare piena attuazione alla «Riforma del sistema di orientamento» prevista nell'ambito della missione 4 – componente 1 del PNRR e a valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione scaturisce dall'esigenza di chiarire la fonte normativa del «consiglio di orientamento», tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, che rappresenta l'unica fonte in materia, dà attuazione alla legge n. 1859 del 1962, che è stata abrogata dal decreto legislativo n. 212 del 2010, e che detto regolamento risulta altresì superato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2017. Giova sottolineare che finora le istituzioni scolastiche non hanno fatto riferimento a un unico modello di consiglio di orientamento a livello nazionale. La riforma del sistema di orientamento del PNRR mira a rafforzare il raccordo tra il primo e il secondo ciclo di istruzione e formazione, per una scelta consapevole e ponderata che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti e, inoltre, a contribuire alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico. In attuazione di detta riforma, le Linee guida per l'orientamento, adottate con decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328, prevedono, tra l'altro, che «l'E-Portfolio dello studente rappresenti un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il “consiglio di orientamento” per la scuola secondaria di primo grado [...], ricomprendendolo in un'unica, evolutiva interfaccia digitale». Anche nelle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197, viene evidenziata la fondamentale importanza del consiglio di orientamento, che, valorizzando le esperienze e le inclinazioni dello studente anche verso le discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche, può coadiuvare la famiglia nella scelta del percorso scolastico successivo alla scuola del primo ciclo. La proposta normativa in esame, pertanto, è essenziale per fornire alle istituzioni scolastiche un punto di riferimento normativo chiaro e attuale, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'adozione di un modello unico nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio.
Analogamente, il comma 6 interviene in relazione alla riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», nell'ambito della missione 4 – componente 1 del PNRR, in attuazione della quale sono state emanate le Linee guida per l'orientamento, adottate con decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328, che prevedono, tra l'altro: «l'E-Portfolio dello studente rappresenta un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il “consiglio di orientamento” per la scuola secondaria di primo grado e il “curriculum dello studente”, per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendolo in un'unica, evolutiva interfaccia digitale». La disposizione in argomento mira, in particolare, a rimuovere la disomogeneità, creata dall'avvicendarsi di molteplici interventi normativi in materia, tra quanto avviene al termine del primo ciclo di istruzione e quanto avviene nella scuola secondaria di secondo grado in merito alla restituzione in un documento ufficiale dell'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale. Inoltre, si aggiorna il contenuto della norma all'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».
Il comma 7 prevede la possibilità che il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, consenta l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente. La norma è essenziale per assicurare il conseguimento dell'obiettivo finale del PNRR dell'assunzione di 70.000 docenti. Infatti, vista l'impossibilità di determinare a priori la copertura di tutti i posti messi a bando, si rende necessario prevedere un meccanismo flessibile che possa consentire di anticipare le facoltà assunzionali delle annualità successive. Resta ferma la possibilità che le assunzioni avvengano nell'annualità di competenza.
Il comma 8 intende incrementare di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi il numero delle unità da porre in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2026, termine di conclusione dell'anno scolastico 2025/2026.
Il comma 9 intende modificare l'originaria autorizzazione normativa per consentire l'utilizzo delle risorse, in analogia con l'originaria finalità, per la locazione di immobili ovvero per il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla missione 2 – componente 3 – investimento 1.1 del PNRR. Infatti, al fine di garantire, da un lato, il raggiungimento dell'obiettivo e, dall'altro, la continuità didattica e il diritto allo studio, è necessario prevedere ulteriori risorse per poter affittare spazi o noleggiare strutture temporanee per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori. Tale misura si rende necessaria in quanto il PNRR prevede espressamente la sostituzione edilizia degli edifici scolastici obsoleti.
Il comma 10 modifica l'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per rispondere all'esigenza di adeguare il dispositivo all'indicazione della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 223 del 22 dicembre 2023, si è espressa sulla legittimità costituzionale delle disposizioni relative al dimensionamento scolastico recate dalla legge di bilancio 2023. Come è noto, il legislatore, in adesione agli impegni assunti in materia dallo Stato italiano nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi previsti nel PNRR, ha definito un nuovo modello orientato a garantire l'assegnazione stabile delle figure amministrative apicali delle istituzioni scolastiche autonome – dirigente scolastico (DS) e direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) – consentendo alle regioni di esercitare la funzione di organizzazione, in concreto, della rete scolastica regionale. L'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che riforma il sistema di definizione e distribuzione del contingente organico dei DS e DSGA, discende da una puntuale indicazione europea, nell'ambito delle misure del PNRR, volta ad adeguare la rete scolastica all'andamento demografico della popolazione studentesca. In particolare, la riforma si è posta l'obiettivo di superare il modello organizzativo previgente con lo scopo di migliorare l'efficienza amministrativa e gestionale del sistema scolastico e armonizzare, considerando un arco temporale decennale, la distribuzione delle istituzioni scolastiche a livello regionale con l'andamento della denatalità a livello nazionale. In tale contesto si inserisce la nuova disciplina recata dall'articolo 1, comma 557, della legge di bilancio 2023 che, come accennato, rientra nell'ampio spettro degli interventi normativi necessari per dare attuazione alle misure contenute nel PNRR. La riforma è inserita, infatti, nella componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università» della missione 4 «Istruzione e ricerca», dove si prevedono obiettivi e interventi per il miglioramento del servizio di istruzione e formazione.
Sulla nuova disciplina sopradescritta tre regioni hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 22 dicembre 2023, ha rigettato i ricorsi relativi all'articolo 1, commi 557, 560 e 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; solo sull'impugnazione del comma 558 ha ritenuto fondata la doglianza regionale, nella parte in cui non è previsto il coinvolgimento delle regioni con riferimento alle scelte riguardanti l'utilizzo del fondo statale istituito dal primo periodo della stessa disposizione. La norma, pertanto, consente di dare seguito a quanto disposto dalla Consulta e, di conseguenza, favorire il buon esito delle procedure per la gestione delle economie generate dall'applicazione della nuova disciplina sul dimensionamento della rete scolastica.
Il comma 11, lettera a), interviene al fine di chiarire le conseguenze della rinuncia all'incarico di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023. In particolare, l'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge n. 75 del 2025 ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche la possibilità di attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, e per le attività di contrasto della dispersione scolastica. L'articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 ha previsto la possibilità di dare continuità a detti rapporti, purché attivati entro il 31 dicembre 2023, e ha indicato la diversa modalità di conferimento dell'incarico. La disposizione in esame chiarisce, in primo luogo, che le istruzioni scolastiche possano attingere nuovamente alle graduatorie di istituto. Inoltre, dal momento che, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge n. 145 del 2023, i contratti del personale amministrativo e tecnico sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito, e cessano entro il 30 giugno 2026, con la novella in esame si prevede che, relativamente all'anno scolastico 2023/2024, i predetti contratti possono essere stipulati dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.
Il comma 11, lettera b), prevede un'ulteriore modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023. In particolare, si prevede l'introduzione, dopo il comma 1, dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. In dettaglio:

con il nuovo comma 1-bis si dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di parte delle risorse di cui alla missione 4 – componente 1 del PNRR, affinché siano destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico sopra individuato destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1;

con il comma 1-ter si prevede che, entro la data del 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile, i relativi dati finanziari;

con il comma 1-quater si dispone l'accantonamento di parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR;

con il comma 1-quinquies si prevede che, all'esito della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle effettive somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.

Il comma 12, analogamente a quanto previsto dalla lettera a) del comma 11 per gli incarichi del personale amministrativo e tecnico, esplicita che per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge n. 75 del 2025, nel caso di rinuncia all'incarico, le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto.

ART. 15. (Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)

L'articolo 15 interviene sul processo di riforma degli istituti tecnici (missione 4, componente 1, riforma 1.1-5,10) previsto dal PNRR, che ha l'obiettivo di conformare i curricula degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, di orientare l'istruzione tecnica verso l'innovazione introdotta dal piano Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.
Le norme in esame originano dalla necessità di agevolare il processo di riforma dell'istruzione tecnica, avviato con il decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che prevede, ora, l'adozione, entro il 31 dicembre 2023, di un regolamento ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, peraltro previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (che costituisce obiettivo specifico per il definitivo conseguimento dell'obiettivo intermedio convenuto in sede europea).
Nell'ambito di tale finalità, le disposizioni in argomento hanno lo scopo di:

1) specificare meglio alcuni criteri previsti dal citato decreto-legge per l'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo, in modo da ridurre l'eccessiva ampiezza di talune previsioni (a mo' di esempio, si segnala che la sola revisione dei quadri orari – prevista dal decreto-legge del 2022 – richiederebbe un lavoro istruttorio almeno biennale) e consentire un'adozione puntuale dei regolamenti;

2) garantire la tempestiva adozione dei provvedimenti attuativi e, quindi, l'attuazione della riforma secondo quanto previsto dal cronoprogramma del PNRR, eliminando l'adozione di alcuni ulteriori decreti attuativi, previsti dal testo vigente del decreto-legge n. 144 del 2022.

Più in dettaglio, le modifiche in argomento intervengono in maniera puntuale sui criteri previsti per l'adozione di uno o più regolamenti governativi aventi ad oggetto la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica, nel rispetto di princìpi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.
La lettera a), intervenendo sul comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha la finalità di conformare i profili curricolari alle esigenze del settore produttivo nazionale, rafforzando le competenze in uscita, e di realizzare una connessione col tessuto socioeconomico, anche in una prospettiva di valorizzazione dei processi di digitalizzazione e di qualificazione professionale degli adulti. In particolare, si prevedono:

l'aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti, mirando al rafforzamento delle competenze generali giuridiche ed economiche, oltre che di quelle linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche già previste dal decreto-legge, nonché delle competenze tecnico-professionali;

il rafforzamento della connessione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con le esigenze del sistema socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione nonché il contributo didattico e formativo di docenti esterni provenienti da realtà imprenditoriali;

l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito finalizzato alla definizione degli specifici indirizzi, delle necessarie articolazioni, dei risultati di apprendimento e dei corrispondenti quadri orari nel rispetto dei criteri sopracitati;

l'eliminazione dell'adempimento di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 2, che prevede, nell'attuale formulazione, l'adozione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, delle Linee guida per la definizione delle modalità di stipulazione e dei contenuti degli accordi denominati «Patti educativi 4.0».

La lettera b) interviene sul comma 3 stabilendo che la certificazione delle competenze e della corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente possono essere richieste dagli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica – dunque prima della conclusione del percorso di studi, – al fine di utilizzare le competenze acquisite in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definiti i modelli e le modalità di rilascio delle predette certificazioni.

ART. 16 (Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

Con l'articolo 16 si intende conferire maggiore organicità all'azione e al funzionamento della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, introdotto dall'articolo 44, comma 1, lettera i), del decreto-legge n. 36 del 2022.
La riforma 2.2 della missione 4 «Istruzione e ricerca» – componente 1, infatti, ha previsto l'istituzione della Scuola di alta formazione, al fine di garantire un sistema di formazione continua di qualità, conforme ai parametri europei, erogando una formazione pedagogica e didattica che, insieme con una conoscenza approfondita della materia, consenta di affrontare efficacemente la sfida della trasmissione di competenze metodologiche, digitali e culturali nell'ambito di una didattica di alta qualità. Lo stretto raccordo con le competenze del Ministero dell'istruzione e del merito e la necessità di garantire maggiore efficacia al funzionamento della Scuola per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR richiede che la Scuola di alta formazione sia considerata nell'alveo del Ministero dell'istruzione e del merito e operi alle dirette dipendenze dello stesso e in raccordo con il competente dipartimento. Del resto, è proprio la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea per la riforma 2.2 della missione 4 – componente 1 del PNRR che prevede l'istituzione di un organismo snello e dalla struttura leggera: «The reform aims at building a quality training system for school staff for the continuous professional and career development. It envisages the establishment of a qualified body in charge of releasing guidelines in line with European standards and of the selection and coordination of training initiatives, possibly linking them to career progressions, as provided for in the recruitment reform – the Reform 2.1: Teachers' recruitment, included in the plan». La Scuola resta un organismo grazie alla presenza di un Presidente, un Comitato di indirizzo e un Comitato scientifico internazionale, che operano proprio al fine di definire le linee di indirizzo. È solo la struttura gestionale della Scuola che viene alleggerita e semplificata al fine di assicurare il costante e continuo raccordo con il Ministero. La disposizione si limita quindi ad alleggerire e semplificare l'assetto della Scuola al solo fine di renderla più operativa ed efficiente.
Per questo motivo, la disposizione, al comma 1, lettera a), apporta modifiche all'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 in relazione all'assetto della Scuola di alta formazione. In particolare, la lettera a), numeri 1), 2), 3) 4), 6) e 7), chiarisce che la Scuola di alta formazione è istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito e che a supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale, operante in raccordo con il dipartimento competente del Ministero. L'intervento normativo, pertanto, non altera la funzione di indirizzo dei contenuti della formazione continua in servizio, come riconosciuto dagli operational arrangements e dalla decisione di esecuzione relativi alla riforma 2.2. della missione 4 – componente 1 del PNRR, ma si limita a garantire il raccordo più efficace con il Ministero per raggiungere gli obiettivi del PNRR.
La lettera a), al numero 8), modifica la norma di copertura delle spese per la Scuola di alta formazione di cui alla riforma 2.2 della missione 4 – componente 1 del PNRR per precisare, in ossequio a quanto previsto dalle regole europee del PNRR, che le spese di funzionamento non sono coperte con fondi del PNRR, e ne rivede la quantificazione alla luce del nuovo assetto della Scuola.
Il comma 1, lettera b), interviene conseguentemente sull'articolo 16-ter del citato decreto legislativo n. 59 del 2017, al solo fine del coordinamento del testo rispetto al nuovo assetto della Scuola.
Il comma 1, lettera c), a fini di coordinamento normativo, dispone l'abrogazione dell'allegato A di cui all'articolo 16-bis, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, afferente alla dotazione organica della Scuola di alta formazione, in conseguenza dell'inserimento della stessa nell'alveo del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il comma 2, per garantire la continuità dell'azione amministrativa, conferma tutti gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo n. 59 del 2017, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Con specifico riferimento al ruolo di coordinatore della segreteria tecnica della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, viene confermato nell'incarico il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.
Parimenti, il comma 3 dispone il necessario aggiornamento del decreto, già adottato, afferente all'organizzazione della Direzione generale della Scuola di alta formazione.

ART. 17. (Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

La crescente domanda di alloggi per studenti universitari di qualità e a prezzi calmierati ha posto al centro del dibattito pubblico e politico il tema della loro carenza e la conseguente necessità di misure in grado di agevolarne l'offerta. Anche il PNRR ha affrontato la questione con risorse e misure importanti finalizzate ad accrescere entro il 2026 la dotazione di strutture dedicate.
Restano, però, ancora alcuni nodi prioritari da sciogliere per accrescere in tempi brevi l'offerta di queste strutture che svolgono una importante funzione sociale.
In tale contesto, l'articolo in esame risponde all'esigenza di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo sulla normativa urbanistico-edilizia, e garantendo snellimenti procedimentali e incentivazioni economiche, al fine di sostenere il raggiungimento dell'obiettivo della missione 4, componente 1, riforma 1.7 del PNRR.
In particolare, si interviene sull'impianto normativo esistente, ossia la legge 14 novembre 2000, n. 338, apportando modifiche all'articolo 1-bis (Nuovo housing universitario), al fine di rendere l'investimento più attrattivo.
Tali novelle all'articolo 1-bis prevedono:

al comma 1, lettera a), numero 1), la soppressione della specifica quantificazione (660 milioni di euro) delle risorse, previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore;

al comma 1, lettera a), numero 2), che le risorse del PNRR vincolate alla realizzazione degli alloggi universitari siano assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del codice dei contratti pubblici e agli altri soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca; l'individuazione di tali soggetti quali potenziali assegnatari delle risorse in esame è stata oggetto, in sede di revisione del PNRR, di preventiva condivisione con la Commissione europea, che, nella sua valutazione delle norme, ha ritenuto che la modifica proposta fosse coerente con gli obiettivi perseguiti nel Piano;

al comma 1, lettera a) numero 3), la possibilità di erogare anticipatamente, in un'unica soluzione, ai soggetti gestori degli immobili il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione;

al comma 1, lettera a), numero 4), la possibilità di concedere anche ai proprietari degli immobili un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale di competenza.

Altra modifica apportata è riferita all'articolo 1-ter (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria) in cui si elimina, al comma 4, il riferimento alle regioni, verificata la competenza dei comuni nella definizione delle modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
Parallelamente, al comma 1, lettera c), si dispone l'inserimento di un nuovo articolo 1-quater, recante «Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie», che prevede una serie di deroghe alla normativa principale prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti universitari mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente.
In particolare:

con il comma 1 del nuovo articolo 1-quater si prevede la possibilità di effettuare sempre mutamenti della destinazione d'uso degli immobili da destinare a studentati nell'ambito della riforma M4C1 – 1.7 del PNRR, anche in deroga alle prescrizioni e limitazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici;

il comma 2 prevede, in primo luogo, che gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso degli immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Si precisa, poi, che tali interventi, qualora siano eseguiti in aree sottoposte a tutela paesaggistica (e, dunque, disciplinate ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), sono realizzabili qualora siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, e sono consentiti previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e segnalazione alla soprintendenza competente. In tali fattispecie, ferma restando la possibilità di avviare immediatamente l'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività, la soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti sopra illustrati, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalle attività eseguite. Una volta decorso il termine di trenta giorni previsto per l'adozione dei provvedimenti inibitori e ripristinatori, la soprintendenza competente adotta comunque tali provvedimenti ove sussistano le condizioni per l'annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-novies, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora vengano accertate attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può comunque inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il comma 3 dispone che sugli edifici interessati agli interventi permanga un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento o comunque per una durata non inferiore a dodici anni;

il comma 4, relativamente agli alloggi e residenze per studenti rientranti nell'ambito della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, elimina sia il vincolo del reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, sia il vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

il comma 5 fa salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso;

il comma 6 introduce un'agevolazione fiscale nei casi in cui, a seguito del mutamento della destinazione d'uso, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento: tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili e delle imposte ipotecarie e catastali;

il comma 7 prevede la possibilità di usufruire, nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, di incrementi di volumetria in misura non superiore al 35 per cento della volumetria legittima o legittimata originaria, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1;

il comma 8 disciplina il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, prevedendo che, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunichino al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le proposte di acquisto di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.

Con il comma 1, lettera d), si introduce nella legge n. 338 del 2000 l'articolo 2-bis, che dispone che le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.
Il comma 2 dell'articolo in esame reca modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, recante la disciplina del contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR. Con tali modifiche, elaborate all'esito di uno specifico confronto tra il Ministero dell'università e della ricerca con l'Agenzia del demanio, si prevede, in particolare, l'inserimento, all'articolo 15, dei commi 2-bis e 2-ter, volti ad accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari ovvero a infrastrutture e laboratori di ricerca. In entrambi i casi si prevede che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possa svolgere, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione.
Infine si modifica il comma 4, secondo periodo, del richiamato articolo 15, prevedendo che, per la progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori o beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.

ART. 18 (Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

Il presente articolo introduce semplificazioni volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi europei previsti per la missione 4 «Istruzione e ricerca» – componente 2 del PNRR, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.
La disposizione normativa di cui al comma 1, lettera a), mira a semplificare l'iter di adozione del decreto disciplinato all'articolo 14, comma 2, della legge 30 novembre 2010, n. 240, sostituendo la fonte ivi prevista ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia un decreto di natura regolamentare, con uno strumento più agile, vale a dire il decreto ministeriale.
Con la disposizione di cui al comma 1, lettera b), si modifica il comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 240 del 2010, al solo fine di coordinarlo, evitando in tale modo contraddizioni, con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99, con la quale è stata realizzata la riforma 1.2 della missione 4 – componente 1 del PNRR afferente al sistema di istruzione tecnologica superiore.
Il comma 2 si inserisce nell'ottica di semplificare, nel periodo di attuazione del PNRR, le procedure di reclutamento finalizzate all'assunzione del personale presso gli enti pubblici di ricerca, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi contemplati nell'ambito del PNRR ai fini della successiva rendicontazione. In particolare, il comma 2 interviene sull'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, al fine di ampliare l'ambito dei soggetti che possono partecipare alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato. Il citato articolo 14 viene novellato con l'inserimento dei commi 1-bis e 2-bis.
Il comma 1-bis estende la partecipazione alle procedure di reclutamento in favore dei soggetti che: a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento; b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
Sul punto, si evidenzia che l'ampliamento alle indicate categorie del novero dei soggetti che possono partecipare alle predette procedure selettive è stato preventivamente condiviso con la Commissione europea in sede di riprogrammazione del PNRR ed esplicitamente riportato nella documentazione trasmessa alla Commissione nell'ambito del relativo negoziato. Inoltre, la Commissione stessa, nella sua valutazione delle norme, ha rappresentato che la modifica proposta è coerente con gli obiettivi del PNRR.
Infine, il comma 2-bis statuisce che, ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis e 2, sono assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 del PNRR e dai relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento.
Il comma 3 risponde all'obiettivo di dare piena attuazione all'articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha introdotto una cornice normativa per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca, nell'ambito della missione 4, componente 2 – riforma 1.1 «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità». In attuazione del citato articolo 26, è stato adottato il decreto ministeriale n. 367 del 29 aprile 2022, che ha stabilito le «Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca».
Tuttavia, la mobilità tra enti pubblici di ricerca e università è, di fatto, disincentivata dalle differenze di inquadramento retributivo negli enti pubblici di ricerca e nelle università, che emerge dal confronto tra le retribuzioni tabellari del personale degli enti pubblici di ricerca e le tabelle stipendiali del personale docente e ricercatore delle università. La mobilità è particolarmente penalizzante nel caso di passaggio da enti di ricerca a università, in quanto non esistono meccanismi prestabiliti di ricostruzione di carriera. Con l'intervento normativo in esame si vuole, quindi, rimuovere gli ostacoli che impediscono un pieno interscambio di professionalità e competenze tra enti di ricerca e università, attraverso la previsione di misure di incentivo che si traducono nel riconoscimento dell'anzianità già maturata.
L'intervento, del resto, è effettuato in coerenza con quanto già avviene, sulla base di princìpi generali dell'ordinamento, in relazione alla conservazione dell'anzianità e degli scatti di carriera maturati dai professori universitari che dovessero prendere servizio in altro ateneo conservando la medesima qualifica. Altrettanto avviene nel caso di passaggio tra enti pubblici di ricerca diversi sulla base di quanto riconosciuto in sede di contrattazione collettiva, che dunque rende superfluo un ulteriore riferimento anche al comma 3-bis del medesimo articolo.
Per i motivi sopra illustrati, il comma in esame prevede il riconoscimento, in favore dei ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, del periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Ai medesimi fini, la disposizione prevede che ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.

