PDL 1658

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1658

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7

Presentato il 19 gennaio 2024

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.
Lo Stato italiano assumerà infatti la presidenza del G7 dal 1° gennaio 2024.
Al fine di assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di governo (G7) che si svolgerà nei giorni tra il 13 e il 15 giugno 2024, l'articolo 1 contiene disposizioni per la realizzazione urgente dei necessari interventi infrastrutturali.
In particolare, al comma 1 si prevede la nomina di un Commissario straordinario che garantisca l'esecuzione delle attività di affidamento e di realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi correlati alla presidenza italiana del G7 e necessari allo svolgimento del vertice previsto per il mese di giugno 2024.
Al comma 2 si prevede che per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture aggiudicati dal Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 si ricorra a procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (con la consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero), anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea finalizzati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi ai suddetti eventi.
La disposizione consente il ricorso alla predetta procedura negoziata sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della presidenza italiana del G7.
Il medesimo comma fa salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del citato codice dei contratti pubblici.
Si prevede, inoltre, che per l'affidamento degli appalti relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, la selezione degli operatori economici da parte del Commissario straordinario può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del medesimo codice dei contratti pubblici, stipulati dall'ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento.
Il comma 3 prevede che nei casi di cui al comma 2 si proceda immediatamente all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipulazione, mentre per la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni della legislazione antimafia si applica quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, restando ferme le verifiche successive, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti.
Il comma 4 stabilisce l'applicazione delle disposizioni processuali previste per le controversie relative a infrastrutture strategiche ai sensi dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e ai giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere. Inoltre, si specifica che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si deve tenere conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.
Il comma 5 dispone che, ferme restando le predette disposizioni, per le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 2 (in particolare, con riferimento al sistema di qualificazione e digitalizzazione delle procedure di gara) e per le attività di realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2024.

Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Per l'esercizio delle proprie funzioni e le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; gli oneri relativi al supporto tecnico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con determina del Commissario di cui al presente comma, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili. Per la gestione finanziaria connessa agli interventi di cui al presente comma, il Commissario può chiedere l'apertura di apposita contabilità speciale. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a 50.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per l'anno 2024.
2. Agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del Commissario di Governo nominato ai sensi del comma 1, si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7. Resta salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Per gli appalti di cui al primo periodo relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, la selezione degli operatori economici da parte del Commissario di Governo può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, conclusi da ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula. Alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede secondo le previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.
5. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Articolo 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per il compenso del Commissario e la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui all'articolo 1, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 18.050.000. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 18.050.000 per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 5.350.000 euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 2.200.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) quanto a 10.500.000 euro da destinare agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 397 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rifinanziata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinata al finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS spa.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2024.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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