PDL 1604

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1604

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BENVENUTO, BOF, CAVANDOLI, OTTAVIANI

Modifica all'articolo 57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di inserimento di clausole di sostenibilità ambientale nella documentazione progettuale e di gara

Presentata il 7 dicembre 2023

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende garantire la tutela del territorio e dell'ambiente nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, anche qualora non siano stati ancora definiti i criteri ambientali minimi (CAM), cui fare riferimento nei bandi di gara.
L'utilizzo dei CAM, da adottare con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi di quanto stabilito dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), di cui al decreto del medesimo Ministro 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, è stato reso obbligatorio per i contratti pubblici dall'articolo 57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Tuttavia, i CAM non sono stati ancora definiti per tutti i materiali e nemmeno è stata ancora completata l'emanazione dei decreti attuativi sui sottoprodotti e sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi degli articoli 184-bis e 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Peraltro, l'evoluzione tecnologica e l'ingresso continuo nel mercato di nuovi materiali, rendono difficile l'esame di tutti i prodotti e beni disponibili.
La presente proposta di legge intende sopperire a tali difficoltà promuovendo l'economia circolare, ai sensi delle norme nazionali ed europee, con particolare riguardo al mercato dei materiali recuperati dai rifiuti e al loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici. Infatti, il recupero dei rifiuti e la produzione e l'utilizzo dei materiali riciclati nel comparto delle costruzioni comporta la riduzione sia delle attività di estrazione a monte sia del conferimento di rifiuti in discarica a valle.
Il tema dell'economia circolare è stato affrontato numerose volte in sedi nazionali e sovranazionali e ad oggi costituisce una delle principali priorità dell'Unione europea. La politica dell'UE in materia di rifiuti è tradizionalmente incentrata su una gestione dei rifiuti sostenibile per l'ambiente. La tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e il pacchetto sull'economia circolare mira a trasformare l'economia dell'UE in un'economia sostenibile entro il 2050. Nell'ambito del Green Deal europeo, il piano d'azione per l'economia circolare stabilisce un programma orientato al futuro per un'Unione più pulita e competitiva. Il recente pacchetto di direttive sull'economia circolare comprende misure che contribuiranno a promuovere la transizione dell'UE mediante un aumento del riciclaggio e del riutilizzo, con lo scopo di incentivare la competitività globale, promuovere la crescita sostenibile e creare nuovi posti di lavoro.
In tale ambito, i rifiuti da attività di costruzione e demolizione rappresentano una quota significativa del problema e, proprio per questo, il riciclaggio di tali rifiuti è sottoposto a un obiettivo vincolante a livello europeo. Nei sistemi di economia circolare i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e le risorse restano all'interno del sistema economico, in modo da essere utilizzate più volte a fini produttivi e creare nuovo valore.
Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, recante norme affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo, individua regole e definizioni affinché le regioni possano adottare analoghe disposizioni per raggiungere tale obiettivo.
Successivamente, al fine di rendere operative le disposizioni del citato decreto n. 203 del 2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha emanato alcune circolari contenenti le istruzioni da seguire per il corretto acquisto dei beni, in relazione a ciascun settore merceologico, anche se è opportuno segnalare che il repertorio del riciclaggio previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto n. 203 del 2003 non è mai stato reso operativo, rendendo così di fatto inattuabili le prescrizioni del decreto stesso.
Viene altresì evidenziato, da parte delle regioni, che il citato decreto n. 203 del 2003 è di fatto risultato inapplicabile a causa di una regolamentazione procedurale inefficiente. Al fine di prevedere procedure più efficienti e dinamiche, il citato PAN GPP del 2008, successivamente rivisto ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e da ultimo sostituito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2023, estende la possibilità e la sollecitazione a effettuare acquisti di beni e servizi con criteri di green public procurement oltre l'ambito ristretto dei prodotti ad alto contenuto di riciclo nonché pone l'attenzione a criteri di impatto ambientale complessivo, dall'efficienza energetica all'efficienza in termini di una minor produzione di rifiuti e, conseguentemente, a una più sostenibile gestione del fine vita dei beni e dei materiali.
La presente proposta di legge intende garantire, in tutti i casi di mancata definizione dei CAM, un livello minimo di riciclo dei prodotti e dei beni utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e da altri soggetti economici.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, in caso di mancata definizione dei criteri ambientali minimi di cui al medesimo comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, anche di clausole contrattuali volte a prevedere, nel rispetto delle norme generali e speciali di settore, l'onere di utilizzo, in misura pari o superiore al quaranta per cento del fabbisogno relativo a ciascun appalto o concessione, di prodotti e beni derivanti da un processo di produzione regolare e certificato svolto ai sensi degli articoli 184-bis o 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi in cui il costo dei predetti beni e prodotti superi il valore di mercato della materia prima vergine equivalente e disponibile.
2-ter. Al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il soggetto partecipante alla gara è tenuto a specificare le caratteristiche del prodotto o del bene derivante da un processo di produzione regolare e certificato svolto ai sensi degli articoli 184-bis o 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la norma tecnica UNI di riferimento ovvero a dimostrare il possesso della registrazione al sistema di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono tenute in considerazione anche nei documenti di gara ai fini dell'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5».

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