PDL 1632

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                Capo II
                    Sezione I
                        Articolo 8
                    Sezione II
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                    Sezione III
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                Capo III
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                Capo IV
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                Capo V
                        Articolo 26
                        Articolo 27

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1632

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per la protezione civile e le politiche del mare
( MUSUMECI )

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

Presentato il 29 dicembre 2023

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Onorevoli Deputati! – Il presente disegno di legge reca un corpus di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dal sistema di protezione civile nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
In tale prospettiva si colloca la previsione del cosiddetto «stato di ricostruzione di rilievo nazionale» che fa seguito allo «stato di emergenza» previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dal quale si distingue per le diverse finalità e la diversa attribuzione di poteri.
La disciplina posta dal presente disegno di legge costituisce un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.
L'Italia è, infatti, un Paese particolarmente soggetto a calamità naturali, che ultimamente si manifestano con frequenza e intensità tali da compromettere anche la vita, l'integrità fisica e beni di primaria importanza della popolazione. Al verificarsi dei suddetti eventi calamitosi, si sono succedute nel tempo discipline non sempre omogenee, spesso adottate con provvedimenti d'urgenza.
Ne consegue che l'attuale quadro giuridico nazionale risulta poco organico, frammentario, stratificato nel tempo, differenziato per territori e in continuo divenire.
Allo stato, in particolare, le attività di ricostruzione sono regolate da normative differenti per quanto attiene sia alle tipologie organizzative sia ai poteri attribuiti ai soggetti deputati ad attuare la ricostruzione sia alle procedure che disciplinano i processi di ricostruzione stessi.
Obiettivo del presente disegno di legge è, quindi, l'introduzione di un modello unico per le ricostruzioni post-calamità che, nel rispetto delle particolarità dei territori, costituisca il riferimento per disciplinare i processi di ricostruzione, in una prospettiva di semplificazione, di coordinamento e di accelerazione delle relative procedure amministrative.
A seguito dell'approvazione, in via preliminare, del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri il 27 giugno 2023, si è svolto un ampio e approfondito confronto con le amministrazioni territoriali in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In particolare, come emerge anche dal parere reso dalla Conferenza unificata, si sono svolte quattro riunioni tecniche, improntate al rispetto del principio di leale collaborazione tra i vari livelli di governo, culminate con l'accoglimento di alcune proposte emendative avanzate dagli enti territoriali. Il dialogo svoltosi in sede di Conferenza unificata si è concluso con l'espressione del parere di competenza nel corso della seduta del 9 novembre 2023.
Il presente disegno di legge consta di 27 articoli ripartiti in cinque capi (rispettivamente contenenti i princìpi organizzativi per la ricostruzione post-calamità, le misure per la ricostruzione, riguardanti i beni danneggiati di proprietà privata o pubblica, le misure per la tutela ambientale, le disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo e le disposizioni transitorie e finali). Il capo I contiene i princìpi organizzativi per la ricostruzione post-calamità.

L'articolo 1 (Ambito di applicazione) disciplina i confini applicativi della disciplina contenuta nel disegno di legge.
Il comma 1 prevede che le disposizioni del disegno di legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, facendo salve le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
Il comma 2 stabilisce che le medesime disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Restano ferme, inoltre, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite alle regioni dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 2 (Stato di ricostruzione di rilievo nazionale) reca la disciplina volta alla dichiarazione dello «stato di ricostruzione».
Il comma 1 prevede che il Consiglio dei ministri possa deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, deliberato ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
A tali fini, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri presenta una relazione sulla base dei dati e delle informazioni disponibili.
Inoltre, la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale è subordinata all'impossibilità di proseguire l'esercizio delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione della necessità di provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III del disegno di legge.
Il comma 2 prescrive che la deliberazione dello stato di ricostruzione da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 deve fissare la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione, facendo riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. La norma precisa, poi, che lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del citato codice della protezione civile e stabilisce che lo stesso non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino al massimo di dieci anni dalla dichiarazione. La proroga può essere disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate
Il comma 3 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere revocato prima della sua scadenza, qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nel regime ordinario. La revoca dello stato di ricostruzione può essere disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.
Il comma 4 prevede che, almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario alla ricostruzione, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotti apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria, attraverso il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.
Il comma 4 precisa, poi, che fatta salva in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza, al fine di regolare i procedimenti di ricostruzione da ultimare a cura delle amministrazioni competenti in via ordinaria, possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

