PDL 1704

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1704

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

e dal ministro delle imprese e del made in italy
( URSO )

Disposizioni in materia di destinazione di proventi
derivanti dalla vendita di prodotti

Presentato il 9 febbraio 2024

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Onorevoli Deputati! – Al fine di assicurare la tutela dei consumatori e garantire una maggiore trasparenza, il presente disegno di legge è volto a disciplinare la pubblicità e le pratiche commerciali attuate da produttori e professionisti in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 1, lettere g), i), l) e l-quater), e 100, comma 2, lettere a), b), f), g), h), m), m-bis), n), o) e o-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, o a enti del Terzo settore ovvero a soggetti, costituiti, stabiliti o comunque operanti all'estero, che svolgano attività aventi caratteristiche o finalità analoghe a quelle dei soggetti sopra indicati. Con riguardo a quest'ultima categoria, la disposizione ha il fine di prevenire l'elusione delle misure di informazione ai consumatori, attraverso l'interposizione di entità estere, e di evitare una discriminazione in danno dei soggetti italiani del Terzo settore o affini, a vantaggio di analoghi soggetti stranieri. Si chiarisce pertanto che, in coerenza con la finalità di protezione del consumatore e allo scopo di non realizzare una discriminazione in danno delle imprese italiane, il presupposto preso in considerazione per l'applicazione della norma è la diffusione della promozione nel mercato italiano e non la nazionalità dell'impresa che organizza la promozione stessa.
In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge indica l'oggetto e l'ambito di applicazione della disciplina e stabilisce le definizioni rinviando, al fine di assicurare la sistematicità dell'ordinamento in tale materia, a quelle già previste nell'ambito degli articoli 13 e 18 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Si precisa che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente disegno di legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti di cui al comma 1. Si chiarisce altresì che restano ferme le norme dell'articolo 7 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento, e quelle relative agli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato, con riguardo alla libera effettuazione di collette.
L'articolo 2 dispone che i consumatori abbiano diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione sulla destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto a taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. Al fine di assicurare la trasparenza di tali informazioni, si prevede che i produttori e i professionisti debbano riportare sulle confezioni dei prodotti l'indicazione relativa:

a) ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, destinatari di parte dei proventi;

b) le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti indicati ai sensi della lettera a);

c) la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati ai medesimi soggetti, per ogni unità di prodotto.

Si precisa che l'adempimento potrà essere effettuato anche apponendo sulla confezione una targhetta cartacea o adesiva che, con adeguata evidenza grafica, fornisca le prescritte indicazioni con chiarezza e semplicità.
Inoltre, si stabilisce che le informazioni dovranno essere fornite anche nell'ambito delle pratiche commerciali e, in particolare, nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Il medesimo obbligo è previsto anche per coloro che svolgono attività di pubblicità del prodotto.
All'articolo 3 si prevede che, prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il produttore o il professionista comunichi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le informazioni indicate all'articolo 2 nonché il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo. Entro tre mesi dalla scadenza di tale termine, il produttore o il professionista dovrà inoltre comunicare all'Autorità l'effettiva esecuzione del versamento.
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni introdotte, l'articolo 4 prevede la disciplina sanzionatoria, demandando all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza ad irrogare le sanzioni per le violazioni accertate.
Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della parte II, titolo III, del codice del consumo, chiunque violi le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio bollettino settimanale i provvedimenti sanzionatori adottati e può imporre l'obbligo di pubblicazione degli stessi, a cura e spese del soggetto sanzionato, nel sito internet del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più giornali quotidiani nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori. Ove il soggetto obbligato non ottemperi a tali disposizioni, si prevede che l'Autorità applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
La misura delle sanzioni è determinata facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita.
In materia di tutela amministrativa e giurisdizionale si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dall'articolo 27 del codice del consumo.
L'articolo prevede, infine, che una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse in base all'articolo sia destinata a iniziative solidaristiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca, saranno definiti i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e le procedure di erogazione delle relative risorse.
L'articolo 5 introduce una disposizione transitoria, prevedendo che la nuova disciplina non si applichi alle promozioni, alle vendite e alle forniture di prodotti già in corso alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 6 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito e definizioni)

1. La presente legge disciplina la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 1, lettere g), i), l) e l-quater), e 100, comma 2, lettere a), b), f), g), h), m), m-bis), n), o) e o-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, o all'articolo 82, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero a soggetti, costituiti, stabiliti o comunque operanti all'estero, che svolgano attività aventi caratteristiche o finalità analoghe a quelle indicate nelle citate disposizioni.
2. La presente legge non si applica alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti di cui al comma 1. Restano ferme le disposizioni in materia di raccolta di fondi previste dall'articolo 7 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle relative alle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.
3. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dagli articoli 13 e 18 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 2.
(Informazioni)

1. I consumatori hanno diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 6, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto in favore di taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i produttori e i professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, a integrazione di quelle concernenti il prezzo, le seguenti indicazioni:

a) il soggetto destinatario di parte dei proventi ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

b) le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti indicati ai sensi della lettera a);

c) la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati a taluno dei soggetti indicati ai sensi della lettera a) per ogni unità di prodotto.

3. L'adempimento di cui al comma 2 può essere eseguito anche tramite l'apposizione sulla confezione di una targhetta cartacea o adesiva che, con adeguata evidenza grafica, fornisca le prescritte indicazioni con chiarezza e semplicità.
4. I produttori e i professionisti forniscono le indicazioni di cui al comma 2 anche nell'ambito delle pratiche commerciali e, in particolare, nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Al medesimo obbligo sono tenuti i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto.

Art. 3.
(Comunicazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il produttore o il professionista comunica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

a) le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;

b) il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo destinato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b), il produttore o il professionista di cui al comma 1 comunica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'esecuzione del versamento dell'importo di cui alla medesima lettera.

Art. 4.
(Controlli e sanzioni)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a irrogare le sanzioni per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della parte II, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica i provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del comma 2 nel proprio bollettino settimanale e può imporre l'obbligo di pubblicazione di tali provvedimenti, a cura e spese del produttore o del professionista, nel sito internet del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più giornali quotidiani nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori. In caso di inottemperanza all'obbligo imposto ai sensi del presente comma, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. La misura delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 è determinata tenendo conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero delle unità poste in vendita.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
6. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati a iniziative solidaristiche, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca. Il medesimo decreto individua i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e le procedure di erogazione delle relative risorse.

Art. 5.
(Disposizione transitoria)

1. La presente legge non si applica alle promozioni, alle vendite e alle forniture di prodotti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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