PDL 163

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 163

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PANIZZUT, BARABOTTI, BOF, BORDONALI, CANDIANI,
CATTOI, CAVANDOLI, PRETTO

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimenti familiari

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — Il ricongiungimento familiare si può definire come il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare, nei confronti dei familiari stranieri, concesso allo straniero che vive in Italia, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge. La normativa di riferimento è costituita, a livello europeo, dalla direttiva 2003/86/CE, e successive modificazioni, e, a livello nazionale, dal Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La cornice europea detta i parametri all'interno dei quali ciascuno Stato membro può legiferare in materia di «ricongiungimenti», specificando, tra l'altro, quali siano i familiari ai quali il diritto debba o possa essere riconosciuto (articolo 4 della direttiva) e le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare (articoli da 6 a 12 della direttiva). L'Italia ha normato il ricongiungimento familiare attraverso una disciplina che consente l'ingresso nel territorio nazionale dei familiari dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea già presenti sul territorio, a condizioni decisamente meno stringenti – soprattutto sul piano economico – rispetto a quelle previste dalla direttiva 2003/86/CE, e da altri Stati membri assunti spesso come parametro comparativo (ad esempio, la Germania). Le criticità più consistenti in termini di adeguamento della disciplina italiana alla normativa europea afferiscono alle condizioni economiche richieste per l'esercizio del diritto al ricongiungimento, e ai requisiti cronologici di permanenza sul territorio dello Stato, da parte del richiedente, anteriormente alla presentazione della domanda di ricongiungimento. In particolare, l'articolo 7 della direttiva 2003/86/CE, prevede che «Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone: [...] c) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere sé stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari». In Italia, per quanto riguarda le condizioni reddituali del soggiornante richiedente il ricongiungimento, è stato previsto (articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 1998) che lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità «di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente». L'applicazione pratica della norma italiana prevede che, nel 2021, per ricongiungere un familiare era necessario avere un reddito di euro 8.975,46 (euro 4.487,73 pro capite); per ricongiungere due familiari avere un reddito di euro 11.967,28 (euro 3.989,09 pro capite), mentre per ricongiungere due o più figli minori di 14 anni era sufficiente un reddito di euro 17.950,92. Dall'esemplificazione pratica appena illustrata si evince chiaramente che la normativa italiana non è efficace nel garantire che il richiedente «disponga di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere sé stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato», come invece prevede la normativa europea. Inoltre, l'Italia nulla dispone in ordine alla «stabilità» delle risorse che il richiedente dovrebbe avere: non è previsto che il richiedente dimostri di avere un'occupazione lavorativa di una durata minima. Parimenti, l'Italia non prevede nulla in merito al requisito di un termine minimo di permanenza all'interno del territorio nazionale, da parte del soggiornante-richiedente, anteriore alla presentazione della domanda di ricongiungimento. L'unico requisito richiesto, infatti, è che il richiedente sia in possesso, al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento, di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, che può essergli rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari. Il risvolto applicativo di tale scelta legislativa è il fatto che, in Italia, è sufficiente che un soggiornante si procuri un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari) e può presentare la domanda di ricongiungimento, purché dimostri di soddisfare il requisito reddituale. La normativa italiana sui ricongiungimenti familiari necessita di essere maggiormente allineata con le norme europee di riferimento, e con le disposizioni di altri Stati membri dell'Unione europea (come ad esempio la Germania). In particolare, al fine di garantire il rispetto di requisiti reddituali minimi per il sostentamento familiare che escludano la necessità di ricorrere al sistema assistenziale del Paese ospitante. In linea dunque con quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il comma 1 dell'articolo 1 e, conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, lettera e), della presente proposta di legge dispongono che il soggiornante, prima di farsi raggiungere dai suoi familiari, abbia soggiornato legalmente nel loro territorio per un periodo di almeno due anni.
Il richiedente il ricongiungimento deve inoltre dimostrare di avere una prospettiva di reddito che si proietti sul lungo periodo, al fine di rispettare il requisito della «stabilità» delle risorse: a tal fine, la presente proposta di legge prevede che, per i lavoratori dipendenti, debba essere presentato un contratto a tempo indeterminato, mentre per i lavoratori autonomi, debba essere presentata una relazione sullo stato reddituale su un periodo minimo di almeno due anni, nonché una verifica fiscale, da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, competente territorialmente, al fine di verificare lo stato reddituale, contributivo e fiscale della partita IVA individuale o aziendale (con verifica sul versamento di contributi dei dipendenti analoga a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione).
Diverse sono, inoltre, le criticità secondarie che si riscontrano e che con la presente proposta di legge si intendono superare. Sotto il profilo del controllo dell'effettiva corrispondenza tra la richiesta di ricongiungimento in favore del coniuge e il successivo rispetto dello «status» di coppia coniugata, con il comma 2, lettera a), dell'articolo 1 della presente proposta di legge si richiede la registrazione del matrimonio in Italia al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento. Con riguardo invece al profilo della verifica dell'idoneità dell'alloggio (requisito richiesto come condizione per l'esercizio del diritto al ricongiungimento, sia dalla direttiva europea, all'articolo 7, lettera a), che dalla normativa italiana, all'articolo 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 286 del 1998), la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 prevede che tale idoneità debba essere certificata non solo in base al numero di soggetti che è possibile ospitare a vario titolo in ciascun immobile (parametri dettati a livello nazionale dal decreto ministeriale 5 luglio del 1975, n. 5), ma anche tenendo presente l'effettivo stato di occupazione dell'immobile, indicando quanti soggetti risultano già ospitati all'interno del medesimo alloggio. Sempre nell'ottica di allineare la normativa italiana in vigore con quanto previsto a livello europeo e di indicare una soglia di reddito minimo del richiedente il ricongiungimento che sia effettivamente parametrata sul costo della vita, ovvero sugli indici ISTAT, che consentono effettivamente di individuare una misurazione efficace del livello di reddito necessario a mantenere una famiglia senza gravare sul sistema assistenziale, all'articolo 1, comma 2, lettera c), della presente proposta di legge si prevede di utilizzare il limite reddituale individuato per accedere al patrocinio a spese dello Stato (in materia civile) – in quanto trattasi di limite individuato per accedere a un beneficio (il patrocinio a spese dello Stato) legato a un servizio pubblico necessario (la difesa tecnica è obbligatoria per le cause di valore economico superiore a 1.100 euro nonché in tutti i procedimenti penali) il cui importo è frutto dell'adeguamento biennale (ai sensi dell'articolo 77 del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) delle soglie di reddito in relazione alle variazioni del costo della vita accertate dall'Istat. Infine, e sempre in linea con la normativa europea, si propone, all'articolo 1, comma 2, lettera f), della presente proposta di legge, di limitare l'esclusione delle condizioni e dei requisiti di cui ai precedenti commi ai soli soggetti già riconosciuti rifugiati. Il tutto al fine di evitare che nelle more delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti asilo ottengano ricongiungimenti familiari che poi potrebbero essere travolti per diniego della richiesta, con una clausola d'eccezione che tuteli i casi in cui il riconoscimento dello status di rifugiato sia estremamente probabile (ad esempio, in caso di imminente pericolo di vita nel Paese d'origine, che sia documentalmente accertato). Infatti la situazione dell'iter per i riconoscimenti di asilo è drammatica: secondo i dati della Commissione nazionale per il diritto di asilo, l'audizione da parte della Commissione territoriale o della sezione distaccata avviene in media 252,7 giorni (pari ad oltre 8 mesi) dopo la presentazione della domanda e la notifica dell'esito della richiesta di protezione internazionale 64 giorni dopo l'audizione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 28, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che abbiano maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni continuativi».
2. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in forza di matrimonio trascritto in Italia»;