ART. 19 (Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di Sport e inclusione sociale)

L'articolo in esame reca disposizioni per l'attuazione della misura M5C2, investimento 3.1. del PNRR in materia di «Sport e Inclusione Sociale» che ha l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.
La disposizione prevede, al comma 1, che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri possa autorizzare gli enti attuatori degli interventi relativi alla suindicata misura del PNRR, ad utilizzare i ribassi d'asta realizzati nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, per far fronte, oltre che a varianti progettuali di cui sorga la necessità in corso d'opera, nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti pubblici applicabile ratione temporis (articolo 106 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 o articolo 120 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), anche all'aggiornamento dei prezziari a seguito degli incrementi dei prezzi relativi ai medesimi interventi.
Allo stato attuale della normativa, ai sensi dell'articolo 11 degli avvisi pubblici di manifestazione di interesse pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport e delle previsioni contenute negli accordi stipulati con i soggetti attuatori, le eventuali economie derivanti dalla procedura non possono essere utilizzate dall'ente locale e restano nella disponibilità del Dipartimento; la novella in esame consente, quindi, uno snellimento della procedura di riutilizzo di tali economie. La norma contempla, a titolo di eccezione, gli interventi finanziati con risorse tratte dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Per tali interventi, infatti, gli utilizzi dei ribassi d'asta eventualmente conseguiti sono individuati dalla normativa secondaria adottata in applicazione dell'articolo 26, comma 7-bis, lettera e), del decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
Il comma 2 prevede, altresì, che il Dipartimento per lo sport, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, sia autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla citata misura del PNRR, disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, nei comuni delle isole minori marine, e l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
Per quanto concerne la destinazione delle risorse all'efficientamento degli impianti sportivi in cui si praticano sport invernali, quali i palazzetti del ghiaccio, si rappresenta come il cosiddetto caro energia, nonché il cambiamento climatico, pesi fortemente sulla gestione degli impianti sportivi del ghiaccio mettendone a rischio la continuità operativa e la sopravvivenza degli operatori economici gestori. L'efficientamento di tali impianti, a forte consumo di energia, consentirà quindi di armonizzare il rapporto tra fabbisogno energetico ed emissioni inquinanti e di ottenere una riduzione dei costi di gestione e un minor inquinamento ambientale, nel rispetto delle normative vigenti e dell'ambiente. Si rappresenta, inoltre, che l'efficientamento energetico di tali impianti è volto a consentire un risparmio anche per la finanza pubblica, in quanto gli impianti dello sport del ghiaccio sono stati, per i motivi sopra esposti, recentemente oggetto di contributi pubblici per la gestione, da ultimo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2022.
I comuni delle isole minori marine del Paese sono realtà territoriali assai differenziate, per dimensioni (superficie), popolazione, andamenti demografici e di invecchiamento.
La separazione dalla terraferma e la peculiare natura demografica rendono necessaria l'attivazione di misure di inclusione sociale destinate a tali territori e alla popolazione ivi residente. In particolare, ciò è determinato dalla difficoltà di organizzare un sistema di servizi alla persona funzionante, capace di intercettare e conciliare i bisogni delle diverse fasce demografiche.
Le isole minori marine comprendono 35 comuni, ma va evidenziato che non c'è coincidenza tra isole e comuni e si registrano confini amministrativi diversi. Ad esempio, l'isola di Palmaria appartiene al comune di Porto Venere (che si estende prevalentemente nella terra ferma); l'isola dell'Asinara (disabitata) appartiene al comune di Porto Torres (anch'esso esteso in gran parte sulla terraferma). Occorre, pertanto, escludere dai potenziali destinatari dell'iniziativa i comuni che hanno il proprio territorio prevalentemente sulla terra ferma, che già dispongono di impianti sportivi e la porzione di territorio insulare è per lo più vincolata a parco naturale e scarsamente abitata.
I restanti 33 comuni sono classificati come prevalentemente periferici e ultraperiferici, nel cui territorio risiedono complessivamente oltre 180 mila abitanti e, durante il periodo estivo, subiscono un considerevole incremento per le presenze turistiche stagionali.
La classificazione dei 33 comuni delle Isole Minori come comuni prevalentemente periferici e ultraperiferici, insieme ai dati fluttuanti della popolazione che interessa questi territori, ne determina la candidabilità alla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).
La risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 «sulle isole dell'UE e la politica di coesione: situazione attuale e sfide future (2021/2079(INI))» riconosce l'insularità come uno svantaggio strutturale permanente e manifesta la necessità di elaborare strategie complementari che consentano alle isole di affrontare le sfide e superare gli ostacoli che la loro propria natura insulare comporta. In tale direzione può efficacemente intervenire il PNRR attraverso la misura M5C2 «Sport e inclusione sociale» assegnata al Dipartimento per lo sport.
La disposizione in esame è finalizzata, infatti, ad implementare la pratica sportiva nei territori più svantaggiati delle isole minori, creando spazi utilizzabili anche da parte di differenti fasce d'età di popolazione, favorendo il dialogo intergenerazionale e la coesione sociale attraverso lo sport.

ART. 20 (Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale)

Il presente articolo apporta modifiche al vigente codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Al comma 1, lettera a), si introduce una modifica all'articolo 17 del CAD, con l'integrazione del comma 1-septies, inerente ai compiti dell'ufficio del responsabile per la trasformazione digitale. In particolare, per l'effettiva strutturazione di tale ufficio e per potenziarne le funzioni, si prevedono nuove modalità di aggregazione a livello regionale, potendo le amministrazioni territoriali avvalersi anche del supporto delle società in house mediante apposite convenzioni e senza aggravio per la finanza pubblica.
La lettera b) reca una modifica all'articolo 50-ter, comma 7, del CAD per specificare che le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico possono continuare a utilizzare i sistemi di interoperabilità che sono già «attivi» invece di quelli «previsti dalla legislazione vigente».
Con la lettera c) vengono apportate modifiche all'articolo 62 del CAD al fine di garantire che i dati delle strade urbane e dei numeri civici contenuti nell'ANPR siano costantemente allineati con i rispettivi dati contenuti nell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU). Inoltre, si prevede che nel caso di proprie banche dati contenenti informazioni anagrafiche, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e b), del CAD devono assicurarne il costante allineamento con le anagrafiche contenute nell'ANPR. A tal fine, si dispone l'integrazione dell'ID ANPR nelle banche dati suddette.
Con la lettera d) viene sostituito l'articolo 64-ter, al fine di sostituire integralmente la vecchia formulazione dell'articolo 64-ter del CAD che istituiva il Sistema di gestione delle deleghe (SGD), affidandolo alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
Nella nuova formulazione della norma, si prevede che il cittadino che risulti iscritto nell'ANPR possa delegare l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione a non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, che siano titolari dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo (comma 1 del nuovo articolo 64-ter).
La delega digitale può essere creata tramite la piattaforma per la gestione delle deleghe di cui al successivo comma 5, seguendo due differenti canali: quello digitale, ricorrendo ad una delle modalità di cui all'articolo 65, comma 1, e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello comunale. La delega così conferita è revocabile in ogni momento. Inoltre, il delegante viene informato dell'utilizzo della delega contestualmente al suo utilizzo da parte del delegato (comma 2 del nuovo articolo 64-ter). Il comma 3 prevede che nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia renda disponibile alla piattaforma di cui al successivo comma 5, per il tramite della PDND, le informazioni ove disponibili in formato digitale idoneo, sulla qualifica di tutore, curatore o amministratore di sostegno del soggetto che intende accedere, quale rappresentante del soggetto tutelato, ai servizi online della pubblica amministrazione. Al fine di consentire al cittadino che effettua l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, di scegliere se operare o meno quale soggetto delegato, il comma 4 dispone che i gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verifichino l'esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino medesimo. Il comma 5 affida all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe, affidandola alla sua titolarità. In particolare, la realizzazione della piattaforma rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Il comma 6 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, per la definizione delle caratteristiche tecniche, dell'architettura generale, dei requisiti di sicurezza, delle modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché delle tipologie di dati oggetto di trattamento.
Il comma 7 reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 4.660.000 di euro, si provveda a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'investimento 1.4 della missione 1, componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
Al comma 1, lettera e), si prevede l'introduzione dell'articolo 64-quater, che istituisce il «Sistema di portafoglio digitale italiano» (Sistema IT Wallet), al fine di permettere l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla nuova proposta di regolamento presentata nel giugno 2021 dalla Commissione europea, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e che definisce il nuovo quadro normativo per la creazione di uno strumento europeo di identità digitale armonizzato (cosiddetto «European Digital Identity Wallet»). La soluzione ideata, in anticipo rispetto al percorso delineato nella proposta di regolamento anzidetta, propone di sviluppare in Italia un nuovo Sistema IT-Wallet, basato su un'offerta interamente pubblica ed aperto alla partecipazione del mercato da parte di operatori accreditati, in linea con il modello in fase di definizione a livello europeo. Tale intervento normativo consentirà di razionalizzare l'attuale sistema italiano delle identità digitali al fine di superare le criticità degli scherni in essere e tendere verso una soluzione unitaria che semplificherà le interazioni tra cittadini, pubblica amministrazione e imprese. Permetterà, inoltre, di conseguire obiettivi di valorizzazione e di miglioramento della condivisione del patrimonio informativo pubblico, favorendo l'erogazione di servizi integrati ed innovativi in favore dei soggetti anzidetti.
Di seguito vengono illustrati i singoli commi del nuovo articolo 64-quater.
Il comma 1 istituisce il «Sistema di portafoglio digitale italiano» (Sistema IT-Wallet), sottolineando il ruolo essenziale che lo stesso riveste nel percorso di valorizzazione e di razionalizzazione del patrimonio informativo pubblico, nell'ottica di rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni, incentivando l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del CAD.
Il Sistema IT-Wallet, come rappresentato nel comma 2, contempla una soluzione di portafoglio digitale pubblico (cosiddetto IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD, nonché soluzioni di portafoglio digitale private (cosiddetto IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati accreditati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
Il comma 3 prevede l'adozione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale delle linee guida disciplinanti gli standard tecnologici e le soluzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di garantire l'evoluzione del Sistema IT-Wallet. Tali linee guida, in sede di prima applicazione, saranno adottate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 4 affida alla società PagoPA S.p.A. e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la responsabilità per la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet, rendendo disponibili l'IT-Wallet pubblico e tutti i servizi di cui i soggetti privati interessati necessitino per fornire soluzioni di IT-Wallet privato. Al riguardo, si rappresenta che si è ritenuto opportuno coinvolgere partner tecnologici pubblici, che fossero già attivi nello sviluppo di soluzioni di identità digitale e di digitalizzazione di credenziali di persone fisiche e giuridiche.
Il comma 5 rinvia a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di innovazione digitale, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che stabiliscano:

a) compiti e funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4;

b) data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del presente Codice, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;

d) tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.

Il comma 6 reca la clausola di copertura finanziaria.
Il comma 7, infine, prevede che, nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità.
La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2018/1724 concernente lo Sportello unico digitale.
I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter. Il comma in esame precisa, inoltre, che salvo gli utilizzi previsti dalla TS/TEAM in qualità di Carta nazionale dei servizi, la versione «digitale» della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
In merito alla patente di guida mobile, si chiarisce che si tratta della versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia è titolare ai sensi dell'articolo 118-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (di cui all'articolo 226, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992), dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Si precisa inoltre che ai fini della circolazione sul territorio nazionale, la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
Il comma 2, al fine di popolare l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del CAD, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca trasmetta all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105.
Il comma 3 prevede che, ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Alla determinazione del corrispettivo della cessione delle quote, il comma in esame prevede che si addivenga sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Viene inoltre precisato che tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse e che le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Il comma 4 dà attuazione alla previsione del comma 3 che attribuisce all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e al fornitore del servizio universale i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società per azioni di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 2018. Tale norma, infatti, prevede, ad oggi, che la predetta società debba essere integralmente partecipata dallo Stato, non consentendo, per l'effetto, all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e al fornitore del servizio universale di esercitare validamente l'opzione d'acquisto. La disposizione in commento, pertanto, rimuove tale ostacolo, disponendo che la società suddetta può essere controllata anche indirettamente dallo Stato.
Il comma 5, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella missione 1, componente 1 – «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA», introduce una modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, disponendo l'inapplicabilità alla società PagoPA S.p.A. delle previsioni dell'articolo 1, commi 449, 450 e 452 della legge n. 296 del 2006, in materia di di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni – MEPA – e di utilizzo della rete telematica, e dell'articolo 1, commi da 512 a 516 della legge n. 208 del 2015, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

ART. 21. (Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo in esame persegue la finalità di rendere più efficace e celere il processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa per la realizzazione di tale obiettivo.
La dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni, principio incardinato nell'articolo 42 del CAD, richiede che siano affrontati processi di trasformazione digitale innovativi attraverso l'utilizzo di avanzati strumenti tecnologici, in quanto essa consiste non solo nella sostituzione del cartaceo con il digitale, ma in un complesso processo di incorporazione di specifici documenti all'interno di contesti digitali, mirato a semplificare l'organizzazione e gestione della documentazione.
Tale intervento normativo, consentirà di raggiungere in minor tempo e più efficacemente gli obiettivi di digitalizzazione e dematerializzazione, anche in prospettiva degli obiettivi imposti dal PNRR, rafforzando l'attuale complesso di risorse tecnologiche e strumentali grazie all'intervento di un soggetto altamente qualificato come l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
Al comma 2, si prevede che il Dipartimento per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica possa ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell'ambito del programma servizi digitali e cittadinanza digitale.
Al comma 3 si prevede che, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica, che siano, anche in relazione a società da questi controllate, identity provider e abbiano la qualifica di certification authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

ART. 22. (Disposizioni urgenti in materia di personale)

L'articolo in esame apporta modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
In particolare, si interviene sugli articoli 11 e 14 del decreto-legge, e si aggiunge un articolo 16-bis.
In tale contesto, il comma 1, lettera a), numero 1), interviene sul comma 2 dell'articolo 11, in materia di addetti all'ufficio per il processo, al fine di estendere la possibilità di assunzione nell'amministrazione della giustizia anche a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, non abbiano ancora conseguito i titoli di studio previsti dalla disposizione, purché li conseguano entro i successivi sessanta giorni e sempre che, entro tale data abbiano superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea. La disposizione persegue l'obiettivo di ampliare il numero dei partecipanti al concorso, al fine di assicurare l'assunzione dell'intero contingente previsto.
Il comma 1, lettera a), numero 2), interviene sul comma 4 dell'articolo 11. Si prevede, nel dettaglio, che i titoli di preferenza previsti dalla disposizione siano riservati al personale che abbia svolto la prestazione lavorativa per almeno due anni consecutivi, in luogo che «per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione», al fine di non escludere coloro che abbiano proseguito la prestazione lavorativa in una sede diversa da quella di prima assegnazione. Si è poi previsto che i suddetti benefici possano essere conseguiti dopo un periodo almeno di due anni consecutivi, atteso che l'introduzione, al comma 1 del predetto articolo 11, della possibilità di proroga dei contratti operata dall'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (che ha novellato, sul punto, l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021) avrebbe reso eccessivamente penalizzante il riferimento all'intero periodo, per coloro che recedono dal rapporto prima della sua scadenza. L'originaria formulazione del comma 1 dell'articolo 11 (antecedente alla modifica apportata dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), alla quale era correlata la disposizione del comma 4, prevedeva infatti che il reclutamento degli addetti all'ufficio per il processo avvenisse in due scaglioni, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo, cosicché l'intervento sul comma 4 realizza anche il necessario coordinamento con la nuova formulazione del comma 1.
Si aggiunge, inoltre, la lettera d-bis) al comma 4, al fine di prevedere che il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera a), costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.
Il comma 1, lettera b) introduce, in primo luogo, modifiche al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di prevedere che le domande per le procedure di scorrimento delle graduatorie degli idonei possano essere presentate per una o più sedi dei distretti oggetto della procedura e di introdurre una deroga ai limiti previsti dall'articolo 35, comma 5-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per consentire l'assunzione degli idonei senza limitazioni territoriali e di scorrimento.
È inoltre prevista l'introduzione del comma 12-quater, che disciplina l'evenienza per cui il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulti vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia prevedendo che, in tal caso, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione. Le modifiche apportate dal comma 3 perseguono l'obiettivo di aumentare le assunzioni e di contenere l'esodo nel caso in cui l'addetto all'ufficio per il processo risulti vincitore di un concorso presso una diversa pubblica amministrazione. Si precisa che quest'ultima previsione non reca pregiudizio alle esigenze organizzative delle altre amministrazioni, delle quali è richiesto l'assenso, né ai diritti del lavoratore interessato, posto che la sua operatività è condizionata alla prestazione dell'assenso anche da parte di quest'ultimo.
Il comma 1, lettera c) introduce nel decreto-legge n. 80 del 2021 l'articolo 16-bis, al fine di stabilizzare i dipendenti assunti a tempo determinato. In particolare, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, norma che disciplina il superamento del precariato nella pubblica amministrazione, con l'articolo 16-bis, comma 1, si prevede che a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare, su base distrettuale, nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11 e 13 che hanno lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa distrettuale nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento in altri distretti. Con il comma 2 del medesimo articolo 16-bis, si prevede inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, sempre in deroga alle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, nel limite di 110 unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali e di 11 unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026.
Il comma 2 prevede che, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogata al biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale sopra indicato, è prevista altresì un'autorizzazione di spesa. Si evidenzia che il completamento delle procedure concorsuali per l'assunzione, già autorizzata, del personale dirigenziale rappresenta un elemento che concorre alla piena realizzazione degli obiettivi del PNRR munendo gli uffici giudiziari del personale mancante e quindi garantendo una loro maggiore efficienza.
Il comma 3 contiene una disposizione transitoria volta a prevedere che le modifiche al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di incentivarne la permanenza fino al termine del rapporto.
Il comma 4 reca disposizioni necessarie al finanziamento del concorso per l'assunzione, nell'anno 2024, del personale previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021.
Il comma 5 è finalizzato a garantire la piena ed immediata informatizzazione dell'albo dei periti, nell'ottica del completamento della digitalizzazione del processo penale prevista come obiettivo del PNRR.
Com'è noto, l'articolo 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, prevede che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ex articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, e all'albo dei periti presso il tribunale, ex articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, siano inserite con modalità telematiche e che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.
Il comma 7 dell'articolo 16-novies citato prevede che i soggetti che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni sulla tenuta degli albi dei consulenti tecnici d'ufficio e periti in modalità informatica sono già iscritti nei medesimi albi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche adottate dal direttore generale della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche, adottate dal direttore generale della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati in data 5 dicembre 2023.
In ambito civile, tali specifiche tecniche sono collegate al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, che ha dato attuazione all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile dettando una disciplina uniforme relativa alle categorie dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio e ai settori di specializzazione, individuando i requisiti per l'iscrizione al medesimo albo.
La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha realizzato un unico portale denominato «Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale», attraverso il quale è possibile inoltrare le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale da parte dei professionisti, ed i consulenti tecnici d'ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea hanno, quindi, iniziato a presentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale.
Nel corso di tale primo popolamento, tuttavia, è emersa l'esigenza di uniformare la disciplina dell'albo dei periti a quella dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, in particolare, con particolare riferimento alle categorie previste dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che non coprono tutte quelle in cui è ipotizzabile svolgere l'attività di perito e non consentono altresì di individuare le varie specializzazioni (come avviene per l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio), alcune di fondamentale importanza per lo svolgimento del processo penale. È inoltre indispensabile inserire nello stesso articolo 67 la categoria dei trascrittori in quanto categoria non prevista dalla disciplina civilistica e, tuttavia, indispensabile per lo svolgimento del processo penale.
Il comma 6 al fine di garantire l'interoperabilità del portale ministeriale «Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale» e consentire ai periti l'iscrizione all'albo, modifica l'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale inserendo, innanzitutto, la categoria dei trascrittori tra quelle già previste dalla norma (comma 1) e prevedendo, nelle more dell'adozione di atto regolamentare analogo al decreto ministeriale n. 104 del 2023, l'applicazione all'albo dei periti dei settori di specializzazione analiticamente individuati con gli allegati A e B del medesimo regolamento.
Al riguardo si evidenzia che a decorrere dal 4 marzo 2024 (data di scadenza dei novanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche nel sito del Ministero della giustizia), gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio e gli albi dei periti, già costituiti in formato analogico, saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici istituti in ogni tribunale e, in mancanza del loro inserimento tra le categorie, i trascrittori non avranno la possibilità di iscriversi nell'albo e quindi di prestare la loro opera e gli altri periti rientranti in categorie e settori non previsti dall'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si troveranno nell'impossibilità di presentare le rispettive domande di iscrizione.
Con il comma 7 si dettano le indispensabili disposizioni tecniche rispetto all'integrazione di disciplina apportata nei commi 5 e 6 rispetto a quella, vigente, del medesimo articolo 67, prevedendo l'aggiornamento delle specifiche tecniche necessarie per la completa operatività dell'albo dei periti nell'ambito del processo penale, al pari di quanto già avvenuto per il processo civile.

ART. 23. (Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'articolo introduce incentivi per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Si ritiene necessario che oltre alle misure già adottate per garantire l'efficienza del processo civile e penale e lo smaltimento dell'arretrato pendente siano introdotti ulteriori strumenti volti ad incentivare gli uffici amministrativi. La disposizione in esame introduce disposizioni generali per l'individuazione degli obiettivi generali di smaltimento dell'arretrato per ciascun ufficio giudiziario e per la successiva ripartizione, tra i medesimi uffici, delle risorse del decreto-legge n. 80 del 2021 rimaste inutilizzate, in ragione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Al comma 1 è previsto dunque che il Ministero della giustizia rilevi, per ciascun ufficio giudiziario, e per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR, il grado di conseguimento degli obiettivi fissati in tema di riduzione delle pendenze e procede all'assegnazione dei corrispondenti obiettivi annuali.
Il comma 2 prevede che il Ministero della giustizia, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1 – 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del proprio personale amministrativo.
Il comma 3 prevede le modalità e i limiti di utilizzo delle risorse individuate al comma 2 e la destinazione delle risorse eventualmente non attribuibili.
Il comma 4 prevede le modalità di riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia delle risorse individuate per le finalità di cui al comma 2.

ART. 24. (Disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati tributari)

Al fine di assicurare tempestivamente per l'anno 2024 l'assegnazione presso le Corti di giustizia tributaria di un numero di magistrati tributari idoneo a garantire la continuità della funzione giurisdizionale, in attesa dell'assunzione dei magistrati tributari mediante il concorso pubblico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992, l'articolo in esame, al comma 1, contiene la disciplina di una procedura concorsuale in deroga a quella ordinaria.
La proposta normativa in esame mira, dunque, a contemperare, da un lato, l'esigenza di accelerare i tempi di reclutamento dei magistrati tributari, e, dall'altro, quella di assicurare la professionalità degli stessi, coerentemente con l'obiettivo perseguito con la legge n. 130 del 2022 di professionalizzazione del giudice di merito, approvata in attuazione delle indicazioni contenute nel PNRR. Pertanto, la previsione di una procedura meno articolata è bilanciata dall'accertamento della professionalità dei candidati individuabile attraverso precisi criteri.
La lettera a) del comma 1 è volta ad introdurre il nuovo comma 10-bis all'articolo 1 della legge n. 130 del 2022.
Detto comma 10-bis prevede una procedura concorsuale semplificata per l'anno 2024, finalizzata all'assunzione di 68 magistrati tributari oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge n. 130 del 2022. Tale procedura, per la quale non si applica la riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 130/2022, è articolata in una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale.
Per quanto riguarda la prova preselettiva, la norma prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. Si prevede che tale prova possa avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, sia realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consista nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. Si prevede, altresì, che la valutazione della prova preselettiva sia effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. La disposizione prescrive che la commissione esaminatrice provveda alla validazione dei quesiti, i quali saranno pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva, fissate entrambi nel bando di concorso. È, altresì, previsto che il punteggio della prova preselettiva non concorra alla determinazione del punteggio complessivo e che alla prova scritta sia ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, compresi coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso.
La disposizione individua alcune categorie di esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;

