PDL 1609

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1609

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZINZI, TONI RICCIARDI, POLIDORI, CAVANDOLI, PASTORELLA, CANGIANO, DI SANZO, OTTAVIANI, FURGIUELE, MONTEMAGNI, CENTEMERO, BOF, PRETTO, BICCHIELLI, MANES, CIOCCHETTI, MARINO

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato

Presentata il 13 dicembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – I dottori di ricerca sono una risorsa centrale e strategica per il sistema Paese. Sia a livello europeo, sia a livello nazionale, il valore del titolo di dottore di ricerca risulta in continua evoluzione: dalla formazione dei ricercatori a quella di innovatori, capaci di irradiare e trasferire conoscenze, metodologie e competenze ad alto valore aggiunto nel tessuto socioeconomico.
Superando la logica secondo cui tale formazione sarebbe spendibile soltanto all'interno del mondo accademico, è necessario, oltre che opportuno, tenere conto del contributo che tali risorse possono fornire per lo sviluppo e la crescita del Paese attraverso un loro virtuoso utilizzo nella pubblica amministrazione. Le amministrazioni pubbliche nel corso degli anni hanno progressivamente elevato i titoli di studio previsti per i ruoli di funzionario, richiedendo il requisito del diploma di laurea sia per l'accesso dall'esterno tramite concorso, di cui all'articolo 13 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sia per la «progressione verticale» interna, di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Successivamente, con provvedimenti del 2001 e del 2015 il titolo di dottore di ricerca è stato valorizzato ma nella pratica ad esso non è riconosciuto un sufficiente valore sia nei percorsi di accesso dall'esterno alle pubbliche amministrazioni, sia nelle procedure interne di sviluppo e progressione verticale, sia nelle procedure per il conferimento di particolari incarichi di responsabilità. Durante il loro percorso di studio e di ricerca, i dottorandi acquisiscono e perfezionano un metodo di lavoro scientifico e rigoroso finalizzato ad analizzare, descrivere, interpretare e valutare in maniera oggettiva e approfondita i fenomeni. Inoltre, affrontano oggigiorno anche una qualificata attività amministrativa (gestione di progetti, convegni, bandi per reclutamento del personale, procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, finanziamenti) e, in alcuni casi, assumono la rappresentanza esterna dell'ente di appartenenza. Tutto questo fornisce ai dottori di ricerca una formazione – anche professionale e non più limitatamente accademica – caratterizzata da efficaci doti di problem solving, spiccate competenze e conoscenze rivolte al continuo miglioramento, elevata capacità di trasferire modelli e paradigmi scientifici, organizzativi e comportamentali all'interno delle organizzazioni e competenze di indubbio valore.
Tuttavia, ad oggi, nonostante sia consolidata la tesi secondo cui la qualità delle organizzazioni è direttamente proporzionale alla qualità delle risorse che le compongono, questo asset strategico non risulta compiutamente valorizzato, laddove, invece, costituirebbero un quid pluris indiscutibile per il potenziamento del processo di miglioramento delle organizzazioni pubbliche e di misurazione dei risultati, di ampliamento della valutazione partecipativa dell'utenza e, in generale, di progressivo miglioramento dell'organizzazione generale. Questo è un aspetto centrale e dirimente, eppure nonostante l'indiscutibile valore aggiunto dato dall'aver superato una selezione pubblica e completato il successivo triennio di alta formazione universitaria, il titolo di dottore di ricerca non è al momento sufficientemente valorizzato nelle diverse articolazioni della pubblica amministrazione come confermato dall'ultima tornata dei rinnovi contrattuali.
La presente proposta di legge dispone la modifica dei decreti legislativi in materia di definizione dei titoli di studio necessari all'accesso ai concorsi interni ed esterni alla pubblica amministrazione, nonché delle disposizioni per la nomina a ricoprire incarichi di prestigio nella pubblica amministrazione medesima, affinché il possesso del titolo di dottore di ricerca sia adeguatamente valorizzato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le quote di riserva di cui al comma 1-ter»;

b) all'articolo 28, comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «o categoria apicale» sono inserite le seguenti: «ovvero sia in possesso del titolo di dottore di ricerca»;

c) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la tabella di equiparazione deve essere approvata entro sei mesi dalla chiusura dei rinnovi contrattuali di comparto e deve tenere conto delle eventuali modifiche alle aree funzionali intervenute nonché dell'istituzione dell'area destinata al personale di elevata qualificazione»;

d) all'articolo 35, comma 3, lettera e), dopo le parole: «scelti tra funzionari delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «preferibilmente di elevata qualificazione»;

e) all'articolo 35, comma 5.2, dopo le parole: «in materia di reclutamento del personale» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca»;

f) all'articolo 35-quater, comma 1, lettera e), dopo le parole: «per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione» sono inserite le seguenti: «amministrativa, gestionale e» e dopo le parole: «fasi concorsuali» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso una maggiore valorizzazione del titolo di dottore di ricerca»;

g) all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: «o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno,» sono inserite le seguenti: «tra cui il titolo di dottore di ricerca,».

Art. 2.
(Modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è modificato al fine di prevedere che i punteggi da attribuire ai titoli nell'ambito delle diverse categorie o all'interno delle stesse devono essere coerenti con il valore dei titoli nonché con la durata e la complessità del percorso di formazione per il loro conseguimento.

Art. 3.
(Modifica alla legge 15 luglio 2022, n. 99)

1. All'articolo 5, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti» sono inserite le seguenti: «, dottori di ricerca».

Art. 4.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24 dopo il primo anno è attribuito il titolo di professore a tempo determinato per l'anno accademico in cui gli stessi svolgono l'attività didattica e per l'anno accademico successivo»;

b) all'articolo 18, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-quater. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di seconda fascia alla chiamata di ricercatori di cui all'articolo 24, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare»;

c) all'articolo 24:

1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermi restando i vincoli di bilancio e nel rispetto delle indicazioni di programmazione vigenti, i contratti possono essere attivati esclusivamente previa verifica, in termini di sostenibilità, di quanto previsto dal comma 5. Le università che non predispongano una pianificazione coerente con tale obbligo non possono procedere all'assunzione di personale docente a qualsiasi titolo per la durata di tre anni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la verifica del rispetto della condizione di cui al presente comma»;

2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2030, ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati già titolari di incarico di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
1-quater. Le quote di riserva di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono cumulabili. Le università possono bandire procedure di selezione per posizioni in cui sia richiesto il possesso cumulativo dei requisiti di cui ai medesimi commi 1-bis e 1-ter»;

3) alla lettera d) del comma 2, le parole: «in relazione al dipartimento interessato» sono soppresse;

4) al comma 5, le parole: «a partire dalla conclusione del terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dalla conclusione del primo anno».

Art. 5.
(Facoltà di riscatto dei corsi di dottorato di ricerca)

1. Al fine di valorizzare, anche ai fini contributivi, il percorso formativo e professionale dei corsi di dottorato di ricerca, ad essi si applica la facoltà di riscatto di cui al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

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