L'articolo 3 (Commissario straordinario alla ricostruzione) reca la disciplina della nomina e delle funzioni del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Il comma 1 dispone che la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione. Il Commissario straordinario alla ricostruzione può essere individuato nella persona del presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, del presidente di una delle regioni interessate: trattasi di una scelta discrezionale che è compiuta dal Governo d'intesa con la regione o le regioni interessate, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ed è correlata alle particolarità del caso concreto. In alternativa, con le stesse modalità procedurali incentrate sull'intesa con la regione o le regioni interessate, il Commissario straordinario alla ricostruzione può essere individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale adeguata per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.
Inoltre, la disposizione stabilisce che con procedimento analogo a quello di nomina si possa provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.
La disposizione stabilisce altresì che il Commissario straordinario trasmette con cadenza semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione.
La norma precisa, poi, che al compenso del Commissario straordinario si debba provvedere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei limiti delle disponibilità di risorse di parte corrente esistenti nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), dello stesso articolo 3.
Infine, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui nel caso di conferimento di incarichi ai titolari di cariche elettive è ammesso soltanto il rimborso delle spese sostenute e che i gettoni di presenza ad essi eventualmente spettanti per la partecipazione a organi collegiali non possono superare l'importo di 30 euro per seduta.
Il comma 2 prescrive che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provveda alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente disegno di legge. L'attribuzione del potere di proposta al Commissario straordinario responsabilizza lo stesso organo straordinario nell'iter di scelta delle professionalità funzionali ad assicurare il necessario supporto all'adempimento delle delicate funzioni assegnate.
Il comma 3 dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale delle attività e delle funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Le attività e le funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza, che non è possibile trasferire alla gestione straordinaria, sono regolate con ordinanze di protezione civile da adottare ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
Il comma 4 detta disposizioni in materia di personale, prevedendo che alla struttura di supporto, al fine di assicurarne l'immediata operatività, sia assegnato, per un periodo non superiore a un anno, personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
La norma precisa che il personale sopraindicato è posto fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Lo stesso comma aggiunge, infine, che il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto deve essere corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Inoltre, viene disposto che il provvedimento istitutivo della struttura di supporto determina anche le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale necessarie al funzionamento della medesima struttura.
Il comma 5 stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto trovano copertura nei limiti delle disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo.
Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente disegno di legge con gli interventi di rispettiva competenza;

b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi, riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano di interventi può prevedere altresì, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile per la ricostruzione, eventuali misure di delocalizzazione, ove necessarie, riferite ai soli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi: in tali casi occorre anche specificare, rispettivamente, le spese connesse alla demolizione dell'immobile o alla sua gestione. Il piano, redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione ed è attuabile progressivamente, nel limite delle risorse allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;

c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f);

d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f):

1) provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi dell'articolo 4, nelle more dell'adozione del piano generale indicato alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti economici di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;

2) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi comprese le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;

4) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento disponibili nella contabilità speciale, può autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga al citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. In tali casi, la ripartizione delle unità di personale tra gli enti e le amministrazioni interessati è operata dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi dell'articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere;

e) informa periodicamente, almeno ogni semestre, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi dell'articolo 2;

g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dal presente disegno di legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4.

Il comma 7 disciplina l'esercizio delle funzioni commissariali, prevedendo che, previa intesa con le regioni e i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, da sancire nella Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione – attraverso la specifica indicazione della disciplina derogata e delle ragioni che impongono una diversa regolazione della materia – e sia fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La stessa disposizione precisa che tali ordinanze debbano essere comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, disponendo altresì che le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siano adottate dopo avere acquisito il parere dei Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

L'articolo 4 (Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione) disciplina l'organizzazione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.
Il comma 1 prescrive che la Cabina di coordinamento per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Inoltre, si dispone che ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese comunque denominati.
Il comma 2 prevede che possano essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
Il comma 3 stabilisce che la Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:

a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;

b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;

c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b);

d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;

f) nella redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2;

g) nella integrazione del piano generale degli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati di cui all'articolo 17.

L'articolo 5 (Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri) attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di adottare direttive e ne disciplina l'esercizio.
Il comma 1 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione debba assicurare, sul piano tecnico, mediante l'adozione di direttive, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione, con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale, ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 2 precisa che le direttive di cui al comma 1 sono adottate su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa da sancire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.
Il comma 3 prescrive che le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneità nel monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento Casa Italia e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 4 prevede che il capo del Dipartimento Casa Italia, nei limiti e per le finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, possa adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei commissari straordinari.

L'articolo 6 (Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento) reca la disciplina del finanziamento sia degli interventi e delle attività necessari per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione, sia degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario straordinario e dall'istituzione della sua struttura di supporto.
Il comma 1 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi: uno per la ricostruzione e uno per le spese di funzionamento del Commissario straordinario alla ricostruzione. Tali fondi sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi e delle attività necessari per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione si provvede a valere sul fondo per la ricostruzione, come finanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1. Si tratta di un'innovazione che consente una forte ripresa di efficienza della spesa in quanto le somme saranno versate al Commissario alla ricostruzione in base alle effettive esigenze derivanti dal programma di ricostruzione.
Il comma 2 precisa che presso la tesoreria dello Stato è aperta un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale sono assegnate:

a) le eventuali risorse residue al momento della cessazione dello stato di emergenza disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione, trasferite alla gestione commissariale ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del disegno di legge;

b) le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione e dal fondo per le spese di funzionamento del Commissario. Sulla stessa contabilità speciale con?uiscono anche le risorse finanziarie statali, anche derivanti dalle erogazioni liberali, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale

Il comma 3 stabilisce che all'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 4 dispone che le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 2 del presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze commissariali. Le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui al comma 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

L'articolo 7 (Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri) disciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, ?nanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione.
Il comma 2 detta disposizioni in tema di personale, prevedendo che, in sede di prima applicazione, al Dipartimento Casa Italia sia assegnato un contingente aggiuntivo di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, in numero complessivo non superiore a 25 unità.
Al fine di non influire sui vincoli di finanza pubblica si provvede alla riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e al corrispondente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché al contestuale trasferimento delle relative risorse e all'integrazione dell'eventuale differenziale di spesa nell'ambito delle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il medesimo comma precisa altresì che il personale sopraindicato è individuato tra quello di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello in servizio a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
La sezione I del capo II contiene disposizioni comuni alla ricostruzione pubblica e privata.

