PDL 1703

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1703

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( TAJANI )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
( CALDERONE )

e con il ministro della salute
( SCHILLACI )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023

Presentato il 9 febbraio 2024

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

1. Finalità e procedura di stipulazione dell'Accordo

L'Accordo tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta ha lo scopo di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'iscrizione al RUNTS, secondo l'ordinamento italiano, costituisce infatti presupposto necessario per la fruizione dei benefìci previsti dal citato codice del Terzo settore.
La proposta di un Accordo finalizzato a consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta di iscriversi al RUNTS è stata presentata dal Sovrano Militare Ordine di Malta.
Il testo da esso proposto è stato modificato per recepire le osservazioni delle competenti amministrazioni italiane. Sul testo risultante da tali modifiche e osservazioni è stato acquisito, tramite l'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta in Italia, l'assenso dello stesso Ordine.

2. Illustrazione dell'Accordo

Il testo si compone di un preambolo e di 5 articoli.
L'articolo 1 prevede l'iscrizione di diritto del C.I.S.O.M. nel Registro unico nazionale del Terzo settore, prevedendo altresì che il C.I.S.O.M. medesimo adotti un regolamento che recepisca le disposizioni del codice del Terzo settore.
L'articolo 2 stabilisce che l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti.
L'articolo 3 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole o, subordinatamente, in via diplomatica.
L'articolo 4 prevede che l'attuazione dell'Accordo sia conforme al diritto internazionale applicabile nonché, per Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 5 detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del presente Accordo e alle modalità di revisione dello stesso.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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