PDL 1731

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1731

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

Presentata il 21 febbraio 2024

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Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge, recante «Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano» da sottoporre, per la sua approvazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, si vuole sottoporre all'attenzione del legislatore un fenomeno sociale che è sorto nei secoli e che abbraccia vari interessi sociali, culturali, storici ed ambientali(1).
Nello specifico si tratta di rivisitare e precisare uno statuto dei manufatti e delle macchine da pesca presenti in determinate e peculiari zone e contesti ambientali particolari, già sottoposti a vincoli conservativi ovvero certamente meritevoli di tutela e salvaguardia, in quanto espressione della tradizione e dell'opera d'ingegno di determinate popolazioni che, attraverso i secoli, hanno pensato e realizzato questi manufatti e macchine da pesca, spinti anche dalla necessità di soddisfare esigenze primarie.
Essi si trovano in molte parti del territorio nazionale e, a seconda dei luoghi e della tipologia di manufatti, vengono denominati trabocchi (Abruzzo), trabucchi (Molise e Puglia garganica), caliscendi (Porto di Giulianova-Abruzzo), bilancini (lungo i maggiori fiumi e laghi italiani) o i bilancioni e i capanni da pesca delle valli di Comacchio(2).
È evidente che la specifica ricostruzione è ben presente e può valere per le altre tipologie di manufatti e macchine da pesca presenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale e altre aree di tutto il territorio italiano, come sopra ricordato, ovviamente con le variabili locali, sociali, storiche, culturali e ambientali che impongono interessi generali e non meramente economici. Anche sulla base di tali oggettive premesse, così sintetizzate, il fenomeno meriterebbe dunque tutela e salvaguardia con una piena qualificazione giuridica, e cioè uno statuto peculiare e un regime amministrativo regolatorio, per favorire la valorizzazione coniugata con la conservazione di un peculiare e unico patrimonio sociale, culturale e ambientale formatosi nei secoli.
Un esempio virtuoso in tal senso, che appare emblematico e coerente con le finalità di coordinamento con l'ordinamento nazionale, e in particolare con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e con il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è rappresentato dalla legge della regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7 (recante integrazioni e modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 13, e alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 71), che racchiude disposizioni relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi della costa teatina, nonché di quelli da molo, anche detti «caliscendi» o «bilancini», della costa abruzzese.
La normativa più recente è stata adottata a completamento di un percorso avviato con la legge regionale n. 93 del 1994, recante «Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese», con la quale la regione Abruzzo ha inteso «perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai trabucchi della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi». Con l'ulteriore precisazione che «i trabocchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il “quadro d'insieme”», sono considerati e tutelati «quali beni culturali primari».
L'impostazione generale di tale corpus legislativo regionale, parzialmente ripreso in questa sede, è stata avallata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 2020, la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della citata legge della regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione agli articoli 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tra l'altro, nella sentenza, oltre a ribadire l'obbligo di «conformarsi alle prescrizioni statali relative agli ambiti edilizio, igienico-sanitario, sicurezza e antincendio», la Consulta ha precisato che «La destinazione ad attività di ristorazione (...) non si pone in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale, essendo piuttosto rivolta alla sua valorizzazione in funzione di un richiamo turistico appositamente regolamentato in modo appropriato». Evidentemente si tratta di una precisazione del più generale principio di osservare le regole che disciplinano le attività consentite e compatibili con la conservazione e il rispetto del quadro d'insieme ambientale che caratterizza la storica ubicazione di tali manufatti e macchine da pesca che, di regola, sono un numerus clausus, cioè di un numero ben preciso e definito a livello locale e non incrementabile(3).
Ciò posto, lo scopo della proposta di legge è quello di armonizzare con l'ordinamento nazionale e dell'Unione europea il concetto di valori sociali, culturali e ambientali tradizionali e tipici di determinati territori e della popolazione nativa con le ampie e variegate ricadute sul piano sociale, culturale, economico e ambientale che potremmo sintetizzare dando contenuto al concetto di «sviluppo sostenibile», collegato alla possibile attivazione di forme di economia circolare. Il concetto è riferibile al particolare fenomeno che ha assunto caratteri di peculiarità e unicità a livello internazionale, tanto da suscitare anche interesse come patrimonio immateriale dell'umanità, così come è avvenuto per il fenomeno storico, sociale ed economico della transumanza in Abruzzo.
I profili della tutela e della valorizzazione dell'evoluzione secolare di tali manufatti tradizionali da sempre hanno suscitato l'attenzione anche per importanti ricadute sul piano socio-economico per il settore del turismo, e dell'indotto che genera, sempre in linea con i princìpi dello sviluppo sostenibile, ripresi oggi dagli articoli 9, terzo comma, e 41, commi secondo e terzo, della nostra Carta fondamentale, novellati con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, chiarendo definitivamente che tali manufatti e macchine da pesca, evidentemente non sono considerabili alla stessa stregua degli stabilimenti balneari.
Tale oggettiva diversità «ontologica» e fisica, oltre alle peculiarità sopra illustrate, li sottrae indubbiamente all'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta «direttiva Bolkestein», e li attrae solo al regime derogatorio in essa presente e recepita nel nostro ordinamento dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che nel comma 3 fissa il principio e precisa che nei provvedimenti finali deve essere indicata la procedura seguita. Ulteriori argomenti a supporto della oggettiva esclusione – a livello unionale con ricadute oggettive nel nostro ordinamento – si evincono dagli articoli 12, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), della direttiva stessa.
