PDL 1630-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1630-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Presentato il 29 dicembre 2023

(Relatore: TESTA )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La VI Commissione permanente (Finanze), il 25 gennaio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1630.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1630 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da quattro articoli, per un totale di 10 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 10 commi, 2 richiedono l'adozione di 2 decreti ministeriali;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

l'articolo 2, al comma 2, prevede che i contribuenti che usufruiscano dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, rimettendo ad un decreto interministeriale «del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy» la definizione delle modalità di attuazione di tale disciplina; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine «di concerto» nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri);

l'articolo 3, al comma 3, consente di continuare ad applicare lo sconto in fattura e la cessione del credito per le agevolazioni fiscali derivanti da interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (dunque ai sensi dell'articolo 119-ter e dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche in esame) ad alcune ipotesi e, in particolare, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame): a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo; il comma 4 del medesimo articolo, invece, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 – che restringono l'ambito oggettivo dell'agevolazione per le barriere architettoniche – si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero dal 30 dicembre 2023; ciò premesso, la formulazione dei commi in esame potrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento al fine di meglio definire l'esatto perimetro del regime temporale della disciplina tracciata dai commi 3 e 4 dell'articolo 3, con particolare riferimento all'ipotesi in cui, pur essendo le spese sostenute dopo il 30 dicembre 2023 (come prescritto dal comma 4) ricorrano in concreto i requisiti sanciti alla lettere a) e b) del comma 3 (cioè precedentemente al 30 dicembre 2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo ovvero siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo tra le parti e sia stato versato un acconto);

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3, commi 3 e 4.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1630, di conversione del decreto-legge legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

rilevato che:

il decreto-legge, composto di quattro articoli, contiene misure volte ad evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto «superbonus» comporti la revoca dei benefici già erogati (articolo 1, comma 1), a riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024 (articolo 1, comma 2), a limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1), a prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 2, comma 2) e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1630, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

condivisa l'esigenza di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;

valutate positivamente le misure volte a rivedere la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nonché quella sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 1630 Governo);

condivise le misure previste dall'intervento legislativo che interviene a sanare le gravissime criticità, emerse sul piano della sostenibilità finanziaria, nell'applicazione della disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura nonché nell'applicazione della detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

valutate positivamente le misure per la salvaguardia dei percettori di redditi più bassi che si siano avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;

rilevato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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