PDL 165

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 165

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FORNARO, VACCARI

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina

Presentata il 13 ottobre 2022

torna su

Onorevoli Colleghi! – L'agricoltura contadina, che rappresenta una delle espressioni più significative dell'agricoltura familiare riferita alle aziende di piccole dimensioni, è una forma antica di coltivazione dei campi e di allevamento degli animali che ha rischiato di scomparire a causa della concorrenza dell'agricoltura industriale e intensiva.
Oggi l'agricoltura contadina suscita un rinnovato interesse in chi vorrebbe tornare alla terra e nei consumatori più esigenti e attenti alla qualità degli alimenti. Esiste ancora un'agricoltura dimensionata sul lavoro contadino e sull'economia familiare, orientata all'autoconsumo e alla vendita diretta; un'agricoltura di basso o di nessun impatto ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori di benessere, ecologia e solidarietà. Questa agricoltura, che rischia di essere invisibile per i grandi numeri dell'economia, è, però, irrinunciabile per mantenere fertile e curata la terra, soprattutto nelle zone collinari, di montagna e nelle zone economicamente svantaggiate e marginali.
L'agricoltura contadina, in quanto fenomeno che, evolvendosi costantemente, ha accompagnato l'esistenza umana fin da epoche antichissime, non può essere considerata solo un'attività economica, ma va intesa come una vera e propria dimensione di vita complessa e integrata, di interazione con gli ecosistemi, di gestione dei territori, di espressione di realtà socio-culturali, le cui valenze e ricadute collaterali sono da un punto di vista economico, sociale e culturale almeno altrettanto rilevanti del suo aspetto strettamente produttivo.
Il 18 dicembre 2018 l'Assemblea Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato la Dichiarazione sui diritti dei contadini e dei lavoratori in aree rurali (United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas). L'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU costituisce un importante contributo agli sforzi della comunità internazionale di promuovere l'agricoltura familiare e contadina. La Dichiarazione sui diritti dei contadini e dei lavoratori in aree rurali ha lo scopo di proteggere i diritti di tutte le popolazioni rurali e di migliorarne le condizioni di vita, rafforzarne la sovranità alimentare, la lotta contro il cambiamento climatico e la conservazione della biodiversità.
La presente proposta di legge si inserisce nel solco segnato dall'ONU, con l'obiettivo di inserire il fenomeno dell'agricoltura contadina in una precisa cornice normativa, riconoscendole, quali elementi principali, la custodia della terra come bene comune dell'umanità, il presidio della biodiversità dell'ambiente e la funzione di contrasto allo spopolamento delle aree interne dell'Italia.
L'agricoltura e il territorio sono un binomio imprescindibile, che fonda le sue radici negli aspetti più tradizionali del comparto agricolo. Sebbene l'agricoltura italiana abbia modificato profondamente il suo assetto produttivo, innovando e diversificando nel tempo il risultato finale della sua produzione, il legame con il territorio è l'elemento che rimane invariato.
Il paesaggio agrario è frutto dell'azione continua dell'uomo, che ha modificato il territorio per adattarlo alle proprie esigenze, legate, in primo luogo, ai bisogni alimentari. Nelle diverse fasi storiche, le esigenze dettate dai mutamenti di ordine sociale, tecnologico ed economico e la conformazione dei luoghi hanno prodotto assetti paesaggistici diversi, caratterizzati ciascuno da una diversa combinazione di elementi morfologici, insediativi e colturali.
L'attività agricola ha subìto negli ultimi decenni una profonda ristrutturazione. Tali modifiche sono avvenute sotto la spinta di politiche agricole definite a livello europeo e orientate a sostenere inizialmente la produzione e, successivamente, altri aspetti dell'attività agricola, una volta ristabilito l'equilibrio tra i consumi, da una parte, e la produzione, dall'altra. In particolare, oggetto del sostegno delle politiche sono stati il reddito, il mantenimento sul territorio dell'azienda agricola, quale garante della presenza di un tessuto rurale socialmente vivo, nonché il rispetto dell'ambiente, ottenuto mediante l'adozione di pratiche agricole che possono ridurre le pressioni esercitate su di esso.
Nell'ambito dei diversi agrosistemi presenti in Italia, si possono individuare differenti orientamenti quali: le imprese totalmente inserite nel mercato agroindustriale (alta intensità di capitali e di tecnologia, filiera commerciale, aree a forte reddito); le aziende di ridotta dimensione economica e fisica, che producono con alta intensità di lavoro e bassa capitalizzazione, per mercati di prossimità, ma, talvolta, anche nazionali ed esteri; le piccole aziende di autoconsumo e con limitata vendita diretta (bassa intensità tecnologica e scarsi o assenti capitali in territori considerati marginali).
Secondo i dati dell'Eurostat le aziende agricole europee sono tendenzialmente di piccole dimensioni: il 65 per cento di esse ha meno di 5 ettari di terreno.
L'agricoltura contadina resta il cardine da un punto di vista economico dell'agricoltura europea e italiana (almeno 800.000 aziende in Italia). In termini di occupazione, le aziende italiane con oltre dieci unità lavorative annue sono meno del 3 per cento e producono poco più del 5 per cento della produzione totale.
Alle realtà censite andrebbero aggiunte le autoproduzioni delle innumerevoli pratiche di «agricoltura informale», che forniscono prodotti alimentari per l'autoconsumo e lo scambio non monetario a tutt'oggi non stimati. Le caratteristiche indicate rappresentano una specificità italiana, che fotografa l'esistenza di un considerevole numero di aziende agricole ancora presenti, seppure in diminuzione, e diffuse in ogni angolo del nostro territorio, non riscontrabili in altri Paesi europei.
L'«agricoltura informale» rappresenta un importantissimo patrimonio di grande ricchezza e biodiversità delle produzioni agricole. Questa presenza capillare è, ancora oggi, il presidio più sicuro per la salvaguardia dei territori montani e collinari al cui interno si svolgono processi e funzioni agro-sociali che risultano essere insostituibili per l'ambiente e la società.
La superficie totale dell'Italia è di poco più di 300.000 chilometri quadrati, con solo il 22 per cento di pianura, il resto montagne (35 per cento) e zone collinari (42 per cento). La superficie agricola totale (SAT) era nel 1961 l'88 per cento della superficie totale, nel 1982 era scesa al 75 per cento, nel 2010 si era ridotta al 56 per cento. Le terre per l'agricoltura spariscono e non torneranno più. Le agricolture contadine, in virtù del loro radicamento col territorio, sono in grado, se valorizzate e riconosciute, di praticare un altro sistema di produzione agroalimentare più sostenibile ed etico, ma soprattutto sono ancora un argine alla ricostituzione dei latifondi e di conseguenza alla speculazione edilizia e al consumo di suolo agricolo fertile.
L'agricoltura contadina è un'agricoltura di basso impatto ambientale, in quanto prevede colture diversificate, l'impiego ridotto della chimica e dei pesticidi, la costante riduzione del consumo di petrolio, la commercializzazione dei prodotti tramite contatti diretti con i consumatori. L'agricoltura di dimensione contadina contribuisce, inoltre, alla difesa della campagna, delle zone montane altrimenti abbandonate, al mantenimento della biodiversità e degli equilibri idrogeologici in zone marginali e alla valorizzazione del paesaggio agricolo nel suo complesso.