L'articolo 8 (Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali) reca disposizioni per tutti gli interventi nei centri storici e, in generale, nei centri urbani e rurali.
Il comma 1 dispone che i comuni, entro il termine di diciotto mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale, ove richiesto dal Commissario straordinario in ragione della natura degli eventi calamitosi e dei conseguenti effetti, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, debbano approvare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1;

b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, delle infrastrutture sportive e degli edifici di enti del Terzo settore distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione per dati.

Il comma 2 reca una norma di semplificazione e accelerazione delle procedure di ricostruzione, prevedendo che gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 devono rispettare i princìpi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti commissariali adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e tenere conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2. Tali strumenti urbanistici sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: a) un aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare 120 metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale; b) un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi da cui è conseguita la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale; c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza.
Il comma 3, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa e la collaborazione procedimentale, prevede che, mediante apposita ordinanza commissariale, sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle scelte in materia di pianificazione territoriale.
Il comma 4 stabilisce che gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 sono adottati dal comune con atto consiliare e sono pubblicati, dopo la loro adozione, nell'albo pretorio dell'ente per la durata di quindici giorni. Lo stesso comma prevede altresì che i soggetti interessati possano presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione e che, decorso tale termine, il comune debba trasmettere gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, che viene reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
Il comma 5 dispone che, una volta acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, il comune approvi definitivamente lo strumento attuativo previsto dal comma 1 del presente articolo.
Il comma 6 chiarisce che gli strumenti di pianificazione urbanistica per la ricostruzione costituiscono un'innovazione degli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata presso la Conferenza permanente. Si è, dunque, in presenza di atti che, pur avendo effetti derogatori della disciplina paesaggistica recata dai piani paesaggistici esistenti, non si sostituiscono agli stessi nella realizzazione delle presupposte esigenze di tutela.
Il comma 7 precisa, inoltre, che, nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni sufficientemente dettagliate, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi calamitosi nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggiore semplificazione.
Il comma 8 attribuisce ai comuni la possibilità di individuare, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento, costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.
Il comma 9 subordina l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, alla costituzione, da parte dei proprietari degli edifici medesimi, di un consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario per la ricostruzione. Ai fini della valida costituzione del consorzio, il presente comma richiede la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici complessive delle singole unità immobiliari di cui è costituito l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Il comma 10 stabilisce che, decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i proprietari che non hanno aderito al consorzio siano sostituiti di diritto dai comuni per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. La stessa disposizione prevede altresì che, per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i comuni debbano utilizzare i contributi che, ai sensi del successivo articolo 9, sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari. In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.
Il comma 11 attribuisce al consorzio di cui al comma 8 e ai comuni il diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari nel caso in cui il costo degli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione relativi agli immobili privati sia superiore al contributo concedibile.
Il comma 12 dispone che le regioni, entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale, possano adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza commissariale. L'attuazione di tali programmi deve avvenire nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e, in ogni caso, tenendo conto della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario nonché degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dei precedenti commi, ove adottati. Lo stesso comma chiarisce altresì che i programmi straordinari di ricostruzione – dai quali sono in ogni caso escluse le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi, salve le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le regolarizzazioni già concesse alla data dell'evento calamitoso – autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.
La sezione II è dedicata alla ricostruzione dei beni privati danneggiati.

L'articolo 9 (Ricostruzione privata) reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata.
Il comma 1 stabilisce che per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione siano definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale di cui all'articolo 2. Con norma primaria sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b). Le risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).
Il comma 2 chiarisce che, ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni lievi; tali interventi dovranno essere realizzati con priorità;

2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

Il comma 3 chiarisce che gli interventi di ricostruzione e di ripristino di cui ai precedenti commi sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

L'articolo 10 (Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati) disciplina l'erogazione di un contributo ai privati per il caso di distruzione o grave danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati.
Il comma 1 precisa che, al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto, con disposizione di legge, un apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli utilizzati per l'erogazione di servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data dell'evento calamitoso di cui all'articolo 1.

