PDL 173

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 173

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BENVENUTO, BISA, BOF, CANDIANI, CECCHETTI, MONTEMAGNI

Modifiche all'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valori limite di emissione dell'alluminio in acque superficiali e in fognatura

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge apporta modifiche alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del cosiddetto codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) con l'obiettivo di aggiornare la normativa vigente relativa ai valori limite di emissione dell'alluminio nelle acque reflue industriali, derivanti da lavorazioni di trattamento superficiale (quali, ad esempio, anodizzazione, pretrattamenti alla verniciatura, eccetera) effettuate da imprese operanti nel territorio nazionale. Tale normativa, infatti, risulta penalizzante rispetto a quelle molto più «competitive» in vigore in altri Paesi membri dell'Unione europea, senza peraltro che ne derivino benefìci ambientali o sanitari. Ciò comporta per le imprese italiane una distorsione della concorrenza rispetto ai Paesi europei i cui prodotti sono realizzati nel rispetto di normative più competitive.
Gli attuali limiti di emissione dell'alluminio nelle acque reflue industriali (acque superficiali: 1 mg/L; acque fognarie: 2 mg/L) sono stabiliti dal parametro numero 9 della citata tabella 3.
Le acque reflue derivanti dai processi di lavorazione dell'alluminio (in particolare dall'ossidazione anodica, un processo che rende più duro lo strato superficiale del metallo con la formazione di uno strato di ossido, proteggendolo dalla corrosione) contengono alluminio in quantità più o meno elevate in funzione delle finiture o degli spessori di ossido anodico prefissati. La problematica che richiede un intervento legislativo è relativa al fatto che lo stesso alluminio serve, in realtà, anche per la depurazione di tali acque. Come già evidenziato, i limiti di emissione vigenti in Italia sono più penalizzanti rispetto a quelli più competitivi vigenti in altri Stati membri dell'Unione europea con pari livello di industrializzazione, senza un'apparente ragione. Infatti:

l'alluminio non rientra tra le sostanze attive o tra i prodotti di degradazione che per quantità, modalità di distribuzione e caratteristiche intrinseche di pericolosità possono rappresentare un rischio significativo per l'uomo e per l'ambiente, elencate nel citato allegato 5 (punto 1.2 sulle acque reflue industriali);

i polielettroliti di alluminio vengono comunemente utilizzati come agenti flocculanti nei depuratori consortili a cui è diretto lo scarico delle aziende. Ciò rappresenta una contraddizione: da una parte si impone di eliminare il metallo e dall'altra si chiede di aggiungerlo. A volte sono gli stessi consorzi di gestione dei depuratori a chiedere alle aziende di emettere parti aggiuntive di alluminio.

Poiché il rispetto dei parametri applicabili in Italia impone alle imprese onerosi e non necessari processi di depurazione, le disparità evidenziate tra i limiti di emissione italiani e quelli di altri Paesi membri dell'Unione europea determinano differenze economiche di rilievo tra industrie che operano nel medesimo settore e nello stesso territorio europeo, poiché gli scambi commerciali di molte imprese italiane avvengono al di fuori dei confini nazionali. A ciò si aggiunga che gli attuali limiti, stabiliti per la prima volta ormai quarantatré anni fa dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e poi inseriti senza un'adeguata revisione nel decreto legislativo n. 152 del 2006, non hanno più motivazioni di carattere ambientale alla luce delle migliori tecniche disponibili indicate nel documento «BAT (Best Available Techniques) Reference Document (BREF): Surface Treatment of Metals and Plastics».
Sulla base delle considerazioni esposte, la presente proposta di legge modifica il citato parametro numero 9 della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, uniformando i relativi valori a quelli in vigore in Francia, peraltro non i più permissivi in Europa, come emerge anche dalla seguente tabella.

Stato attuale dei limiti di emissione (espressi in mg/L) in alcuni Stati membri dell'Unione europea

Paese

Valori limiti di emissione in acque superficiali

Valori limiti di emissione in acque fognarie

Francia

2

5

Germania

2

3

Paesi Bassi e Belgio

2

10

Italia

1

2

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di adeguare la normativa italiana a quella in vigore negli altri Stati membri dell'Unione europea, alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro numero 9 «Alluminio» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa allo scarico in acque superficiali, il valore: «= 1» è sostituito dal seguente: «= 2»;

b) nella colonna relativa allo scarico in rete fognaria, il valore: «= 2,0» è sostituito dal seguente: «= 5».

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