PDL 1662

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1662

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MULÈ

Disposizioni in materia di trasparenza delle erogazioni liberali

Presentata il 24 gennaio 2024

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di prevedere disposizioni in materia di trasparenza delle erogazioni liberali e di raccolta di fondi a scopo benefico. Ancora oggi, infatti, in assenza di una specifica normativa, i soggetti privati non sono tenuti a fornire alcuna informazione in merito alle donazioni effettuate spontaneamente da una persona fisica in favore di associazioni di volontariato o, più in generale, nei confronti di soggetti attivi in ambito sociale. Si tratta di un vulnus in merito al quale è necessario intervenire al fine di assicurare, innanzitutto, il rispetto dei princìpi di verità, trasparenza e correttezza dell'informazione nei rapporti tra sostenitori, benefattori e cittadini. A tal proposito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è intervenuta con apposite linee guida volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
Nello specifico, l'articolo 1 della proposta di legge definisce la finalità e l'oggetto della legge, specificando che i soggetti privati sono tenuti a rendere accessibili i dati relativi alle elargizioni liberali, compresi i proventi di attività di raccolta di fondi, svolte anche in forma organizzata e continuativa. L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Registro delle erogazioni liberali, in forma digitale e accessibile a tutti i cittadini, e specifica che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i requisiti nonché le modalità di iscrizione al Registro stesso. L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei princìpi di verità, trasparenza e correttezza dell'informazione nei rapporti tra sostenitori, benefattori e cittadini, con la presente legge sono disciplinati i criteri e le modalità con cui i soggetti privati rendono accessibili i dati relativi alle attività di raccolta di fondi a scopo benefico, svolte anche in forma organizzata o continuativa, e alle erogazioni liberali ricevute nell'esercizio di tali attività.
2. I soggetti privati possono svolgere le attività di cui al comma 1 anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la fornitura di contenuti audiovisivi, creati o selezionati dai medesimi, che informano, intrattengono o istruiscono e che sono suscettibili di generare reddito direttamente o indirettamente in applicazione di accordi commerciali con produttori di beni o di servizi ovvero attraverso la cessione o l'erogazione di beni o di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, mediante la pubblicazione nel Registro di cui all'articolo 2 della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono tenuti ad indicare la somma in denaro ricevuta, direttamente o indirettamente, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno, dando evidenza delle modalità di utilizzo delle predette risorse ricevute.
4. Previa acquisizione del consenso alla pubblicazione del nominativo del donante, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti, liberalità o contributi di importo superiore a 5.000 euro l'anno e la relativa documentazione contabile sono resi pubblici nel Registro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla ricezione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate specifiche linee guida contenenti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Registro unico delle erogazioni liberali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un registro nazionale, denominato «Registro unico delle erogazioni liberali», in forma digitale e accessibile, che raccoglie, per ciascun anno, i dati relativi alle erogazioni liberali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 1.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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