PDL 1616

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1616

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ANTONIOZZI, LOPERFIDO, ZURZOLO, CANNIZZARO, FURGIUELE

Modifiche agli articoli 609-ter, 609-quater e 609-quinquies
del codice penale in materia di reati sessuali in danno di minori

Presentata il 15 dicembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Il rinnovato interesse verso il minore e la sua condizione, che ha coinvolto la società civile e il mondo giuridico, impone un'attenta riflessione sui suoi diritti fondamentali, sollecitata soprattutto dall'influenza che il diritto convenzionale ed europeo esercita sulla legislazione interna.
Proprio a livello di normazione sovranazionale, infatti, nel corso degli anni, vi è stato un graduale mutamento di prospettiva nella direzione di una piena protezione da accordare al minore, già enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e, successivamente, nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 per la quale questi, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di protezione e cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica, in modo da essere in grado di crescere in maniera sana e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale in condizioni di libertà e dignità.
Più recentemente, inoltre, l'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata «Convenzione di New York», ha affermato la necessaria «preminenza» dell'interesse del minore, confermata anche dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale nel richiamare i diritti dei fanciulli ha stabilito che «In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse del minore deve essere considerato preminente».
Com'è noto, il concetto dinamico di «best interests of the child» di cui all'articolo 3 della citata Convenzione di New York non solo assume un ruolo di diritto sostanziale, ossia di un diritto fondamentale riconosciuto al minore, ma costituisce anche un principio interpretativo che deve essere utilizzato nel bilanciamento di interessi in gioco e che si configura come norma procedurale che obbliga gli Stati a predisporre adeguate procedure interne, non di tipo esclusivamente giurisdizionale ma soprattutto legislativo, per garantire i diritti del minore e il miglior interesse dello stesso. E tale interesse non si limita all'aspetto fisico e materiale ma avvolge il minore nella complessità delle componenti fisiche e psichiche, proiettandosi verso il futuro, accompagnandone la formazione e garantendo un armonico sviluppo della sua personalità.
A questo riconoscimento formale dei diritti dei minori, tuttavia, non sempre corrisponde nel diritto interno una tutela ampia ed effettiva, come dimostrano le più recenti strategie sui diritti dell'infanzia della Commissione europea e del Consiglio d'Europa che hanno evidenziato come, nonostante l'azione dell'Unione negli anni sia stata significativa, i sistemi nazionali non sempre si sono adeguati a rispettare i diritti dei minori ma, anzi, hanno concepito gli ordinamenti giuridici come mondi fatti «per e dagli adulti» senza tenere in debita considerazione le esigenze specifiche di soggetti con sviluppo in formazione della relativa personalità.
Creare un mondo a misura di minori significa, invece, puntare su uno sviluppo umano sostenibile, fondato sui princìpi di democrazia, di eguaglianza, di non discriminazione, di pace e giustizia sociale, che riconosca loro il diritto alla vita, alla famiglia, alla salute, all'ascolto, all'informazione, all'istruzione e li protegga anche da qualsiasi forma di abuso, sfruttamento e violenza sessuale.
In questo quadro si collocano l'articolo 34 della citata Convenzione di New York che impegna gli Stati a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale; la comunicazione della Commissione delle Comunità europee (COM(96)547 definitiva), del 27 novembre 1996, che, nel tener conto dei risultati del Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di bambini a fini commerciali, svoltosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, fornisce elementi di risposta specifici e concreti in materia di lotta al turismo sessuale; la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta Budapest il 23 novembre 2001 ed entrata in vigore il 1° luglio 2004, ratificata ai sensi della legge 18 marzo 2008, n. 81, quale strumento diretto a fronteggiare i reati relativi alla pornografia infantile; la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2012, n. 172; la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che considera l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare di quelli legati alla protezione e alle cure necessarie per il benessere degli stessi minori.
Nonostante ciò, tuttavia, secondo i dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità, in Europa su una popolazione di circa duecento milioni di bambini, diciotto milioni di essi subiscono abusi sessuali, quarantaquattro milioni subiscono abusi fisici e cinquantacinque milioni subiscono violenza psicologica. È stimato, inoltre, che in tutto il mondo un bambino su due, di età compresa tra i due e i diciassette anni, subisce una forma di violenza ogni anno e quasi trecento milioni di bambini tra i due e i quattro anni la sperimentano dai propri genitori o tutori.