L'agricoltura familiare è così definita dalla FAO: «L'agricoltura familiare è un mezzo di organizzazione della produzione agricola, forestale, ittica, pastorale e di acquacoltura che è gestito e messo in opera da una famiglia e che si basa prevalentemente su lavoro familiare, sia maschile che femminile. La famiglia e l'azienda sono collegate, co-evolvono e combinano funzioni economiche, ambientali, riproduttive, sociali e culturali». Ciò che è rilevante per una definizione di agricoltura familiare dal punto di vista economico è la coincidenza fra l'unità di produzione (l'impresa agricola) e l'unità di consumo e di allocazione delle risorse personali (la famiglia).
Le agricolture contadine sono qui individuate come modello agricolo. Esse possono essere: agricoltura di piccola scala, che si fonda sulla dimensione aziendale e acquista significato variabile secondo i contesti produttivi, non definisce gli aspetti qualitativi delle produzioni (gestione, lavoro, capitali, intensità, tecnologia, sostenibilità), non comprende le attività extragricole e non interpreta adeguatamente le realtà aziendali in cui tutto o parte delle attività e delle risorse sono di proprietà collettiva; agricoltura locale, a chilometro zero, che indica un riferimento territoriale di produzione o commercializzazione, senza individuarne gli aspetti qualitativi e le strutture produttive; agricoltura familiare, che comprende in modo più articolato diversi aspetti connessi con le agricolture contadine, sulla base di due parametri oggettivi, ossia la proprietà e il lavoro.
Esistendo, in Italia, tanti modelli agricoli, si rendono necessarie misure adeguate e diversificate che prendano in considerazione le diverse realtà produttive agricole, dandone una definizione legislativa che ristabilisca princìpi di equità sociale e garantisca una migliore gestione del territorio e il mantenimento della biodiversità agraria e spontanea.
È, quindi, fondamentale il riconoscimento delle agricolture contadine come modello socio-economico, attraverso provvedimenti specifici e un adeguamento delle norme attualmente vigenti.
Se consideriamo l'agricoltura contadina non come qualcosa destinato a rimanere «di nicchia» (e magari pian piano a scomparire del tutto), ma un'alternativa, radicale ma credibile, per il modello agricolo del nostro Paese, qualcosa che auspicabilmente molte persone, molti giovani possano vedere come un'opzione possibile per il lavoro di cui vivere e un modello valido e sostenibile di gestione dei territori e degli ecosistemi, è necessaria una legge che riconosca le sue peculiarità e permetta di diffonderle.
Il riconoscimento dell'esistenza in Italia di una pluralità di modelli agricoli richiede di definire un progetto complessivo, integrando il quadro istituzionale, nel quale l'agricoltura contadina sia pensata come progetto sociale ed economico complessivo e sostenuta nell'insieme delle sue pratiche con interventi congiunti e coordinati di politiche pubbliche a suo favore.
Da tempo si avverte la necessità di una legge che salvaguardi i piccoli sistemi produttivi consolidati da tradizioni locali e che permetta ai contadini e alle aziende contadine di lavorare, trasformare e confezionare i prodotti di loro produzione.
La presente proposta di legge ripropone il testo di una proposta di legge della XVIII legislatura, approvata in un testo unificato con analoghe iniziative legislative dall'Assemblea della Camera dei deputati il 20 maggio 2021 (AC n. 1825, 1968, 2905), che tuttavia non è stato possibile approvare definitivamente anche al Senato a causa dell'anticipata fine della legislatura.
Il testo è composto da 12 articoli e reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.
L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità. In particolare, il comma 1, individua l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Le finalità – elencate nel comma 3 – consistono: nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile del suolo e di un uso collettivo della terra; nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati; nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche; nella valorizzazione di coloro che praticano l'agricoltura contadina, nonché dell'agricoltore «custode» – ai sensi della legge n. 194 del 2015 – in quanto soggetti attivi nella protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.
L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che: sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione colturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali; favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzate, ma, piuttosto di metodologie tradizionali locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali da svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.
Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via prevalente. Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università.
I successivi commi da 4 a 8 estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).
L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'agricoltura contadina, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile.
L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando, gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei princìpi stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. È specificato che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.
L'articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare per ciascuna particella catastale il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 34 del 2018. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro tenuto dal comune e, in presenza di determinati presupposti, ne sia attuata una gestione conservativa.
L'articolo 8 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, e la silvicoltura, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture.
Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.
L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzati a diffondere e a sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.
L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.
L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie, prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo in esame. Tale data, prevista dal testo licenziato dalla Camera dei deputati, sarà naturalmente aggiornata nel corso dell'esame parlamentare. L'articolo 12, inoltre, stabilisce che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
2. La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per promuovere l'agroecologia e per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane e delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria.
3. A tal fine, in conformità ai princìpi dell'articolo 44 della Costituzione, alla Dichiarazione sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2018, nonché alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alle Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste, approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale dell'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), nella 38ma sessione speciale, l'11 maggio 2012, e ai Dieci elementi dell'agroecologia, approvati dal Consiglio della FAO, nella 163ma sessione, il 3 dicembre 2019, la presente legge ha la finalità di:

a) promuovere l'agroecologia e la gestione sostenibile del suolo, con particolare attenzione all'agricoltura biologica, anche attraverso l'uso collettivo della terra quale fonte primaria originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando con ciò anche i valori delle culture tradizionali e del territorio per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del bene primario;

b) riconoscere e valorizzare la ricchezza delle diversità nell'agricoltura come fondamento di politiche agricole differenziate, le quali forniscono tutela specifica alle aziende contadine, mettendole in grado di generare occupazione e valore aggiunto sul piano economico-sociale, culturale, dell'ambiente e della salute;

c) agevolare, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi e di formazione nelle scuole e nelle università, la conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, alla qualità delle produzioni agricole, al rispetto e alla protezione del suolo;

d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo, anche attraverso l'adozione di misure volte a favorire la ricomposizione fondiaria, l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra le aziende agricole contadine, la famiglia, l'economia e il territorio, promuovendo il trasferimento della cultura contadina alle nuove generazioni e sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo, alla tutela della biodiversità e alla manutenzione idrogeologica, nonché alla produzione di nuove forme di governance locali, promuovendo politiche volte a uno sviluppo territoriale inclusivo che favoriscano la creazione di legami e connessioni tra le aree rurali e quelle urbane grazie alla trasformazione degli agricoltori contadini in soggetti promotori di un modello economico, sociale e culturale;

e) sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane e delle aree montane e collinari e la conseguente riduzione del numero delle aziende agricole, forestali e pastorali-zootecniche;

f) favorire e valorizzare il ruolo di coloro che praticano l'agricoltura contadina nonché quello dell'agricoltore custode di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, anche in attuazione delle finalità previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, quali soggetti naturalmente attivi nella protezione e nella tutela dell'ambiente e nel contrasto del cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la silvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge sono definite «aziende agricole contadine» le aziende agricole che posseggono tutti i seguenti requisiti:

a) sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci di una cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori, attraverso il loro apporto di lavoro prevalente sia con riguardo al tempo dedicato alla produzione contadina sia con riguardo all'eventuale collaborazione di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;

b) praticano modelli di produzione agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo, mantenendo elevati livelli di benessere degli animali, in conformità alle Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste e ai Dieci elementi dell'agroecologia, e curano il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali nonché delle relative tecniche di coltivazione e di allevamento;

c) favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, sostenendo la manutenzione idrogeologica e il ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;

d) trasformano le materie prime prodotte nell'azienda, anche con strumenti, prodotti e metodologie tradizionali di uso locale, senza effettuare lavorazioni in serie prevalentemente automatizzate, privilegiando forme di economia solidale e partecipata;

e) producono limitate quantità di beni agricoli e alimentari, ivi compresi i prodotti del bosco, destinati al consumo immediato e alla vendita diretta ai consumatori finali ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

f) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, come definito dall'articolo 2083 del codice civile, o delle forme associative o cooperative.

2. Sono definiti «agricoltori contadini» i proprietari o i conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via principale, secondo le modalità e i princìpi previsti dalle lettere b) e d) del comma 1 del presente articolo.
3. Le aziende agricole contadine possono costituire associazioni, consorzi agrari, reti e cooperative e possono avvalersi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, ordini e collegi professionali del settore, università e fondazioni. Possono altresì svolgere attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141.
4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, alle aziende agricole contadine si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
5. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere in godimento, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati a propri familiari entro il terzo grado di parentela, che facciano parte dell'impresa, o a società semplici costituite da questi.
6. Alle aziende agricole contadine è riservata una quota dei posteggi nei mercati agricoli per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
7. I comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche, possono riservare alle aziende agricole contadine esercenti la vendita di prodotti agricoli e alimentari appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato, promuovere la creazione di appositi mercati contadini periodici nonché favorire l'accesso a luoghi e locali deputati alla logistica dei gruppi di acquisto solidale di cui ai commi 266 e 267 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Le aziende agricole contadine accedono ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, previsti ai sensi dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e delle norme regionali di attuazione.

Art. 3.
(Registro dell'agricoltura contadina)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro dell'agricoltura contadina, nel quale possono essere iscritti le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini. Il Registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
2. L'iscrizione nel Registro è gratuita e avviene su richiesta dell'interessato, a seguito di autocertificazione, da parte del richiedente, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Essa ha la durata di tre anni e, permanendo le condizioni, è rinnovata automaticamente per altri tre anni, al termine dei quali l'interessato può chiedere nuovamente il rinnovo. L'interessato può chiedere la cancellazione dal Registro in qualunque momento e per qualunque motivazione.
3. Ogni cambiamento della titolarità dei terreni su cui è esercitata l'attività dell'azienda agricola contadina e dell'agricoltore contadino deve essere comunicato, entro sessanta giorni dalla data in cui è avvenuto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. L'amministrazione competente provvede all'istituzione e alla tenuta del Registro con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando, nel rispetto dei princìpi stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali sono applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, rispettivamente in materia di igiene dei prodotti alimentari e di igiene per gli alimenti di origine animale, con l'osservanza della procedura stabilita dagli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e 10 del regolamento (CE) n. 853/2004;

b) le materie prime di esclusiva produzione propria che possono essere oggetto di trasformazione;

c) i requisiti urbanistici e igienici dei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina;

d) le modalità semplificate per l'esercizio della vendita diretta e le verifiche da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti;

e) le modalità di organizzazione di corsi per assicurare alle aziende agricole contadine, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la preparazione necessaria in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande; tali corsi devono essere attivati localmente e senza oneri economici per i soggetti di cui all'articolo 2;

f) procedure semplificate per l'esecuzione, anche in economia, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici rurali dell'azienda agricola contadina, sia per uso abitativo proprio, sia come annessi agricoli, nonché per la realizzazione di strutture temporanee di ricovero per animali, di fienili, serre e di eventuali altri annessi destinati all'attività agro-silvo-pastorale;

g) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia, di lavori di regimazione irrigua e realizzazione di bacini di accumulo irriguo;

h) le modalità semplificate per la costituzione di reti di aziende agricole contadine e delle relative rappresentanze.