Riguardo all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva citata, il regime derogatorio in esso previsto come facoltà riconosciuta agli Stati membri in presenza di motivi imperativi viene ancor prima ammesso anche nel considerando n. 40 della medesima direttiva 2006/123/CE che precisa e chiarisce quanto segue: «La nozione di "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria».
Di poi, l'articolo 15 offre la possibilità di supportare nel caso in esame una deroga alla direttiva Bolkestein in casi del tutto peculiari volti a individuare un'ipotesi di deroga dell'articolo 12, paragrafo 3, citato con riferimento a requisiti che indichino profili non discriminatori e come tali utilizzabili ai fini della legittimità di valorizzazione delle specificità peculiari. L'articolo 15 prevede una lista di requisiti da valutare da parte degli Stati membri che sono chiamati a verificare se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. All'esito, gli Stati membri sono chiamati ad adattare le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni. Con maggiore sforzo chiarificatore, il paragrafo 2 dell'articolo 15 risponde codificando le pronunce della Corte e indica una serie di requisiti specifici non discriminatori che possano ammettere un regime diverso, giustificato anche da un motivo imperativo di interesse generale, incluso un legittimo interesse di terzi, come ammesso dal ricordato considerando n. 40.
Tra questi, rilevano ai nostri fini quelli indicati dello stesso articolo 15, paragrafo 2, lettera a), in generale, e più in particolare dalla lettera d), da leggere in uno anche come combinato disposto, dal momento che sintetizzano le specificità e le limitazioni poste, ad esempio, dalle leggi regionali Abruzzo n. 7 del 2019 e n. 93 del 1994 per questo tipo di manufatti e macchine da pesca, ben individuati nel numero, mappati e censiti in numero di 32 di cui ben 11 vincolati dalla competente soprintendenza.
Più precisamente, secondo la direttiva non sono discriminanti: a) restrizioni quantitative o territoriali (come detto) in funzione della storia culturale di una determinata popolazione ubicata, ad esempio, lungo la cosiddetta «costa dei trabocchi»; d) requisiti che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività, svolta nei secoli dalle famiglie dei cosiddetti «traboccanti». Orbene, sul piano giuridico e su quello sostanziale, per quanto riguarda i manufatti e le macchine da pesca, nelle diverse tipologie in cui si estrinsecano nelle specifiche realtà territoriali nel nostro Paese, appare utile e ammissibile prevedere un regime amministrativo diverso.
Tale diversità, oltre che consentita da motivi imperativi di interesse generale, è conforme al criterio cumulativo della non discriminazione e della proporzionalità e della necessità di tutelare interessi storico-culturali, socio-economici, ambientali e territoriali specifici.
Ne consegue che l'ordinamento dell'Unione europea e il nostro sistema regolatorio, in ragione della natura specifica dei manufatti, mostrano di ammettere requisiti che possano riservare, per un dato lasso temporale, l'uso esclusivo del demanio e l'esercizio dell'attività consentita a determinati prestatori, mediante l'utilizzo dei manufatti e delle macchine da pesca in esame(4). Ciò posto, messa in disparte l'annosa questione relativa alle concessioni pertinenti agli stabilimenti balneari, che non riguardano il caso in esame, ad ulteriore precisazione e supporto della deroga proposta per i manufatti e macchine da pesca a tutela di interessi nazionali, espressione di significative e peculiari tradizioni locali e dell'opera d'ingegno di una determinata popolazione, giova segnalare quanto rileva e deriva in generale dal diritto dell'Unione europea.
In più occasioni la Corte europea di giustizia che, com'è noto, è una fonte di diritto anche nel nostro ordinamento, ha avuto modo di consolidare alcuni princìpi che militano in favore e giustificano eventuali deroghe. La Corte di giustizia ha, infatti, dichiarato che «la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata soltanto da norme giustificate da motivi imperativi di pubblico interesse e che si applicano ad ogni persona o impresa che svolga un'attività sul territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non sia salvaguardato dalle norme alle quali è soggetto il prestatore nello Stato membro in cui è stabilito». Gli stessi princìpi sono stati affermati anche con riguardo all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): sempre secondo la Corte, infatti, una restrizione alla libertà di stabilimento, che sia applicabile senza discriminazioni basate sulla nazionalità, può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che essa sia atta a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo.
Fra i motivi imperativi ritenuti idonei a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal Trattato, vanno tra gli altri segnalati, a titolo esemplificativo, la protezione dell'ambiente e la razionale gestione del territorio. Per contro, le finalità di natura puramente economica non costituiscono un motivo imperativo di interesse generale. Con maggiore sforzo esplicativo va precisato che la distinzione sulla matrice, normativa o giurisprudenziale, del motivo giustificativo non è priva di conseguenze. Infatti, mentre ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica possono essere invocati dagli Stati membri anche per giustificare disposizioni nazionali direttamente discriminatorie sulla base della nazionalità, i motivi imperativi di interesse generale individuati dalla Corte di giustizia possono legittimare soltanto le normative nazionali che si applicano indistintamente a tutti coloro che esercitano una determinata attività sul territorio di uno Stato membro e che danno luogo ad una discriminazione indiretta, ovvero le misure che, pur essendo applicate nel territorio dello Stato ospitante senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità, nei fatti determinano restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi per gli operatori economici provenienti da altri Stati membri. Ed è proprio quello che accade per le attività storiche legate ai manufatti e macchine da pesca in questione, frutto dell'operosità delle persone native e stanziali in un determinato territorio, che si sono tramandate tecniche costruttive e buone pratiche gestionali di generazione in generazione, spesso prima che il nostro ordinamento stabilisse delle regole ben precise per l'utilizzo del demanio di che trattasi. Peraltro, si tratta in realtà anche di situazioni uniche e peculiari che spesso non sono state oggetto di nessun tipo di funzione regolatoria.