c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

d) i candidati con disabilità aventi percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si stabilisce che le prove scritte consistano nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova, e che alla prova orale siano ammessi i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. È, altresì, previsto che non si proceda alla correzione del secondo elaborato se la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta non superi i diciotto trentesimi.
Per la prova orale, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545.
Si prescrive, inoltre, che il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545.
La disposizione prevede che la commissione di concorso di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992, debba essere nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
La disposizione rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, in quanto compatibile.
Infine, per consentire il celere reclutamento dei magistrati, il comma 2 individua un termine di trenta giorni entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze deve bandire il concorso di cui al comma 10-bis, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 25 (Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi.
L'intervento nell'ambito di tale settore raccoglie in larga misura il lavoro del Tavolo interistituzionale per la razionalizzazione dei pignoramenti in danno delle Amministrazioni statali, al quale partecipano, oltre al Ministero della giustizia, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Banca d'Italia, l'Avvocatura generale dello Stato e la Ragioneria generale dello Stato. Si vuole quindi introdurre disposizioni finalizzate a evitare l'instaurazione di plurime procedure esecutive per il medesimo credito, a ridurre il numero dei procedimenti pendenti attraverso la definizione di quelli più risalenti e a liberare risorse rimaste vincolate da lungo tempo pur in caso di soddisfacimento del credito, con vantaggi immediati per i debitori (soprattutto nel caso in cui questi ultimi siano pubbliche amministrazioni) e per i terzi pignorati (in particolare nel caso di istituti di credito).
Oltre ai benefici derivanti dalla maggiore efficienza del processo esecutivo e dell'attività di riscossione dei crediti, la diminuzione delle pendenze in tale settore consentirà di destinare maggiori risorse all'opera di abbattimento delle pendenze nel contenzioso civile, soprattutto negli uffici di piccole e medie dimensioni, nei quali i magistrati svolgono spesso funzioni promiscue di giudici addetti alle esecuzioni e al contenzioso civile e il personale di cancelleria è insufficiente, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
Giova evidenziare che il terzo pignorato non è parte della procedura esecutiva e viene dunque a conoscenza esclusivamente degli atti che gli vengono comunicati dalla cancelleria o notificati dalle parti; egli può pertanto non avere cognizione delle vicende della procedura che incidono sul vincolo gravante sugli importi dallo stesso dovuti al debitore a seguito della notifica del pignoramento. La recente modifica all'articolo 543 del codice di procedura civile, introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, è stata finalizzata a limitare l'ingiustificato mantenimento di somme accantonate a garanzia di pignoramenti non iscritti a ruolo e la cui mancata iscrizione non sia resa nota al terzo: è stata infatti prevista la perdita di efficacia del pignoramento in caso di mancata notifica al terzo dell'avviso di iscrizione a ruolo. Tuttavia, tale norma opera soltanto per le procedure instaurate a partire dal 22 giugno 2022 e non consente lo svincolo delle somme relative a pignoramenti notificati anteriormente e di cui il terzo non conosca la mancata iscrizione a ruolo.
La mancata iscrizione a ruolo costituisce tuttavia soltanto una delle possibili ipotesi che determinano un ingiustificato mantenimento di somme vincolate; è infatti possibile che la procedura esecutiva, pur iscritta a ruolo, non sia stata coltivata dal creditore per diversi motivi (ad esempio perché soddisfatto dal debitore nelle more) e di tale circostanza il terzo non sia venuto a conoscenza, così mantenendo il vincolo sulle somme pignorate. In tali casi, il mantenimento del vincolo sulle somme pignorate, oltre a comportare inutili oneri operativi di custodia in capo al terzo, comporta l'ingiustificata sottrazione degli importi vincolati alla disponibilità del debitore esecutato ovvero alla garanzia di eventuali altri creditori del medesimo rimasti insoddisfatti, oltre che la possibile pendenza di procedure per crediti già soddisfatti.
Tale fenomeno risulta particolarmente rilevante per quanto riguarda le procedure in danno di amministrazioni pubbliche, in quanto impedisce a queste ultime l'utilizzo delle somme accantonate per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. Esso assume tuttavia importanza generale in quanto anche nel caso di pignoramenti contro privati (cittadini, imprese) ingenti importi rimangono ingiustificatamente sottratti ai titolari o alla garanzia di altri creditori, con effetti negativi sull'attività economica. Sulla base di valutazioni effettuate dalla Banca d'Italia, gli accantonamenti in essere non più corrispondenti a reali posizioni creditorie, relativi a somme appartenenti ad amministrazioni pubbliche possono essere valutati prudentemente in 1,3 miliardi di euro, mentre la stima prudenziale del fenomeno per il settore privato è di 750 milioni di euro (a fronte di vincoli potenziali in essere sui conti correnti bancari ampiamente superiori ai 15 miliardi).
Tanto premesso, l'intervento normativo in esame viene attuato attraverso la modifica degli articoli 546, 553 e 630 del codice di procedura civile e dell'articolo 36 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, nonché attraverso l'introduzione del nuovo articolo 551-bis del codice di procedura civile e dell'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Sono inoltre previste disposizioni di coordinamento e transitorie, necessarie a individuare il regime applicabile alle procedure pendenti.
Nel dettaglio, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 546, introducendo soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata, al fine della determinazione dell'importo che il terzo è tenuto ad accantonare a seguito della notifica di un pignoramento. La modifica è volta a evitare fenomeni di incapienza in sede di assegnazione quando il credito precettato sia di importo modesto. In tali casi, infatti la quantificazione della somma da vincolare a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile (importo precettato maggiorato della metà) determina l'insufficienza dell'accantonamento, assorbito dalle spese di procedura, a soddisfare integralmente il credito azionato. Tali fenomeni di incapienza comportano la notifica di ulteriori pignoramenti per la porzione di credito rimasta insoddisfatta, con conseguenti maggiori oneri per il debitore esecutato e per il terzo pignorato, determinando la proliferazione delle procedure incardinate presso i tribunali. La fissazione di una soglia minima di maggiorazione mira a prevenire tali effetti negativi, contribuendo alla deflazione delle procedure esecutive. L'importo al quale si estende il vincolo pignoratizio è stato individuato in 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro e in 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino 3.200 euro, al fine di consentire di coprire integralmente le spese di procedura per i crediti di minore importo e al contempo evitare di sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato (nelle more tra la notifica del pignoramento e la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione) una somma sproporzionata rispetto all'entità del credito azionato. Per i crediti superiori a 3.200 euro è rimasto fermo l'aumento della metà dell'importo vincolato, come attualmente previsto, poiché tale aumento è sufficiente per coprire le spese della procedura, tenuto conto dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
Il comma 1, lettera b), inserisce nel codice di rito l'articolo 551-bis, che introduce l'istituto della perdita di efficacia del pignoramento di crediti verso terzi a seguito del decorso di un decennio dalla notifica del pignoramento. La disposizione ha l'obiettivo di evitare la pendenza di procedure molto risalenti e l'ingiustificato mantenimento di somme vincolate per lungo tempo. Al fine di far fronte alle descritte problematiche e di consentire la liberazione di rilevanti risorse, la disciplina della perdita di efficacia del pignoramento di crediti verso terzi attribuisce rilevanza al decorso del tempo senza che la procedura sia giunta alla sua conclusione. Seppure nella diversità delle rispettive fattispecie, la disposizione si pone pertanto nel solco di quanto già previsto, per la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, dagli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile. Si stabilisce quindi un termine decennale di efficacia del pignoramento presso terzi, da un lato consentendo la chiusura delle procedure pendenti da lungo tempo e dall'altro delineando un meccanismo che consente al terzo pignorato di svincolare automaticamente le somme accantonate a garanzia del pignoramento, al ricorrere di due condizioni: il decorso del tempo senza che sia pronunciata ordinanza di assegnazione e la mancata manifestazione di interesse al mantenimento del vincolo da parte del creditore.
Nello specifico, il primo comma sancisce la regola generale secondo cui il pignoramento perde efficacia decorsi dieci anni dalla sua notifica o da quella della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma. La disposizione specifica che la perdita di efficacia si verifica salvo che non sia stata pronunciata ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta la chiusura anticipata del processo esecutivo, allo scopo di prevenire dubbi interpretativi in ordine alla sorte delle procedure già definite.
Il secondo comma regola le modalità attraverso le quali il creditore, procedente o tempestivamente intervenuto (ai sensi dell'articolo 525 del codice di procedura civile), può evitare la perdita di efficacia del pignoramento attraverso la notifica di una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo. La suddetta dichiarazione, oltre a prevedere l'attestazione che il credito persiste in quanto non ancora integralmente soddisfatto, deve contenere gli elementi necessari a consentire ai destinatari della dichiarazione (tutte le parti e il terzo) di individuare univocamente il pignoramento cui la stessa è riferita. In particolare, la dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura; se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. Il termine per la notificazione della dichiarazione è individuato nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma. Non viene quindi fissato soltanto il termine finale, ma l'intero arco temporale entro il quale la dichiarazione d'interesse può essere notificata ai fini del mantenimento dell'efficacia del pignoramento: la disposizione è finalizzata a evitare la reiterata notificazione di manifestazioni di interesse, anche in un periodo di poco successivo alla notifica del pignoramento, che aggraverebbe gli oneri di verifica della perdurante efficacia del vincolo da parte del terzo e del giudice dell'esecuzione.
Al fine di evitare che a seguito della notifica della dichiarazione al mantenimento di interesse si determini nuovamente il rischio di un mantenimento sine die dell'accantonamento, il meccanismo sopra descritto è destinato a operare anche a seguito della notifica della medesima dichiarazione di interesse: è infatti previsto che il pignoramento perda efficacia decorsi dieci anni dalla notifica non solo del pignoramento, ma anche della dichiarazione di interesse, ferma la possibilità per il creditore, con le modalità e nei termini sopra riportati, di attivarsi per evitare la perdita di efficacia.
La norma prevede inoltre che la dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione entro dieci giorni dall'ultima notifica. Il deposito nel termine di dieci giorni è stabilito a pena di inefficacia della medesima dichiarazione di interesse, analogamente a quanto previsto dall'articolo 543 del codice di procedura civile per il mancato deposito nel termine di dieci giorni dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo. È inoltre specificato che, se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia di quest'ultimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
Il terzo e il quarto comma dell'articolo 551-bis del codice di procedura civile disciplinano, rispettivamente, gli effetti sostanziali e processuali dell'inutile decorso del termine decennale previsto dal primo comma.
In particolare, il terzo comma prevede che, se non riceve la notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi di custodia decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento. Si tratta quindi di un meccanismo di liberazione automatico, per cui il terzo dovrà esclusivamente accertare il ricorrere delle condizioni previste dalla norma, potendo svincolare senza la necessità di accertamenti giudiziali o certificazioni. Tale meccanismo, oltre a evitare di imporre oneri per gli uffici giudiziari e iniziative per lo svincolo da parte del terzo, consente una rapida liberazione delle somme. Il termine alla scadenza del quale il terzo è liberato dagli obblighi di custodia (dieci anni e sei mesi) è stato stabilito per esigenze di coordinamento con il nuovo quinto comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, che prevede che l'ordinanza di assegnazione, tempestivamente pronunciata entro il termine di efficacia del pignoramento, possa essere notificata nei sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di efficacia.
Il quarto comma prevede l'estinzione di diritto della procedura esecutiva decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse al terzo o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi terzi.
Poiché uno dei principali motivi di pendenza del vincolo per lungo tempo è costituito dalla sospensione della procedura esecutiva e dalle vicende dell'eventuale giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione, il quinto comma prevede che la disciplina in materia di termine di efficacia del pignoramento di crediti verso terzi si applichi anche se l'esecuzione è sospesa. Il creditore dovrà dunque attivarsi anche in questo caso per evitare la perdita di efficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura.
Il comma 1, lettera c) apporta modifiche all'articolo 553 del codice di procedura civile, che detta la disciplina dell'assegnazione dei crediti pignorati. L'intervento persegue l'obiettivo di far fronte ad alcune criticità che si registrano con riferimento alla fase del pagamento dell'ordinanza di assegnazione, determinando, oltre a ritardi nella soddisfazione del creditore assegnatario e nella restituzione al debitore di eventuali somme residue, la proliferazione delle procedure esecutive.
Viene, in primo luogo, modificato il primo comma dell'articolo 553 del codice di procedura civile attraverso la previsione dell'obbligo, in capo al creditore, di fornire al terzo tutti gli elementi per dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione. In particolare, si prevede che la notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento e che l'obbligo di pagamento per il terzo sorge soltanto nel momento in cui riceve la notifica non solo dell'ordinanza ma anche della richiamata dichiarazione. Per l'individuazione puntuale degli elementi da inserire nella dichiarazione si fa rinvio ad apposita disposizione attuativa (articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).
L'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione non può infatti prescindere dalle informazioni necessarie per il pagamento, da fornirsi necessariamente da parte del difensore del creditore assegnatario, quali i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario o l'indicazione del conto su cui eseguire il pagamento. Non è infrequente il caso in cui la notifica dell'ordinanza di assegnazione non è accompagnata dagli elementi necessari al terzo per provvedere al pagamento, con conseguenti ritardi nell'erogazione delle somme da parte di quest'ultimo e avvio di nuove procedure esecutive in danno del terzo sulla base dell'ordinanza di assegnazione (che costituisce titolo esecutivo nei suoi confronti) a seguito della maturazione degli interessi. La precisazione per cui l'obbligo di pagamento per il terzo sorge soltanto nel momento in cui riceve la notifica non solo dell'ordinanza ma anche della dichiarazione contenente gli elementi necessari al pagamento persegue pertanto l'obiettivo di evitare la maturazione degli interessi nel caso di impossibilità nell'effettuazione del pagamento e la conseguente instaurazione di nuove procedure esecutive.
Vengono inoltre aggiunti tre nuovi commi all'articolo 553. Al quarto comma è previsto che i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione contenente i dati necessari per provvedere al pagamento e che gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione. La disposizione intende regolare le ipotesi in cui il creditore non proceda alla tempestiva notifica dell'ordinanza di assegnazione, impedendo, in tal caso, la maturazione degli interessi in danno del terzo, inconsapevole dell'emissione dell'ordinanza e pertanto impossibilitato a provvedere al pagamento.
L'introduzione del quinto e del sesto comma è finalizzata ad assicurare la liberazione degli accantonamenti di vecchia data, a completamento della disciplina introdotta dall'articolo 551-bis del codice di procedura civile. Quest'ultima disposizione, infatti, non opera nel caso in cui sia stata emessa ordinanza di assegnazione. Tuttavia, non essendo il terzo parte della procedura esecutiva, lo stesso non è posto in condizione di avere conoscenza dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione in mancanza della relativa notifica, posto che non ne è attualmente prevista la comunicazione a carico della cancelleria.
È stato pertanto previsto che l'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma (e pertanto entro il decennio dalla notifica del pignoramento o della dichiarazione di interesse), diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma. La disposizione opera un equo bilanciamento tra il diritto del creditore di ottenere il pagamento del proprio credito, per il soddisfacimento del quale è sufficiente la notifica dell'ordinanza di assegnazione entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine decennale di efficacia del pignoramento (eventualmente rinnovato a seguito della notifica della dichiarazione di interesse) – termine che appare adeguato ad assicurare la difesa degli interessi del creditore – e l'interesse del terzo ad essere liberato dagli obblighi di custodia una volta decorso il termine di efficacia (senza che il creditore abbia notificato la dichiarazione di interesse prevista dall'articolo 551-bis) e un successivo termine, di sei mesi, nel quale il creditore può provvedere alla notifica dell'ordinanza di assegnazione. In tal modo, il momento a partire dal quale il terzo è liberato dall'obbligo di custodia in conseguenza della perdita di efficacia del pignoramento (individuato dal terzo comma dell'articolo 551-bis del codice di procedura civile) viene coordinato con il termine di efficacia dell'ordinanza di assegnazione, se non notificata al terzo.
Il sesto comma dell'articolo 553 del codice di procedura civile dispone che l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La disposizione persegue l'obiettivo di assicurare la conoscenza dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione ai terzi che, per la loro natura e funzione (principalmente istituti che svolgono i servizi di tesoreria delle pubbliche amministrazioni e più in generale istituti di credito) sono destinatari di numerose procedure esecutive presso terzi, affinché gli stessi siano posti in condizione di valutare l'operatività del meccanismo previsto dall'articolo 551-bis (che è escluso in caso di pronuncia dell'ordinanza di assegnazione entro il termine di efficacia del pignoramento) e non procedere allo svincolo delle somme pignorate al decorso del termine previsto dal terzo comma del medesimo articolo. La comunicazione di cancelleria non incide, invece, sull'obbligo di pagamento da parte del terzo, che è disciplinato dal primo comma, terzo periodo, dell'articolo 553 (che lo ancora alla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione contenente i dati necessari al pagamento), espressamente richiamato dall'incipit del sesto comma.
La limitazione dell'obbligo di comunicazione ai soggetti i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale non è, d'altra parte, suscettibile di determinare un rilevante aggravio al lavoro delle cancellerie, stante la facilità di reperimento dei relativi recapiti.
Il comma 1, lettera d), interviene sull'articolo 630 del codice di rito al fine di prevedere che la cancelleria comunichi l'ordinanza di estinzione, oltre che alle parti, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La disposizione persegue l'obiettivo di mettere a conoscenza il terzo pignorato dell'intervenuta estinzione della procedura, al fine di evitare il mantenimento del vincolo su importi che rimangono ingiustificatamente sottratti alla disponibilità del debitore esecutato o alla garanzia di altri creditori. Come nel caso dell'analoga modifica all'articolo 553, la limitazione dell'obbligo di comunicazione ai soggetti i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale non è suscettibile di determinare un rilevante aggravio al lavoro delle cancellerie, stante la facilità di reperimento dei relativi recapiti.
Il comma 2 interviene sulle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, il comma 2, lettera a), aggiunge un comma all'articolo 36, prevedendo che il terzo pignorato possa accedere al fascicolo della procedura esecutiva senza necessità di autorizzazione del giudice. La norma persegue lo scopo di dettare una disciplina generale che abilita il terzo a prendere visione del fascicolo al fine di verificare lo stato della procedura, senza che tale facoltà sia subordinata a un provvedimento autorizzatorio da parte del giudice, non necessario posto che non è dubbio l'interesse del terzo stesso a conoscere gli atti della procedura. La disposizione alleggerisce pertanto il carico di lavoro delle cancellerie e dei giudici, evitando la trasmissione al giudice di istanze di accesso agli atti, l'emissione dei provvedimenti autorizzatori e la lavorazione di questi ultimi.
Il comma 2, lettera b), integra la rubrica del capo II del titolo IV mediante l'aggiunta delle parole «e presso terzi» dopo la parola «mobiliare», al fine di armonizzare il titolo del capo (in precedenza dedicato solo alle esecuzioni mobiliari) rispetto all'introduzione dell'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di espropriazione presso terzi.
Il comma 2, lettera c), introduce l'articolo 169-septies nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di specificare il contenuto della dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice di rito, come modificato dal comma 1.
La norma mira a garantire la completezza delle informazioni necessarie al pagamento da fornire al terzo, riducendo i ritardi nell'erogazione delle somme, le contestazioni in ordine all'insorgenza dell'obbligo di pagamento e, conseguentemente, le fonti di contenzioso. È previsto che la dichiarazione contenga: a) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento; b) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese; c) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altre modalità di esecuzione del pagamento.
I commi da 3 a 5 contengono le disposizioni di coordinamento e transitorie conseguenti all'introduzione della nuova disciplina di cui ai commi precedenti.
Il comma 3 prevede che l'articolo 551-bis si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto: alle stesse si applica pertanto il termine decennale di efficacia e l'intera disciplina prevista dall'articolo 551-bis. La norma precisa che se al momento dell'entrata in vigore della disciplina il pignoramento di crediti presso terzi pende da almeno otto anni, la notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo deve essere effettuata nei due anni successivi, in coerenza con il disposto del secondo comma dell'articolo 551-bis.
Il comma 4 contiene una disciplina transitoria avente ad oggetto la maturazione degli interessi sui crediti già assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si prevede i suddetti crediti cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di indurre il creditore a procedere alla notificazione delle ordinanze già emesse. È specificato che la notificazione dell'ordinanza di assegnazione deve essere accompagnata da quella della dichiarazione di cui al medesimo articolo 553, primo comma, secondo periodo, come introdotto dal presente decreto e che gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notificazione dell'ordinanza e della dichiarazione, come già previsto dall'articolo 553.
Il comma 5 contiene una disciplina transitoria in materia di perdita di efficacia delle ordinanze di assegnazione. Si prevede, in particolare, che se alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decorsi almeno otto anni dalla data di notificazione al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile. La disciplina è finalizzata a consentire la liberazione delle somme vincolate in esecuzione di pignoramenti notificati in epoca più risalente, in mancanza della notificazione dell'ordinanza di assegnazione, al contempo lasciando al creditore un congruo termine (due anni) per notificare l'ordinanza di assegnazione già emessa, allo scopo di evitare che quest'ultima perda efficacia.

ART. 26. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

L'articolo 26 apporta modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 313.
Va premesso che le modifiche al predetto testo unico si pongono in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR e rientrano fra le misure in materia di digitalizzazione tese a favorire l'interoperabilità (M1C1). Gli interventi in esame si allineano, altresì, alle previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che attribuisce all'ANAC la titolarità in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (articolo 23) prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, oltre allo sviluppo e alla gestione dei servizi, in modo da assicurarne l'interoperabilità con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del citato codice dell'amministrazione digitale.
L'articolo in esame prevede che il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) opera presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti che l'operatore economico inserisce. Le amministrazioni competenti garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la PDND, l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.
In funzione della realizzazione dell'obbiettivo dell'interoperabilità si rende dunque necessaria la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, al fine di consentire la consultazione dei certificati del casellario giudiziale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi tramite PDND.
Tanto premesso, al comma 1, lettera a), l'articolo in esame introduce modifiche all'articolo 2, comma 1, del predetto testo unico, modifiche che si sono rese necessarie in conseguenza dell'introduzione nel codice dell'amministrazione digitale del concetto di «base dati» e della «base dati di interesse nazionale», tra cui rientra espressamente il casellario giudiziale (articolo 60, comma 3-bis, lettera d), del codice dell'amministrazione digitale).
Le modifiche all'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale tengono poi conto della novità costituita dalla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). Si è reso necessario, quindi, distinguere chiaramente le funzioni amministrative dell'ufficio del casellario centrale, incardinato presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, da quelle tecniche che, all'interno del Dipartimento per la transazione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, sono riconosciute alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 13 agosto 2022).
Al comma 1, lettera b), in ragione dell'introduzione, quale modalità di consultazione del casellario da parte delle amministrazioni, della PDND, viene modificato l'articolo 28, comma 6, lettera b) del Testo unico, prevedendo, fra i casi in cui il certificato generale viene rilasciato dall'ufficio locale, anche quello in cui l'istante ancora non sia stato accreditato alla PDND.
Al comma 1, lettera c), si modifica l'articolo 39 del testo unico, che è stato integralmente rivisto, alla luce della sopravvenuta normativa del codice dell'amministrazione digitale sulla PDND, che è strumento esclusivo per la consultazione delle basi dati tra le pubbliche amministrazioni. In attesa dell'accreditamento sulla PDND, assume natura transitoria la vigente disciplina costituita dal sistema di consultazione CERPA, che è improntata alla stipula di singole convenzioni tra ciascuna pubblica amministrazione e il Ministero della giustizia. Resta ferma la disciplina attuale prevista dal comma 6 dell'articolo 42, con riguardo alla consultazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Al comma 1, lettera d), si modifica l'articolo 42 del testo unico, modifica che si è resa necessaria in conseguenza del ruolo tecnico riconosciuto oggi alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 13 agosto 2022).
Il comma 1, lettera e) introduce, dopo l'articolo 42 del testo unico, l'articolo 42-bis, al fine di chiarire che la gestione informatica del sistema del casellario è riservata alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 13 agosto 2022), ferme restando le competenze dell'ufficio centrale.
Da ultimo, il comma 1, lettera f) modifica l'articolo 43, con l'obiettivo di ribadire che la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati è competente all'adozione delle regole tecniche in materia di casellario.

ART. 27. (Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa)

La giustizia riparativa rappresenta uno dei punti cardine della riforma del processo penale e, quindi, degli obiettivi del PNRR. La sua operatività, ad oggi, risente del fatto che il processo organizzativo necessario alla concreta attuazione delle sue disposizioni non è stato completato. È quindi necessario che l'anno 2023 sia computato quale periodo rilevante per l'acquisizione dei requisiti che la legge prevede in capo ai mediatori esperti e rispetto ai Centri di giustizia riparativa. Senza la norma in questione, infatti, i mediatori esperti che possono iscriversi all'elenco e i Centri che possono essere accreditati sarebbero unicamente quelli che erano in possesso dei requisiti fissati dalla riforma al 31 dicembre 2022. L'ampliamento del periodo rilevante consente, quindi, di ampliare la platea dei soggetti che cureranno i programmi di giustizia riparativa, rendendo la riforma più efficace.
Infatti, com'è noto, plurime disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 disciplinano l'innesto del sistema della giustizia riparativa nel diritto penale sostanziale, nel procedimento penale (anche dinanzi al giudice di pace), nella fase di esecuzione della pena, nel procedimento penale minorile, nella fase di esecuzione della pena per i minorenni.
Tramite detto veicolo normativo, risultano introdotte nell'ambito:

del diritto penale sostanziale: l'ipotesi della circostanza attenuante comune correlata all'aver l'imputato partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo, un'ulteriore condotta integrante un'ipotesi di remissione tacita di querela nonché un ulteriore caso di sospensione condizionale della pena, correlato all'esito riparativo in questione, al ricorrere di determinate condizioni;

della fase di cognizione del procedimento penale: le disposizioni di cui all'articolo 129-bis del codice di procedura penale (che stabilisce come il giudice debba, su richiesta o anche di propria iniziativa, inviare i soggetti interessati al Centro per la giustizia riparativa di riferimento) e la correlata previsione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), che individua il giudice competente all'invio, nei momenti di passaggio di fase processuale; la norma di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), n. 4), la quale consente l'inserimento, nel programma di trattamento finalizzato alla sospensione del procedimento con messa alla prova, dello svolgimento di programmi di giustizia riparativa; infine, le plurime norme che introducono, nelle varie fasi del procedimento penale, l'obbligatoria informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, per la persona offesa nonché per la vittima del reato (laddove le due categorie non coincidano), sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

della fase di esecuzione del procedimento penale: le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a), n. 2), lettera c), le quali estendono a detta fase le suddette garanzie informative, nonché quelle di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b), lettera c), n. 2), che favoriscono nei confronti dei condannati e degli internati il ricorso a programmi di giustizia riparativa, valutabili anche ai fini dell'affidamento in prova;

del procedimento penale a carico dei minorenni: le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 1, 84, comma 1, lettere a) e b), estensive della praticabilità di tutti gli istituti sinora illustrati in detto procedimento, anche in fase esecutiva;

del procedimento dinanzi al giudice di pace: la previsione di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a), che individua nei Centri per la giustizia riparativa gli organi di cui il giudice di pace stesso può avvalersi per favorire la conciliazione tra le parti nei casi di reati perseguibili a querela.

