PDL 1655

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1655

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MALAVASI, DE MARIA

Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di ristoro dei danni subiti, per la lesione di diritti inviolabili della persona, dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti nel territorio italiano o in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945

Presentata il 17 gennaio 2024

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende rafforzare le disposizioni introdotte dall'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Nel corso dell'esame parlamentare per la conversione del citato decreto-legge n. 36 del 2022 presso il Senato sono state apportate alcune modifiche al testo originario: in particolare, il termine per iniziare le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora intraprese è stato esteso da trenta a centottanta giorni. Permangono, tuttavia, diverse criticità cui è necessario porre rimedio, tenuto conto che le vittime di crimini di tale rilevanza non possono vedere ridotte le proprie possibilità di difesa e di accesso al Fondo.
La presente proposta di legge si compone di un unico articolo, volto ad apportare al citato articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 le seguenti modificazioni:

incremento della dotazione del Fondo, da circa 60 milioni di euro per il quadriennio 2023-2026 a 100 milioni di euro per il quinquennio 2023-2027 (lettere a) ed e));

inserimento dell'azione giudiziaria per l'accesso alle prestazioni del Fondo tra quelle per le quali può essere richiesto il patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dalla legge (lettera b));

soppressione della deroga al principio dell'immediata esecutività delle sentenze non definitive (lettera c));

abolizione del termine di decadenza di centottanta giorni per l'avvio delle azioni giudiziarie (lettera d)).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «, ovvero entro il termine di cui al comma 6» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le azioni giudiziarie di cui al presente articolo, l'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1»;

d) al comma 6:

1) il primo e il secondo periodo sono soppressi;

2) al terzo periodo, le parole: «relativi a tali giudizi» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai giudizi di cui al presente articolo»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede, quanto a euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

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