L'articolo 11 (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata) regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata.
Il comma 1 stabilisce che l'istanza di concessione dei contributi è presentata al comune territorialmente competente, per il tramite dei soggetti legittimati, insieme con la richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. È obbligatorio allegare alla domanda, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) la scheda di rilevamento dell'agibilità e del danno nell'emergenza sismica (AeDES) redatta secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, o altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia stato deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti relativamente all'immobile nel suo complesso, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

Il comma 2 prevede che il comune, a seguito dell'istruttoria eventualmente compiuta sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione in vigore, rilasci, ove richiesto e necessario nonché al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico di cui delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 oppure verifichi i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La stessa disposizione precisa altresì che lo stato legittimo dell'immobile è stabilito ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, operando a tale fine un rinvio alla disciplina generale vigente in materia edilizia. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, in materia di programmazione straordinaria regionale, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche, che sono comunque necessarie.
Il comma 3 prevede che il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo, nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente disegno di legge, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprendente le spese tecniche.
Il comma 4 precisa che il Commissario straordinario conclude il procedimento con il decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
Il comma 5 sancisce che il Commissario straordinario, per il tramite della propria struttura di supporto, effettua mensilmente delle verifiche a campione sugli interventi ammessi alla concessione dei contributi, sorteggiando un numero di beneficiari che corrisponda almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle verifiche già menzionate emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento (in caso di carenze o difformità originarie) o la revoca (in caso di carenze o difformità sopravvenute), anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. Il comma 5, inoltre, precisa che la concessione dei contributi de quibus è soggetta a espresse clausole di revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme o di utilizzo delle stesse anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione.
Il comma 6 stabilisce che con ordinanze del Commissario adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche. Con le medesime ordinanze possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al precedente comma 5. Viene disposto altresì che il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.
Il comma 7 prescrive che i contributi e i benefìci per gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di ripristino di immobili privati danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso sono riconosciuti a condizione che i medesimi immobili siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità al titolo medesimo o siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.
Il comma 8 dispone che, salva la disciplina in materia di autorizzazione a nuove assunzioni in deroga ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 4), i comuni svolgono le attività previste dal disegno di legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata) detta disposizioni aggiuntive per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria delle movimentazioni di denaro relative ai lavori di ricostruzione.
Il comma 1 prevede che nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Per il tramite della predetta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il comma 2 sancisce che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario – che si configura nel caso di mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, mediante le somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione – determina la revoca totale del contributo erogato.
Il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.
Il comma 4 prevede la risoluzione di diritto nei casi di inadempimento di cui al precedente comma 2.
Il comma 5 stabilisce che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, e che, ove si faccia ricorso al subappalto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione circa la volontà di avvalersi dell'istituto, indicando altresì le opere e le quantità da subappaltare. Deve essere altresì trasmesso l'addendum al contratto di appalto, con l'indicazione delle imprese subappaltatrici prima di dare inizio ai lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopraindicati.
Il comma 6 chiarisce che, in relazione ai profili di responsabilità erariale, le controversie concernenti le contribuzioni pubbliche relative ai lavori di ricostruzione sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 1 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
Il comma 7 prescrive che i contributi siano concessi al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari.
La sezione III è dedicata alla ricostruzione dei beni pubblici danneggiati.

L'articolo 13 (Ricostruzione pubblica) disciplina gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato.
Il comma 1 prescrive che con le ordinanze commissariali di cui all'articolo 3, comma 7, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti beni danneggiati:

a) immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, immobili di edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione primaria, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, immobili in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché le chiese ed edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;

b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

Il comma 2 stabilisce che, per dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), nei limiti delle risorse stanziate a tale fine, con le ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, si provvede a predisporre e approvare:

a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture;

d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario;

e) un piano speciale per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cosiddetto «Fondo unico ANAS»), a valere sul fondo per la ricostruzione.

Il comma 3 prescrive che, nel caso in cui la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.
Il comma 4 prevede che i piani speciali per la ricostruzione pubblica sono approvati dal Commissario straordinario, acquisiti, da un lato, l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, e, dall'altro, il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, in sede di Conferenza permanente di cui all'articolo 15 del disegno di legge. La disposizione precisa che il Commissario straordinario può individuare, con successivi provvedimenti e con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 2, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020.
Il comma 5 stabilisce che, sulla base delle priorità determinate dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa – da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 – delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni di comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
Il comma 6 individua il Commissario straordinario come soggetto deputato ad approvare definitivamente i progetti esecutivi e ad adottare il decreto di concessione del contributo, previa verifica della congruità economica degli stessi e acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15.
Il comma 7 prevede l'erogazione in via diretta dei contributi di cui al presente articolo nonché delle spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione trasferite al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge.
Il comma 8 attribuisce al Commissario straordinario il compito di trasmettere i progetti esecutivi ai soggetti attuatori al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi, che sono eseguite mediante la centrale unica di committenza di cui all'articolo 16.
Il comma 9 precisa che il monitoraggio dell'utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ossia tramite la banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Il comma 10 prevede che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare), e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggior favore che possono essere previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni speciali di stanziamento delle risorse per la ricostruzione, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
Il comma 11 dispone che, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, il Commissario straordinario rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione o di riparazione pubblica, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il comma 12 disciplina il caso in cui il Consiglio dei ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, provveda alla nomina di un commissario ad acta ai fini della realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione, precisando che il commissario medesimo deve essere individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 e che gli eventuali oneri derivanti dalla sua nomina sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
Il comma 13 dispone che restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 4 decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e del Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, nonché del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