Tutte le norme sinora illustrate presuppongono, per la loro effettiva applicazione, l'intervenuta organizzazione dei servizi per giustizia riparativa, nonché la costituzione dei Centri pubblici di nuova istituzione (definiti espressamente all'articolo 42, comma 1, lettera g), del decreto come le strutture pubbliche di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa), idonei a somministrare i relativi programmi – secondo le previsioni di cui agli articoli da 61 a 67 nonché 92 del medesimo decreto legislativo – il cui esito riparativo è atto ad incidere sulle valutazioni processuali connesse.
Prima della individuazione e costituzione dei Centri in questione (cui è propedeutico l'accreditamento dei mediatori esperti presso il Ministero della giustizia, ai sensi delle norme di cui agli articoli 59, 60, 93 del decreto legislativo, come attuate altresì dai relativi decreti ministeriali in materia di elenco e di formazione del 9 giugno 2023, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il 5 luglio 2023, nonché dal decreto ministeriale integrativo in materia di elenco del 15 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2024), gli effetti processuali di nuovo conio non potranno esplicarsi. La scelta normativa compiuta si fonda, infatti, sull'esigenza di garantire affidabilità ed uniformità alle esperienze di giustizia riparativa capaci di avere effetti sul processo penale, dovendo le ricadute sul processo fondarsi sul sistema di garanzie previsto dal decreto legislativo nel rispetto dei diritti di coloro che vogliono accedere ai programmi di giustizia riparativa e della posizione dell'autorità giudiziaria, la quale, in sede di adozione del provvedimento di invio, deve poter fare affidamento su strutture pubbliche e su mediatori esperti qualificati secondo il programma formativo delineato.
Allo stato, il Ministero della giustizia, avvalendosi della – prima – Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, sta provvedendo alla definizione, ex articolo 61, comma 2, del decreto legislativo, della proposta dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi di giustizia riparativa; dal 2 ottobre 2023 sono poi disponibili sul sito del Ministero i modelli uniformi di domanda di iscrizione all'elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa (anche eventualmente con l'attribuzione della qualifica di formatore), ai sensi dell'articolo 11 del relativo decreto ministeriale 9 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5 luglio 2023.
L'iscrizione all'elenco, in fase di primo popolamento dello stesso, avviene in forza delle previsioni di cui agli articoli 5 e 7 del medesimo decreto ministeriale, che regolamentano in dettaglio, in forza del rinvio operato dall'articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo, appunto l'iscrizione di diritto nell'elenco di peculiari categorie di soggetti, purché in possesso i medesimi, alla data del 30 dicembre 2022, di specifici requisiti.
La disciplina transitoria della norma di rango primario, ispirata dalla necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli standard europei e internazionali, e dunque verosimilmente allineati in larga parte alle disposizioni del decreto, si è infatti focalizzata nell'articolo 93 sulle figure professionali già esistenti, il cui recupero, alle condizioni di legge, è apparso decisamente necessario, ai fini di un primo popolamento dell'elenco, e quindi della concreta ed effettiva possibilità di erogazione del servizio della giustizia riparativa in materia penale, tenuto conto dei tempi tecnici necessari allo svolgimento dei percorsi di formazione di nuova istituzione.
Si tratta in particolare delle seguenti categorie:

mediatori dei servizi di giustizia riparativa già esistenti (si confrontino gli articoli 93, comma 1, lettera a), del decreto legislativo e 5, comma 1, del decreto ministeriale), i quali dimostrino di aver completato un percorso formativo alla giustizia riparativa e siano in possesso di un'esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente il 30 dicembre 2022, presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;

soggetti che prestano servizio presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna alla data del 30 dicembre 2022 (cfr. articoli 93, comma 1, lettera b), del decreto legislativo e 7, comma 1, del decreto ministeriale) e che abbiano conseguito, alla medesima data, una formazione completa alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all'articolo 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, e che siano, infine, in possesso, nell'arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022, di un'esperienza nella conduzione di programmi, anche a titolo volontario e gratuito, presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna, della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi. Trattasi in questo caso di categoria residuale ed a esaurimento, siccome tesa a valorizzare il patrimonio professionale ed esperienziale maturato negli anni in seno al Ministero della giustizia da parte di chi, pur provenendo dai ruoli degli assistenti sociali e/o degli educatori ministeriali, si è formato alla giustizia riparativa e l'ha praticata secondo gli standard internazionali ed europei a partire dalla terzietà rispetto a funzioni trattamentali, (ri)educative e di controllo.

La struttura amministrativa destinata a fornire, a mezzo dei mediatori esperti, i servizi di giustizia riparativa, per il tramite dei Centri ex articolo 63 del decreto legislativo, di nuova istituzione presso gli enti locali, prenderà le mosse dalla prima ricognizione dei servizi già esistenti, che le singole Conferenze locali operanti a livello distrettuale, sono chiamate ad effettuare, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'articolo 92 dello stesso decreto.
In attesa, pertanto, della piena operatività delle strutture pubbliche quale unica fonte di erogazione di servizi di vera e propria giustizia riparativa, vi è da rilevare, da un lato, il numero irrisorio di domande di iscrizione all'elenco sinora pervenute, e, dall'altro, la sempre più frequente richiesta, rivolta all'autorità giudiziaria, di accesso allo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.
Tale situazione induce a ritenere che le garanzie di un sistema affidabile richiedano che le Conferenze locali per la giustizia riparativa, possano usufruire di un lasso temporale più congruo per la ricognizione dei servizi di giustizia riparativa esistenti, per la valutazione della conformità delle prestazioni sinora erogate dagli stessi nonché dei curricula degli operatori ivi in servizio. Si suggerisce pertanto un intervento di integrazione della norma, che consenta il differimento al 31 dicembre 2023 dei termini previsti dalle norme dell'articolo 92, commi 1 e 2, del decreto legislativo, vale a dire:

del dies a quo del termine di sei mesi, assegnato alle singole Conferenze locali per provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale, erogati a quella data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici;

del dies a quo per il computo del quinquennio di riferimento per la valutazione, sempre a cura delle Conferenze locali, dell'esperienza maturata dai soggetti in questione, nonché della coerenza delle prestazioni dagli stessi erogate con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93 del decreto legislativo;

della data di consolidamento del curricolo degli operatori in servizio presso i soggetti suindicati, al fine, anche in tal caso, della verifica, a cura delle stesse Conferenze, della coerenza dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dai citati articoli 42, 64 e 93, per la finalità di redazione dell'elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'articolo 63 del decreto legislativo.

Da ciò deriva di conseguenza il differimento alla medesima data anche del termine di cui all'articolo 93, comma 1, dello stesso decreto, posto che la ricognizione e la verifica di congruità affidata alle Conferenze locali ha ad oggetto, per espressa previsione della norma transitoria di cui all'articolo 92, anche il contenuto precettivo dell'articolo 93 (circa il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l'iscrizione all'elenco, ai fini del primo popolamento dello stesso).
Si intende per tale via implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, consentendo l'accesso alla domanda di iscrizione all'elenco ad una platea maggiormente ampia di soggetti legittimati, e favorire altresì la circolazione dei professionisti, sì da poter disporre di un numero di mediatori esperti sufficiente a fronteggiare efficacemente ed in tempi brevi la fase di costituzione dei Centri.
L'intervento, nel dare riscontro alle indicazioni contenute nel parere tecnico dell'Unità di Missione Next Generation EU pervenuto in data 11 dicembre 2023 ed altresì ribadite nell'incontro della Cabina di regia PNRR del 16 gennaio 2024, si pone nell'ottica di scongiurare ogni possibile rischio concreto di reversal, in coerenza peraltro con i contenuti del decreto ministeriale integrativo del 15 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2024. Il decreto integrativo, da questa prospettiva, ha provveduto infatti alla revisione sia dei requisiti soggettivi necessari all'iscrizione nell'elenco (consentita ora anche agli iscritti all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari) sia dell'incompatibilità, limitata territorialmente ora al solo circondario del tribunale in cui il mediatore esperto svolge in via prevalente la professione forense, rendendo così il medesimo libero di muoversi nel rimanente ambito del distretto. Nella medesima direzione, è allo studio un intervento integrativo sulle modalità della formazione dei mediatori esperti, che consenta un'ottimizzazione della tempistica della medesima.

ART. 28. (Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)

L'articolo 28 mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con la società Rete ferroviaria italiana Spa. A tal fine, l'articolo in esame prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da realizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma – parte investimenti.
Nel dettaglio, la proposta normativa in esame mira a recepire i cambiamenti concordati con la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea di seguito sintetizzati:

M3C1 I.1.1 Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci
DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 3.853 MLN (- € 787 MLN)
Eliminazione di alcuni lotti della linea Napoli-Bari (Orsara-Bovino, Napoli-Cancello e Cancello-Frasso) e della linea Palermo-Catania (Bicocca-Catenanuova, Caltanissetta Xirbi-Lercara ed Enna-Caltanissetta Xirbi).

M3C1 I.1.2 Linee di collegamento ad alta velocità con l'Europa nel Nord
DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 8.730 MLN (+ € 159,9 MLN)
Eliminazione dell'intervento relativo alla Circonvallazione di Trento (- 930 milioni)
Aumento della dotazione di risorse del PNRR alla tratta Brescia Verona Vicenza (bivio) per 800 milioni di euro.
Aumento della dotazione di risorse del PNRR alla tratta Terzo Valico dei Giovi per 290 milioni di euro.

M3C1 I.1.3 Connessioni diagonali
DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 888 MLN (- € 692,2 MLN)
Eliminazione della linea «Roma-Pescara»
Gli interventi di accelerazione delle linee Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia per 60 km sono confluiti in una nuova misura (M3C1-1.9).

M3C1 I.1.4 Sviluppo del sistema di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)
DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 2.466 MLN (- € 504 MLN)
Riduzione dell'obiettivo finale (da 3.400 km a 2.785 km). A tale modifica dell'obiettivo corrisponde una riduzione della dotazione finanziaria.

M3C1 I.1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave
DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 2.970,4 MLN (invariata)
Eliminazione dell'indicazione del numero dei singoli interventi da realizzare; al contempo è stata modificata la descrizione delle macro-tratte oggetto di potenziamento.

M3C1 I.1.6 Potenziamento delle linee regionali – Miglioramento delle ferrovie regionali (Gestione RFI)
DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 936 MLN (invariata)
Riduzione dell'obiettivo finale da 680 km a 646 km.

M3C1 I. 1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud
DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 2.400 MLN (invariata)
Modifiche con riferimento alla descrizione delle singole linee oggetto della misura.

M3C1 I.1.8 Miglioramento delle stazioni ferroviarie del Sud
DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 345 MLN (- € 355 MLN)
Riduzione delle risorse finanziarie a parità di obiettivo (a seguito di un aggiornamento del costo degli interventi presentato da RFI).

M3C1 I.1.9 Connessioni interregionali (NUOVO)
DOTAZIONE FINANZIARIA € 203 MLN
Soggetto attuatore: RFI

Inserimento di una nuova misura in cui sono confluiti gli interventi di velocizzazione presenti nelle misure relative all'alta velocità e alle connessioni diagonali (linee Milano-Genova, Palermo-Catania, Battipaglia-Potenza e Orte Falconara) con risorse pari a 203 milioni di euro.
Inserimento di due obiettivi M3C1-23 e M3C1-24 relativi al completamento di 70 km al T4/2025 e di un totale di 221 km al T2/2026.

ART. 29. (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)

La norma in esame, al comma 1 apporta delle modifiche all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in tema di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale che risultano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.
In particolare, i predetti benefici sono subordinati al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché – a seguito della modifica in esame – all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto da adottarsi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si prevede, inoltre, alla lettera b), con l'introduzione di un nuovo comma 1175-bis, che, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi nonché delle violazioni accertate di cui al comma 1175 entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base di specifiche disposizioni di legge, i datori di lavoro hanno diritto ai benefici normativi e contributivi di cui al medesimo comma. Per quanto concerne i termini di regolarizzazione delle violazioni la disposizione fa necessariamente riferimento ai termini dettati «dagli organi di vigilanza» che, a loro volta, applicano i termini previsti dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004 (cosiddetta «diffida obbligatoria e disposizione»), dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994 (prescrizione obbligatoria), nonché il termine di 30 giorni indicato nei verbali previdenziali per il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi omessi. A seguito della regolarizzazione della violazione nei termini previsti si prevede dunque il godimento dei benefici, ponendo altresì rimedio alle ipotesi di perdita di benefici di importo particolarmente rilevante a fronte di violazioni di lievissima entità. Infatti, in relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Al riguardo, occorre segnalare che i benefìci in questione sono anzitutto già subordinati al possesso del DURC, il quale, ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, è comunque rilasciato qualora il datore di lavoro regolarizzi la violazione (attraverso la procedura di diffida ex articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 o di prescrizione obbligatoria decreto legislativo n. 758 del 1994), ovvero impugni i relativi provvedimenti. Solo a fronte di gravi violazioni definitivamente accertate di cui all'allegato A del medesimo decreto ministeriale (sentenze definitive o ordinanze ingiunzioni non impugnate) il DURC è sospeso per il periodo indicato nel citato allegato.
Quanto alla violazione delle altre norme di legge – che il provvedimento in questione ha inteso esplicitare come comprensive delle «violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» – in realtà la norma ha un effetto «restrittivo». Già con circolare n. 3/2017, infatti, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha inteso chiarire che le violazioni che incidono sul godimento dei benefici sono «sono principalmente legate al singolo rapporto di lavoro di cui si tratta e, frequentemente, alla assunzione di determinate categorie di soggetti». In altri termini, a legislazione vigente, la violazione di «altri obblighi di legge» impedisce il godimento di benefici solo se questi sono riferiti alla singola posizione lavorativa per la quale si gode dei benefici stessi e sono definitive. La citata circolare n. 3/2017 stabilisce infatti che «va pertanto chiarito che, mentre l'eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un'accertata violazione di legge o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di mancata copertura, dei benefici, le violazioni di legge o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. Dette violazioni, peraltro, non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, evidentemente se trattasi di violazioni regolarizzabili».
La nuova formulazione, al contrario, lascia intendere che le violazioni di legge possono impedire il godimento dei benefici anche se non riferite alla singola posizione lavorativa – pertanto con dei possibili risparmi di spesa – e, in tal caso, ponendo il solo limite del «doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione».
Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Più precisamente, alla lettera a), si prevede l'introduzione, dopo il comma 1, del comma 1-bis, al fine di prevedere che, nei casi di appalto di opere o servizi, sia obbligatorio corrispondere ai lavoratori dell'appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori un trattamento retributivo economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Trattasi di una previsione analoga a quella già prevista dall'attuale codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, all'articolo 11, comma 1, con la quale si intende fronteggiare la prassi di esternalizzare talune attività al solo scopo di abbattere il costo del lavoro a danno dei lavoratori. La disposizione di cui alla lettera b), invece, introduce una responsabilità solidale tra tutti i soggetti interessati dalla fattispecie dell'appalto illecito rispetto al quale, ad oggi, l'appaltatore fittizio non è ritenuto responsabile dal punto di vista contributivo in quanto non è il reale fruitore delle prestazioni di lavoro. L'estensione della responsabilità solidale opera in tutte le ipotesi di cui all'articolo 18, commi 2 e 5-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e cioè nei casi di utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, nonché nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1. Tale norma sana una annosa questione, per effetto della quale risultano, di fatto, meno tutelati i lavoratori oggetto di appalti o distacchi illeciti rispetto al personale impiegato in appalti e subappalti regolari.
Il comma 3 novella l'articolo 1, comma 445, lettera d), numero 1), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, aveva previsto l'aumento del 20 per cento della sanzione amministrativa stabilita nelle ipotesi di impiego di lavoratori «in nero» (cosiddetta «maxisanzione»), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12. La modifica normativa in esame eleva il suddetto aumento al 30 per cento degli importi previsti dal regime sanzionatorio di seguito riportato, lasciando invariato il regime sanzionatorio per le altre fattispecie sempre previste all'articolo 1, comma 445, lettera d), numero 1), della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

«Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro».

Il comma 4, per fronteggiare il dilagante fenomeno della somministrazione abusiva di personale – spesso dissimulata da contratti di appalto e di distacco fittizi – interviene, con modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, operando la «ripenalizzazione» della materia. In particolare, la disposizione in parola prevede:

alla lettera a), l'aggravamento delle sanzioni previste per l'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, stabilendo:

1) la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (in luogo dell'attuale sanzione, ossia la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro), per l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di lavoro;

2) l'aggravamento delle pene previste per l'ipotesi in cui il somministratore non autorizzato agisca senza scopo di lucro, prevedendosi l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 600 a 3000 euro (in luogo dell'attuale regime sanzionatorio, che prevede la pena dell'ammenda da 500 a 2500 euro);

3) la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 900 a 4500 euro (in luogo dell'attuale sanzione, ossia la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro), per l'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale;

4) l'applicabilità della pena dell'arresto fino a quarantacinque giorni e dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500 nelle ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale svolte senza scopo di lucro;

alla lettera b), l'aggravamento anche delle sanzioni previste per l'utilizzatore di personale somministrato da soggetti non autorizzati, con la previsione della pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (incrementando tale importo rispetto all'attuale previsione, che, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, prevede un'ammenda di 50 euro);

alla lettera c), l'aggravamento delle sanzioni previste nelle ipotesi di appalto o distacco fittizi (ossia, in concreto privi dell'effettiva funzione per la quale sono stati prefigurati dall'ordinamento) per l'utilizzatore ed il somministratore di personale, i quali – in luogo dell'attuale pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione – vengono ora sanzionati con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;

alla lettera d):

al numero 1), l'inserimento di un nuovo comma 5-ter nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, disponendo l'inasprimento del quadro sanzionatorio applicabile nell'ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoro (ossia, posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore), la cui vigente disciplina è ad oggi contenuta nell'articolo 38-bis del decreto legislativo n. 145 del 2018 – di conseguenza, la modifica in commento ne muta anche la normativa di riferimento (che ora diviene l'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003) –. Quanto alle sanzioni applicabili, la norma in esame prevede, sia per l'utilizzatore che per il somministratore di lavoro, la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (in luogo dell'attuale pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione);

al numero 2), l'inserimento di un nuovo comma 5-quater nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che dispone che gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del 20 per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti;

al numero 3), l'inserimento di un nuovo comma 5-quinquies nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che dispone che l'importo delle sanzioni previste dal presente articolo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000;

al numero 4), l'inserimento di un nuovo comma 5-sexies nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che dispone che il 20 per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 124 del 2004 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, per l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, è destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fermi restando i limiti previsti dalla successiva lettera g).

Il comma 5 dispone l'abrogazione del reato di somministrazione fraudolenta di cui all'articolo 38-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015, – in quanto già compreso nella novellata fattispecie sanzionatoria introdotta dal comma 4, lettera d), numero 1).
Il comma 6 dispone un intervento normativo finalizzato ad incentivare la regolarizzazione dei lavoratori in agricoltura, evitando che il trattamento sanzionatorio per il caso di mancato rispetto dei limiti previsti per il lavoro subordinato occasionale risulti più severo rispetto alle ipotesi più gravi di utilizzo di lavoratori in nero in tale settore.
In particolare, la modifica normativa consente di coordinare, anche ai fini ermeneutici, il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 354 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in caso di mancato rispetto della specifica disciplina in materia di rapporto di lavoro subordinato occasionale agricolo, con quello in materia di lavoro sommerso, contenuto nell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002.
Conseguentemente l'omessa comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro, anche se effettuata ai sensi del comma 346, comporterà, come per tutti gli altri settori, sussistendone i relativi presupposti, l'applicazione della cosiddetta maxisanzione per lavoro nero, di cui al citato articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002; diversamente, in presenza di tutti gli altri adempimenti di legge, trova applicazione la sanzione amministrativa, prevista dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 276 del 2003, per la semplice omessa comunicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Le ulteriori modifiche, apportate al comma 354, consentono di circoscrivere in modo più preciso le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato occasionale agricolo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di precisare meglio che la sanzione prevista dal comma 354 da 500 euro a 2.500 euro risulta applicabile in assenza di tutti i requisiti soggettivi afferenti il lavoratore e contenuti al comma 344, ivi compresa l'assenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ai sensi dei commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina. Infine, con la novella si corregge il criterio di commisurazione della sanzione, parametrandolo al singolo lavoratore e non al numero di giornate di impiego dello stesso.
Il comma 7 della disposizione in esame introduce una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro. In particolare, si prevede che qualora all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL».
Al comma 8 si prevede poi che i datori di lavoro cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7 non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.
Al comma 9 è stabilito che, in caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
Al comma 10 si prevede che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La disposizione introduce, quindi, un obbligo di richiesta del certificato di congruità, sia nell'ambito degli appalti pubblici nella realizzazione dei lavori edili, sia nell'ambito degli appalti privati, in occasione del pagamento del saldo finale dei lavori, così come già previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 2021 i cui obblighi, tuttavia, non sono presidiati da sanzioni. Si prevede, inoltre, il rinvio al predetto decreto n. 143 del 2021 – con modalità «dinamica» in quanto si rinvia alla normativa primaria che ne prevede l'emanazione – al fine di individuare i «casi» e le «modalità» per il rilascio della attestazione di congruità. Sul punto si osserva che per espressa previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 143 del 2021 con riferimento agli appalti privati, le disposizioni del decreto ministeriale citato «si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila».
Il comma 11 prevede che, con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro – importo mutuato dall'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in tema di procedure di affidamento – fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, così come accertato dagli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. Si prevede, altresì, che gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale provvedono a comunicare gli esiti dell'accertamento della violazione all'ANAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il comma 12 prevede invece che, con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
Il comma 13 precisa che all'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
Al comma 14 si prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 15, al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, dispone che per le nuove assunzioni e trasformazioni di contratti a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di ottanta anni, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, i datori di lavoro possono beneficiare di un esonero pari al 100 per cento dei contributi a loro carico nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, per una durata massima di 24 mesi.
Il comma 16 prevede che il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 6.000.
Il comma 17, al fine di evitare fenomeni di sostituzione di lavoratori già assunti dal medesimo datore di lavoro con lavoratori per i quali sia possibile fruire dell'esonero, limita il beneficio ai soggetti che non siano stati occupati con il medesimo datore di lavoro nei 6 mesi precedenti. Il beneficio non spetta, inoltre, in caso di assunzione di parenti o affini salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Il comma 18 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'esonero contributivo disciplinato ai commi 15, 16 e 17, nonché la relativa copertura finanziaria.
Il comma 19, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nello specifico, con la lettera a) si sostituisce l'articolo 27 con il quale si introduce il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
La disposizione disciplina la cosiddetta patente a crediti, ovverosia un titolo abilitante che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, è obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi affinché possano operare nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).
Ai sensi del comma 1, del nuovo articolo 27, la patente è rilasciata, in formato digitale, a cura delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in presenza di alcuni requisiti che devono essere posseduti dal responsabile legale dell'impresa o dal lavoratore autonomo al momento della richiesta.
In particolare, sono necessari: l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, l'adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori dell'impresa e dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti in materia di salute e sicurezza, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri mobili e temporanei con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
I crediti, infatti, sono suscettibili di decurtazione qualora nei confronti dell'impresa o del lavoratore autonomo, titolari della patente, siano stati adottati provvedimenti definitivi sanzionatori, di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, o di accertamento delle violazioni di cui agli allegati I e XI.
Costituisce ulteriore causa di decurtazione il riconoscimento in via definitiva della responsabilità datoriale per l'infortunio, da cui sia derivata la morte o un'inabilità, permanente, assoluta o parziale, o temporanea assoluta con prognosi di oltre 40 giorni, occorso sul luogo di lavoro.
I crediti da decurtare sono indicati nel provvedimento definitivo che l'amministrazione, che lo ha formato, deve comunicare, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procederà nei successivi 30 giorni alla decurtazione.
È previsto, tuttavia, un limite al cumulo delle decurtazioni qualora in relazione al medesimo accertamento ispettivo siano stati adottati più atti e provvedimenti. In tale evenienza, non possono essere decurtati più di 20 crediti.
Oltre alla decurtazione, la patente può essere sospesa, in via cautelativa, fino a un massimo di dodici mesi, da parte della competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. I criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione saranno definiti dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti possono essere riacquisiti a seguito della frequenza di corsi di formazione da parte dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento che ha comportato la decurtazione. Ciascun corso consente di reintegrare cinque crediti, ma per la medesima violazione non possono frequentarsi più di tre corsi.
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti definitivi, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non si siano resi responsabili di altre violazioni.
Il punteggio può essere inoltre incrementato di cinque crediti se le imprese adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.
La patente con una dotazione inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14.
Inoltre, ad eccezione dello svolgimento delle attività nei cantieri temporanei o mobili nelle more del rilascio, all'impresa o al lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti, è comminata una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
Tutte le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Si rimanda ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.
Infine, è previsto che tali disposizioni potranno essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Si chiarisce, infine, all'ultimo comma che tali disposizioni non trovano applicazione alle imprese in possesso della attestazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Con la lettera b) del medesimo comma 18, si apportano delle modifiche all'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nello specifico, con l'introduzione della lettera b-bis), il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare anche il possesso della patente di cui all'articolo 27 non solo nei confronti dell'affidataria, ma in generale di tutte le imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi presenti sul cantiere, anche in virtù di subappalti, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, il committente o il responsabile dei lavori sarà tenuto a verificare il possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Inoltre, alla lettera c), viene aggiunto che tra i documenti che il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, deve essere inclusa anche la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica del possesso della patente di cui all'articolo 27.
Infine, con la lettera c), che modifica l'articolo 157, comma 1, lettera c), la sanzione amministrativa pecuniaria, comminata al committente o al responsabile dei lavori, è prevista anche nel caso in cui questi violino l'articolo 90, comma 9, lettera b-bis), ovverosia in caso di mancata verifica della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
Il comma 20 reca disposizioni finanziarie.

