PDL 1595

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1595

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MAIORANO, AMBROSI, AMORESE, CONGEDO, LA SALANDRA, LONGI, MARCHETTO ALIPRANDI, PADOVANI, POLO, GAETANA RUSSO

Disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121

Presentata il 5 dicembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, istituita nel luglio 1839, rappresenta un riconoscimento istituzionale che intende conferire lustro e onore a quanti hanno prestato attività per lungo tempo a servizio del Paese in ruoli di rilievo all'interno delle Forze armate. Già in un'occasione il legislatore ha provveduto a estendere l'onorificenza, che inizialmente era riservata ai soli ufficiali, anche ai sottufficiali. Ad oggi rimangono tuttavia ancora e sorprendentemente esclusi dalla possibilità di esserne insigniti quanti tra dirigenti, commissari, ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato sono stati arruolati prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121 – che ha previsto il passaggio della Polizia da corpo a ordinamento militare a civile –, vale a dire che hanno intrapreso la carriera militare. Detta esclusione, che appare anacronistica, penalizza ulteriormente e ingiustificatamente le predette categorie, che già hanno sofferto, e a qualche titolo subìto, la demilitarizzazione del loro corpo di appartenenza, ma hanno comunque svolto per decenni i compiti di pubblica sicurezza con dedizione e professionalità.
La presente proposta di legge intende rimediare a questa stortura prevedendo l'estensione della possibilità di conferire la medaglia anche agli appartenenti ai suddetti ruoli. In particolare l'articolo 1, comma 1, prevede l'applicazione dell'articolo 1459 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cioè della norma che prevede la facoltà di concedere detta medaglia agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, anche ai dirigenti, direttivi, ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato arruolati prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbiano prestato servizio per dieci lustri complessivi nel comparto difesa e sicurezza. Il successivo comma 2 stabilisce che per gli appartenenti alle Forze di Polizia la medaglia sia concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa. Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che gli oneri derivanti dalla concessione della medaglia agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato siano a carico del Ministero dell'interno. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Concessione della medaglia mauriziana al personale della Polizia di Stato)

1. L'articolo 1459 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica ai dirigenti, direttivi, ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato arruolati prima della data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbiano comunque prestato servizio nel comparto difesa e sicurezza per un periodo di dieci lustri complessivi.
2. Al personale di cui al comma 1 la medaglia mauriziana è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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