PDL 1644

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1644

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
STEFANI, MOLINARI, ANDREUZZA, BOF, BORDONALI, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, IEZZI, LAZZARINI, MARCHETTI, MATONE, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PRETTO

Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di limite di rieleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale

Presentata l'11 gennaio 2024

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Onorevoli Colleghi! – Con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, è stata introdotta, all'articolo 122 della Costituzione, l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente. Tale articolo, così come riformato, prevede inoltre che il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Pertanto, l'articolo 122 della Costituzione individua quali fonti del diritto competenti in materia di elezione regionale la legge della Repubblica, per l'individuazione dei princìpi fondamentali, e la legge regionale. In attuazione della predetta disposizione costituzionale, i princìpi fondamentali in materia di elezione regionale sono stati individuati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera f), della predetta legge individua tra i princìpi fondamentali la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si propone di estendere, da due a tre, il limite di mandato consecutivo per l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale, al fine di valorizzare il lavoro svolto dai governatori e lasciare ai cittadini la possibilità di scegliere liberamente da chi essere rappresentati, in linea con il sistema democratico che contraddistingue il nostro Paese.
L'articolo 2 precisa che le disposizioni della presente proposta di legge si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.
La proposta di legge, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole: «secondo mandato» sono sostituite dalle seguenti: «terzo mandato».

Art. 2.
(Disposizione di coordinamento)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.

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