ART. 30. (Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo)

Al fine di dare attuazione alla linea II della missione 5, componente 1, del PNRR relativa all'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, l'articolo 30 introduce misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo.
Nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare. L'obiettivo della disposizione è quello di novellare il sistema delle sanzioni civili, sia con riferimento ai casi di omissione, sia con riferimento ai casi di evasione contributiva, al fine di incentivare il processo di regolarizzazione contributiva e l'emersione di basi imponibili, modulando la misura delle sanzioni in ragione dei tempi di pagamento della contribuzione omessa o accertata e non versata, rispetto alla scadenza legale prevista o notificata per il pagamento.
L'articolo 116, comma 8, nell'attuale formulazione prevede:

in caso di omissione contributiva, la sanzione civile, per ogni giorno di ritardo in ragione d'anno, nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. È fissato un limite massimo della sanzione, che non può superare il 40 per cento dell'importo dei contributi dovuti e non corrisposti entro la scadenza di legge;

in caso di evasione contributiva, la sanzione civile, in ragione d'anno, nella misura pari al 30 per cento dell'importo dei contributi addebitati. Anche in questo caso è fissato un limite massimo della sanzione, che non può superare il 60 per cento dell'importo dei contributi dovuti. In caso di ravvedimento operoso si applica il regime dell'omissione, ossia l'applicazione di una sanzione civile per ogni giorno di ritardo, in ragione d'anno, nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il relativo limite del 40 per cento.

La fattispecie del ravvedimento operoso si verifica quando «la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa».
Con la novella in esame si introducono le seguenti modifiche al comma 8 dell'articolo 116:

con la lettera a), si novella l'articolo 116, comma 8, lettera a): nei casi di omissione contributiva, si riduce la sanzione civile, applicando esclusivamente il tasso ufficiale di riferimento, senza applicare la maggiorazione di 5,5 punti, qualora il versamento di quanto denunciato sia effettuato entro centoventi giorni dalla scadenza legale del pagamento;

con la lettera b), si interviene nei casi di evasione contributiva disciplinati alla lettera b) dell'articolo 116, comma 8, modificando la formulazione del testo, con l'intento di rimarcare il riferimento all'elemento doloso dell'intenzione specifica di non versare i contributi o premi attraverso l'occultamento dei rapporti di lavoro in essere ovvero delle retribuzioni erogate o dei redditi prodotti, anche con riferimento alle ipotesi di evasioni di dichiarazioni obbligatorie non solo di registrazione o denunce. In particolare, si sostituisce integralmente la lettera b) dell'articolo 116, comma 8, prevedendo che, nei casi di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, di retribuzioni erogate ovvero di redditi prodotti, i contribuenti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Si prevede inoltre che, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. La norma applica, inoltre, una maggiorazione sul tasso ufficiale di riferimento di 7,5 punti qualora il versamento in unica soluzione dei contributi o premi venga effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. Si precisa, inoltre, che la sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione di tale misura è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;

con la lettera c) si prevede l'aggiunta, all'articolo 116, comma 8, dopo la lettera b), della lettera b-bis), che riguarda i casi di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, e si prevede una riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili stabilite nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), in caso di pagamento in un'unica soluzione e tempestivo (entro trenta giorni dalla notificazione). Anche in questo caso è prevista la possibilità di effettuare il pagamento in forma dilazionata. Tale norma ha finalità deflativa del contenzioso, con lo scopo di incentivare il pagamento tempestivo a seguito dell'accertamento, sia documentale che ispettivo. In particolare, la disposizione prevede che, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, il contribuente è tenuto al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notificazione della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione di tale misura è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, e in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).

Il comma in esame chiarisce inoltre che le modifiche sopra illustrate si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024.
Il comma 2 modifica l'articolo 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000, che prevede l'applicazione di una sanzione civile (con il limite massimo del 40 per cento) in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuta in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dall'istituto. La modifica apportata con il comma in esame sostituisce la sanzione civile prevista in tali ipotesi, stabilendo il pagamento esclusivamente degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile. Si precisa che anche le modifiche in argomento si applicano, per espressa previsione normativa, a decorrere dal 1° settembre 2024.
Il comma 3 modifica l'articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000, con l'obiettivo di adeguare la disposizione al nuovo quadro normativo conseguente alla riforma degli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 e all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. In particolare:

con la lettera a), si introducono modifiche all'alinea, al fine di aggiornare la denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per il resto si mantiene inalterato il testo vigente, confermando, ai fini dell'accesso al beneficio, la previsione dell'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali. Inoltre, non è stata modificata la competenza, attribuita ai consigli di amministrazione degli enti impositori, a stabilire, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 dell'articolo 116, fino alla misura degli interessi legali, senza operare distinzione tra le ipotesi di cui alle lettere a) e b), con la finalità di accrescere la propensione alla regolarizzazione da parte dei soggetti contribuenti;

con la lettera b), si modifica la lettera a) dell'articolo 116, comma 15, prevedendo la soppressione dell'inciso «nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da», al fine di estendere l'applicazione della lettera a) anche ai casi di evasione contributiva e non limitarla esclusivamente alla sola morosità da omissione;

con la lettera c), si sostituisce integralmente la lettera b) dell'articolo 116, comma 15, abrogando i riferimenti normativi ormai superati (legge 12 agosto 1977, n. 675, legge 5 dicembre 1978, n. 787, decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e legge 23 luglio 1991, n. 223), a favore di una formulazione di più ampio contenuto. La riscrittura della lettera b) prevede una formulazione generica («provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario») che si ritiene possa comprendere le ipotesi di trattamento straordinario riferito alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e ai trattamenti a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali. Il mancato riferimento alle attuali norme che disciplinano gli ammortizzatori sociali è preordinato a escludere, in caso di abrogazione, la necessità di successivi interventi di adeguamento della norma. La determinazione del periodo massimo di erogazione del beneficio, in precedenza previsto per i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale, è stata rimessa ai consigli di amministrazione degli enti impositori, già competenti a fissare i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva dei ministeri vigilanti. La norma fa salvo, altresì, il potere riduttivo in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza, alla quale riserva oggi particolare attenzione il decreto legislativo n. 14 del 2019 in funzione dell'adozione di misure, accordi e procedure volti al risanamento dell'impresa. Tali fattispecie vengono svincolate dalla necessità dell'accertamento, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dello stato di crisi aziendale dovuto a cause non imputabili alla conduzione dell'azienda. La previsione di un procedimento interamente gestito dagli uffici amministrativi degli enti impositori consente l'utilizzo degli ispettori dell'INL in attività proprie delle loro funzioni di vigilanza.

Il comma 4 introduce poi una clausola di salvaguardia. Si prevede, infatti, che sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Il comma 5 legittima l'attività già svolta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per stimolare l'assolvimento volontario degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea delle anomalie, degli errori e delle omissioni. Allo stato attuale, l'Istituto ha avviato diverse attività, richiamate e descritte dal Piano nazionale per il contrasto al lavoro sommerso 2023-2025, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 221 del 19 dicembre 2022. Mancava, tuttavia, una previsione normativa specificamente volta a favorire l'emersione di basi imponibili sommerse attraverso la previsione di un regime sanzionatorio agevolato. La norma in esame, quindi, intende colmare tale lacuna mediante la previsione secondo la quale, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, a decorrere dal 1° settembre 2024, quest'ultimo mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in proprio possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente, dal canto suo, può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.
Il comma 6 rimette alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS, adottata con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, l'individuazione dei criteri e delle modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente. Tale provvedimento dovrà anche indicare le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. Si prevede, inoltre, che la deliberazione di cui al presente comma entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.
Il comma 7 prevede, poi, che la regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con le deliberazioni di cui al comma 6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione commessa, della sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, si prevede l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Il comma 8 stabilisce altresì che, in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al comma 7 è subordinata al versamento della prima rata. Si prevede inoltre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il comma in esame precisa, poi, che, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si ritorna all'applicazione della sanzione, prevista all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Al comma 9 si stabilisce che, in caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS notifica al contribuente l'importo della contribuzione omessa, con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) nelle ipotesi relative all'omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) nelle ipotesi relative all'evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Il comma 10 è volto a prevedere l'introduzione di strumenti di controllo e di accertamento più efficaci, con l'obiettivo di intercettare fenomeni di irregolarità e di frode spesso difficilmente evincibili con l'ordinario esercizio dell'attività istituzionale. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 1° settembre 2024, senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefìci contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti.
Il comma 11 prevede, poi, che per l'adempimento di tali compiti, l'INPS può:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.

Il comma 12 prevede che i predetti inviti e richieste devono essere trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata e che, dalla data di notificazione, decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni.
Il comma 13 dispone, inoltre, che sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Si prevede altresì che, qualora il contribuente esegua il pagamento integrale entro trenta giorni dal ricevimento dell'accertamento, le sanzioni civili sono ridotte del 50 per cento. Entro tale termine il contribuente può presentare domanda di rateizzazione.
Il comma 14 stabilisce che, nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a), o l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi del comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.
Il comma 15 dispone che l'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 16 reca la copertura finanziaria.

ART. 31. (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro)

Le disposizioni in esame sono finalizzate al potenziamento e all'incremento dell'efficienza delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro sommerso.
Si prevede, al comma 1, la proroga sino al 31 dicembre 2025 delle autorizzazioni alla assunzione di personale ispettivo non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro – per un numero complessivo di 466 unità – già previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (316 autorizzazioni non utilizzate) e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (n. 150 autorizzazioni non utilizzate).
Il comma 2 prevede l'assunzione di ulteriori 250 unità di personale ispettivo da impiegare, nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, nell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il comma 3 specifica che, ai fini delle suddette assunzioni, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024-2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, svolte anche mediante l'uso di tecnologie digitali, anche avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Viene precisato in dettaglio che ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
Il comma 4 disciplina gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3.
Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 riguardano il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro (a cui sono demandate le competenze specialistiche attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e dal discendente decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017 sui comparti di specialità delle Forze di polizia) che svolge attività di vigilanza in materia di previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolgendo oggi la sua attenzione, con rinnovata incisività, a tutte le forme di sfruttamento: dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il collocamento illecito di manodopera, alla gig economy, nelle cui dinamiche si insinuano i rischi di una insana precarietà. Al Comando sono attribuiti «i poteri ispettivi e di vigilanza» necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle normative vigenti in materia di lavoro. In particolare, vigila:

sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché sulla tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, utilizzato;

sulla corretta applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, nei lavori subacquei e in tutte le attività lavorative che comportano rischi elevati;

sull'occupazione delle «categorie protette», con particolare riferimento alla tutela del lavoro dei più giovani e al sostegno della maternità e della paternità;

sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, nonché sull'operato degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Inoltre, il citato Reparto Speciale è costantemente impegnato nel contrastare i fenomeni di maggiore allarme sociale quali – ad esempio – il «caporalato» e il grave sfruttamento lavorativo di cittadini extracomunitari. La delicatezza delle funzioni svolte dal citato Comando emerge ulteriormente anche in relazione al frequente fenomeno degli incidenti sul lavoro e delle cosiddette «morti bianche». Alle stesse, si correla la necessità impellente di potenziare il Reparto speciale dell'Arma sotto il profilo delle risorse umane e strumentali. Conseguentemente, le disposizioni in esame mirano a realizzare un potenziamento del contingente «extra-organico» per la tutela del lavoro dell'Arma dei Carabinieri con 50 unità complessive (25 unità nel ruolo Ispettori e 25 nel ruolo Appuntati/Carabinieri). Più nel dettaglio, il comma 5 provvede al suddetto incremento di 50 unità, il comma 6 apporta le necessarie modifiche normative di coordinamento alla luce del previsto incremento dell'organico, mentre il comma 7 dispone l'autorizzazione per l'Arma dei Carabinieri a provvedere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, all'assunzione delle predette unità, ripartite nei ruoli degli Ispettori e degli Appuntati e Carabinieri.
Di conseguenza, i commi 8 e 9 quantificano, rispettivamente, gli oneri derivanti dall'illustrato potenziamento dell'organico e le spese di funzionamento (comprese le spese per mense e buoni pasto) che ne conseguono, provvedendo, altresì, ad individuare le necessarie fonti di finanziamento.
Il comma 10 riguarda misure incentivanti destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo che le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 13, comma 6, 14, comma 13 e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare iniziative straordinarie di vigilanza e, nel limite di 20 milioni di euro, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso misure da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato. Trattasi, in massima parte, di somme introitate a seguito della emanazione di provvedimenti di prescrizione obbligatoria e di sospensione dell'attività imprenditoriale.
Il comma 11 riguarda altresì le misure incentivanti destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L'articolo 14, comma 1, lettera d) n. 2, del decreto-legge n. 145 del 2013 (convertito dalla legge n. 9 del 2014) ha previsto che una quota parte degli introiti sanzionatori derivanti dai provvedimenti emanati dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro siano versati «ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 13 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare». Il finanziamento delle misure in questione è soggetto ad un limite di 13 milioni di euro, già destinato ad incentivare l'attività di una «forza ispettiva» che, al 2019 (anno di decorrenza dell'ultimo aggiornamento del citato limite), era pari a 1.780 unità (ossia 1.530 ispettori ordinari e 230 ispettori tecnici, v. Rapporto annuale attività di vigilanza 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro). Si segnala che la «forza ispettiva» tiene conto delle unità di personale con tessera ispettiva che svolge effettivamente attività di vigilanza e che pertanto è destinatario delle misure incentivanti in questione. In forza delle normative che negli ultimi anni hanno previsto l'assunzione di nuovo personale ispettivo (184 unità ex decreto-legge n. 80 del 2021, 150 unità ex decreto-legge n. 101 del 2019, 1024 unità ex decreto-legge n. 146 del 2021 e 500 unità previste dal presente decreto), nonché in forza delle assunzioni previste dal presente decreto, la platea del personale destinatario delle misure in questione è più che raddoppiata. Di conseguenza, con la disposizione in esame, si provvede all'eliminazione del menzionato limite.
Il comma 12 prevede che sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Pertanto, dalla data di entrata in vigore del decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Inoltre, la disposizione prevede che le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Ancora, si prevede che dalla data entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Infine, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.

ART. 32. (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

Il presente articolo reca, al comma 1, modifiche all'articolo 1, commi 136 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in tema di contributi per investimenti.
A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della Valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la legge n. 108 del 2021 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, che ha individuato le misure di applicazione del PNRR. Successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021), il decreto ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A. In particolare, veniva affidata alla titolarità del Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale confluivano le linee di intervento di cui all'articolo 1 comma 139 e seguenti della legge n. 145 del 2018 (cosiddette medie opere).
In esito alle attività di verifica dei dati e della documentazione di monitoraggio presente sul sistema informatico ReGiS, sono emerse diverse criticità circa la conformità delle opere ai così detti principi trasversali del piano quali ad esempio il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (principio del DNSH), la parità di genere, divari generazionali, etc. Dalla medesima analisi è altresì emerso che diversi degli interventi riguardano la realizzazione di strade, ponti, viadotti e/o installazione di caldaie a condensazione a gas che la Commissione europea ha ritenuto non finanziabili con le risorse del PNRR.
Pertanto, nell'ambito del processo di revisione del PNRR avviato nel mese di luglio 2023 dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è stata avanzata una proposta di revisione degli investimenti, con integrale eliminazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. dal Piano.
A seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, dell'8 dicembre 2023, mediante la quale si è provveduto alla revisione ed aggiornamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. è stata stralciata dal PNRR, senza perdita dei contributi assegnati e, in alcuni casi già spesi, dagli enti locali.
Il presente articolo dispone, in primo luogo, una modifica al comma 136 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzata a chiarire che nel caso di opere finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 134, legge 30 dicembre 2018, n. 145, e cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura PNRR di riferimento. Ciò al fine di allineare i termini di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture finanziate con il richiamato comma 134 ad eventuali termini diversi fissati dalle singole misure del PNRR.
Il comma 139-ter è sostituito prevedendo che i comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021,2022,2023,2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.
L'abrogazione del comma 139-quater si rende necessaria a seguito dell'abrogazione del precedente comma 139-ter a seguito dello stralcio della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. dal PNRR.
La modifica introdotta al comma 140 si rende necessaria al fine di fornire indicazioni agli enti potenziali beneficiari per il triennio 2026-2028 circa le tempistiche e le modalità di manifestazione di interesse al contributo. La modifica in esame tiene conto, quindi, dei contributi riferiti al triennio 2026-2028, la cui richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 settembre 2025 mentre, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine è fissato al 15 settembre 2028. La modifica di cui alla lettera c-bis del comma 140 è di mero coordinamento.
La modifica introdotta al comma 141 prevede che i termini con i quali il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve determinare l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente, diventano il 15 novembre 2025, per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, e il 15 novembre 2028, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030.
Con le modifiche introdotte al comma 143, il comune beneficiario del contributo sarà tenuto a rispettare i termini ivi indicati con riguardo al momento dell'aggiudicazione dei lavori e non più a quello del loro affidamento. Con riferimento alle annualità 2021-2022, viene mantenuta l'individuazione del termine per l'affidamento dei lavori coincidente con quanto indicato all'interno dei decreti di assegnazione dei contributi. È stata inoltre oggetto di modifica la disposizione relativa all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi d'asta, prevedendone l'inutilizzabilità.
Si prevede altresì che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Inoltre, viene previsto che, per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse siano tenuti a concludere i lavori entro 24 mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.
Con le modifiche al comma 144 si prevede, invece, che i contributi assegnati con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti a presentare apposito rendiconto nonché ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione secondo le indicazioni fornite con il medesimo decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, così come previsto dal nuovo comma 146 che sopprime il riferimento alla banca dati BDAP e ReGiS. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente, è previsto il recupero delle somme già corrisposte secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 con apposito decreto del Ministero dell'interno.
Per i comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146, è ugualmente richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, la presentazione di apposito rendiconto e l'alimentazione integrale del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146.
I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La modifica introdotta al comma 145 prevede che le risorse recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 siano versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Si sostituisce inoltre il comma 146 in tema di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi 139 a 145.
La modifica introdotta al comma 147 intende assegnare al solo Ministero dell'interno il controllo a campione delle opere pubbliche oggetto di contributo.
Da ultimo, con le modifiche introdotte al comma 148, si prevede che le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Si prevede inoltre che agli oneri derivanti da tali attività si provvede, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, a carico delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
L'introduzione delle disposizioni contenute nel comma 2 è motivata dall'urgenza e dalla necessità di dare attuazione al Protocollo d'intesa fra Italia e Albania, fatto a Roma, il 6 novembre 2023, e ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania». Per tale finalità, è quindi necessario incaricare, attraverso specifica disposizione abilitante, il Ministero della difesa e, in particolare, le articolazioni del Genio militare per l'installazione di strutture prefabbricate modulari per l'accoglienza di migranti nelle aree di Schenjin e Gjadar, individuate dall'Annesso 1 al Protocollo. Inoltre, si provvede alla quantificazione degli oneri di missione e di prestazioni di lavoro straordinario, coperti nei limiti degli stanziamenti previsti per la medesima tipologia di spesa dalla legge di ratifica.

ART. 33. (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»)

L'articolo 33 reca modifiche all'articolo 1, commi 29-bis e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha individuato le misure di applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha recepito quanto previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021), il decreto ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A del medesimo decreto.
In particolare, veniva affidata alla titolarità del Ministero dell'interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale confluivano le linee di intervento di cui all'articolo 1, commi 29 e seguenti della legge n. 160 del 2019 (cosiddette piccole opere) e all'articolo 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 2018 (cosiddette medie opere).
All'interno della Misura venivano ricompresi i cosiddetti «progetti in essere», rientranti tra le misure già avviate alla data del 1° febbraio 2020 (ex articolo 17 del Reg. UE n. 241/2021).
In esito alle attività di verifica dei dati e della documentazione di monitoraggio presente sul sistema informatico ReGiS, sono emerse diverse criticità circa la conformità delle opere ai così detti principi trasversali del piano, quali ad esempio il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (principio del DNSH), la parità di genere, il superamento dei divari generazionali, e altro. Dalla medesima analisi è altresì emerso che diversi interventi riguardano la realizzazione di strade e/o installazione di caldaie a condensazione a gas, che la Commissione europea ha ritenuto non finanziabili con le risorse del PNRR.
Pertanto, nell'ambito del processo di revisione del PNRR avviato nel mese di luglio 2023 dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è stata avanzata una proposta di revisione degli investimenti, con integrale eliminazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. dal Piano.
A seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, dell'8 dicembre 2023, mediante la quale si è provveduto alla revisione ed aggiornamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. è stata stralciata dal PNRR, senza perdita dei contributi assegnati e, in alcuni casi già spesi, da parte degli enti locali.
A seguito della revisione del Piano si è reso necessario modificare la normativa di riferimento per coordinare la stessa alle nuove previsioni del PNRR.
Sono di seguito indicate le modifiche alla normativa di riferimento necessarie per coordinare il testo di legge alla revisione del Piano.
La modifica del comma 29-bis, con soppressione del riferimento al sistema di monitoraggio attuativo del PNRR, si rende necessaria a seguito dello stralcio della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. dal PNRR.
La modifica inserita al comma 31 si rende necessaria a seguito dell'introduzione nell'ordinamento giuridico del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Per le medesime ragioni, il comma 31-bis è stato sostituito con l'obiettivo di accelerare e semplificare l'erogazione delle risorse ai comuni attraverso l'implementazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine, prevede che i comuni beneficiari dei contributi inseriscano nel richiamato sistema di monitoraggio gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, dispone che vi debbano provvedere entro il 30 aprile 2024 per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024.
L'abrogazione del comma 31-ter si rende necessaria a seguito dello stralcio della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. dal PNRR.
Con le modifiche introdotte al comma 32, viene chiarito che il comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo medesimo con riferimento al momento di aggiudicazione dei lavori. Viene precisato, altresì, che per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. Si prevede inoltre che, in caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità ed inoltre che per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Infine, viene stabilito che per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
Il nuovo comma 33 mira a velocizzare l'erogazione dei contributi prevedendo, tra l'altro, una completa e sistematica alimentazione del richiamato sistema ReGiS di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche. Infatti, viene previsto che i contributi vengano erogati ai comuni beneficiari dal Ministero dell'interno per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso detto sistema ReGiS e per il 50 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, o dell'articolo 116 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il predetto sistema di monitoraggio nonché l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi del citato articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016, o ai sensi del richiamato articolo 116 del decreto legislativo n. 36 del 2023. È previsto, altresì, il recupero del contributo secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, qualora il comune beneficiario non abbia alimentato integralmente il sistema di monitoraggio ReGiS entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione. Anche per i comuni che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio ReGiS, è richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, l'integrale alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS. Da ultimo, i comuni beneficiari dei contributi che provvedano ad alimentare correttamente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del TUEL.
Con il nuovo comma 34 si vuole definire la situazione di quei contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il cui termine di aggiudicazione dei lavori (15 settembre di ciascun anno di riferimento) non è stato rispettato. In particolare, viene prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Il medesimo decreto procede alla revoca dei contributi anche nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS. La norma precisa, poi, che il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori (15 settembre di ciascun anno di riferimento), a valere sul contributo riferito all'annualità 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. È stato inoltre prevista la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 giugno 2026 in caso di mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32. Le somme che derivano dalla revoca di tali contributi, recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
La modifica introdotta al comma 35 stabilisce che il monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche effettuato dai comuni beneficiari deve avvenire attraverso il già menzionato sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato così come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anziché attraverso la BDAP.
Da ultimo, la modifica introdotta al comma 36 intende assegnare al solo Ministero dell'interno il controllo a campione delle opere pubbliche oggetto di contributo.

