PDL 1620

FRONTESPIZIO

ALLEGATO

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1620

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( TAJANI )

dal ministro dell'interno
( PIANTEDOSI )

e dal ministro della giustizia
( NORDIO )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

e con il ministro della salute
( SCHILLACI )

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno

Presentato il 18 dicembre 2023

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato «Protocollo».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo.

Art. 3.
(Disposizioni di coordinamento)

1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorità:

a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto;

b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore;

c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

d) fino a cinque apposite sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, da istituire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma;

e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma;

f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria;

i) uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.

2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.
3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identità assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.
7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.

Art. 4.
(Giurisdizione e legge applicabile)

1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.
2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura speciale è trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale così rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.
3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.
4. Il ricorso contro la decisione della sezione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge è proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è punito secondo la legge italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilità previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.
7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando è acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio è eseguito quando la misura è revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorità giudiziaria procedente. L'autorità giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si è proceduto nei suoi confronti in conformità al presente comma, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
8. Quando è esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo.
9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale. L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.
10. Se il reato per il quale si è proceduto all'arresto in flagranza non è compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale.
11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato è immediatamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.
12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale è fissato in quindici giorni.
13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il procedimento penale è sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti è assicurata con le modalità di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale mediante collegamento dal luogo in cui si trova.
14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.
15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo.
16. Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalità previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.
17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalità telematiche.
18. Per i reati di cui al comma 6 è competente l'autorità giudiziaria con sede in Roma.
19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
(Disposizioni organizzative)

1. Il Ministero dell'interno individua, tra il personale già in servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonché i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni, anche ai fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità delle diverse attività connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, è istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3. Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli anni 2024-2025, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unità dell'Area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unità da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unità dell'area dei funzionari e 30 unità dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è incrementato di 10 unità, con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma. Conseguentemente, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033.
7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma.
8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonché quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalità di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unità di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unità appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unità appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unità appartenente all'area degli assistenti e 8 unità dell'area degli operatori. Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:

a) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni in favore del Ministero della giustizia;

b) per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.
3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del presente articolo e dagli articoli 3, comma 1, lettera d), 4 e 5, comma 10, della presente legge nonché agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute.
5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;

b) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;

c) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;

d) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;

e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro;

f) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;

g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro;

h) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.297.905 euro;

i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;

l) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.844.975 euro;

m) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 3.204.146 euro;

n) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.967.581 euro.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

7. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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