L'articolo 14 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali.
Il comma 1 individua i seguenti soggetti attuatori degli interventi volti alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui al precedente articolo 13:

a) le regioni;

b) il Ministero della cultura;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del demanio;

e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il comma 2 stabilisce che, in relazione agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della regione, con proprio provvedimento, può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, di regola corrispondenti alle amministrazioni titolari dei beni da riparare, ricostruire o ripristinare. Il comma stabilisce altresì che, in relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega del Presidente della regione, il Commissario straordinario può individuare, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1, lo stesso Comune o ente locale titolare: trattasi di decisione da assumere nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenuto conto delle circostanze concrete e specialmente della concreta capacità dell'ente titolare di provvedere allo svolgimento delle funzioni attuative assegnate.
Il comma 3 stabilisce che, per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali d'interesse nazionale di competenza della società ANAS Spa ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima Società provvede in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità derogatorie di cui all'articolo 13, comma 10, del presente disegno di legge, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa ANAS Spa, delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalle finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero di ricostruzione delle medesime, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la società ANAS Spa opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, ove necessario anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità derogatorie di cui all'articolo 13, comma 10. In tali ipotesi, le risorse oggetto di anticipazione sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6.
Il comma 4 prescrive che, relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea o per i quali non si siano proposte le competenti diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.
Il comma 5 stabilisce che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori.
Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario alla ricostruzione può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.

L'articolo 15 (Conferenza permanente) disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza permanente per la ricostruzione.
Il comma 1 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di un organo avente competenza intersettoriale, denominato «Conferenza permanente», al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione. La Conferenza permanente è presieduta dal Commissario straordinario ed è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché della regione o provincia autonoma, della provincia, dell'autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti.
Il comma 2 stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza permanente, che è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 in materia di strumento urbanistico attuativo, la cui efficacia decorre dall'approvazione comunale, la determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza permanente è adottata dal presidente e sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il comma precisa, poi, che per tutto quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito della Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del piano speciale delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.
Il comma 3 individua le funzioni della Conferenza, la quale, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;

b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 1;

c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

Il comma 4 prevede che ai componenti della Conferenza permanente non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

L'articolo 16 (Centrale unica di committenza) disciplina i criteri di individuazione della centrale di committenza da parte dei soggetti attuatori.
Il comma 1 prescrive che i soggetti attuatori di cui al precedente articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione.
Il comma 2 detta i criteri per l'individuazione della centrale unica di committenza, rispettivamente:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle regioni interessate, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 14, nella società Consip Spa, nei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nella società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;

c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), nella medesima Agenzia, salva in ogni caso la facoltà, per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza uno dei soggetti di cui alla precedente lettera b).

Il comma 3 prevede che i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione, fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di effettuare tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13. Agli eventuali oneri che derivano dall'attuazione delle convenzioni si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

L'articolo 17 (Opere e lavori pubblici già programmati) detta norme in materia di opere e lavori pubblici già programmati.
Il comma 1 prescrive che, qualora le amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti ne facciano richiesta, previo parere della Cabina di coordinamento, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possano essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio soggetto all'intervento di ricostruzione, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dal disegno di legge e risultino già interamente finanziate.
Il comma 2 precisa che, nei casi previsti al comma 1, le risorse già stanziate per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al comma 1, alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), del presente disegno di legge.
Il capo III contiene misure per la tutela ambientale.

L'articolo 18 (Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali) reca norme sulla pianificazione in materia di realizzazione di infrastrutture ambientali.
Il comma 1 stabilisce che il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possa avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), del presente disegno di legge. Dette società, dotate di specifica competenza tecnica, devono essere individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il piano speciale degli interventi è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. La disposizione precisa, poi, che i pareri, i visti e i nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi debbono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga. In caso di mancata espressione dei pareri, dei visti e dei nulla osta entro il predetto termine, questi si intendono acquisiti con esito positivo. Si precisa tuttavia che queste disposizioni non si applicano agli atti di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti.
Il comma 2 precisa che agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f). In ogni caso, tali oneri non possono eccedere il limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento.

L'articolo 19 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso) riguarda la rimozione e la gestione dei materiali risultanti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti all'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione.
Il comma 1 dispone che spetti al Commissario straordinario, acquisita l'intesa – da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 – delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale, di approvare il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 2 precisa gli scopi a cui mira il piano di cui al comma precedente, ovverosia:

a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da compiere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1; tali materiali, se non riutilizzati, sono ceduti e il relativo eventuale ricavato è versato come contributo al comune da cui provengono tali materiali.

