PDL 1629

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1629

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENIGNI

Disposizioni concernenti l'organizzazione di corsi di primo soccorso presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado

Presentata il 22 dicembre 2023

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di intervenire in via diretta sugli studenti durante il loro percorso formativo, che appare la sede più consona, al fine di formare una cultura dell'emergenza, intesa come conoscenza da parte dei cittadini delle tecniche elementari del primo soccorso.
Con questa proposta di legge si vogliono fornire ai ragazzi strumenti e conoscenze che permettano loro di poter portare aiuto a chi si presenta in pericolo e di assicurare una migliore salvaguardia della vita umana contribuendo a formare cittadini migliori, riaffermando quei valori di solidarietà e di responsabilità verso l'altro che rappresentano l'indispensabile trama di una moderna società civile.
Ogni anno, in Italia, le morti per arresto cardiaco o a seguito di un trauma inatteso che si verifica negli ambienti di vita e di lavoro raggiungono cifre enormi, così come le invalidità gravi permanenti determinate dalle stesse cause. Un'alta percentuale delle morti da trauma è causata da incidenti stradali e riguarda, in particolare, i più giovani, nella fascia di età compresa tra i venti e i trenta anni.
In Europa la situazione è, purtroppo, molto simile.
La letteratura scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato che sia in caso di arresto cardiaco improvviso sia nell'evenienza di un trauma, un intervento di primo soccorso tempestivo e metodologicamente adeguato può contribuire a salvare almeno il 30 per cento delle persone colpite.
Però, sebbene l'articolo 32 della Carta costituzionale sancisca il diritto alla salute e l'articolo 593 del codice penale imponga l'obbligo di prestare soccorso, i cittadini italiani si trovano nell'impossibilità di adempiere alle disposizioni di legge semplicemente perché privi di adeguata formazione in tal senso. È infatti molto scarsa la conoscenza delle manovre di primo soccorso, che si rivelerebbe estremamente utile anche tenendo conto dell'inevitabile lasso di tempo di attesa che si verifica prima dell'intervento degli operatori del servizio di emergenza territoriale «118», anche quando tale intervento è assicurato con la massima tempestività. Tale scarsità porta a ridurre sensibilmente, fino al 30 per cento, sia le possibilità di sopravvivenza del cittadino colpito da malore o coinvolto in un incidente sia le possibilità di contenere i possibili esiti invalidanti dell'evento.
Per queste ragioni occorre che le tecniche di primo soccorso diventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa.
La presente proposta di legge si prefigge, pertanto, di rendere obbligatorio l'insegnamento del primo soccorso presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado per sensibilizzare gli studenti al primo soccorso, fornire loro una preparazione adeguata ad affrontare situazioni di emergenza e renderli coscienti dei rischi e dei benefìci conseguenti all'effettuazione di manovre errate o corrette in caso di primo soccorso.
Far comprendere l'importanza del primo soccorso e formare i giovani all'intervento emergenziale è dunque anche un salto di civiltà, che la presente proposta di legge si prefigge appunto di favorire, integrando il bagaglio culturale e formativo dei cittadini italiani non soltanto attraverso l'acquisizione dei contenuti dottrinari e tecnico-pratici necessari per prestare soccorso a soggetti in pericolo di vita, ma anche con la finalità peculiare di promuovere, valorizzare e tutelare in tutti i suoi aspetti, con passione civica e convinzione, la cultura della vita di cui tanto si parla, ma di cui tanto poco ci si occupa in concreto.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dei corsi di primo soccorso presso le scuole secondarie di primo e secondo grado)

1. Le scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia, organizzano corsi di primo soccorso inserendoli nel piano triennale dell'offerta formativa, programmando le attività, anche a livello di rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e con le organizzazioni di volontariato, in conformità con le finalità formative indicate nelle Linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute il 7 novembre 2017.
2. Il corso di primo soccorso ha una durata di sessanta ore complessive ed è rivolto agli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado.
3. Il programma del corso di primo soccorso è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, da una commissione istituita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, e comprende le seguenti materie: supporto delle funzioni vitali con metodiche di base, consistente nelle procedure di rianimazione cardiopolmonare necessarie per intervenire in modo adeguato ed efficace nei confronti delle persone prive di coscienza; primo soccorso al paziente traumatizzato; primo soccorso al paziente non traumatizzato; defribrillazione precoce; primo soccorso in caso di grandi emergenze, prevenzione primaria del soffocamento, sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie aeree.
4. Al termine del corso di primo soccorso gli studenti sostengono una prova teorico-pratica. In caso di esito favorevole, agli studenti è rilasciata un'attestazione di frequenza del corso seguito e dell'idoneità conseguita, a firma congiunta del dirigente scolastico, del docente formatore e del responsabile dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera competente.

Art. 2.
(Requisiti per l'insegnamento nei corsi di primo soccorso)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali, con le aziende ospedaliere e con i policlinici universitari al fine di affidare l'insegnamento nei corsi di primo soccorso al personale medico-infermieristico di cui al comma 2 operante presso le relative strutture, individuato dal dirigente scolastico tra i soggetti a lui indicati dagli enti predetti, previa valutazione dei rispettivi curricula.
2. L'insegnamento nei corsi di primo soccorso è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, con specializzazione in medicina di emergenza, chirurgia generale, anestesia, rianimazione e terapia intensiva, medicina interna o cardiologia, e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche, in servizio presso l'area critica territoriale e ospedaliera dipartimentale di emergenza, in possesso di un curriculum idoneo e di una certificazione per l'insegnamento rilasciata da università o da società scientifiche operanti nel settore dell'emergenza e dell'urgenza, accreditate presso enti universitari.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute;

b) quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse stanziate ai sensi del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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