In ogni caso, in linea di principio, in mancanza di misure di armonizzazione adottate a livello europeo che definiscano i provvedimenti necessari a garantire la protezione dei legittimi interessi sopra indicati, spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono assicurare la tutela di tali interessi, nonché il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Gli Stati devono, tuttavia, agire nei limiti tracciati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale richiede che le misure adottate siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, senza eccedere quanto strettamente necessario per il suo raggiungimento. In estrema sintesi, poiché si tratta di un fenomeno diverso dalle questioni in essere per gli stabilimenti balneari, nel caso dei trabocchi sussistono tutti i presupposti per disciplinare la deroga all'applicazione del quadro di riferimento generale e per il rilascio delle concessioni demaniali per l'uso e l'occupazione di tali aree rientranti nel demanio stesso da parte dei proprietari e titolari dei manufatti e macchine da pesca.
Occorre infatti introdurre regole che effettivamente rispondano alla finalità di governare e circoscrivere l'area complessiva destinata alla valorizzazione dei manufatti e macchine da pesca in funzione sia dell'ottimizzazione dei flussi turistici (cui è strumentale, ad esempio, la regolazione delle attività compatibili) sia di un più fruibile soddisfacimento, ove possibile, delle attività didattico-culturali (anche extra-regionali) demandate alla promozione della storia dei manufatti, come riferibile alla disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone con disabilità, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e del territorio, comprendendosi in essa anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale e del quadro d'insieme di un determinato territorio.
Con queste finalità, il quadro di riferimento interno appare pienamente compatibile con le deroghe ammesse dal paragrafo 3 dell'articolo 12 della direttiva che consentono agli Stati membri di «tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario». E ciò nei limiti e con le precisazioni che non si tratta di disposizioni discriminatorie, come previsto nel ricordato articolo 15, paragrafo 2, lettera a), in generale e più in particolare dalla lettera d) della direttiva stessa. Ne deriva che, in relazione alla peculiarità del caso che rientra appieno nelle ipotesi derogatorie, nel quadro di riferimento regolatorio appena considerato prevalgono le norme interne del vigente codice della navigazione, di cui al regio decreto 31 marzo 1942, n. 327, e i princìpi affermati dalla giurisprudenza amministrativa di vertice. Nell'esercizio di tali funzioni, a monte e a valle del procedimento per il rilascio delle prescritte concessioni e titoli demaniali, possono essere adottate misure puntuali che prevedano che debba e possa essere data priorità e preferenza ai soggetti già in possesso dei manufatti e titolari delle concessioni da molti anni. Del resto, appare del tutto ragionevole riferire il requisito della pregressa titolarità agli anni (ad esempio 5 anni) precedenti a quello di svolgimento della procedura selettiva come disciplinata dal codice della navigazione, in quanto direttamente espressivi dell'attività svolta dal richiedente, a fini di tutela della continuità dell'attività stessa svolta da prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività, sviluppata nei secoli dalle famiglie dei cosiddetti «traboccanti». E ciò in quanto direttamente espressiva anche dell'attività concreta svolta dal richiedente, in virtù delle peculiari tecniche realizzative tradizionali e che rientrano appieno in una forma di tutela della proprietà intellettuale rappresentata appunto dall'opera d'ingegno antica di alcuni maestri d'ascia che hanno tramandato di generazione in generazione le tecniche realizzative e la scelta dei materiali più idonei, che certamente non possono essere frutto di procedure amministrative. Non a caso, ad esempio e come accennato, la soprintendenza di Chieti ha proposto e ottenuto l'apposizione del vincolo puntuale su ben 11 dei circa 32 trabocchi esistenti appunto sulla costa dei trabocchi, riconoscendone il valore tradizionale delle tecniche costruttive e dei materiali utilizzati. Per quanto appena illustrato, si sottopone all'esame, per eventuale approvazione e formalizzazione in legge, della presente proposta di legge, secondo il seguente articolato.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha ad oggetto la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca ubicati in particolari aree del territorio nazionale come espressione della storia, della cultura e della tradizione locale e realizzati con tecniche tradizionali, frutto dell'ingegno della popolazione locale sviluppatosi nei secoli per soddisfare esigenze primarie nel particolare contesto ambientale, sociale ed economico di un determinato ambito del territorio italiano.
2. La presente legge ha la finalità di tutelare e favorire la valorizzazione della specificità dei manufatti di cui al comma 1, tipici e caratterizzanti l'identità dell'ambiente, dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale ambientale, storico e tradizionale, che può svolgersi in armonia con l'utilità sociale governata con ogni misura utile per garantire lo sviluppo sostenibile e un'economia circolare in modo da salvaguardare e tutelare gli interessi primari nazionali coinvolti e non recare danno alla salute, all'ambiente e alla sicurezza, con modalità idonee a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso.
3. Ai sensi della presente legge, sono sottoposti alla tutela e alla salvaguardia i manufatti e le macchine per la pesca esistenti e, attraverso la loro ricostruzione, quelli eventualmente crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza e superficie originaria. Con solo valore esemplificativo e non esaustivo, per «manufatti e macchine da pesca» si intendono i cosiddetti trabocchi o trabucchi, i cali-scendi, i bilancini nonché i manufatti di qualsiasi tipo, anche galleggianti e ancorati, dotati di strumenti e reti da pesca esistenti sulle coste, nei porti nonché presso le rive dei laghi e dei fiumi, sempre che sia possibile accertarne, anche storicamente, l'esistenza e il possesso delle caratteristiche tradizionali del particolare contesto ambientale, sociale ed economico di un determinato territorio.
4. Le regioni possono emanare disposizioni per perseguire l'obiettivo di attuare una puntuale valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai manufatti per la pesca, promuovendone il recupero e un'utilizzazione non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti di cui al comma 2 e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime nei limiti e in quanto compatibili.