Il comma 3 prevede che, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare dall'articolo 184, che reca la classificazione dei rifiuti, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive e segnalare i materiali pericolosi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo, di cui ai commi 5 e 7, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali di cui al presente articolo il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il comma 4 individua le categorie di materiali che non costituiscono rifiuto, ovverosia: i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché quelli dei beni ed effetti aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni impartite dalle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni. Non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che vengano impiegati nell'agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.
Il comma 5 detta la disciplina in materia di raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e di loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti, prevedendo che, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, le relative attività sono operate a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, di cui all'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico; analogamente è tenuto il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), che definisce i soggetti produttori di rifiuti. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta e il trasporto dei materiali.
Il comma 6 prevede che, per i casi non regolati dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.
Il comma 7 prevede che l'autorità competente ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 autorizzi, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva, scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero e recupero di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito, in materia di gestione dei rifiuti, dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della regione stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
Il comma 8 prescrive che i gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevano i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedano allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurino la gestione dei siti, avviando tempestivamente agli impianti di trattamento i rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Il comma prevede che detti soggetti siano altresì tenuti a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dell'autorità competente ai sensi della parte II o della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, la separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori dal rifiuto tal quale, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
Il comma 9 sancisce che, allo scopo di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. Il comma precisa poi che, in detto caso, il gestore dei servizi di raccolta deve accordarsi preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.
Il comma 10 attribuisce alle agenzie regionali per la protezione ambientale e alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle loro competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e al Ministero della cultura, il compito di assicurare la vigilanza e il rispetto del presente articolo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.
Il comma 11 disciplina il trattamento dei materiali in cui è rinvenuta la presenza di amianto. Si tratta di rifiuti speciali, che richiedono un trattamento particolare: tali materiali non possono essere movimentati, ma devono essere delimitati adeguatamente con nastro segnaletico fino all'intervento di bonifica effettuato a cura di un'impresa specializzata. Ove si tratti di rifiuto rinvenuto durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto viene classificato come rifiuto urbano non pericoloso e gestito secondo le modalità di cui al presente articolo; se il rinvenimento del rifiuto avviene successivamente al conferimento nel deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso e come tale è gestito per le successive operazioni di recupero e smaltimento. In questo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Con riferimento agli interventi di bonifica, le imprese autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare un idoneo piano di lavoro all'organo di vigilanza competente per territorio.
Il comma 12 prevede che i rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso si considerano frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016.
Il comma 13 prevede che, ad esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il capo IV reca disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo.

L'articolo 20 (Controllo della Corte dei conti) disciplina le attività di controllo da parte della Corte dei conti.
Il comma 1 prevede e disciplina il controllo preventivo della Corte dei conti sui provvedimenti regolatori e organizzativi del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, disponendo altresì il dimezzamento dei termini previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Il comma prevede poi che, in ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante possa, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, nonché esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il comma 2 stabilisce che la competenza per il controllo sui provvedimenti di cui al comma 1 è attribuita alla sezione centrale della Corte dei conti competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti e del Governo delle amministrazioni centrali dello Stato.
Il comma 3 prevede che la Corte dei conti provveda all'attuazione dell'articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 21 (Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti) reca norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.
Il comma 1 sottopone all'obbligo di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e all'applicazione della disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti i provvedimenti del Commissario straordinario – che non afferiscano a contratti riservati ai sensi dell'articolo 61 o secretati ai sensi dell'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 – riguardanti nomine e designazioni di esperti e consulenti, programmazione o procedure per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, opere, servizi e forniture, programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata. Il comma precisa che debbono essere altresì pubblicati nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013, gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

L'articolo 22 (Tutela dei lavoratori) si occupa della disciplina in materia di tutela dei lavoratori.
Il comma 1 prevede la sottoposizione delle attività relative alla realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, per i quali è concesso un contributo ai sensi del presente disegno di legge, alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il comma 2 specifica che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dal Commissario straordinario, che a tal fine si avvale della struttura commissariale di cui all'articolo 3, comma 2, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
Il comma 3 prevede, per le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dall'evento calamitoso, l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle province interessate.
Il comma 4 prescrive alle suddette imprese l'obbligo di provvedere alla sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, comunicando ai sindaci dei comuni ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.
Il comma 5 affida alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel territorio la facoltà di stabilire i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.
Il comma 6 ribadisce l'obbligo, per le imprese in questione, di fornire ai propri dipendenti un tesserino contenente un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il comma 7 prevede che presso le competenti prefetture siano stipulati protocolli di legalità per regolare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione insieme con l'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 23 (Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno) si occupa della materia assicurativa.
Il comma 1 regola una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale del danno con l'obiettivo di fornire un rapido ristoro ai danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, subiti dai soggetti che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi. La disposizione, nel prevedere l'obbligo per le imprese di assicurazione di liquidare immediatamente una percentuale del danno complessivo ai predetti soggetti, consente a questi ultimi di avere un'immediata disponibilità di risorse in modo da avviare immediatamente gli interventi necessari per il ripristino dei danni subiti e riprendere rapidamente le normali attività, comprese quelle produttive. In particolare, con il presente intervento si incide sulla disciplina della liquidazione dei danni con riferimento a tre aspetti:

per quanto concerne la procedura, si prevede una forma di liquidazione anticipata parziale del danno subìto;

con riferimento alla quantificazione, viene fissata una percentuale dell'importo da liquidare in via anticipata;

sul piano negoziale, si prevede che l'impresa assicurativa non possa porre eccezioni che abbiano lo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

Il comma 2 prevede che l'impresa assicurativa, al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi, è tenuta ad effettuare un sopralluogo entro dieci giorni dalla denuncia di sinistro.
Il comma 3 precisa che l'importo è liquidato dall'assicuratore entro cinque giorni dal sopralluogo. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di dieci giorni, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'impresa assicurativa non può porre eccezioni che abbiano lo scopo di ritardare o evitare la prestazione. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto.
Il comma 4 chiarisce che il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto.
Il comma 5 disciplina l'applicazione della norma in via transitoria e a regime.