La gravità dell'abuso varia a seconda di vari fattori quali l'età, la personalità del bambino, la durata e la modalità dell'abuso, i rapporti tra il minore e l'abusante e ogni abuso ha una storia a sé con effetti anche diversificati che si riverberano sulla psiche del minore, alterando l'equilibrio della personalità e incidendo sul suo sviluppo futuro.
È necessario, dunque, garantire un corretto sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale, tutelandolo adeguatamente da manipolazioni esterne.
A tale riguardo, si ricorda che tale obiettivo costituisce la ratio dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della Calabria della mozione n. 59 del 19 luglio 2023, volta ad innalzare la soglia dell'età del consenso intendendosi per essa l'età a partire dalla quale una persona può essere considerata capace di offrire un comportamento informato a condotte disciplinate dalla legge, in particolare per quel che riguarda il compimento di rapporti sessuali, ma è necessario dare un segnale più forte modificando la normativa di livello nazionale.
La presente proposta di legge, pertanto, si pone l'obiettivo di modificare l'articolo 609-quater del codice penale rubricato «Atti sessuali con minorenne», innalzando la soglia del consenso sessuale a sedici anni ed elevando a diciotto anni l'età fino alla quale deve essere accordata tutela al minore in relazione alle altre ipotesi delittuose previste dal medesimo articolo, nonché di modificare gli articoli 609-ter e 609-quinquies del codice penale in materia di circostanze aggravanti e di corruzione di minore.
In particolare, l'articolo 609-quater vigente fissa l'età del consenso a quattordici anni, una delle soglie più basse al mondo, nonostante la Convenzione di New York stabilisca che si intende «per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile».
Se all'epoca della formulazione del cosiddetto «codice Rocco» la contrapposizione dottrinale riguardava, da un lato, la libertà sessuale e, dall'altro lato, l'intangibilità sessuale, l'attuale formulazione è il frutto di un compromesso tra due correnti di pensiero, l'una diretta a riconoscere un pieno diritto del minore alla libertà di determinazione sessuale, l'altra volta a tutelarne il corretto e non precoce sviluppo psico-fisico considerato che la ragione della tutela del minore di quattordici anni risiede nella immaturità anche sessuale di questo e nel rispetto dovuto all'infanzia e all'adolescenza.
Il legislatore della riforma introdotta dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale, avrebbe potuto e dovuto stabilire la soglia di intangibilità assoluta a sedici anni ma ha optato per una presunzione assoluta iuris et de iure di irrilevanza del consenso prestato dal minore che non ha ancora compiuto i quattordici anni, stabilendo che, anche se caratterizzato da un precoce sviluppo fisico o da significativo ingegno, difetta di quelle capacità di giudizio che gli consentono di valutare le implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali, posto che il bene protetto non è la libertà di autodeterminazione del minore ma la sua integrità psico-fisica nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua personalità.
Si richiama al riguardo il parere del Consiglio regionale della Calabria e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria, istituito con legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, da sempre impegnato a promuovere programmi e azioni di sensibilizzazione circa le problematiche inerenti agli abusi sui minori e alla pedofilia e a sviluppare iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante, secondo cui tali considerazioni non possono valere esclusivamente per il minore infraquattordicenne ma vanno estese anche al minore di anni sedici per l'ovvia ragione che per quest'ultimo non si possa parlare di libertà sessuale.
Il discutibile compromesso realizzato dal legislatore della citata riforma è destinato, infatti, a scontrarsi con quell'area di liceità dallo stesso ancorata all'esistenza di rigorosi presupposti che rafforzano la tutela dell'infrasedicenne ogni qualvolta il soggetto attivo qualificato si trovi in una posizione di supremazia o abusi dei poteri connessi alla sua posizione ovvero abusi della fiducia, dell'autorità o dell'influenza esercitata sul minore.
La capacità del minore di esprimere un valido consenso, quindi, si eclissa all'interno di quegli ambiti relazionali che sono caratterizzati da differenziale di potere spingendo il legislatore a prevedere con presunzione insuperabile che in tali casi la volontà del minore è sempre viziata e sul piano sistematico e concettuale è indubbio che anche per il minore infrasedicenne è molto elevato il rischio di condizionamento per il grado di maturità necessariamente limitato in quella fase dello sviluppo psico-fisico.
La tutela rafforzata del minore infrasedicenne nei casi contemplati dall'articolo 609-quater del codice penale che richiede un'analisi puntuale dei fattori di condizionamento, testimonia che, al di là della posizione qualificata dei soggetti che entrano in relazione con il minore, ciò che rileva è la posizione di asimmetria cognitivo-esperienziale tra il minore e l'adulto.
