PDL 1664

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1664

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BERRUTO, SERRACCHIANI, GIANASSI, FORATTINI, MALAVASI, GIRELLI, D'ALFONSO, LAUS, CIANI, LACARRA, ROGGIANI, SCOTTO, GRIBAUDO, VACCARI, ANDREA ROSSI, FOSSI, PORTA, LAI, FURFARO, PELUFFO, FORNARO, MARINO, ZINGARETTI, TONI RICCIARDI, GHIO, ORFINI, MANZI, DE LUCA, ASCANI, STUMPO, BAKKALI, BOLDRINI, SARRACINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, CURTI, TABACCI, CUPERLO, FERRARI, GRAZIANO, STEFANAZZI, CASU, CARÈ, SIMIANI

Modifiche all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per il contrasto delle condotte di discriminazione o di odio razziale, etnico, territoriale, nazionale o religioso commesse in occasione di manifestazioni sportive

Presentata il 24 gennaio 2024

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! – Attualmente la legge 13 dicembre 1989, n. 401, disciplina il divieto di accedere a manifestazioni sportive, cosiddetto «Daspo»: l'articolo 6 prevede, infatti, che il questore possa disporre tale misura di prevenzione, che consiste nel divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e a quelli relativi alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali manifestazioni, nei confronti di un soggetto pericoloso, per un periodo di tempo stabilito dal questore; la misura può essere accompagnata dall'obbligo di firma, obbligo che prevede di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni. Nel caso in cui al Daspo si aggiunga l'obbligo di firma, il provvedimento deve essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale competente per il luogo della questura.
Mentre il Daspo preventivo è disposto dal questore, il Daspo penale, previsto dal comma 7 del medesimo articolo 6, è disposto dall'autorità giudiziaria a seguito di una condanna per reati connessi ad una o più manifestazioni sportive o per la violazione di un precedente divieto ad avvicinarsi a tali luoghi. Tale misura viene applicata anche qualora la sentenza non sia ancora definitiva, in caso di sentenza di patteggiamento o in caso di sospensione condizionale della pena. Oltre al divieto di accesso, la condanna per uno dei reati comporta anche l'obbligo di firma, inoltre l'autorità giudiziaria può disporre l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.
Con l'aggiunta di un nuovo comma, il comma 1.1, al medesimo articolo 6, si mira a rendere cogente per la pubblica autorità l'adozione del Daspo nei confronti di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive e che compiono atti che, con qualunque mezzo e strumento, quali gesti, posizione di cartelli, immagini, commenti denigratori, dichiarazioni scritte, disegni, simboli e graffiti, con finalità discriminatorie, siano riconducibili o incitino alla discriminazione o all'odio razziale, etnico, territoriale, nazionale o religioso, o anche che pongano in essere qualunque manifestazione esteriore che rappresenti una rappresentazione tipica delle organizzazioni o dei gruppi che perseguono obiettivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa, essendo costituiti per favorire la diffusione di ideologie discriminatorie, sempre che la condotta non integri un più grave reato. Attualmente, nel caso che la misura sia emessa dal questore, essa non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque. Nel secondo caso, invece, il giudice con la sentenza di condanna può disporre il Daspo per un periodo da due a dieci anni. Con la proposta di legge si intende elevare la durata del Daspo per le condotte e i reati di odio, razzismo e discriminazione da un minimo di dieci anni a un massimo di venti. Attualmente inoltre, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del Daspo, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto: la proposta di legge prevede invece che gli autori delle condotte di odio, discriminazione e razzismo non possano accedere a tale agevolazione.
Prevediamo, inoltre, con una modifica al comma 2, che il Daspo per le condotte di odio, discriminazione e razzismo nei confronti di adulti ma anche di soggetti minori di età, unitamente alla prescrizione di comparire nell'ufficio o nel comando di polizia negli orari indicati, sia comunicato alla procura della Repubblica ai sensi del comma 3.
Con l'articolo 2 si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, adotti specifiche linee guida per regolare l'accesso ai programmi di giustizia riparativa sportiva da parte dei responsabili delle condotte di cui alla presente legge, sia persone minori di età sia adulti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per gli autori di condotte di discriminazione o di odio razziale, etnico, territoriale, nazionale o religioso)

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Il questore dispone sempre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di coloro i quali, anche in forma associata, compiono atti che, con qualunque mezzo e strumento, quali gesti, posizione di cartelli, immagini, commenti denigratori, dichiarazioni scritte, disegni, simboli e graffiti, con finalità discriminatorie, siano riconducibili o incitino alla discriminazione o all'odio razziale, etnico, territoriale, nazionale o religioso, o che pongano in essere qualunque manifestazione esteriore che costituisca una rappresentazione tipica delle organizzazioni o dei gruppi che perseguono obiettivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa, essendo costituiti per favorire la diffusione di ideologie discriminatorie, sempre che la condotta non integri più grave reato»;

b) ai commi 1-bis, 1-ter, 2 e 8-ter, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»;

c) al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1.1»;

d) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di cui al comma 1.1 il divieto non può avere durata inferiore a dieci anni e superiore a venti»;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1.1 e 2».

Art. 2.
(Accesso alla giustizia riabilitativa)

1. Per i responsabili delle condotte di cui alla presente legge, sia persone minori di età sia adulti, è previsto l'accesso a programmi di giustizia riparativa sportiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, adotta, con decreto, specifiche linee guida.

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