PDL 1668

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1668

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Presentata il 29 gennaio 2024

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce dalla ormai improcrastinabile esigenza di riformare il servizio pubblico radiotelevisivo e di consentire alla società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, di seguito denominata «RAI», di continuare a esercitare il ruolo di leadership nel settore puntando sulla sua funzione di agenzia culturale pubblica del Paese assicurando innanzitutto il pluralismo del servizio pubblico.
Oggi, nel 70° anniversario della messa in onda delle sue trasmissioni emerge con evidenza che per competere anche con le grandi piattaforme multimediali la RAI deve puntare su una nuova governance e sulla valorizzazione delle proprie competenze. Come emerge in questi mesi la RAI è oggetto di un'aggressiva e pervasiva azione di «occupazione» da parte delle forze politiche della maggioranza che attualmente sostiene il Governo per farla diventare uno strumento «di parte», abdicando alla propria funzione di servizio pubblico indipendente.
La presente proposta di legge intende quindi velocizzare il processo di cambiamento preservando la funzione storica della RAI e consentendole di guardare al futuro. I punti cardine della riforma proposta possono essere riassunti come segue:

a) una maggiore autonomia, garantita da una nuova governance attraverso la creazione di una Fondazione pubblica;

b) una maggiore efficienza attraverso un assetto societario e organizzativo più moderno e in linea con i grandi servizi pubblici occidentali;

c) una vera valorizzazione della mission della RAI.

Per fare ciò lo strumento individuato dalla presente proposta di legge appare quello più funzionale ad assicurare una maggiore autonomia rispetto alle dinamiche più prettamente politiche nonché ad evitare una degenerazione che potrebbe rendere difficile il funzionamento stesso della RAI.
Si intende pertanto affidare la proprietà e anche la scelta delle strategie e dei vertici operativi della RAI a una Fondazione di nuova istituzione.
Il ruolo di azionista non sarà quindi esercitato dal Governo direttamente per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, ma dalla Fondazione stessa, alla quale sono attribuiti compiti di indirizzo e di impulso e, quindi, di natura non gestionale né operativa nei confronti della RAI.
L'articolato, che si compone di quattro articoli, declina tali princìpi al fine di assicurare alla RAI l'autonomia, l'indipendenza e la capacità competitiva a tutela del proprio know how e della funzione culturale che la stessa svolge nell'interesse generale del Paese.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. Il comma 1 dell'articolo 59 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione alla Fondazione RAI di cui all'articolo 59-bis che, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 7, lo svolge, per il tramite della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e delle società da questa controllate, sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che attribuisce alla Fondazione di cui all'articolo 59-bis il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. La concessione ha una durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è rinnovabile».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 59-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di istituzione della Fondazione RAI)

1. Dopo l'articolo 59 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis. – (Istituzione della Fondazione RAI)1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata “Fondazione”, per l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, allo scopo, a esperire le procedure di costituzione previste dall'ordinamento vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.
2. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità, la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
3. La Fondazione garantisce, altresì, l'autonomia e il pluralismo del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e di tutte le società da essa controllate; svolge ogni altro compito o attività previsti dal presente testo unico e dallo statuto della Fondazione stessa.
4. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui al comma 5, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e in ordine alla verifica dei risultati conseguiti nonché disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Lo statuto inoltre stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e prevede le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, nel rispetto, in quanto applicabili, degli articoli da 2421 a 2435-bis del codice civile. Lo statuto e le sue modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza assoluta dei suoi membri e sono trasmessi al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
5. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali per la gestione della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi. Il consiglio di amministrazione svolge compiti di indirizzo strategico nei riguardi della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e delle società da essa controllate, nonché di fissazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. Il consiglio di amministrazione, inoltre:

a) amministra la Fondazione in conformità ai princìpi normativi vigenti in materia di servizio pubblico generale radiofonico, televisivo e multimediale e ne delinea i programmi e i settori di intervento;

b) predispone e sottoscrive il contratto di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 59 e risponde della sua attuazione;

c) nomina il consiglio di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.;

d) approva lo statuto della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e le sue modificazioni;

e) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.

6. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da undici componenti di cui:

a) sei nominati con determinazione adottata dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro;

b) tre nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) uno eletto dai dipendenti della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e delle società da essa controllate;

d) uno indicato dall'Osservatorio di Pavia a garanzia del pluralismo.

7. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione restano in carica per sette anni e non possono essere confermati nella carica.
8. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione sono scelti nel rispetto della parità di genere, tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si sono distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica, della comunicazione, delle nuove tecnologie, dell'audiovisivo, del cinema o delle arti, maturando significative esperienze manageriali in tali attività e non devono essere titolari di attività o funzioni in conflitto di interesse con l'incarico ricoperto.
9. Il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è eletto, a maggioranza assoluta, tra i membri dello stesso consiglio.
10. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un altro membro del consiglio di amministrazione della Fondazione, si procede alla loro sostituzione secondo le regole ordinarie previste dal presente articolo per la nomina dei membri del medesimo consiglio.
11. La Fondazione si dota di un codice etico, anch'esso sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, che stabilisce le regole di condotta dei membri degli organi della Fondazione stessa, comprese quelle in materia di conflitto di interessi deliberativo individuale e di connesso obbligo di astensione. Il medesimo codice etico stabilisce, altresì, limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore delle comunicazioni da parte dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.
12. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di funzionamento della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa)

1. L'articolo 63 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è sostituito dal, seguente:

«Art. 63. – (Disciplina della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.) – 1. La società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. realizza le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in conformità a quanto disposto dal presente testo unico, anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della stessa Fondazione.
2. Il consiglio di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti. Gli aspiranti all'incarico possono presentare domanda e sono valutati previa pubblica audizione. I membri sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, al consiglio di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. si applicano le disposizioni del codice civile.
3. Il consiglio di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto, approva il piano industriale e il piano editoriale.
4. Il piano industriale e il piano editoriale di cui al comma 3 nella loro fase di predisposizione devono vedere una ampia partecipazione del Paese sulla base della funzione esercitata dalla società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.
5. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che ricoprono incarichi di governo o che abbiano ricoperto tali cariche nei dodici mesi precedenti alla data della nomina ovvero che ricoprano le carica prevista dall'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, ovvero di consigliere regionale.
6. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico o contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

7. Il presidente del consiglio di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. è indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione ed è votato dal consiglio di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.
8. Il consiglio di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. nomina, al suo interno, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione, un amministratore delegato che dura in carica tre anni e può essere confermato secondo le disposizioni del codice civile.
9. L'amministratore delegato della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. è nominato tra coloro che si trovano in una situazione di assenza di conflitti di interessi o di titolarità di cariche in società concorrenti della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato».

Art. 4.
(Funzioni di indirizzo generale e di vigilanza)

1. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla società medesima.

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