PDL 1651

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1651

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SIMIANI, BERRUTO, CARMINA, CASU, GHIRRA, GIRELLI, MARINO, MORASSUT, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI,
SERRACCHIANI

Istituzione del luogo elettivo di nascita

Presentata il 16 gennaio 2024

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! – Il presente provvedimento nasce dall'esigenza di colmare un vuoto normativo già emerso nelle scorse legislature e in particolare di tutelare e di valorizzare le piccole realtà locali, spesso sprovviste di strutture sanitarie, e in particolare di «punti nascita», ma ricche di di storia, cultura e tradizioni radicate.
Accade infatti con maggiore frequenza che, a causa della mancanza di ospedali, di istituti specializzati o di case di cura, il luogo di nascita sia diverso da quello di residenza dei genitori.
Se la nascita in strutture sanitarie adeguate all'assistenza e alla cura delle partorienti e dei neonati, da un lato, ha determinato un notevole abbattimento dei rischi e delle complicanze sempre presenti in un evento come il parto, dall'altro, ha comportato la drastica diminuzione delle registrazioni di nascita nei comuni privi delle stesse strutture sanitarie.
Il risultato è che molti cittadini risultano nati in un comune diverso non solo da quello di residenza dei genitori, ma diverso anche da quello della propria residenza.
A queste considerazioni vanno aggiunti i disagi che i cittadini in questione incontrano per richiedere certificati e documenti, nonché il conseguente sovraccarico di lavoro per gli uffici dello stato civile dei comuni sedi delle strutture sanitarie dove avvengono i parti.
La presente proposta di legge interviene per sanare questa situazione.
L'articolo 1, al comma 1, prevede infatti che, al fine di garantire il diritto al riconoscimento dell'appartenenza all'effettivo comune di origine, il comune di nascita dei figli di genitori residenti nei comuni sprovvisti di punti nascita, nella dichiarazione prevista dall'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possa essere individuato, su richiesta dei genitori stessi, nel comune in cui essi hanno la residenza invece che nel comune in cui la nascita è avvenuta. Negli atti dello stato civile è comunque registrato anche il luogo in cui la nascita è effettivamente avvenuta.
L'articolo 1, al comma 2, specifica inoltre che il luogo elettivo di nascita possa essere comunque individuato esclusivamente nel comune di residenza dei genitori o, in mancanza del padre, della madre del bambino. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita è stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare può essere solo quello dove è effettivamente avvenuta la nascita.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire il diritto al riconoscimento dell'appartenenza all'effettivo comune di origine, il comune di nascita dei figli di genitori residenti nei comuni sprovvisti di punti nascita, nella dichiarazione di nascita prevista dall'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può essere individuato, su richiesta dei genitori stessi, nel comune in cui essi hanno la residenza invece che nel comune in cui la nascita è avvenuta. Negli atti dello stato civile è comunque registrato anche il luogo in cui la nascita è effettivamente avvenuta.
2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune di residenza dei genitori o, in mancanza del padre, della madre del bambino. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita è stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare può essere solo quello dove è effettivamente avvenuta la nascita.

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