PDL 1748

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1748

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BORRELLI, GRIMALDI, ZARATTI, ZANELLA, BONELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI

Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Presentata il 29 febbraio 2024

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Onorevoli Colleghi! – Fino al 2019 l'imposta municipale propria (IMU) non era dovuta, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Successivamente, a seguito della procedura d'infrazione n. 2018/4141 e della successiva messa in mora ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, il Parlamento italiano in sede di approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020), ha approvato una disposizione che, non assimilando più i suddetti immobili alla cosiddetta «prima casa», ha abrogato il citato regime di esenzione, uniformandosi così ai dettami unionali che contestavano alla normativa italiana: 1) la violazione dell'articolo 18 del TFUE, in quanto riservava trattamenti discriminatori a motivo della diversa cittadinanza dei soggetti; 2) la violazione dell'articolo 63 del TFUE in quanto, a motivo del diverso trattamento fiscale, rendeva meno appetibili, per i cittadini transfrontalieri rispetto a quelli italiani, l'investimento di capitali in Italia. A fronte di tali contestazioni, l'Autorità italiana, con riferimento all'agevolazione riconosciuta ai soggetti beneficiari di trattamento pensionistico, ha replicato che il trattamento di favore riservato al pensionato italiano all'estero rispondeva alla finalità sociale di incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con il Paese di appartenenza, stimolandolo a mantenere nel territorio nazionale la titolarità di un immobile, ossia una situazione che si distingue da quella del cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea che, continuando a risiedere all'estero, risulti aver acquistato, in Italia, un'unica abitazione non di lusso, opponendo così, in difetto di un'oggettiva omogeneità tra le due fattispecie considerate, che non sarebbero stati applicabili i richiamati articoli 18 e 63 del TFUE.
Attualmente, senza il ripristino del citato regime agevolativo, i cittadini italiani residenti all'estero sono sottoposti a una doppia imposizione, dovuta alla sovrapposizione delle pretese avanzate da due o più Stati rispetto a una medesima fattispecie imponibile, ossia, da un lato, l'applicazione dell'IMU sulla cosiddetta «seconda casa» di proprietà in Italia e, dall'altro lato, la tassazione prevista nel Paese in cui gli stessi hanno la propria residenza fiscale.
Con la presente proposta di legge si intende superare questa iniquità attraverso il ripristino del precedente regime fiscale che esonerava i nostri connazionali che risiedono all'estero e che sono iscritti nell'AIRE dal pagamento dell'imposta municipale propria rispetto all'unica unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla lettera c) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino iscritto nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».
3. Al reintegro delle minori entrate dei comuni derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutate in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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