PDL 1619

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1619

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARLONI, DAVIDE BERGAMINI, PIERRO

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per l'impiego abusivo della denominazione di «latte» e di quelle dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

Presentata il 18 dicembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Con un fatturato che supera i 18 miliardi di euro, il settore lattiero-caseario è il primo comparto dell'industria alimentare italiana. Le imprese del settore occupano più di 35.000 lavoratori (ben più di 100.000, se consideriamo l'indotto) e creano ricchezza in tutte le regioni del Paese.
I prodotti lattiero-caseari sono alimenti preziosi, il loro consumo è raccomandato dalle linee guida nutrizionali nazionali e internazionali, sono parte integrante della sana e corretta alimentazione e – nelle loro mille forme – raccontano storie, territori e tradizioni.
Anche per queste ragioni, la normativa dell'Unione europea ne promuove il consumo e ne tutela le denominazioni.
Purtroppo, però, è sempre più frequente riscontrare nelle etichette, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti alimentari un irregolare ricorso all'impiego di denominazioni lattiere o a richiami alle stesse per descrivere, definire e pubblicizzare – in accezione positiva o negativa – prodotti ottenuti da ingredienti di origine vegetale oppure nei quali gli ingredienti lattieri sono sostituiti in tutto o in parte da ingredienti di origine differente.
Tale comportamento è ingannevole per il consumatore, crea confusione tra prodotti appartenenti a categorie alimentari distinte e altera il funzionamento del mercato, a danno di tutta la filiera lattiera nazionale.
La denominazione di «latte» e le denominazioni dei prodotti lattiero-caseari sono tutelate e riservate dalla normativa dell'Unione europea ai prodotti lattiero-caseari.
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM), dispone che «Il “latte” è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione» e che «per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte».
Su tale presupposto, lo stesso regolamento (UE) n. 1308/2013 riserva la denominazione di «latte» e le denominazioni dei prodotti lattiero-caseari (come formaggio, yogurt, burro, mozzarella, ricotta e così via, siano esse denominazioni legali, usuali o descrittive) unicamente a tali prodotti.
La protezione delle denominazioni lattiero-casearie disposta dal regolamento (UE) n. 1308/2013 è radicata nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare negli articoli 39, 40, 41 e 43.
Tale protezione integra e va oltre la finalità di tutelare i consumatori dall'essere indotti in errore, secondo quanto prescritto dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (basato sull'articolo 114 dello stesso TFUE) e prevale, quale lex specialis, sulla normativa generale in materia di informazione alimentare destinata ai consumatori.
Il regime europeo di protezione si giustifica in virtù della specificità delle qualità del latte e delle finalità della politica agricola comune elencate dall'articolo 39 del TFUE:

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;

c) stabilizzare i mercati;

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Ne consegue:

che qualunque violazione della normativa europea che protegge la denominazione di «latte» e le denominazioni dei prodotti lattiero-caseari si pone in contraddizione e contrasto con queste finalità;

che la protezione accordata dalla normativa europea sull'OCM va intesa e interpretata alla luce delle rilevanti finalità dell'articolo 39 del TFUE e che, per conseguenza, l'uso indebito o l'abuso della denominazione di «latte» e delle denominazioni dei prodotti lattiero-caseari sussiste ogni volta che mediante tale condotta risultano in qualsiasi modo pregiudicate, anche in parte minima, le finalità del citato articolo 39, sia quando le denominazioni in questione siano utilizzate in accezione positiva, sia quando esse vengano impiegate con accezione negativa.

Sulla protezione delle denominazioni lattiero-casearie è più volte intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che da ultimo, con sentenza 14 giugno 2017 nel caso C-422/16, relativa al corretto utilizzo delle denominazioni dei prodotti vegetali, ha ribadito i princìpi fondamentali della protezione legale della denominazione di «latte» e delle denominazioni dei prodotti lattiero-caseari nel mercato unico europeo, specificando che il divieto di usare la denominazione «latte» e le denominazioni dei prodotti lattiero-caseari per designare prodotti vegetali si applica «anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l'origine vegetale del prodotto».
Il contrasto del crescente fenomeno dell'uso e abuso di definizioni, designazioni e descrizioni di vendita che violano la protezione delle denominazioni in esame è ostacolato dal fatto che il nostro Paese non ha fin qui introdotto specifiche disposizioni sanzionatorie per la violazione delle relative norme del regolamento (UE) n. 1308 del 2013, come invece è stato fatto per altre violazioni dello stesso regolamento, ad esempio quelle relative ai prodotti vitivinicoli.
La presente proposta di legge si compone di due articoli ed è volta a stabilire le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 1308 del 2013 consistenti nell'impiego abusivo o illecito della denominazione di «latte» e delle denominazioni dei prodotti lattiero-caseari nelle etichette, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti diversi da quelli ai quali tali denominazioni sono riservate.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano la denominazione di «latte» o le denominazioni di prodotti lattiero-caseari in violazione delle disposizioni dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 24.000 e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche qualora le denominazioni di cui al primo periodo siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative.
2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2.
(Autorità competenti all'irrogazione
delle sanzioni)

1. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle relative denominazioni ed è autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 1 della presente legge, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Restano ferme le competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni relative alle pratiche commerciali scorrette o ingannevoli.
3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite, in conformità alla vigente legislazione.
4. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 1 è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti mediante versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
5. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1 versati nel capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di cui al comma 4 del presente articolo sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
6. Le amministrazioni competenti svolgono le attività di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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