ART. 34. (Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati)

L'articolo 34 reca, al comma 1, modifiche all'articolo 21 del decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, che si rendono necessarie al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano.
A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della Valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la legge n. 108 del 2021 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 il decreto ministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A. In particolare, veniva affidata alla titolarità del Ministero dell'Interno la Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.2. «Piani Urbani Integrati (Progetti Generali)».
Con il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione. All'articolo 21, in particolare, veniva disciplinato l'investimento dedicato ai Piani Urbani Integrati nelle Città Metropolitane, finalizzato ad una pianificazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile.
Nell'ambito del processo di revisione del PNRR promosso dalla Commissione europea in ottemperanza alla procedura delineata dall'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di tenere conto delle «circostanze oggettive» idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune Riforme o Investimenti, per come originariamente configurati, e la disponibilità di alternative per il più efficace raggiungimento di determinati traguardi e obiettivi, è stata ricompresa anche la Misura relativa ai Piani Urbani Integrati (M5C2I2.2).
Con decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è stata prevista una modifica del Target da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026, che prevede il completamento di circa 300 progetti (sui totali 600) di pianificazione integrata in tutte le 14 Città Metropolitane, in almeno una delle tre dimensioni seguenti:

a) Manutenzione per il riutilizzo e la riattivazione di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti;

b) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici;

c) Miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane attraverso il supporto alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2.

Il soddisfacente raggiungimento dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento di un risultato ulteriore, consistente nel completamento delle azioni di pianificazione integrata su una superficie di almeno 3.000.000 metri quadrati da parte di tutte le 14 Città Metropolitane.
Inoltre, a fronte degli originari 2,7 miliardi di euro previsti dal PNRR per la realizzazione degli interventi di rigenerazione, ad oggi il finanziamento risulta ridotto per un ammontare di circa 900 milioni di euro.
Le modifiche introdotte all'articolo 21 si rendono necessarie al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano.
Nello specifico, al comma 1, lettera a), della disposizione in esame è stata prevista la modifica del comma 1 del predetto articolo 21 a seguito della revisione dell'ammontare di spesa stanziato per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2., indicando il nuovo budget complessivo per il periodo 2022-2026, pari a 900 milioni di euro. La successiva lettera b) provvede a sostituire l'Allegato 1 al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con l'Allegato 3 del presente decreto.
Al comma 2 è prevista l'integrazione delle risorse indicate all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021.

ART. 35. (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la legge n. 108 del 2021 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021), il decreto ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A. In particolare, veniva affidata alla titolarità del Ministero dell'Interno la Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Rigenerazione urbana per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale».
In esito alle attività di verifica dei dati e della documentazione di monitoraggio presente sul sistema informatico ReGiS, sono emerse diverse criticità circa le tempistiche e modalità di attuazione della Misura.
Pertanto, nell'ambito del processo di revisione del PNRR avviato nel mese di luglio 2023 dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è stata avanzata una proposta di revisione dell'Investimento.
Con decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è stata prevista una modifica del Target da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026. Più nel dettaglio, è stato previsto il «completamento di almeno 1080 progetti, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana, entro il secondo trimestre 2026». Inoltre, a fronte degli originari 3,3 miliardi di euro (di cui 2,8 miliardi di euro di progetti in essere e 500 milioni di euro sul Fondo per lo sviluppo e la coesione) previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, il finanziamento è stato ad oggi ridotto a un ammontare di 2 miliardi di euro.
Le modifiche introdotte al comma 42-bis, si rendono necessarie al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano dell'8 dicembre 2023. Nello specifico, al comma 1, lettera a) è stata prevista la modifica al comma 42-bis a seguito della revisione dell'ammontare di spesa stanziato per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, indicando il nuovo budget per il periodo 2021-2024, pari a 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR. A tali risorse si aggiungono i 500 milioni di euro previsti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro.
Al comma 1, lettera b), si modifica il comma 42-quater, prevedendo che tutti i comuni assegnatari delle risorse di cui al comma 42-bis, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026, siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti per l'attuazione del PNRR.

ART. 36 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)

Il comma 1 è volto a fornire certezza agli operatori – che hanno formulato diversi quesiti interpretativi sul tema – sulla disciplina applicabile ai nuovi interventi PNRR il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, la disposizione, in piena coerenza col percorso acceleratorio previsto per il PNRR – disciplinato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e dall'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e da ultimo ribadito con Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 12 luglio 2023 – precisa che ai predetti interventi continuano ad applicarsi, anche dopo la data del 1 luglio 2023 di efficacia del nuovo Codice appalti, le disposizioni derogatorie contenute negli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già positivizzate dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 2023, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
Il comma 2 introduce modifiche all'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevedendo l'introduzione, dopo il comma 2-bis, del comma 2-ter. Tale disposizione è volta a ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di autorizzazione ambientale degli interventi di rigenerazione viaria, cofinanziati dal PNC, mantenendo fermo il principio del controllo statale della valutazione ambientale. Questo al fine di garantire per gli interventi il rispetto delle milestone PNC ed il più veloce raggiungimento degli obiettivi di rilancio sociale ed economico del Programma. In particolare, con i primi due periodi si attribuisce al soggetto attuatore la facoltà, già prevista per i Commissari Straordinari ex articolo 4 comma 2 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, di chiedere al MASE di indicare la regione quale autorità competente allo svolgimento delle procedure. Peraltro, gli interventi del programma sono essenzialmente interventi di messa in sicurezza e adeguamento in sede di viabilità secondarie. Nel terzo periodo, si prevede, alla luce di quanto disposto per gli interventi PNC (articolo 48, comma 5-quinquies del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021), lo svolgimento della verifica di ottemperanza alla valutazione ambientale contestualmente alla verifica del progetto, per tramite dello stesso soggetto, provvedendosi alla sua specifica regolazione.

ART. 37 (Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»)

L'articolo in esame novella la lettera b) dell'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la quale prevede l'attribuzione al Nucleo PNRR-Stato regioni (istituito dal medesimo articolo 33 presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri) della funzione di supporto nei confronti delle regioni e province Autonome di Trento e Bolzano, coerentemente con le linee del PNRR, di progetti aventi particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominati «Progetto bandiera». La disposizione è volta a chiarire la funzione di supporto del Nucleo, che ha natura tecnica ed è diretta anche ad agevolare il confronto con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR. Al fine di fugare talune incertezze in passato manifestate circa la governance dell'istituto, la disposizione ribadisce le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

ART. 38. (Transizione 5.0)

Con la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, è stato introdotto all'interno del PNRR un nuovo capitolo dedicato al Piano REPowerEu, promosso dalla Commissione europea in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dall'invasione russa dell'Ucraina. Nello specifico, la nuova Missione 7-REPowerEU del PNRR mira a rafforzare le reti di distribuzione e di trasmissione, comprese quelle del gas, accelerare la produzione di energia rinnovabile, ridurre la domanda di energia, aumentare l'efficienza energetica e creare le competenze per la transizione verde nei settori pubblico e privato e promuovere le catene del valore dell'idrogeno e delle energie rinnovabili attraverso misure che agevolino l'accesso al credito e ai crediti d'imposta.
Tra le misure della Missione 7 – REPowerEU, l'Investimento 15 – «Transizione 5.0» accoglie un intervento volto a favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite la concessione di crediti d'imposta, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 6.300.000.000.
In particolare, la nuova misura è finalizzata a sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili, consentendo di pervenire ad un risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026.
A tale fine, il PNRR prevede il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, in relazione ai seguenti investimenti:

a) attività digitali (beni strumentali materiali 4.0 e beni strumentali immateriali 4.0135);

b) attività necessarie all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa la biomassa);

c) formazione del personale per l'acquisizione di competenze per la transizione verde.

Il beneficio fiscale deve commisurato, in base ad almeno tre soglie incrementali, alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3 per cento) o al risparmio energetico nei processi interessati (almeno del 5 per cento rispetto ai consumi precedenti per gli stessi processi) riconducibile agli investimenti nelle attività digitali. Inoltre, il beneficio deve aumentare in funzione del miglioramento certificato dell'efficienza energetica e del risparmio energetico conseguito.
Per essere ammissibili i progetti d'innovazione devono essere certificati da un valutatore indipendente che attesti che questi soddisfano, ex ante, i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Occorre inoltre una certificazione ex post dell'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Almeno 4.032.000.000 euro dell'investimento devono contribuire agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Inoltre, l'1 per cento delle risorse della misura deve essere destinato allo sviluppo di una piattaforma informatica per: i) gestire le certificazioni presentate dai beneficiari; ii) facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati utilizzati per l'analisi; e iii) svolgere attività di monitoraggio e controllo.
La presente disposizione mira ad attuare quanto disposto dal PNRR in relazione all'investimento M7-I15 – «Transizione 5.0», istituendo, al comma 1, il nuovo Piano Transizione 5.0.
Il Piano introduce un nuovo incentivo alla twin transition dei processi produttivi, riconoscendo, ai sensi del comma 2, in favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di non residenti, un credito d'imposta a fronte di nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato ed effettuati negli anni 2024 e 2025 nell'ambito di progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici. Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse previste dal comma 21 (pari a euro 6.237.000.000).
Come sopra anticipato, possono beneficiare del credito d'imposta, sulla base del combinato disposto dei commi 2 e 3, le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, ad eccezione:

delle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Con riferimento all'ambito oggettivo, i commi da 4 a 6 individuano il perimetro dei beni e le condizioni affinché questi possano essere considerati agevolabili.
Nello specifico, secondo quanto previsto dal comma 4 il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, che possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tali investimenti sono agevolabili esclusivamente a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Per «processi interessati» si intendono i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto o servizio o di una parte essenziale di esso.
In ragione degli specifici obiettivi perseguiti dal nuovo Piano Transizione 5.0, ai soli fini del credito d'imposta disciplinato dalla presente disposizione, le lettere a) e b) del comma 4 ampliano i beni ricompresi nel citato allegato B alla legge 232/2016. Si considerano, difatti, agevolabili «a) i software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata e/o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a)».
Qualora il progetto di innovazione preveda investimenti negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 e consegua per il tramite degli stessi una riduzione dei consumi complessiva almeno pari al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, possono essere considerate ammissibili anche ulteriori spese sostenute nell'ambito del medesimo progetto. Più in particolare, secondo quanto stabilito dal comma 5, sono, in tal caso, altresì agevolabili:

gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione delle biomasse, esclusivamente destinata all'autoconsumo nei propri processi produttivi; con specifico riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, si considerano ammissibili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 e nello specifico:

i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 120 per cento;

i moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 140 per cento;

nelle more della formazione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;

le spese per la formazione del personale dipendente dirette all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite; tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta nei limiti del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni individuati nei commi 4 e 5 lettera a) e sino al massimo di euro 300.000.

Il successivo comma 6 individua specifiche cause di esclusione dall'ambito oggettivo dell'agevolazione, prevedendo che non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per quanto concerne la misura del beneficio, i commi 7 e 8 individuano le aliquote del credito d'imposta e le maggiorazioni applicabili, nonché il limite massimo dei costi annualmente agevolabili per ciascuna impresa beneficiaria. Più in particolare, ai sensi del comma 7, il credito d'imposta è riconosciuto:

nella misura del 35 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

nella misura del 15 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;

nella misura del 5 per cento del costo, per la quota d'investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per impresa.

La disposizione chiarisce che per gli investimenti sostenuti attraverso contratti di locazione finanziaria «si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni». Secondo quanto previsto dal medesimo comma, nel caso di investimenti effettuati beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di cloud computing, si considerano agevolabili anche le spese per i relativi servizi imputabili per competenza.
Al fine di incentivare le imprese ad incrementare il più possibile il livello di efficientamento energetico dei propri processi produttivi, nel caso in cui i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici superiore alle soglie minime individuate dal comma 4, la misura del credito d'imposta prevista dal comma 8 è maggiorata, ferma restando la limitazione dei costi annualmente agevolabili per ciascuna impresa beneficiaria. Nello specifico, ai sensi del comma 8:

nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura: 1) del 40 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 2) del 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro; 3) del 10 per cento del costo, per la quota d'investimenti oltre 10 milioni di euro fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 50 milioni di euro;

nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura: 1) del 45 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 2) del 25 per cento del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro; 3) del 15 per cento del costo, per la quota d'investimenti oltre 10 milioni di euro fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 50 milioni di euro.

Il comma 9 stabilisce poi che la riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, debba essere determinata rispetto «ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico». Per le imprese di nuova costituzione, invece, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
Alla luce di quanto disposto dai commi da 2 a 9 della presente disposizione, il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che, nel periodo di riferimento, avviino e concludano progetti di innovazione da cui consegua una complessiva riduzione dei consumi energetici direttamente correlata agli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016. Tale risparmio energetico costituisce requisito di accesso al beneficio e condizione per l'eleggibilità degli ulteriori investimenti rilevanti in beni destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e in attività di formazione del personale dipendente. Al ricorrere dei suddetti requisiti e condizioni, il credito d'imposta è calcolato per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili – nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento – le aliquote previste dai commi 8 e 9 a seconda del livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione.
Il comma 10 disciplina le procedure di accesso al beneficio, il comma 10. In particolare, le modalità di presentazione delle domanda da parte delle imprese, in via telematica e sulla base di un modello standardizzato predisposto dal GSE, documentazione necessaria e le comunicazioni che quest'ultimo dovrà effettuare all'Agenzia delle entrate.
Il comma 11 dispone che il beneficio sia subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità e al completamento degli investimenti, attestano:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

Al comma 12 si prevede che, per le piccole e medie imprese, le spese di certificazione sostenute sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino all'importo massimo di 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 8.
Con decreto Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 18, sono individuati modalità e termini di trasmissione delle citate comunicazioni e certificazioni. Con medesimo decreto è, inoltre, dettagliatamente individuato il contenuto di tale documentazione, identificandone i commi 10 e 11 esclusivamente l'oggetto principale.
Con riguardo ai meccanismi di utilizzo del beneficio, il comma 13 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla comunicazione di completamento dell'investimento di cui al comma 10, quarto periodo, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il successivo comma 14 individua uno specifico meccanismo di recapture, nel caso in cui entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati siano i) ceduti a terzi, ii) destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero iii) destinati a strutture produttive – ubicate nel territorio dello Stato o in territorio estero – diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria. Al verificarsi di tali condizioni nel periodo di sorveglianza, il credito è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nel diverso caso di sostituzione degli investimenti la medesima disposizione riconosce l'applicabilità della disciplina di cui ai commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con il comma 15 vengono fornite disposizioni in materia di obblighi di conservazione documentale e di certificazione delle spese a carico dei beneficiari dell'agevolazione in questione, ai fini dei successivi controlli. Si prevede, in particolare, che le imprese sono tenute a conservare pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. Inoltre, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per quelle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d'imposta indicati al comma 7.
Il comma 16 disciplina le attività di controllo, il comma 16. In particolare, nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo, nonché le verifiche documentali e in situ di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei, diano esito negativo, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario. Restano ferme le competenze della suddetta Agenzia per quanto attiene alle attività dalla stessa svolte in ragione delle proprie attribuzioni in materia fiscale.
Posta l'individuazione dei criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e del tetto di spesa massimo operata dalla presente disposizione, con uno o più decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite le modalità attuative di dettaglio del Piano transizione 5.0. Specificamente, ai sensi del comma 17, per il tramite di un decreto attuativo, devono essere definiti:

il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'ulteriore documentazione a sostegno della spettanza del beneficio, nonché la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

le procedure di concessione e utilizzo, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;

le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa indicato al successivo comma 21;

l'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 12 e di quelle di cui al comma 16, nonché le coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;

l'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui ai commi 6 e 7;

le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI al regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

I decreti attuativi predetti completano il quadro normativo, definendo tutte le condizioni per l'elaborazione e la presentazione del progetto di innovazione, necessario alla fruizione dell'agevolazione. In relazione a tale aspetto è utile precisare che, alla luce del tenore testuale delle disposizioni (che fanno decorrere le agevolazione dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), devono ritenersi ammissibili anche gli investimenti effettuati antecedentemente all'emanazione dei decreti attuativi (purché ovviamente, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge) se gli stessi possono essere ricompresi nell'ambito del progetto di innovazione che sarà presentato una volta definitosi esaustivamente il quadro normativo.
Sul versante del rapporto tra le diverse agevolazioni previste dall'ordinamento sui medesimi costi, il comma 18 dispone il divieto di cumulo con la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Piano transizione 4.0) e con il credito di imposta per la ZES unica. Tale divieto è teso ad incoraggiare la partecipazione del privato all'investimento, in modo da garantire un moltiplicatore di investimenti privato, idoneo ad incidere sullo sviluppo economico delle aree interessate. Il comma in esame prevede inoltre che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Al comma 19 il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, alla realizzazione e alla gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 22. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alle gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti del PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Al comma 20 il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 12, lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 18 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 17 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 22 nei limiti massimi di 45 milioni.
Il comma 21 reca disposizioni finanziarie.

ART. 39. (Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)

L'articolo 39 prevede che il trasferimento di risorse dalla società ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria, all'amministrazione straordinaria delle Acciaierie d'Italia S.p.A., così da garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (primo fra tutti, l'impianto di Taranto) e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le risorse con le quali far fronte a tali oneri sono da rinvenirsi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, tra quelle acquisite mediante sottoscrizione delle obbligazioni emesse dall'amministrazione straordinaria dell'ILVA S.p.A., e successivamente versate in apposito patrimonio destinato.

ART. 40. (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

In seguito alla revisione del PNRR, con riferimento alla riforma 1.11 «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», è stato inserito l'obiettivo intermedio M1C1-72-bis, che prevede, tra l'altro, la riduzione dei tempi di erogazione dei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo.
La modifica normativa prevista dal comma 1 riduce da quarantacinque a trenta giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. La disposizione è dunque volta a rendere più spedita la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni di silenzio/inazione da parte della stazione appaltante, contribuendo così all'attuazione della riforma 1.11 del PNRR (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie), Misura M1-C1-72-quater.
Il comma 2 è finalizzato ad assicurare che i trasferimenti tra pubbliche amministrazioni siano erogati in tempi tali da consentire il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla legislazione europea e nazionale vigente, riducendo il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'amministrazione pubblica destinataria, da sessanta giorni a trenta giorni.
Il comma 3, in seguito alla revisione del PNRR, con riferimento alla riforma 1.11 «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal nuovo obiettivo intermedio M1-C1-72-bis, prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti alla fine di ciascun trimestre dell'anno, nonché la loro pubblicazione nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 4 introduce misure dirette a garantire il tempestivo adempimento dei debiti commerciali dei ministeri, riducendone i tempi di pagamento. In particolare, è previsto che i ministeri che, al 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e, al fine di superare tale ritardo, predispongono, entro il medesimo termine, un Piano degli interventi necessari. Il ritardo rilevante ai fini del presente comma è determinato sulla base dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge n. 145 del 2018 (calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231) mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), predisposta e gestita dalla Ragioneria generale dello Stato.
Ai sensi del comma 5, poi, il Piano degli interventi diretti a ridurre i ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali dei ministeri va approvato, ad opera di ciascun ministero, con apposito decreto ministeriale, successivamente trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo, allo scopo di monitorarne l'attuazione, costituisce, entro i successivi trenta giorni, apposite task-force composte da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i quali vi partecipano a titolo gratuito. Nelle ipotesi in cui tali unità dovessero riscontrare significativi disallineamenti rispetto a quanto previsto dal Piano ovvero ritengano necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a darne comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR.
Le previsioni introdotte dal comma 6 sono invece finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni comunali. Più precisamente, è previsto che i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che, al 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei pagamenti superiore a dieci giorni, sono tenuti ad effettuare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di natura organizzativa, del proprio ritardo. A tale scopo, sono tenuti a predisporre, sempre nel termine suddetto, un Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del ritardo. La disposizione in commento detta, poi, il contenuto fondamentale del Piano, il quale deve recare:

l'indicazione del responsabile del procedimento;

l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura specificamente preposta al pagamento dei debiti commerciali nei termini di legge, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché la corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.

Anche ai fini del presente comma – come già osservato in relazione ai ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali dei ministeri – il ritardo rilevante è determinato dall'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge n. 145 del 2018 mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC).
Il comma 7 prevede, inoltre, che la proposta del Piano di interventi di cui al comma precedente, approvata con deliberazione della giunta comunale previa acquisizione del parere del responsabile finanziario dell'ente, è trasmessa, entro la data del 31 marzo 2024, dal comune al Tavolo tecnico istituito ai sensi del comma successivo, ai fini della valutazione da parte del predetto Tavolo dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Terminata l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi, entro il 31 maggio 2024 il Tavolo tecnico comunica ai comuni gli esiti della valutazione effettuata e, in caso di valutazione positiva da parte del Tavolo ovvero in caso di accettazione, da parte del comune, delle modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, si prevede la sottoscrizione di un accordo tra il sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze, che recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo dovrà, poi, monitorare l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, deve darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR, per le valutazioni e delle iniziative di competenza.
Al comma 8 è prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto – del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma precedente. Al Tavolo tecnico prendono parte – a titolo gratuito – rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ANCI, con funzioni di supporto all'istruttoria.
Il comma 9 prevede, infine, che le disposizioni previste ai commi precedenti per i comuni, si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a 10 giorni.