A prescindere dalla posizione qualificata, infatti, l'adulto può vincere le resistenze del minore infrasedicenne inducendolo a superare le proprie riluttanze tramite tecniche «di manipolazione psicologica e di seduzione affettiva, sfruttando la superiorità in termini di età, esperienza, posizione sociale o la condizione di inferiorità del minore. Quest'ultimo, nell'ambito della relazione, è suscettibile di essere esposto a varie forme di condizionamento che includono il “ricatto affettivo”, potendo l'adulto fare leva sulla paura dell'abbandono, sul “senso del dovere”, sulla colpevolizzazione del rifiuto o su paragoni impropri per raggiungere il proprio obiettivo», come statuito dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, nella sentenza n. 4616 del 9 febbraio 2022.
Ciò implica che le pressioni e l'insidiosità degli artifici necessari a vincere la resistenza psicologica del minore sono spesso di gran lunga superiori alla sua limitata capacità di cogliere le situazioni per sé svantaggiose.
Sul piano criminologico non vi è, infatti, alcuna ragione per ritenere che l'influenza e il carisma esercitati da un adulto non collegato al minore da rapporti qualificati possano essere meno pregnanti rispetto a quelli che esercitano il tutore sulla pupilla o la docente sul discente o il medico sulla paziente affidata alle sue cure.
Ciò che in quest'ottica rileva non è, quindi, la limitazione che subirebbe la libertà di autodeterminazione del minore ma i giusti limiti apposti alla libertà sessuale dell'adulto dal momento che nessuna libertà può definirsi assoluta, ed è circoscritta, invece, da limiti interni ed esterni. La osannata e indiscussa libertà sessuale del minore rischia di trasformarsi in un'indiscriminata libertà sessuale di colui che si trova in una posizione di asimmetria psico-sessuale rispetto a questi.
La libertà del minore è una libertà in fieri, ossia in potenza, che si nutre di conquiste graduali e che affonda le sue radici nell'azione di responsabilità delle autorità chiamate non ad imporre «dall'alto» le proprie disposizioni normative ma ad accompagnare lo sviluppo del minore nella difficile opera di costruzione della sua identità, nella graduale maturazione della sua personalità sotto il profilo affettivo e psicosessuale, nella crescita equilibrata della sua sessualità.
Se non pare revocabile in dubbio che l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisca per il minore il diritto inviolabile di esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni che lo riguardano in funzione della sua età e della sua maturità e dunque sia riconosciuto allo stesso il diritto di sviluppare la propria individualità in tutte le sfere della personalità, compresa quella sessuale, è pur vero che l'articolo 34 della Convenzione di New York impegna gli Stati membri ad adottare particolari misure di protezione del minore da forme di sfruttamento e di violenza sessuale proprio al fine di garantire una corretta formazione della sua individualità, proteggendo la sfera della sua sessualità.
Nella difficile scelta di soluzioni di politica legislativa occorre, quindi, ineludibilmente ispirarsi ai criteri oggettivi desunti dai princìpi costituzionali, primi fra tutti il rispetto della dignità e la promozione dello sviluppo del minore.
Alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene non più eludibile la modifica della disciplina vigente diretta a innalzare la soglia del consenso sessuale a sedici anni, elevando a diciotto anni l'età fino alla quale deve essere accordata tutela al minore in relazione alle altre ipotesi delittuose previste dall'articolo 609-quater del codice penale.
Le ulteriori modifiche proposte agli articoli 609-ter e 609-quinquies del codice penale, infine, rappresentano una logica conseguenza della proposta di innalzamento dell'età del consenso a sedici anni: se si ritiene che il minore di anni sedici non possa prestare un valido consenso al compimento di atti sessuali in quanto debba essere tutelato nella sua integrità psico-fisica, risulta doveroso intervenire anche in materia di circostanze aggravanti e di corruzione di minorenne.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole: «anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «anni sedici».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 609-quater del codice penale)

1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al numero 1), le parole: «anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «anni sedici»;

2) il numero 2) è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: «compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «compie atti sessuali con persona minore di anni diciotto»;

c) al terzo comma, le parole: «compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «compie atti sessuali con persona minore di anni diciotto»;

d) al quarto comma, numero 1), le parole: «anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «anni sedici».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale)

1. Al primo comma dell'articolo 609-quinquies del codice penale, le parole: «anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «anni sedici».

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