PDL 1642

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1642

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AMORESE

Modifica alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'estensione della tassa sui marmi al territorio del comune di Massa

Presentata il 10 gennaio 2024

torna su

Onorevoli Colleghi! – In base alla legge 15 luglio 1911, n. 749, il comune di Carrara ha potuto, con apposito regolamento, istituire un emolumento integrativo, detto «pensione del marmo», a favore dei lavoratori delle cave con attività estrattiva del settore lapideo: vitalizio che il comune eroga in base alla tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso. La legge allora non contemplò l'attiguo comune di Massa, in cui pure sono presenti molte cave, alcune in porzioni di territorio che ricadono in entrambi i comuni, provocando quindi una differenza di trattamento tra lavoratori. La presente proposta di legge si rende quindi necessaria per far sì che anche il comune di Massa possa erogare questo emolumento, con un apposito regolamento comunale.
Il presente testo nasce, dunque, dalla volontà di equiparare la possibilità anche per il comune di Massa di predisporre la cosiddetta «pensione del marmo»; infatti, ad oggi i lavoratori impiegati nell'estrazione di marmo nel comune di Massa, a differenza di quelli del limitrofo comune di Carrara, non possono beneficiare di un emolumento aggiuntivo a quello previdenziale.
Stante la millenaria, ormai, tradizione nell'estrazione del marmo, pare ora opportuno non diversificare più le posizioni di lavoratori che operano nel settore lapideo in comuni a distanza di pochissimi chilometri l'uno dall'altro.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 15 luglio 1911, n. 749)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 15 luglio 1911, n. 749, le parole: «del comune di Carrara» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni di Carrara e di Massa».

Art. 2.
(Clausola di invariabilità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

torna su