L'articolo 24 (Interventi per il recupero del sistema produttivo), mira a salvaguardare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva. Con la presente disposizione si conferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, anche alle imprese localizzate nelle aree colpite da calamità. L'applicazione del regime di aiuti è finalizzata al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regime previsto per gli aiuti di Stato.
Il comma 1 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del made in Italy può applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Il comma 2 precisa che, per disciplinare l'attuazione dei predetti interventi, il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il comma 3 prevede, per le finalità in esame, la destinazione delle risorse disponibili che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

L'articolo 25 (Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali) si occupa della materia assicurativa.
Il comma 1 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio e alle immobilizzazioni materiali cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura assicurativa, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili, dei danni suscettibili di indennizzo e l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;

c) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

Il comma 2 regola i profili finanziari, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Il capo V reca le disposizioni transitorie e finali.
L'articolo 26 (Disposizioni transitorie) reca le norme transitorie, prevedendo, al comma 1, che le disposizioni del disegno di legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 27 (Entrata in vigore), al comma 1, stabilisce l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.
(Stato di ricostruzione di rilievo nazionale)

1. Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, susseguente a eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, a seguito di una relazione presentata dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri, valutata l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, può deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della presente legge.
2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 stabilisce la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino a dieci anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nel regime ordinario, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere revocato prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.
4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi. Ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con l'ordinanza di cui al primo periodo possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Art. 3.
(Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal primo periodo, il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo può essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del primo periodo al commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato:

a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne l'immediata operatività, personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento;

b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti di appartenenza, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale di cui al comma 4, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera f) del comma 6 del presente articolo.
6. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;

b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano degli interventi può prevedere altresì eventuali misure di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile per la ricostruzione, specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Il medesimo piano di interventi, redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato dal Commissario straordinario, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;

c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f);

d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f):

1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi del medesimo articolo 4;

2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;

4) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera f) del presente comma, può autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai citati enti e amministrazioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti e le amministrazioni interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui al comma 7 del presente articolo, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni di cui al presente numero sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere;

e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi all'articolo 2;

g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 4.
(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:

a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;

b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;

c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b);

d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;

e) nella redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2;

f) nell'integrazione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati di cui all'articolo 17.

Art. 5.
(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale.
2. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.
3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneità nel monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento casa Italia, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il capo del Dipartimento Casa Italia, nei limiti e per le finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari.

Art. 6.
(Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1.
2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate:

a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge;

b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1, le risorse finanziarie statali nonché quelle derivanti dalle erogazioni liberali disciplinate sulla base di normativa statale, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

3. All'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 2 del presente articolo, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono.

Art. 7.
(Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è sostituito dal seguente:

«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione».

2. In sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità individuate, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. È conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.

Capo II
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

Sezione I
DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 8.
(Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali)

1. Entro diciotto mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, i comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario alla ricostruzione in ragione della natura degli eventi calamitosi e dei conseguenti effetti, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;

b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione per dati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i princìpi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e tengono conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

a) un aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare 120 metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

b) un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi da cui è conseguita la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza.

3. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle scelte in materia di pianificazione territoriale.
4. Il comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti, dopo la loro adozione, sono pubblicati nell'albo pretorio dell'ente per quindici giorni; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, che è reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente, a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata presso la Conferenza permanente di cui all'articolo 15.
7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi calamitosi nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le disposizioni di maggiore semplificazione.
8. I comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata nel sito internet istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento, costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.
9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici complessive delle singole unità immobiliari di cui è costituito l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, recante determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i comuni utilizzano i contributi che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari ai sensi dell'articolo 9. In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.
11. Il consorzio di cui al comma 9 e i comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2, nonché degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, ove adottati. I programmi di cui al presente comma autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso esclusi dai programmi di cui al presente comma gli interventi su costruzioni o parti di esse realizzate in assenza o in difformità dai prescritti titoli abilitativi, salve le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le modalità di regolarizzazione previste dalla legislazione vigente già favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso.

Sezione II
RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI

Art. 9.
(Ricostruzione privata)

1. Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2. Con le medesime disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziate le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b). Le risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).
2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione, da realizzare con priorità, per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

3. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta.

Art. 10.
(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

1. Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso di cui all'articolo 1.

Art. 11.
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) la scheda AeDES redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;

c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. Lo stato legittimo dell'immobile è stabilito ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche comunque necessarie.
3. Il comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprendente le spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede mensilmente a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e richiede la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche e tenendo conto della necessità di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza di concessione del contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. Il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
7. I contributi e i benefìci previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 4), i comuni svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.
(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)

1. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dalla presente legge, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Qualora sia accertato l'inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario, consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori mediante le somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, è disposta la revoca totale del contributo erogato.
3. Qualora sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.
4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto.
5. Nei contratti fra privati è consentito il subappalto di lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
6. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 1 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
7. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per il ristoro di danni ai sensi dalla presente legge sono concessi, nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione, al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari.

