PDL 1701

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1701

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LOVECCHIO, FENU, GUBITOSA, RAFFA, FRANCESCO SILVESTRI

Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Presentata l'8 febbraio 2024

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Onorevoli Colleghi! — Gli italiani che vivono all'estero rappresentano una comunità importante per il nostro Paese. Garantire il sostegno a tali cittadini è fondamentale per permettere loro un'integrazione nella società ospitante e il mantenimento dei legami con l'Italia. La politica deve rappresentare gli interessi di tutti i cittadini italiani, dentro e fuori dei confini nazionali.
Con la presente proposta di legge si intende realizzare l'equiparazione del regime fiscale applicato agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e da quelli residenti nel territorio nazionale.
La questione del regime fiscale applicabile agli immobili citati è un tema fortemente sentito nell'ambito della comunità italiana che vive oltreconfine. In particolare, i cittadini italiani iscritti all'AIRE chiedono che venga superata la disparità di trattamento fiscale al quale essi sono sottoposti rispetto ai residenti in Italia, a tal fine equiparando il regime fiscale degli immobili posseduti dagli stessi e da coloro che sono residenti nel territorio nazionale.
Si ricorda che con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020), era stata esclusa la possibilità, per i cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei Paesi di rispettiva residenza, di adibire un immobile ad abitazione principale. Con la successiva legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021), è stata modificata la disciplina concernente l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) prevedendo, a partire dall'anno 2021, che sugli immobili di proprietà di pensionati non residenti nel territorio dello Stato, non locati o dati in comodato d'uso, l'imposta si applichi nella misura della metà. Da ultimo, il comma 743 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022), ha disposto in favore dei medesimi soggetti, limitatamente all'anno 2022, la riduzione della misura dell'IMU al 37,5 per cento.
Alla luce di quanto sopra esposto, si auspica una celere approvazione della presente proposta di legge, al fine di ristabilire una giusta equità fiscale per i cittadini iscritti nell'AIRE.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla lettera c) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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