PDL 1712

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1712

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2024

Presentata il 14 febbraio 2024

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Onorevoli Deputati! — Con deliberazione della Giunta regionale n. 1248 del 7 settembre 2023, è stata proposta al Consiglio regionale l'approvazione della proposta di legge da presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, accompagnata dalla relazione tecnica relativa alla copertura finanziaria. Nella stessa si è evidenziato che le risorse stanziate a livello nazionale non sono sufficienti per attuare le azioni per lo sviluppo dell'assistenza territoriale, né per applicare i nuovi modelli e standard organizzativi e strutturali stabiliti con il decreto del Ministero della salute n. 77 del 23 maggio 2022, che ha approvato il regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale. Anche con riferimento agli investimenti in sanità previsti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di consentire l'avvio delle strutture operative in esso previste (ad esempio, le Case della comunità, gli Ospedali di comunità, le Centrali operative territoriali) e l'attuazione dei relativi modelli e standard organizzativi, si è ravvisata la necessità di integrare il finanziamento del SSN.
La proposta di legge è stata presentata considerando quanto complessivamente rappresentato a livello nazionale nel Documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome, denominato «Proposte strategiche delle regioni e delle province autonome per i prossimi provvedimenti legislativi della nuova legislatura e sulla legge di bilancio dello Stato 2023-2025» (Prot. n. 7202/C7SAN/CR), nonché ritenendo che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le annualità 2023, 2024 e 2025, come programmato nella legge di stabilità per l'anno 2023 (articolo 1, comma 535, legge n. 197 del 2022), risulti insufficiente per sostenere la programmazione sanitaria anche alla luce dei significativi oneri legati al proseguimento delle misure di contrasto e sorveglianza dell'emergenza pandemica, ormai divenuti strutturali, e all'incremento delle spese energetiche, inflattive e contrattuali. Sono state anche esaminate le recenti proposte di legge presentate alle Camere dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana, aventi ad oggetto il sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2023, ritenendo che le stesse rispondano anche alle esigenze della regione Puglia, in quanto finalizzate ad assicurare certezza nel reperimento delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, nonché a superare definitivamente il sistema dei vincoli assunzionali del personale nella sanità. Si è infine preso atto che la regione Puglia, con la deliberazione della Giunta n. 412 del 2023 e i successivi provvedimenti attuativi, nonostante l'evidente sottofinanziamento del Servizio sanitario nazionale e i minori trasferimenti per saldo di mobilità passiva, ha avviato una nuova fase di governance della spesa sanitaria.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale)

1. A decorrere dall'anno 2024, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato su base annua dello 0,21 per cento del prodotto interno lordo nominale nazionale per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono inoltre comprese le maggiori risorse destinate alla copertura dei fabbisogni correlati all'erogazione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019)

1. Dopo il comma 4.1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è inserito il seguente:

«4.1-bis. Dall'anno 2024 le regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando, nell'ambito dei propri indirizzi relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale da parte delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, il governo della spesa del personale in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico. Non trova applicazione, sempre a decorrere dal 2024, la disciplina in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

2. Gli eventuali maggiori costi a carico delle regioni, derivanti dall'applicazione del comma 1, dovranno trovare copertura nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a partire dal livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e tenuto conto delle previsioni di crescita del prodotto interno lordo tendenziale e programmatico, sono valutati in termini incrementali, rispetto al finanziamento 2023, in 4 miliardi di euro per l'anno 2024, in 8 miliardi di euro per l'anno 2025, in 12 miliardi di euro per l'anno 2026, in 16 miliardi di euro per l'anno 2027 e in 20 miliardi di euro annuì a decorrere dall'anno 2028.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria. Se la crescita programmatica prevista non garantisce le risorse necessarie alla copertura finanziaria della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, vengono individuati e resi operativi meccanismi e misure aggiuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva.

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