PDL 1739

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1739

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MIELE, BOF, CAVANDOLI, DI MATTINA, PIERRO

Delega al Governo per la riorganizzazione dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado con la previsione della durata quadriennale dei corsi di studio

Presentata il 26 febbraio 2024

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Onorevoli Colleghi! – Secondo l'ordinamento vigente, di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito della revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico che ha previsto la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, sono stati adottati i regolamenti di riordino degli istituti di istruzione secondaria superiore da cui si evince che i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado continuano ad avere durata quinquennale e sono articolati in due bienni, di cui il primo finalizzato all'assolvimento dell'obbligo scolastico, e nel quinto anno, al termine del quale è previsto l'esame di Stato che dà accesso all'istruzione post-secondaria (universitaria e no).
A partire dall'anno scolastico 2018/2019 è stato attivato il Piano nazionale di innovazione ordinamentale di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, che prevede la riduzione di un anno della durata dei percorsi scolastici, destinato a cento classi prime di istituzioni scolastiche statali e paritarie dei licei e degli istituti tecnici, alle quali hanno aderito altri novantadue istituti scolastici.
La sperimentazione di percorsi quadriennali assicura l'insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo di studi di riferimento, compreso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, facendo ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative, alla didattica digitale e all'utilizzo di tutte le risorse strumentali e professionali disponibili nell'organico dell'autonomia.
Si tratta a tutti gli effetti di una sperimentazione che punta a ridurre il netto divario fra il nostro Paese e il resto d'Europa che permette di far uscire i ragazzi dalle aule a diciotto anni, come avviene da tempo, praticamente in metà dei Paesi dell'Unione europea (tredici su ventisette), tra cui la Spagna, la Francia, il Portogallo, l'Ungheria e la Romania, nonché nel Regno Unito.
In questa direzione muove anche l'istituzione della filiera formativa tecnologico- professionale, oggetto di un disegno di legge recentemente approvato dal Senato della Repubblica (atto Senato n. 924), e di cui si auspica una rapida calendarizzazione da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati affinché possa divenire al più presto una legge dello Stato.
Il sistema d'istruzione nazionale necessita di una revisione complessiva che coniughi l'elevata qualità degli insegnamenti, da sempre riconosciuta anche all'estero, con un modello più moderno che porti i nostri giovani a iscriversi all'università o all'ingesso nel mondo del lavoro alla stessa età dei loro coetanei europei.
Tenuto conto delle valutazioni della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e del merito, concernenti i risultati del Piano di innovazione ordinamentale di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 567, e 2 febbraio 2018, n. 89, come emergenti dalla relazione del Comitato scientifico nazionale, costituito con decreto del medesimo Ministro 21 maggio 2018, n. 41, in esito al primo anno dei percorsi quadriennali, nonché dalla relazione elaborata dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) a seguito dell'esame degli esiti relativi al terzo anno dei medesimi percorsi, e anche sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza alla missione 4, componente 1, riforma 1.4, che prevede l'ampliamento – passando da cento a mille classi – della sperimentazione relativa ai percorsi quadriennali dei licei e degli istituti tecnici quale ottima pratica, la presente proposta di legge reca una delega al Governo per il parziale riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione affinché diventi quadriennale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per il parziale riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, anticipare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e favorire una formazione adeguata alle esigenze del tessuto socioeconomico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali in materia di istruzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi di parziale riordino del secondo ciclo di istruzione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la scuola secondaria di secondo grado ha durata quadriennale e si articola in percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali. L'attività didattica si sviluppa in due bienni;

b) il piano di studi deve assicurare agli studenti e alle studentesse il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze trasversali e l'orientamento, previsti per il quinto anno di corso, entro il termine del quarto anno, eventualmente provvedendo all'adeguamento e alla rimodulazione del calendario scolastico annuale e dell'orario settimanale delle lezioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di compensare, almeno in parte, la riduzione di una annualità del percorso scolastico;

c) il piano di studi garantisce l'insegnamento di tutte le discipline già previste dall'indirizzo di studi di riferimento, ivi compreso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, con particolare riferimento alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile;

d) la promozione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, l'utilizzo delle più elevate tecnologie digitali, il ricorso alle attività laboratoriali, l'adozione di metodologie di apprendimento innovative, lo sviluppo dell'insegnamento con metodologia Content and language integrated learning (CLIL) e il rafforzamento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM);

e) la garanzia dell'invarianza delle dotazioni organiche e, comunque, dell'assenza di esuberi di personale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette apposita relazione al Parlamento, corredata dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili.
6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge o recanti le disposizioni eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con altre leggi dello Stato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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