Art. 2.
(Esclusione e regime amministrativo applicabile)

1. I manufatti e le macchine per la pesca di cui all'articolo 1 della presente legge sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Ad essi si applica il regime derogatorio di cui alla presente legge, sussistendo motivi imperativi di interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, di salvaguardia e di conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinanti contesti, secondo quanto stabilito nell'articolo 41, commi secondo e terzo, della Costituzione.
2. Ferme restando le rispettive competenze e funzioni amministrative attribuite allo Stato, attraverso le proprie articolazioni periferiche e agenzie, alle regioni, ai comuni e agli altri enti locali, i manufatti di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per le attività tradizionali per le quali sono stati realizzati nonché per ogni altra attività consentita, anche in funzione di un richiamo turistico regolamentato, che non si ponga in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale e che sia indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali, nel rispetto della salute e della sicurezza.
3. I manufatti e le macchine per la pesca come definiti all'articolo 1 possono essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o altro titolo demaniale, come stabilito nel libro primo, titolo II, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 31 marzo 1942, n. 327, e nel relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, secondo il modello procedimentale previsto dagli articoli 37 del citato codice della navigazione e 18 del relativo regolamento di esecuzione. Ai fini di cui al comma 2 è data priorità e preferenza in favore di prestatori particolari, a motivo della natura specifica delle attività connesse, e che abbiano avuto la pregressa titolarità del bene in quanto direttamente espressiva dell'attività realizzativa svolta dal richiedente, a fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali.
4. Il rilascio della concessione e di ogni altro titolo demaniale prescritto ai sensi del comma 3 avviene su apposita istanza di parte ed è il presupposto necessario per richiedere e ottenere ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato previsti per svolgere ogni diversa attività sociale, culturale, turistica ed economica consentita dai luoghi e dall'ambiente, che non si ponga in contrasto con i princìpi della presente legge, secondo i dettami dello sviluppo sostenibile e dell'economia sociale e circolare.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
(Disposizioni finali e rinvio)