ART. 41. (Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico)

L'articolo in esame interviene, in primo luogo, nella materia dei controlli sulla misura di efficientamento energetico di cui alla misura PNRR M2-C3-I2.1, tenuto conto che l'articolo 129 del Regolamento (UE) 2018/1046 prevede che i competenti organi nazionali ed europei (ad esempio Commissione europea, OLAF, Corte dei conti europea e italiana, Autorità di audit nazionale) devono essere messi nelle condizioni di espletare i controlli presso i beneficiari delle misure PNRR. L'obiettivo è quello di implementare l'efficacia delle verifiche sulla correttezza della fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2, Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica».
A tal fine, la disposizione in esame, al comma 1, onera il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dell'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive dei codici ASID e CUP. Per le finalità di verifica, si prevede che il programma di controlli dell'ENEA sia integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. Si prevede, inoltre, che l'ENEA esegua controlli in situ, e che la stessa ENEA proceda a tali controlli congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

ART. 42. (Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

La disposizione in esame introduce norme in materia di sanità digitale, modificando il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese».
Il comma 1, in particolare, modifica l'articolo 12, che disciplina il fascicolo sanitario elettronico, i sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale, al fine di ridisegnare e valorizzare il ruolo svolto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione al perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Le modifiche in oggetto risultano in linea con il recente intervento normativo in materia, di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. L'articolo 21 del citato decreto-legge, infatti, nel modificare l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, attribuisce all'AGENAS il ruolo di Agenzia per la sanità digitale (ASD).
In quest'ottica, la modifica di cui alla lettera a) incide sul comma 6 dell'articolo 12, inserendo l'AGENAS tra i soggetti che, nei limiti delle proprie competenze, perseguono le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione sanitaria e verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, quali finalità proprie del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi del precedente comma 2, lettere c) e d). Tale intervento appare necessario a garantire che la Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT), la cui gestione è affidata all'AGENAS ex articolo 12, comma 15-undecies, lettera g), possa svolgere legittimamente le funzioni di governo della sanità digitale, di programmazione dello sviluppo della telemedicina, di ricerca, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici.
La modifica di cui alla lettera b) incide sul comma 15-undecies dell'articolo 12, che individua le funzioni conferite all'AGENAS in ambito di sanità digitale. La modifica interessa la lettera g), che fa riferimento alla gestione della piattaforma nazionale di telemedicina, prevedendo anche le funzioni di gestione dell'intelligenza artificiale e di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA – Health Technology Assessment) relative ai dispositivi medici. Tale intervento è volto a consentire all'AGENAS di ottemperare alla funzione di amministrazione attuatrice del sub-intervento «1.2.2.4 COT – Progetto pilota di intelligenza artificiale» nell'ambito delle linee di intervento del PNRR, ai sensi dell'Accordo di collaborazione firmato il 31 dicembre 2021, insieme al Ministero della salute – Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (decreto-legge n. 80 del 2021) e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale. In proposito, si aggiunge che, al fine di rispettare le tempistiche legate al PNRR, è in corso una procedura di appalto relativa al Progetto pilota di intelligenza artificiale, la quale necessita della suddetta integrazione normativa. Si precisa, infine, che la modifica della lettera g) è volta anche a dare coerenza e supporto all'attuazione dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 137 del 2022 e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 138 del 2022, in materia di HTA dei dispositivi medici.
La modifica di cui alla lettera c) incide sul comma 15-duodecies dell'articolo 12, prevedendo l'avvio, da parte dell'AGENAS, delle attività di raccolta e gestione dei dati, anche pseudonimizzati, utili al monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili. L'intervento, dunque, assicura, sin da subito, il monitoraggio dinamico dell'investimento del PNRR M6-C1 1.2.3, volto a garantire il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti, con particolare riferimento al target comunitario M6C1-9, propedeutico all'erogazione delle risorse PNRR da parte dell'Unione europea. Sul punto, si precisa, inoltre, che l'AGENAS, in qualità di soggetto attuatore, ha provveduto a realizzare la PNT, la quale è stata collaudata in data 30 novembre 2023 e, pertanto, la modifica risulta urgente per rispettare i tempi del PNRR.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, con la quale si chiarisce che l'AGENAS provvede alle attività sopra illustrate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 43. (Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali)

La presente disposizione disciplina l'utilizzo della Piattaforma nazionale – DGC (PN-DGC) per l'emissione, il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, in attuazione e recepimento della raccomandazione (UE) 2023/1339, del 27 giugno 2023, che invita gli Stati membri ad aderire alla rete globale di certificazione sanitaria digitale, istituita da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Detta raccomandazione richiede di dotarsi di una idonea base giuridica per rilasciare, accettare e verificare sia le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (cosiddetto «green pass» per il quale è stata originariamente realizzata la citata Piattaforma), sia altre certificazioni sanitarie digitali, che verranno individuate con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Occorre premettere che le certificazioni di cui al decreto-legge n. 52 del 2021 hanno anticipato, in ambito nazionale, quanto previsto in ambito europeo dal regolamento (UE) 2021/953, per agevolare la circolazione, nel territorio europeo durante la pandemia di SARS-CoV-2, dei cittadini europei e degli stranieri regolarmente e stabilmente soggiornanti in uno Stato membro, ma anche per consentire, in ambito nazionale, delle progressive riaperture in sicurezza, nonché lo svolgimento, in sicurezza, di alcune attività.
In Italia, dal 1° gennaio 2023, la certificazione verde COVID-19 non è più richiesta per usufruire di attività o servizi e dal 1° luglio 2023, con la scadenza del citato regolamento (UE) 2021/953, concernente «un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19», prorogato dal regolamento (UE) 2022/1034 fino al 30 giugno 2023, la Piattaforma nazionale – DGC (PN-DGC), stante l'assenza di idonea base normativa nazionale e di adeguato finanziamento, non rilascia più le relative certificazioni digitali.
Con la raccomandazione (UE) 2023/1339 si vuole usufruire delle innovazioni digitali introdotte a livello europeo durante il periodo emergenziale per utilizzarle a livello internazionale e per far fronte ad altre eventuali e future emergenze sanitarie globali, nonché per agevolare il rilascio e il riconoscimento di certificazioni sanitarie digitali, anche previste dal Regolamento sanitario internazionale (2005) o da normative nazionali, per eventuali spostamenti verso Stati che richiedono determinate vaccinazioni all'ingresso.
La rete globale di certificazione sanitaria digitale nasce come meccanismo a sostegno della verifica di certificazioni rilasciate dai partecipanti a tale rete. Inizialmente l'interoperabilità di tali certificazioni riguarderà soltanto quelle di cui al richiamato articolo 9, già implementate negli Stati membri dell'Unione europea, nonché in oltre 50 Paesi terzi. In una fase successiva includerà anche altre certificazioni sanitarie, come ad esempio il certificato internazionale di vaccinazione contro la Febbre gialla, previsto dal Regolamento sanitario internazionale (2005).
L'adesione alla predetta rete globale contribuirà al contenimento della diffusione delle malattie emergenti, già obiettivo della missione 6 del PNRR, Componente 2, sub-investimento 1.3.2 «Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA», obiettivo intermedio M6C2-00-ITA-19, che prevede la costruzione di un potente modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel sistema sanitario nazionale, con il completamento del Centro nazionale di prevenzione sanitaria – National Health Prevention Hub, in quanto, attraverso l'interoperabilità delle certificazioni di vaccinazione, che saranno tra le prime oggetto di interoperabilità globale da parte dell'OMS, favorirà l'efficacia della profilassi internazionale e la conseguente prevenzione e contenimento della diffusione delle malattie infettive.
Inoltre, la partecipazione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, attraverso l'armonizzazione delle norme in materia di certificazioni sanitarie, garantisce la continuità dell'interoperabilità anche fuori del territorio italiano e fornisce strumenti utili in un'ottica di preparazione organizzativa per eventuali crisi sanitarie future, ciò in coerenza con quanto previsto nella Missione 6, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento I1.3 – Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione, che finanzia due aspetti fondamentali per l'evoluzione digitale del Servizio sanitario nazionale, ossia il Fascicolo sanitario elettronico e la raccolta e analisi dei dati, con la finalità di estendere e uniformare a livello nazionale i contenuti dei documenti digitali sanitari, comprese le certificazioni sanitarie, che, in coerenza con la presente proposta normativa dovranno avere dei contenuti minimi uniformi che ne consentiranno l'interoperabilità a livello nazionale, europeo e internazionale. Infatti, appare evidente come l'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS contribuisca al raggiungimento dello standard Fast Healthcare Interoperability Resources, previsto nella milestone PNRR-M6C2-00-ITA-12, relativa al FSE, poiché l'interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali a livello internazionale si pone l'obiettivo di consentire lo scambio continuo e sicuro di informazioni sanitarie nonché agevolare gli spostamenti negli Stati aderenti alla rete globale dell'OMS.
Infine, si rappresenta che, alla data del 10 gennaio 2024, ben 74 Paesi nel mondo hanno già aderito alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, di cui 19 sono Stati dell'Unione europea.
Per quanto sopra si rende necessaria la presente norma, in quanto rappresenta la base giuridica che consente all'Italia di proseguire nel rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e, conseguentemente, accettare prove di vaccinazione, guarigione o test, oltre che a generare eventuali ulteriori certificazioni sanitarie interoperabili a livello globale.
Per i suddetti fini è necessario prevedere degli appositi stanziamenti per l'anno 2024 per la conduzione e manutenzione ordinaria della PN-DGC e per il collegamento della stessa alla rete globale OMS, nonché un apposito stanziamento annuale a partire dall'anno 2025 per assicurarne la gestione e manutenzione nel tempo.

ART. 44. (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

L'articolo in esame introduce modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».
In particolare, al comma 1 si introducono modifiche all'articolo 2-sexies del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 prevedendo, alla lettera a), la sostituzione del comma 1-bis. La nuova formulazione del comma 1-bis disciplina il trattamento, anche mediante interconnessione, dei dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati al fine di escludere elementi identificativi diretti, da parte del Ministero della salute e degli enti vigilati dal Ministero. Le finalità del suddetto trattamento coincidono con le finalità istituzionali di ciascuno degli enti indicati, e le modalità di trattamento sono adottate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il secondo periodo del comma 1-bis disciplina il trattamento dei dati personali relativi alla salute da parte delle regioni e delle province autonome, disponendo che esso avvenga nel rispetto delle finalità istituzionali di tali soggetti, anche mediante interconnessione, secondo le modalità già individuate al comma 1 del citato articolo 2-sexies.
Al comma 1, lettera b), si prevede poi l'introduzione, dopo il comma 1-bis, del comma 1-ter, che costituisce la base giuridica per l'interconnessione dei sistemi informativi, disciplinata mediante uno o più decreti del Ministro della salute, previo parere dell'autorità garante per il trattamento dei dati personali. L'interconnessione riguarda non solo i soggetti indicati al comma 1-bis ma anche le altre amministrazioni pubbliche che sono tenute all'adeguamento dei propri sistemi informativi.
Mediante la norma in oggetto, per il tramite dell'opportunità concessa dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia, e segnatamente componente 2, missione 6 Salute, sub-investimento 1.3.2.3.2 «Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS – progettazione e la costruzione dello strumento» saranno messi a disposizione del Servizio sanitario nazionale avanzati strumenti di monitoraggio e di simulazione del fabbisogno di risorse. Tali strumenti consentiranno pertanto di delineare scenari di medio-lungo termine, in ragione dei quali orientare in maniera più efficace le politiche di settore e assicurare risposte più appropriate al bisogno di salute espresso su tutto il territorio nazionale.
Il comma 2 reca disposizioni finanziarie.

ART. 45. (Abrogazioni)

L'articolo in esame contiene disposizioni abrogative.
In particolare, al comma 1, viene disposta l'abrogazione, all'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, del comma 2. Tale comma prevede che «2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato “Fondo Controesodo”, con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso.».
Al comma 2, si prevede, altresì, l'abrogazione, dell'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria» dei commi da 1 a 12-ter e del comma 14.

ART. 46. (Entrata in vigore)

L'articolo in esame disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

torna su

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 ( * ) .

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per lo sport e i giovani, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del turismo, dell'università e delle ricerca e dell'istruzione e del merito;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I
GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

Capo I
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Articolo 1.
(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.
2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente articolo, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L'informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalità di cui al presente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informativa e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 7, lettere h) e i) e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 7, lettera f). Gli schemi di decreto di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m).
4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui, le risorse di cui al primo periodo, risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.
5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029, è destinata:

a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento «Servizi digitali e esperienza dei cittadini»;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento «Sviluppo dell'Industria cinematografica – Progetto Cinecittà»;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento «Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate»;

d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026, 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento «Piani urbani integrati – progetti generali»;

e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento «Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità»;

f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie».

6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027 e 975 milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato:

a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025;

b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;

c) alla lettera c):

1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;

2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;

3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro per l'anno 2028;

5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;

d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;

e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2026;

f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;

g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;

h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2027.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di euro 19.221.000 per l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 1.955,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.453,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:

1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;

3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;

4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;

5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;

6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;

7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni per l'anno 2024 e 160 per l'anno 2025;

8) comma 2, lettera c), numero 4: 55 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;

9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;

10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;

12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;

15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;

16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;

17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;

18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;

19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2025;

20) comma 2, lettera g), numero. 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;

21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;

22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l'anno 2024;

23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2026;

b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica;

g) quanto a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;

h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», unità di voto 1.4;

n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

s) quanto a euro 30.373.000 per l'anno 2026 e euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121;

t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234.

9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono rese indisponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».
10. Al fine di reintegrare le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1, sono abrogati:

a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale è quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dello stesso intervento fino al suo collaudo.
12. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il comma 7-bis è abrogato.
13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è incrementata, per l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per assicurare la tempestiva realizzazione dell'investimento 1.1 «Case della Comunità» e 1.3 «Ospedali di Comunità» di cui alla Componente 1, del PNRR e dell'investimento 1.2. «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati dal presente comma, è trasmessa al Ministero della salute che la approva, con decreto ministeriale, ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS sottoscritti. La regione presenta al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con periodicità semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.
14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.
15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.
2. La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvedono d'intesa a verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale, assegnando alla stessa un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la Struttura di missione PNNR, sentita la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, né all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.
3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano più soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti. Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 è superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8. Qualora le funzioni di soggetto attuatore siano svolte da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il recupero di cui al secondo periodo può essere effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti, nonché delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. È fatto divieto ai soggetti attuatori, qualora società pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza, di trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dall'attività di recupero effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.
4. La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito internet utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 13 del 2023, i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.

Articolo 3.
(Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 – 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalità di cui al comma 1, il Comitato, provvede, in particolare, a:

a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;

b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

c) valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

d) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati dell'attività svolta sono inclusi nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del 2012.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la composizione del Comitato, come definita dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 è così integrata:

a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;

g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;

h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;

i) un rappresentante della Corte dei conti;

l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;

m) un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;

n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

o) un rappresentante del Ministero dell'interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale;

p) un rappresentante del Ministero dell'interno – Direzione Investigativa Antimafia.

4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere f), g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonché i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012 svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.
6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Comitato.
7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
9. All'articolo 512-bis del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.».

10. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356» sono inserite le seguenti: «, nonché dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonché delle attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «quattro direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unità dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unità di personale non dirigenziale» e le parole: «di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

2) al settimo periodo, le parole: «Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289 per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41».

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)

1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e in euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'interno e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed a euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 , si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 7.
(Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica per fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 8.
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «per gli anni dal 2023 al 2026,» sono inserite le seguenti: «le regioni,».
2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

b) all'articolo 11, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» e, al terzo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

c) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» è inserita la seguente: «anche»;

b) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter»;

c) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 290, sono inseriti i seguenti:

«290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
290-ter. L'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

5. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 520 è abrogato.
6. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.».
7. All'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, con legge 29 dicembre 2021, n. 233.».

8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022 con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e istituti di formazione.
10. Per le finalità di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
11. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è incrementata di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
12. Al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, anche per lo svolgimento delle progettualità previste dalla misura 1.5 del PNRR, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può procedere all'indizione, nell'anno 2024 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, di procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del predetto personale, che abbia conseguito una valutazione eccellente del servizio prestato e che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. All'esito delle procedure di cui al primo periodo, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale procede agli inquadramenti nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021, del personale che abbia superato le prove selettive. Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell'avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente.
13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, fino al 31 dicembre 2026, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021, è ridotto a un anno.
14. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, anche mediante l'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato, è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero della salute in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro con compiti di consulenza e ricerca nell'ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il dirigente generale può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria.
16. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
17. Al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito dell'investimento 1.1. «Infrastrutture digitali» della Missione 1, componente 1 «Migrazione al PSN – PAC pilota» del PNRR, di completare e accelerare la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR e, in particolare, dell'investimento 4.1. «Tourism Digital Hub» e dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, nonché di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture, il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici.
18. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «con almeno nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno otto anni», nonché, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il predetto divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali.
19. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024». Ai relativi oneri, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.
21. Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
22. All'onere derivante dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto.

23. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale della regione Lombardia 7 agosto 2023, n. 2, qualora, al momento dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la società indicata al comma 1 del citato articolo 6 abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.

Articolo 9.
(Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)

1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche altri soggetti pubblici interessati. La cabina di coordinamento di cui al presente comma esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima cabina è prevista solo in caso di criticità rilevate nell'ambito del citato monitoraggio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.
2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR di cui all'articolo 2 del decreto – legge n. 77 del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
3. Restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.
4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze connesse alla proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è autorizzata fino al 31 dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. A tal fine, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è incrementato, per l'anno 2024, di euro 26.200.000. Ai conseguenti oneri, pari a 26.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 10.
(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR)

1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alle sedute della cabina di regia partecipano» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,».
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena implementazione del PNRR, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-bis, le parole: «spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» sono soppresse;

b) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti pubblici» sono inserite le seguenti: «, nonché con enti del terzo settore (ETS), istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici».

3. Al fine di concorrere al potenziamento in risorse umane e tecnologiche dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge n. 936 del 1986:

a) la dotazione organica del Consiglio nazionale della economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, è incrementata di una unità di dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione è consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di una unità;

b) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della dotazione organica vigente, una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unità sono reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-sexies) è aggiunta la seguente:

«f-septies) Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 936 del 1986 non trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale della economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

TITOLO II
DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC

Capo I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 11.
(Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)

1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.
2. La Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.
3. Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

Articolo 12.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano esclusivamente alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti.
2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.
4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.
5. Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;

b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».

7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con riguardo agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi di cui al primo periodo abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.
9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021, adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferma restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79».
12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana) – 1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.
2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.
3. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».

c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.».
15. Fuori dai casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, nonché quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi, instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023 e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo 2024.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 13.
(Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita» e le parole: «e i crediti riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di concorso»;

b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;

c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.
5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni».

Articolo 14.
(Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «equipollente o equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99,»;

b) all'articolo 16-ter:

1) al comma 4-bis:

1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;

1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse;

2) al comma 9:

2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica.»;

2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto».

c) all'articolo 18, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui al all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è abrogato;

b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse.

3. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale» sono inserite le seguenti: «, alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola,».
4. Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti – R 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR all'articolo 67, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «annuale».
5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento – R 1.4 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.
6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento – R 1.4 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «In un'apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti: «In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì» e le parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».
7. Al fine di garantire il raggiungimento del target finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti – R 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 può essere autorizzata l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.
8. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per euro 110.622 per l'anno 2024, euro 158.031 per l'anno 2025 ed euro 94.819 per l'anno 2026.».

9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR».
10. All'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.».
11. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di rinuncia all'incarico, è possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche.
1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.
1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, sono accantonate e rese indisponibili, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.
1-quinques. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.».

12. All'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)

1. Al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, all'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a):

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

«a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:»;

1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»;

1.3) dopo il numero 1, è inserito il seguente:

«1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;»;

1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito» e le parole: «e i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti»;

2) alla lettera d), il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini della loro spendibilità in un contesto di studio e/o di lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo periodo.».

Articolo 16.
(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis:

1) al comma 1, l'alinea è sostituito dalla seguente: «È istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito:»;

2) al comma 2, le parole: «, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle»;

3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono sostituite dalle seguenti: «La Scuola è composta dal» e la parola: «il», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «dal»;

4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono soppresse;

5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola»;

6) al comma 6:

6.1) il primo periodo è soppresso;

6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale è» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono soppresse;

6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»

6.4) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;

8) al comma 9:

8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;

b) all'articolo 16-ter, comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le seguenti: «in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,»;

2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» è sostituita dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»;

c) l'allegato A è abrogato.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 17.
(Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 – «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis:

1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a 660 milioni di euro,» sono soppresse;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36-, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7.»;

3) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.»;

4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, così come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento,»;

b) all'articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle regioni» sono soppresse;

c) dopo l'articolo 1-ter è inserito il seguente:

«Art. 1-quater(Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie)1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono realizzabili ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e segnalazione alla soprintendenza che, in caso di accertata carenza di tali requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.
4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.
6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1 il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali.
7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.».

d) dopo l'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 2-bis. – (Disposizioni sulle risorse per gli alloggi e residenze per studenti universitari) – 1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale,» sono sostituite dalle seguenti: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale,»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati, ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 della citata legge n. 145 del 2018.
2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;

c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.».

Articolo 18.
(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 – Componente 2 del PNRR, all'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole: «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022.».

2. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 o precedenti» sono soppresse;

2) al terzo periodo, le parole: «, pari a 600 milioni di euro» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresì i soggetti che:

a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento;

b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skodowska-Curie (MSCA).»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.».

3. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca, ai ricercatori, ai primi ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.

Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo 19.
(Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica la disciplina di cui al comma 7-bis, lettera e), del medesimo articolo 26 e di cui all'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

Capo V
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 20.
(Modifiche al codice dell'amministrazione digitale)

1. Al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «È fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società in house.»;

b) all'articolo 50-ter, comma 7, le parole: «previsti dalla legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»;

c) all'articolo 62:

1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

2) al comma 5, le parole: «a tal fine necessari e» sono sostituite dalle seguenti: «a tal fine necessari, o» e dopo le parole: «archivi informatizzati», sono inserite le seguenti: «opportunamente integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3»;

d) l'articolo 64-ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe) – 1. Il cittadino iscritto in ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, a non più di due soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.
2. La presentazione della delega avviene tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5, dell'esercizio della delega da parte del delegato.
3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile alla piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.
4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.
5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.».

e) dopo l'articolo 64-ter è inserito il seguente:

«Articolo 64-quater. – (Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet) – 1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione periodicamente aggiornate, definiscono:

a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;

b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT-Wallet privato;

c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;

d) gli standard tecnici adottati per garantire interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti;

e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet;

f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.

4. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 è affidata la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio, la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione nonché dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica di cui secondo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:

a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4;

b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;

d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.

6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede quanto a 69 milioni a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del PNRR, quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piattaforma di cui al citato articolo 50-ter. Salvo gli utilizzi previsti dalla TS/TEAM in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . La patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992.».

2. Al fine di popolare l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Ministero dell'università e della ricerca trasmette all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al primo periodo, le parole: «interamente partecipata dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «controllata, anche indirettamente, dallo Stato».
5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 – “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA”, all'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «terza missione», sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».

Articolo 21.
(Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo assicurato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell'ambito del programma servizi digitali e cittadinanza digitale del PNC, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica, che siano, anche in relazione a società da questi controllate, Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Capo VI
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 22.
(Disposizioni urgenti in materia di personale)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea»;

2) al comma 4:

2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni consecutivi»;

2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.».

b) all'articolo 14:

1) al comma 11, terzo periodo, le parole: «per uno solo dei distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o più sedi dei distretti»;

2) dopo il comma 12-ter è inserito il seguente:

«12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato.»;

c) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Articolo 16-bis. – (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato) – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogata al biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2.1) e 2.3), si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa nel limite di spesa previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all'investimento M1C1 – 1.8 del PNRR, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro 2.350.000, è destinata ad incrementare per l'anno 2024 le risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021.
5. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «analisi e comparazione della grafia» è inserita la seguente: «, trascrizione,»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.».

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.
7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 23.
(Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.
2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della Giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1 – 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della Giustizia.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai predetti criteri è versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. La quota parte di risorse individuate dal Ministero della Giustizia per le finalità di cui al comma 2 sono versate, negli anni 2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Articolo 24.
(Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari)

1. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari previste dal comma 10, per l'anno 2024, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, aumentate delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, con le specifiche modalità di seguito definite. Alla procedura concorsuale di cui al presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma 3. La procedura concorsuale di cui al presente comma è articolata in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova preselettiva, che può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, è realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. La valutazione della prova preselettiva è effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;

c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis, consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova orale la disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. La commissione di concorso di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 è nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente comma, si applica la disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto compatibile.».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura concorsuale di cui al all'articolo 1, commi 10-bis e 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, come inseriti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 25.
(Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)

1. Al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;

b) dopo l'articolo 551, è inserito il seguente:

«Art. 551-bis. – (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi) – Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa.»;

c) all'articolo 553:

1) al primo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.»;

2) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.
Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

d) all'articolo 630, secondo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «a cura del cancelliere», sono inserite le seguenti: «alle parti,» e dopo le parole: «fuori dall'udienza», sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.»;

b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II dopo la parola: «mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;

c) dopo l'articolo 169-sexies è inserito il seguente:

«Articolo 169-septies. - Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati - La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:

1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;

2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;

3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.».

3. L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. I crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
5. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.

Articolo 26.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) “casellario giudiziale” è la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;

2) alle lettere a-bis), b), c) e d) le parole «l'insieme dei dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti: «la base dati ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i»;

3) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) “ufficio centrale” è l'ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;»;

4) dopo la lettera p-bis) è inserita la seguente:

«p-ter) «DGSIA» è la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia;»;

5) alla lettera q), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

6) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q-bis) «PDND» è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi.»;

b) all'articolo 28, comma 6, lettera b), dopo le parole: «nelle more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»;

c) all'articolo 39, comma 1, dopo la parola: «avviene» sono inserite le seguenti: «mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accreditamento alla PDND, la consultazione avviene»;

d) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole da: «decreto dirigenziale» a: «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale»;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale»;

e) dopo l'articolo 42, è aggiunto il seguente:

«Art. 42-bis. – (Gestione del sistema informatico) – 1. Il sistema informatico è gestito dalla DGSIA.
2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:

a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;

b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

c) conserva i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;

d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;

e) gestisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;

f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

g) assicura l'accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;

f) all'articolo 43, comma 1, le parole da: «con decreto dirigenziale» a: «le tecnologie,» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale».