Sezione III
RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PUBBLICI

Art. 13.
(Ricostruzione pubblica)

1. Con apposite disposizioni di legge, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si provvede allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi del citato articolo 2. Le risorse economiche stanziate sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f). Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 7, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti beni danneggiati:

a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione primaria, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, immobili in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e chiese ed edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;

b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, il Commissario straordinario predispone e approva:

a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture;

d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, come finanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree già da essi occupate devono mantenere la destinazione urbanistica ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisiti l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi dell'articolo 4, e il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, in sede di Conferenza permanente di cui all'articolo 15. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi dell'articolo 4, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni di comuni, le unioni montane e le province interessati predispongono e inviano i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.
7. I contributi di cui al presente articolo nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge sono erogati in via diretta.
8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 14 per lo svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
9. Il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo è eseguito secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.
11. Il Commissario straordinario, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza medesima. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché al commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

Art. 14.
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 13, i soggetti attuatori sono:

a) le regioni;

b) il Ministero della cultura;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del demanio;

e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della regione, con proprio provvedimento, può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere di delega da parte del Presidente della regione ai sensi del primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 3, comma 7, può individuare quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo lo stesso comune o ente locale titolare.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza della società ANAS Spa, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima società provvede secondo quanto previsto nel piano speciale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 10, della presente legge, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa ANAS Spa, delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalle finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, ovvero di ricostruzione delle medesime infrastrutture, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, l'ANAS Spa opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nel piano speciale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), ove necessario anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si sia proposta la diocesi competente, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Ai lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro si applicano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.

Art. 15.
(Conferenza permanente)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale, denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché della regione o provincia autonoma, della provincia, dell'autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti.
2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza almeno della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 in materia di strumento urbanistico attuativo, la cui efficacia decorre dall'approvazione comunale, la determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito della Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del piano speciale delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.
3. La Conferenza, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;

b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 1, della presente legge;

c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali.

4. Ai componenti della Conferenza permanente di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 16.
(Centrale unica di committenza)

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione.
2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e per i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle regioni interessate, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), nella società Consip Spa, nei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nella società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;

c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), nella medesima Agenzia, salva in ogni caso la facoltà, per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza uno dei soggetti di cui alla lettera b).

3. Fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di eseguire tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente periodo si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f).

Art. 17.
(Opere e lavori pubblici già programmati)

1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziate.
2. Nei casi previsti dal comma 1, le risorse già stanziate per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al medesimo comma 1, alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).

Capo III
MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 18.
(Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali)

1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della presente legge il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il piano speciale di cui al presente articolo è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. I pareri, i visti e i nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga; qualora non siano resi entro tale termine, si intendono acquisiti con esito favorevole. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano agli atti in materia di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ivi compresi quelli derivanti dalla stipulazione delle convenzioni con le società in house di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e comunque nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento.

Art. 19.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso)

1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi dell'articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino ai sensi della presente legge, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da compiere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non riutilizzati, sono ceduti e il relativo eventuale ricavato è versato come contributo al comune da cui provengono tali materiali.

3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive e segnalare i materiali pericolosi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali di cui al presente articolo il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni impartite dalle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni. Non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che vengano impiegati nell'agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico. La disposizione del terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata, come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.
6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.
7. L'autorità competente ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti, come definiti nell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Presidente della regione stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 del presente articolo raccolti e trasportati nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo tempestivamente all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dell'autorità competente ai sensi della parte seconda o della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE e delle pile e accumulatori dal rifiuto tal quale, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.
10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
11. I materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le disposizioni del presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma devono essere delimitati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da un'impresa specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, nonché delle pile e accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale è gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per l'esecuzione degli interventi di bonifica, le imprese autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro è presentato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro ventiquattro ore lo valuta. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.
12. I rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso si considerano frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016.
13. Ad esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO, TRASPARENZA, TUTELA DEI LAVORATORI, ASSICURAZIONI PRIVATE E SISTEMA PRODUTTIVO

Art. 20.
(Controllo della Corte dei conti)

1. I provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. Durante lo svolgimento della fase del controllo dei provvedimenti, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci nonché esecutori ed esecutivi, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La competenza per il controllo dei provvedimenti di cui al comma 1 è attribuita in ogni caso, alla sezione centrale della Corte dei conti competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato.
3. La Corte dei conti provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.
(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 22.
(Tutela dei lavoratori)

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, per i quali è concesso un contributo ai sensi della presente legge, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, è effettuata dal Commissario straordinario avvalendosi della struttura commissariale di cui all'articolo 3, comma 2, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dall'evento calamitoso hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle province interessate.
4. Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad un'adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai sindaci dei comuni ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili.
5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel territorio possono definire i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.
6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un tesserino, con un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle leggi vigenti in materia e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. Presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 23.
(Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno)

1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento, del danno subìto a causa dei medesimi eventi, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
2. L'impresa assicurativa, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida l'importo richiesto. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, stipulate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

Art. 24.
(Interventi per il recupero del sistema produttivo)

1. Nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del made in Italy può applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
2. Per disciplinare l'attuazione dei predetti interventi, il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Art. 25.
(Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;

c) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 27.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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