PDL 1749

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1749

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRANCESCO SILVESTRI

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione

Presentata il 29 febbraio 2024

torna su

Onorevoli Colleghi! – A causa dell'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce), la rata dei mutui è aumentata del 47 per cento nella media nazionale con picchi, in alcuni casi, del 70 per cento.
Gli studi condotti dalle associazioni di settore attestano che oltre duecentomila famiglie italiane con un mutuo a tasso variabile non sono riuscite a rimborsare una o più rate nell'ultimo anno in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse.
L'effetto dell'incremento dei tassi di interesse sta avendo ripercussioni anche sul mercato immobiliare e sul mercato dei mutui.
I dati statistici notarili, infatti, mostrano come nel primo semestre dell'anno 2023 le compravendite immobiliari sono diminuite dell'8,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Nel primo trimestre dell'anno 2023 la diminuzione dei prestiti bancari è stata pari al 25,9 per cento e si è accentuata nel secondo trimestre del medesimo anno con una diminuzione del 32,6 per cento.
Per l'intero anno 2023, sulla base dello studio statistico a cura del Consiglio nazionale del notariato e dei nuovi dati semestrali, ci si aspetta un calo del mercato del 10,5 per cento e un calo dei mutui del 23 per cento.
L'ultimo bollettino mensile diffuso dall'Associazione bancaria italiana evidenzia che gli andamenti dell'economia italiana e dell'area dell'euro mostrano che gli effetti della politica monetaria restrittiva realizzata dalla Bce continuano a manifestarsi.
Sulla base di prime stime del SI-ABI il totale dei prestiti a residenti in Italia (settore privato più amministrazioni pubbliche al netto dei pronti contro termine con controparti centrali) nel mese di gennaio 2024 ammonta a 1.665,5 miliardi di euro, con una variazione annua pari a -2,8 per cento (-3,3 per cento nel mese precedente). I prestiti a residenti in Italia nel settore privato sono risultati, nello stesso mese, pari a 1.420 miliardi di euro, con un calo del 2,6 per cento rispetto all'anno precedente.
I prestiti a famiglie e società non finanziarie sono pari a 1.279 miliardi di euro con una variazione annua pari a -2,9 per cento (-2,5 per cento nel mese precedente).
Sebbene in leggero calo, anche nel mese di gennaio 2024 il tasso sui nuovi prestiti in euro alle famiglie per l'acquisto di abitazioni – che sintetizza l'andamento dei tassi fissi e variabili ed è influenzato anche dalla variazione della composizione fra le erogazioni in base alla tipologia di mutuo – è risultato pari al 3,99 per cento, il doppio rispetto al tasso applicato nel mese di giugno 2022.
Di contro, i recenti dati di bilancio pubblicati dagli istituti di credito hanno confermato la crescita record dei ricavi in conseguenza del margine di interesse favorevole.
La tassazione dei profitti bancari di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, non ha generato alcun effetto positivo in termini di gettito dal momento che gli istituti di credito, compresi quelli collegati a società a partecipazione pubblica, come il Mediocredito centrale, si sono avvalsi della facoltà, concessa dalla normativa vigente, di destinare le imposte dovute al proprio rafforzamento patrimoniale.
La possibilità di destinare a riserva patrimoniale l'imposta dovuta ha consentito peraltro agli istituti di credito anche di liberare le risorse per accantonamento sui crediti, generando un ulteriore beneficio indiretto in termini di maggiori utili.
Occorre inoltre tenere conto che la stessa riserva patrimoniale può essere in qualsiasi momento svincolata, anche per finalità connesse alla distribuzione degli utili.
In conseguenza del contesto descritto, persiste la necessità di introdurre misure perequative al fine di contenere gli effetti del rincaro dei prodotti finanziari in linea con le iniziative assunte in altri Paesi europei.
La presente proposta di legge, nel proseguire il percorso già avviato con la precedente proposta di legge presentata dallo stesso firmatario il 15 marzo 2023 (atto Camera n. 996), si pone l'obiettivo di perseguire tale finalità introducendo le opportune modifiche alla disciplina dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse nel frattempo introdotta dal citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023.
In particolare, da un lato, si prevede una proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria all'anno 2024 e, dall'altro lato, si apportano correttivi alla disciplina di cui al medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, al fine di garantire il gettito necessario all'introduzione di misure di sostegno per contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse.
Nel dettaglio, la proposta di legge si compone di un solo articolo.
Il comma 1 prevede la finalità dell'intervento estendendo l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse all'anno 2024.
In considerazione dell'obiettivo fissato al comma 1, il comma 2 apporta le necessarie modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023.
In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 26 estendendo all'anno 2024 l'applicazione dell'imposta.
La lettera b) modifica il comma 2 dell'articolo 26 stabilendo le modalità di determinazione dell'imposta per l'anno 2024.
La lettera c) apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 26 escludendo l'applicazione del tetto massimo al prelievo con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2024.
La lettera d) inserisce il nuovo comma 4-bis dell'articolo 26 per stabilire il termine di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2024. Si prevede che l'imposta straordinaria debba essere pagata mediante un versamento in acconto e un versamento a saldo. L'entità dell'acconto, da versare entro il 30 settembre 2024, è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 2023 o al diverso valore destinato alla riserva di cui al comma 5-bis con riferimento al medesimo esercizio. Il versamento a saldo, invece, è dovuto entro il 30 giugno 2025, mentre per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Il nuovo comma 5-bis, introdotto dalle modifiche di cui alla lettera e), pur preservando per l'anno 2023 il regime opzionale previsto con riferimento al versamento dell'imposta straordinaria, mira a rimuovere gli effetti distorsivi derivanti dalla disposizione per quanto concerne il maggiore beneficio fiscale. Per tale motivo, si prevede il versamento, a titolo di imposta sostitutiva, di un importo pari al 10 per cento del valore della riserva non distribuibile, costituita nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 26, che deve essere versata entro il 30 giugno 2025.
La lettera f), invece, introduce il nuovo comma 5-ter che esclude l'applicazione del regime opzionale di cui al comma 5-bis, con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2024.
Infine, le modifiche di cui alla lettera g) mirano a garantire la destinazione del maggior gettito conseguibile dal versamento dell'imposta a finalità di sostegno mirate in favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'aumento dei tassi di interesse anziché a finalità generali di riduzione della pressione fiscale. Si prevede, infatti, che le maggiori risorse conseguite dall'applicazione dell'imposta debbano essere versate in un apposito fondo per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro, nonché di titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. È stabilito altresì che il contributo possa essere riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2024, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2024 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2024, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante:

a) un versamento a titolo di acconto, entro il 30 settembre 2024, determinato in misura pari al 10 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 2023 o al diverso valore destinato alla riserva di cui al comma 5-bis con riferimento al medesimo esercizio;

b) un versamento a saldo, entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2024»;

g) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «per essere assegnate al finanziamento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro, nonché di titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subìto una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo».

torna su