Articolo 27.
(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa)

1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92:

1) al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;

2) al comma 2, le parole: «nell'ultimo quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».

b) all'articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».

Capo VII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 28.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)

1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatorio 2022-2026, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma – parte investimenti.

Capo VIII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 29.
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)

1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché»;

b) dopo il comma 1175 è inserito il seguente:

«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».

2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.»;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».

3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1), è sostituito dal seguente:

«1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».

4. All'articolo 18, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»;

2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;

3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;

4) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

c) al comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

d) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

1) «5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»;
2) «5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.»;
3) «5-quinquies. L'importo delle sanzioni previste dal presente articolo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000».
4) «5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445.»;

5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 354 è sostituito dal seguente:

«354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.
8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 6.000.
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) – 1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.
3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: venti crediti;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.
6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.
7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.
8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;

b) all'articolo 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;»;

2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;

c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».

20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 30.
(Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo)

1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;

c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni. dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).».

2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000, le parole: «si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.» sono sostituite dalle seguenti: «sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.».
3. All'articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «nei seguenti casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;

b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.».

4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.
6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicate, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.
7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

8. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al comma 7 è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui all'articolo 116, comma 8, primo periodo delle lettere a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) nelle ipotesi relative alla omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefìci contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024.
11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici dell'INPS possono:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.

12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore in ogni caso a quindici giorni.
13. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'INPS provvede alla notifica di un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a), ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.
15. L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Articolo 31.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro)

1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché pari ad euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si provvede:

a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto;

b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma 2, del presente decreto;

c) quanto 6.077.968 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 50 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale.
6. All'articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «710 unità»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) ispettori: 271;»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) appuntati e carabinieri: 254;».

7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 25 unità del ruolo ispettori e in 25 unità del ruolo appuntati e carabinieri.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025, a euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno 2027, a euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno 2029, a euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, per euro 380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025 e euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 8, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 35.000 a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.
11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'articolo 8-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonché dal presente decreto, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge, 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.».

12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e al Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, sono eliminate le parole “dall'INPS e dall'INAIL” e all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole “INPS e INAIL” sono aggiunte le parole “, ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi,”. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.

Capo IX
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 32.
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 136, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento.»;

b) il comma 139-ter è sostituito dal seguente:

«139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»;

c) il comma 139-quater è abrogato;

d) al comma 140:

1) al primo periodo dell'alinea, dopo le parole: «di riferimento del contributo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2028»;

2) alla lettera c-bis), la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

e) al comma 141, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2028»;

f) al comma 143:

1) al primo periodo, la parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «aggiudicare» e le parole: «l'affidamento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «l'aggiudicazione»;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.»;

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.»;

g) al comma 144:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli» e dopo le parole «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono inserite le seguenti: «, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146, sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

h) al comma 145:

1) dopo le parole: «articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228» sono inserite le seguenti: «e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato»;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

i) il comma 146 è sostituito dal seguente:

«146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;

l) al comma 147, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;

m) al comma 148, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

2. Alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, è premesso il seguente:

«01. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole da: «la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024» fino alla fine della lettera sono sostituite con le seguenti: «la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa»;

2) al comma 4, sostituire le parole: «euro 29 milioni» con le seguenti: «euro 30,27 milioni di euro»;

3) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo è, altresì, istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024.»;

4) al comma 6, le parole «pari a euro 47.680.000 per l'anno 2024, si provvede» sono sostituite con le seguenti: «pari a euro 73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di euro a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, quanto a 15.800.000 di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 47.680.000 di euro»;

5) al comma 7:

5.1. all'alinea, le parole: «94.856.475 euro» sono sostitute con le seguenti: «96.126.475 euro»;

5.2. alla lettera b), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «1.270.0000 euro per l'anno 2024».

Articolo 33.
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole: «31-ter» e le parole: «nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.» sono soppresse;

b) al comma 31, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», sono aggiunte le seguenti: «, o di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile»;

c) il comma 31-bis è sostituito dal seguente:

«31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.»;

d) il comma 31-ter è abrogato;

e) il comma 32 è sostituito dal seguente:

«32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.»;

f) il comma 33 è sostituito dal seguente:

«33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui comma 35, nonché, l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

g) il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2023 è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito all'annualità 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;

h) al comma 35, le parole: «previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;

i) al comma 36, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse.

Articolo 34.
(Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati)

1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e 200,73 milioni di euro per l'anno 2026.»;

b) l'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato 3 al presente decreto.

2. Le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 come modificato dal comma 1, sono integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.

Articolo 35.
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 42-bis, dopo la parola: «confluite» sono inserite le seguenti «, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro,» e dopo le parole: «13 luglio 2021,» sono inserite le seguenti «e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,»;

b) al comma 42-quater, dopo le parole: «I comuni beneficiari delle risorse del comma 42-bis,» sono inserite le seguenti: «unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,».

Articolo 36.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)

1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-ter. Al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

Articolo 37.
(Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»)

1. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;».

Articolo 38.
(Transizione 5.0)

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 – «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;

b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:

a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.

9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.
13. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litis consorte necessario ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;

b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;

e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;

f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;

g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alle gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11 lett. b) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7 – Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.”.

Articolo 39.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)

1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Articolo 40.
(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
2. All'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 867 è inserito il seguente:

«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»;

b) dopo il comma 870 è inserito il seguente:

«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.».

4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
5. Il Piano degli interventi, di cui al comma 4, è approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ed è trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione attraverso l'istituzione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di appositi gruppi di lavoro (task-force), composti da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Qualora si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal Piano, ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai componenti dei gruppi di lavoro (task-force), di cui al primo periodo, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 superiore a dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:

a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.

7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell'Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni.

Articolo 41.
(Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

Capo X
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Articolo 42.
(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «e dal Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),»;

b) al comma 15-undecies, lettera g), dopo le parole «di telemedicina» sono aggiunte le seguenti: «, di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici»;

c) al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale”, l'AGENAS avvia le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.».

1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 43.
(Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali)

1. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale – DGC) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.
3. Al fine di assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale – DGC per il collegamento della stessa alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, nonché di assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, per la conduzione e manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale – DGC è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.
4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Articolo 44.
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. All'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonomizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»;

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonomizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità, definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate al comma 1.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 28.342.068,00 euro, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Capo I
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45.
(Abrogazioni)

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, i commi da 1 a 12-ter e il comma 14 sono abrogati.

Articolo 46.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2024.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri.
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione.
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani.
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Piantedosi, Ministro dell'interno.
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nordio, Ministro della giustizia.
Schillaci, Ministro della salute.
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy.
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Garnero Santanchè, Ministro del turismo.
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca.
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito.

Visto, il Guardasigilli: Nordio.

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Allegato 1
(Articolo 1, comma 8, lettera f))

Stato di previsione della spesa

Autorizzazione di spesa

2026

2027

2028

Ministero dell'economia e delle finanze

LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto D primum

12.714.000

11.704.000

7.528.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F bis

9.344.000

9.096.000

8.098.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M bis

1.650.000

7.582.000

2.678.000

LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto F bis

1.076.000

7.842.000

6.632.000

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H primum

18.902.000

23.222.000

15.239.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto D bis

56.746.000

46.495.000

30.535.000

Ministero delle Imprese e del made in Italy

LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto D ter

1.260.000

2.322.000

1.414.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter

18.146.000

17.694.000

14.477.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter

972.000

3.167.000

1.142.000

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F quinquies

3.742.000

4.364.000

9.259.000

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F quinquies

1.260.000

-

-

LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G ter

10.585.000

21.597.000

13.334.000

LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G ter

-

4.992.000

2.392.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter

23.942.000

12.656.000

7.619.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter

3.437.000

8.708.000

761.000

LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G ter

21.095.000

18.469.000

1.094.000

LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G ter

6.943.000

30.462.000

10.492.000

Ministero della Giustizia

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E novies

4.588.425

5.131.130

1.577.325

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F quinquies

2.021.180

10.095.499

4.093.160

LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F quinquies

1.616.945

8.722.921

2.286.065

Ministero dell'Interno

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H octies

380.000

4.906.000

7.343.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies

648.000

2.993.000

373.000

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quinquies

720.000

12.175.000

3.598.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies

322.000

3.958.000

1.073.000

LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies

1.260.000

7.082.000

1.752.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies

879.000

6.305.000

4.945.000

LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F octies

34.000

6.951.000

1.337.000

LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies

-

2.902.000

2.234.000

LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H octies

38.000

5.304.000

2.560.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies

2.268.000

5.811.000

152.000

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies

598.000

8.171.000

4.754.000

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto Q ter

1.077.000

588.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F ter

-

25.079.000

14.921.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto B novies

17.423.000

18.412.000

19.000.000

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto A decies

10.244.000

10.923.000

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E bis

5.000.000

20.000.000

-

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto N decies

20.000.000

20.000.000

22.000.000

LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto A decies

-

10.000.000

12.000.000

Ministero della Difesa

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F duodecies

2.709.000

2.496.000

2.285.000

LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G duodecies

5.393.000

35.832.000

17.365.000

LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H duodecies

2.142.000

5.457.000

533.000

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B ter

1.886.000

7.669.000

2.573.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M duodecies

236.000

26.073.000

14.370.000

LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G duodecies

245.000

2.019.000

4.804.000

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E quater

1.546.000

27.583.000

27.042.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G duodecies

4.842.000

5.736.000

3.809.000

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F ter

588.000

46.451.000

51.201.000

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H duodecies

3.578.000

8.139.000

4.930.000

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H quater

1.928.000

8.708.000

3.547.000

LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F duodecies

2.520.000

27.135.000

10.667.000

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto D ter

5.116.000

5.812.000

2.514.000

LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M duodecies

11.028.000

9.686.000

-

Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste

LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C ter decies

1.842.000

3.409.000

2.666.000

LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quater

10.233.000

9.242.000

-

306.519.550

656.649.550

397.921.550

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Allegato 2
(Articolo 12, comma 12, lettera c))

«Tabella B.I – Artigianato – elenco attività (1)

N.

Attività

Descrizione

Codici ATECO pertinenti all'attività

1.

Addobbatore per feste e cerimonie

Attività di realizzazione di composizioni con palloncini o altro materiale, gadget, manufatti o simili in carta, tessuto e cartone

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

2.

Allestitore di stands

Attività di montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a

3.

Artigiano edile / Carpentiere / Muratore / Scavatore / Operatore di movimento terra

Attività di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di tutti i tipi di edifici residenziali (case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici multipiano) e non residenziali (fabbricati a uso industriale – ad es. fabbriche, officine, capannoni –, ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi)

Attività di demolizione e di preparazione del cantiere edile, di trivellazione e perforazione e movimento della terra per diversi usi

Attività di realizzazione di piccoli lavori edili cimiteriali, installazione di caminetti, costruzione di sottofondi per pavimenti

Attività di realizzazione di coperture, quali: costruzione e copertura di tetti, installazione di grondaie e pluviali

41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

43.9 Altri lavori specializzati di costruzione (coperture ecc.)

4.

Attacchino

Attività di volantinaggio e/o affissione di manifesti

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.

5.

Cestaio

Attività di fabbricazione e riparazione di ceste e oggetti in vimini e di altri prodotti in materiale da intreccio: stuoie, divisori, contenitori ecc.

16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

6.

Graphic designer

Attività di disegno grafico di pagine web, grafica pubblicitaria, illustratore

74.10.2 Attività dei disegnatori grafici

7.

Imbianchino / Tinteggiatore / Pittore edile/ Intonacatore / Decoratore

Attività di: di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura; tinteggiatura interna ed esterna di edifici; verniciatura di strutture di genio civile; verniciatura di infissi già installati; installazione di caminetti; costruzione di sottofondi per pavimenti; pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici; applicazione di stucchi ornamentali

43.31.00 Intonacatura e stuccatura

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

8.

Organizzatore di corsi professionali

Attività di organizzazione di: corsi di formazione in informatica; corsi di formazione per chef, albergatori e ristoratori; corsi di formazione per estetisti e parrucchieri; corsi di formazione per riparazione di computer; corsi di primo soccorso, antincendio, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o responsabile servizio prevenzione e protezione

85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

9.

Piastrellista / Posatore / Pavimentista

Attività di: posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati; trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura eccetera; realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento ecc.

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

10.

Ponteggista / Operatore di edilizia acrobatica

Attività di montaggio e smontaggio di ponteggi per l'edilizia e di edilizia aerea e acrobatica senza l'ausilio di ponteggi

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.

11.

Prestatore di servizi informatici multimediali

Attività di servizi tecnici di informatica

62.09.01 Configurazione di personal computer:

62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a

12.

Produttore di software non connesso all'edizione

Attività di scrittura, modifica, verifica, documentazione e assistenza di software; progettazione della struttura e dei contenuti e/o compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di: software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione di software (inclusi gli aggiornamenti) database, pagine web – personalizzazione di software

62.01 Produzione di software non connesso all'edizione

13.

Sarto / Modista / Modellista

Attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, accessori per l'abbigliamento; rifinitura (attacco bottoni, taglio fili in avanzo, ripulitura dei capi di abbigliamento)

Attività di modifica e riparazione di articoli di vestiario

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

14.

Spazzacamino

Attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino)

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

15.

Tecnico audio video e luci

Attività di supporto a manifestazioni, eventi e cerimonie

90.02.09 Altre attività di supporto alle manifestazioni artistiche

16.

Vetrinista / Visual merchandiser

Attività di allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione; ideazione di stand e altre strutture e spazi espositivi

Attività di consulenza sulla disposizione dei prodotti all'interno del punto vendita

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

Tabella B.II Artigianato – elenco attività(1)

N.

Attività

Descrizione

Codici ATECO pertinenti all'attività

17.

Biciclettaio

Attività di fabbricazione artigianale, montaggio, manutenzione e riparazione di biciclette e altri mezzi sportivi non motorizzati

30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)

18.

Calzolaio / Creatore di calzature su misura

Attività di riparazione di stivali, scarpe, valigie e articoli simili

Attività di fabbricazione di calzature su misura, di qualsiasi materiale, stampaggio incluso

15.20.10 Fabbricazione di calzature

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili

19.

Ceramista

Attività di fabbricazione di vasellame e di altri articoli di uso domestico e da toletta di ceramica, statuette e altri articoli ornamentali di ceramica, ceramica artistica e tradizionale

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

20.

Coltellinaio / Affilatore / Arrotino

Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di: articoli di coltelleria e posateria: coltelli, forchette, cucchiai ecc.; altri articoli di coltelleria: mannaie e scuri, rasoi e lame, forbici e sfoltitrici per capelli; sciabole, spade, baionette ecc.

Attività di affilatura di coltelli e forbici, lame e seghe

25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria e armi bianche

33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili

95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

21.

Corniciaio

Attività di fabbricazione di cornici per specchi, fotografie e/o tele da pittura

16.29.40 Laboratori di corniciai

22.

Costruttore di strumenti musicali / Riparatore di strumenti musicali / Accordatore

Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di strumenti musicali: a corda; a corda con tastiera, inclusi i pianoforti automatici; organi a canne con tastiera, inclusi armonium e strumenti simili a tastiera ad ance metalliche libere; fisarmoniche e strumenti simili, incluse le armoniche a bocca; strumenti musicali a fiato; strumenti musicali a percussione; scatole musicali, orchestrion, organi a vapore ecc.; parti e accessori per strumenti musicali: metronomi, accordatori, diapason, schede, dischi e rulli per strumenti meccanici automatici ecc.; fischietti, corni di richiamo e altri strumenti di richiamo e di segnalazione a bocca

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)

95.29.01 Riparazione di strumenti musicali

23.

Creatore di articoli di bigiotteria

Attività di: fabbricazione di gioielleria in metalli non preziosi (non soggetti alla licenza del Questore di cui all'articolo 127 R.D. n. 773/1931): posateria, vasellame, pentole, articoli da toletta, articoli per ufficio o da scrittoio, oggetti religiosi ecc., e/o di articoli tecnici o di laboratorio in metalli non preziosi (esclusi strumenti o parti di essi): crogiuoli, spatole, anodi per galvanostegia ecc., e/o di cinturini e bracciali per orologi, polsini e portasigarette in metalli non preziosi, e/o di bigiotteria o imitazione di gioielleria: anelli, braccialetti, collane e articoli di gioielleria simili; incisione personalizzata di oggetti in metalli non preziosi; incastonatura di pietre non preziose

32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

24.

Fabbro / Ramaio / Tornitore del metallo

Attività di fabbricazione e/o riparazione e manutenzione di oggetti in ferro, rame o altri metalli

Attività di fabbricazione (anche al tornio) di telai e strutture metalliche, o parti di esse, per le costruzioni (torri, pali, travi, ponti ecc.), elementi modulari per esposizioni, tettoie, serre, chioschi, grondaie, coperture per tetti, lucernai, cupole mobili, sipari di sicurezza, paratoie metalliche per la regolazione delle acque, cappe, camini e tubazioni in lamiera e altre ossature metalliche per le costruzioni

25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture

25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame e altri metalli

33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo

25.

Falegname / Ebanista / Tornitore del legno

Attività di fabbricazione (anche al tornio) e/o riparazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio, quali mobili, complementi d'arredo, oggetti di arredamento, fogli da impiallacciatura, pannelli a base di legno, pavimenti artigianali in parquet assemblato, porte e finestre in legno (escluse porte blindate), pallets e contenitori in legno per trasporto, e altri prodotti in legno, stand e strutture simili per convegni e fiere, altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

16.23.21 Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno

16.23.22 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)

33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto

33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno n.c.a.

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

26.

Gastronomo / Rosticciere / Friggitore

Attività di preparazione e vendita di arrosti, cibi, anche fritti, e pasta fresca. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

27.

Gelatiere

Attività di preparazione e vendita di gelati. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

28.

Giocattolaio

Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di bambole e di vestiti, parti ed accessori per bambole, animali giocattolo, giocattoli a ruote destinati a essere montati, inclusi i tricicli, strumenti musicali giocattolo

32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)

29.

Magliaio

Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di tessuti a maglia, pullover, cardigan, articoli di calzetteria e altri articoli simili a maglia

Attività di rimagliatura, trapuntatura di tessuti

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia

30.

Marmista

Attività di taglio, modellatura e finitura di pietre grezze estratte da cave e in uso nell'edilizia, nei lavori stradali, nella costruzione di tetti eccetera; attività di fabbricazione di mobili (o parti di essi) in pietra

23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo

31.

Mosaicista

Attività di lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico per diversi usi in edilizia

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

32.

Ombrellaio

Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio o bastoni-sedile

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

33.

Operatore di studio di registrazione discografica

Attività di registrazione sonora, inclusa la registrazione su nastro (ossia, non dal vivo) di programmi radiofonici

59.20.30 Studi di registrazione sonora

34.

Orologiaio

Attività di fabbricazione e/o riparazione di orologi e di loro parti, quali casse e custodie di materiali non preziosi; ingranaggi, cronometri eccetera; attività di riparazione di gioielli

95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli

26.52.00 Fabbricazione di orologi

35.

Parruccaio

Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di parrucche, barbe e sopracciglia finte

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

36.

Pasticciere

Attività di preparazione e vendita di prodotti di pasticceria, dolci, torte e biscotti. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie,

37.

Pizzaiolo

Attività di preparazione e vendita di pizze da asporto. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto,

38.

Restauratore

Attività di conservazione, restauro e riparazione di creazioni artistiche e letterarie

33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature n.c.a.

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

39.

Rilegatore / Legatore di libri

Attività di: legatoria, preparazione dei campioni e servizi successivi a supporto delle attività di stampa (ad es. legatura e finissaggio di libri, opuscoli, riviste, cataloghi ecc., tramite piegatura, taglio e rifilatura, assemblaggio, cucitura a filo refe, brossura, taglio e adattamento copertine, incollatura, fascicolatura, imbastitura, impressione in oro, rilegatura a spirale e a punto metallico); rilegatura e finissaggio di carta e cartone stampati, tramite piegatura, stampigliatura, foratura, fustellatura, goffratura, incollatura, laminatura; servizi finalizzati alla corrispondenza: personalizzazione, imbustamento e preparazione alla spedizione; altre attività di finissaggio quali: fustellatura, stampigliatura e copia in Braille

18.14.00 Legatoria e servizi connessi

40.

Riparatore di elettrodomestici e apparecchi elettronici

Attività di manutenzione e riparazione di computer, periferiche, telefoni di tutti i tipi, altre apparecchiature per le comunicazioni, prodotti elettronici di consumo audio e video, elettrodomestici e articoli per la casa e il giardinaggio

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio

41.

Riparatore di macchinari e utensili

Attività di riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, utensileria ad azionamento manuale, macchine di impiego generale, forni, fornaci e bruciatori, macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori), attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, altre macchine di impiego generale, altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili), apparecchi per uso domestico non elettrici e altri beni per uso personale e per la casa

33.11 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo

33.12 Riparazione e manutenzione di macchinari

95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a.

42.

Serramentista / Produttore di casseforti

Attività di fabbricazione, posa in opera, manutenzione e riparazione di porte, finestre e loro telai, infissi, imposte e cancelli in metallo, pareti divisorie in metallo da fissare al pavimento, e/o di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate

25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.

Stiratore (senza attività di tintolavanderia e senza mercerizzazione)

Attività di apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, sanforizzazione di tessili e di articoli tessili, inclusi gli articoli di vestiario; pieghettatura di tessuti e lavori simili; stiratura, applicazione di etichette su capi di abbigliamento, piegatura

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

44.

Tappezziere

Attività di creazione/ riparazione di imbottiture e rivestimenti di stoffa, pelle o altri materiali per mobili imbottiti come divani, poltrone, sedie, interni di auto e veicoli, barche, ovvero di rifinitura e imbottitura di pareti con carta e stoffe

95.24.02 Laboratori di tappezzeria

45.

Vetraio

Attività di posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri ecc., e/o di riparazione di articoli in vetro

33.19.03 Riparazione di articoli in vetro

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

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Allegato 3
(Articolo 34, comma 1, lettera b))

Sostituisce l'Allegato 1 al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:

«Allegato 1
(Articolo 21, comma 3)

ENTE

Popolazione post censimento 1° gennaio 2020

Funzione Utilità CM

Mediana IVSM (2018)

Funzione Utilità popolazione e mediana (quadrato)

Assegnazione TOTALE

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

3.034.410

1.742

111,3

21.578.808

351.207.758

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

4.253.314

2.062

99,2

20.294.907

330.311.511

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

3.265.327

1.807

97,1

17.037.340

277.292.703

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

2.230.946

1.494

98,1

14.374.162

233.947.918

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

1.222.988

1.106

104,4

12.053.470

196.177.292

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1.072.634

1.036

104,9

11.396.638

185.486.966

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

1.230.205

1.109

100,4

11.180.370

181.967.074

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

995.517

998

98,4

9.660.832

157.235.707

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

1.021.501

1.011

97,8

9.667.120

157.338.045

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

613.887

784

101,8

8.119.696

132.152.814

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

826.194

909

97,7

8.676.212

141.210.434

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

848.829

921

96,5

8.579.554

139.637.277

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

530.967

729

100,0

7.286.748

118.596.100

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

422.840

650

97,8

6.219.647

101.228.402

TOTALE

2.703.790.000

»

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* Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024

(1) Per le attività indicate nelle tabelle, a seconda delle caratteristiche dell'attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l'eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell'apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio. A titolo esemplificativo:
- in caso di scarichi idrici, è necessario verificare l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di AUA o di dichiarazione di assimilazione agli scarichi idrici domestici;
- in caso di emissioni in atmosfera, è necessario verificare se l'attività rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativo all'autorizzazione c.d. «in deroga» alle emissioni in atmosfera e, in particolare, se sia riconducibile all'elenco di impianti e attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla parte V del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero se rientri nell'autorizzazione ordinaria all'emissioni di cui all'articolo 260 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con conseguente obbligo di AUA;
- è necessario verificare l'eventuale ricorrenza di adempimenti in materia di impatto acustico (L. 447/1995 e D.P.R. 227/2011);
- in caso di detenzione o impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) e' necessaria la SCIA per la prevenzione incendi.
Per le attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti e bevande è sempre necessario presentare la notifica sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
Resta fermo che la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) sono soggette alla SCIA per la prevenzione incendi.»

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