b) al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «dai competenti uffici comunali» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975»;

c) al comma 3, lettera b):

1) al primo periodo, le parole: «all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere» sono sostituite dalle seguenti: «al limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere»;

2) al secondo periodo, le parole: «dell'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

3) al terzo periodo, le parole: «dei familiari» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascendenti e dei discendenti»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare per i soggetti a carico di cui al comma 1, il reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, lettera b):

a) se il richiedente è lavoratore subordinato, deve provenire da un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;

b) se il richiedente è lavoratore autonomo, deve risultare dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa, anche individuale, relative a periodi di imposta di durata almeno pari ai due anni solari antecedenti alla data di presentazione della richiesta di ricongiungimento, redatte da un commercialista o da un revisore dei conti; in tale caso, l'impresa, anche individuale, è assoggettata a verifica fiscale da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, che rilascia una certificazione sull'effettivo stato reddituale dell'impresa e sull'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali, analoga, per quanto concerne il versamento dei contributi relativi ai dipendenti, a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione»;

e) al comma 4, dopo le parole: «a condizione che» sono inserite le seguenti: «il richiedente, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, abbia legalmente soggiornato sul territorio nazionale per almeno due anni continuativi, e che»;

f) al comma 10 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando al soggiornante sia stato riconosciuto lo status di rifugiato».

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