Art. 5.
(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina da far valere nei programmi di sviluppo rurale, attribuendo un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono determinati mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le risorse di cui al comma 1 da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non possono essere superiori al 60 per cento delle risorse disponibili.

Art. 6.
(Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica)

1. Al fine della migliore conservazione del suolo a scopi agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine.
2. Le regioni, le province, i liberi consorzi e le città metropolitane possono adottare protocolli e piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende agricole contadine nei rispettivi territori, senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio.
3. Le regioni, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti, possono assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie.
4. Ai fini di cui al comma 3 le regioni tengono conto dei seguenti criteri e princìpi:

a) presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno;

b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, preferenza per quelle presentate dalle aziende iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, dalle aziende il cui titolare abbia età inferiore a quaranta anni, dalle aziende a conduzione femminile o dalle aziende che abbiano ottenuto da almeno tre anni una certificazione biologica da parte di un ente certificatore nazionale.

5. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.
6. Le regioni, le province, i liberi consorzi, le città metropolitane e i comuni possono adottare protocolli affinché le aziende agricole contadine e gli enti costituiti a norma dell'articolo 8, aventi sede nel proprio territorio, possano effettuare opere di manutenzione ordinaria o di miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole contadine medesime.

Art. 7.
(Gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili)

1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettuano, con frequenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili.
2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
3. Nelle more dell'individuazione del proprietario o di altri titolari di diritti reali sui terreni individuati ai sensi del comma 1 e iscritti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o autorizzando i proprietari di terreni confinanti a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui il pascolo, la pulizia dei rovi e la raccolta dei frutti spontanei.
4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi del comma 3 non costituiscono, per i proprietari di terreni confinanti, titolo o presupposto per l'acquisto di diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o su porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario del terreno individuato dalla particella catastale o di altro titolare di diritto reale sopra di esso determina la cancellazione del terreno dal registro di cui al comma 2 e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari di terreni confinanti ai sensi del comma 3.

Art. 8.
(Associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura e la silvicoltura)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti ed effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture, i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, compresa quella contadina, e la silvicoltura, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo; esse sono costituite nella forma di associazioni tra i proprietari dei terreni medesimi, comprese quelle previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale.
2. Le finalità dell'accorpamento compiuto e delle associazioni costituite ai sensi del comma 1 possono essere:

a) la conservazione o l'incremento del potenziale produttivo agricolo e forestale, con particolare riguardo all'esercizio dell'agricoltura contadina, della silvicoltura, dell'allevamento allo stato brado e della pastorizia;

b) la conservazione e gestione della biodiversità;

c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici;

d) la sicurezza della popolazione, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico;

e) la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e forestali e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

3. Le associazioni di cui al comma 1 possono:

a) operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune;

b) essere patrocinate da uno o più enti locali;

c) essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;

d) partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni di comuni, all'individuazione dei terreni agricoli e forestali per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;

e) redigere e attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni o dalle unioni di comuni, nei quali sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

f) svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;

g) gestire attività economiche connesse alle attività agricole, forestali e di gestione del territorio;

h) stipulare contratti di affitto o comodato d'uso, a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione impegnandosi alla manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

i) attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci;

l) gestire in forma associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni o dalle unioni di comuni per i territori di propria competenza.

4. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni di cui al comma 1 allo scopo di creare opportunità di occupazione attraverso la valorizzazione agricola e forestale dei terreni, la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e forestali e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologica dei terreni medesimi.

Art. 9.
(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina)

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi, e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 10.
(Istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine)

1. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, coordinata dagli stessi Ministeri, che organizzano, nell'ambito dei rispettivi siti internet, un apposito spazio a essa dedicato.
2. La Rete di cui al comma 1 è composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati, compresi i musei, il cui scopo sociale ha attinenza con l'attività agricola.
3. Le attività svolte dalla Rete sono finalizzate a:

a) raccogliere esperienze e buone pratiche relative ad innovazioni sostenibili di carattere produttivo, di filiera e sociale, anche al fine di rivitalizzare le aree rurali abbandonate e svantaggiate;

b) sviluppare ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini, prevedendo percorsi culturali, turistici ed enogastronomici nei territori in cui si svolge tale attività;

c) promuovere la cultura e la tradizione contadina anche in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti nel settore del turismo.

4. La Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i comuni e con le associazioni che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo e forestale, culturale e turistico.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 12.
(Disposizione finanziaria ed entrata in vigore)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

torna su