PDL 1630

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1630

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Presentato il 29 dicembre 2023

torna su

Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il comma 1 dell'articolo 1 affronta alcune criticità derivanti dall'applicazione della disciplina sull'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Infatti, con tale disposizione si prevede, a legislazione vigente, che l'opzione in oggetto possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e che, in relazione alle spese agevolate con il cosiddetto «superbonus» di cui all'articolo 119 dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, gli stati di avanzamento dei lavori non possano essere più di due e ciascuno stato di avanzamento debba riferirsi almeno al 30 per cento dell'intervento complessivo.
Considerato che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese sostenute relativamente agli interventi sui condomìni e ai correlati interventi sui singoli immobili, a partire dal 1° gennaio 2024, la misura dell'aliquota di agevolazione diminuirà al 70 per cento, la disposizione del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all'importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell'intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui, a causa della mancata ultimazione degli interventi di cui al progetto, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche prescritto dal comma 3 del citato articolo 119.
Resta fermo il necessario rispetto di tutti gli altri requisiti che danno diritto alla detrazione, in mancanza dei quali l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante ai sensi dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il comma 2 prevede, a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che eseguono gli interventi agevolati ai sensi del medesimo articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 sia stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Il secondo periodo dello stesso comma stabilisce che il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Infine, il terzo periodo del comma 2 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Il comma 3 disciplina la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 2.
L'articolo 2, comma 1, è finalizzato a limitare le ipotesi di deroga al divieto di opzione per il cosiddetto «sconto in fattura» o per la cessione del credito – di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – con particolare riguardo alla deroga prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
La disposizione da ultimo ricordata, a legislazione vigente, prevede che il blocco delle opzioni previsto dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023 non operi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.
In base a tale disposizione, la deroga al blocco delle opzioni opera, a legislazione vigente, sia per le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia per quelle relative agli interventi agevolati ai sensi delle altre disposizioni elencate nell'articolo 121, comma 2, dello stesso decreto.
La circostanza che per tali interventi la norma vigente faccia riferimento non alla data dell'istanza presentata per l'acquisizione del titolo abilitativo relativo all'intervento di recupero edilizio dello specifico immobile interessato, bensì alla data di approvazione, da parte dei comuni, dei piani di recupero o di riqualificazione urbana, comporta che il blocco delle opzioni, a legislazione vigente, non trovi applicazione per gli immobili compresi in detti piani.
Con il comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto-legge si intende limitare l'ambito della deroga in questione, riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che si sia effettivamente prodotta in favore dei contribuenti una legittima aspettativa all'utilizzo della deroga stessa, connessa alla richiesta dello specifico titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione dell'edificio del quale si intenda procedere al recupero. Gli interventi per cui non opera il blocco delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura sono, pertanto, specificamente individuati come quelli – compresi nei predetti strumenti urbanistici approvati – per i quali sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Il comma 2 prevede che i contribuenti che intendono usufruire dei benefìci relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano l'onere di stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verifichino nel territorio nazionale. Le modalità di attuazione di tale misura sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.
L'articolo 3, al fine di evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici, procede ad una rivisitazione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In particolare, con il comma 1, che modifica il comma 1 di detto articolo 119-ter, viene operata una restrizione dell'ambito oggettivo dell'agevolazione in questione, che è limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Viene inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese sostenute e documentate, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.
Allo scopo di ridimensionare l'ambito oggettivo dell'agevolazione, viene altresì abrogato il comma 3 dell'articolo 119-ter che, a legislazione vigente, comprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).
Con il comma 2 si interviene altresì sull'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, stabilendo la data del 31 dicembre 2023 quale termine finale dell'efficacia della deroga al blocco dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (sconto in fattura/cessione del credito). Pertanto, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a partire dal 1° gennaio 2024 non sarà più consentito esercitare dette opzioni, salvo che per i condomìni, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa, e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Con il comma 3 si salvaguardano i contribuenti in favore dei quali si può ritenere che si sia prodotta una legittima aspettativa all'applicazione delle norme previgenti nelle materie sulle quali interviene il presente articolo, vale a dire nel campo dell'agevolazione di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023. I relativi interventi sono individuati come quelli per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge, sussista una delle seguenti condizioni:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Infine, con il comma 4 si prevede che le disposizioni del comma 1 – che restringono l'ambito oggettivo dell'agevolazione – si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
L'articolo 4 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

torna su

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

.

.

.

torna su

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su

Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023.

Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119- ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;

Ritenuta altresì la necessità e urgenza di prevedere misure urgenti volte a rivedere la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nonché quella sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia)

1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 2.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Articolo 3.
(Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.»;

b) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.»;

c) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «alle spese sostenute» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2023

MATTARELLA

Tajani, il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

torna su