1. In sede di prima applicazione della presente legge restano valide ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciato ed efficace alla data di pubblicazione della legge medesima.
2. Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la scadenza del titolo demaniale, devono essere avviate le procedure indicate al comma 4 dell'articolo 2. Le procedure devono concludersi entro il successivo 31 marzo e il termine può essere interrotto una sola volta per eventuali e motivate necessità istruttorie.
3. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, oltre al codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e al relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le leggi regionali e, in quanto applicabili, le disposizioni e i princìpi che disciplinano la materia e gli usi consentiti dalla presente legge e da ogni altra disposizione vigente, nonché dai richiamati princìpi dell'ordinamento europeo.

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(1) Tale approccio pare possa mettere insieme frammenti aviti di una sorta di diritto naturale nato dalla necessità con il più recente modello della demarchia (Feliciano Benvenuti) che bene si inserirebbe nel processo di costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, segnando un notevole progresso verso una rinnovata concezione del cittadino nella società, ispirata al dichiarato intento di difendere e promuovere il pieno sviluppo della persona umana in consonanza con i valori e i princìpi fondativi del nuovo assetto costituzionale.

(2) Di recente, la Scuola di Giornalismo della LUISS ha dedicato ampio approfondimento sulla peculiarità storica, sociale economica ed ambientale del fenomeno, consultabile attraverso il link https://zetaluiss.it/2023/06/08/trabocco-macchina-da-pesca-abruzzo/. Da ultimo, la Slow Food Editore, ha pubblicato un volumetto illustrativo della storia e della geografia dei trabocchi abruzzesi, ai quali e correlata la cosiddetta Cozza dei Trabocchi e le cultivar per la produzione di olio extravergine di oliva delle Colline frentane sovrastanti.

(3) La stessa RFI ha istituito la cd. Trabocchi line (come fa ad esempio per Tropea line in Calabria), con servizio di trasporto biciclette e corse dedicate in relazione alla presenza della Via Verde, la pista ciclabile della costa dei Trabocchi collegata al progetto nazionale, sul cui tracciato si è svolta al cronometro di partenza del Giro d'Italia 2023, che è stato oggetto di attenzione mediatica internazionale, con oltre 80 milioni di telespettatori.

(4) Ad esempio i trabocchi e i manufatti presenti nella regione Veneto, candidati a diventare patrimonio dell'Unesco, come illustrato nel convegno svoltosi a Roma, piazza del Parlamento, 19, presso la Sala Matteotti della Camera dei deputati, il 22 febbraio del 2023.

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