PDL 1593

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1593

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRANCESCO SILVESTRI, ALFONSO COLUCCI, ILARIA FONTANA

Disposizioni in materia di conferimento di poteri speciali alla città di Roma, capitale della Repubblica

Presentata il 4 dicembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'articolo 114 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al primo comma stabilisce che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato», e al terzo comma dispone che «Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».
La rilevante peculiarità del ruolo di capitale della Repubblica deriva, evidentemente, dall'attribuzione di funzioni di rilevanza nazionale (sede degli organi costituzionali, nonché delle rappresentanze degli Stati esteri presso la Repubblica italiana, lo Stato della Città del Vaticano e le istituzioni internazionali). Conseguentemente, appare costituzionalmente necessario dare seguito a tale disposto prevedendo una specialità nell'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite rispetto ad altri enti locali.
Roma non può più essere trattata dall'ordinamento come un qualsiasi altro ente locale perché, dotata di adeguati poteri, strumenti e risorse, essa può assumere anche il ruolo di volano di sviluppo per l'intera comunità nazionale.
Per tali ragioni appare improcrastinabile e urgente riavviare un serio dibattito nelle sedi istituzionali nazionali sul futuro della capitale della Repubblica italiana: un dibattito costruttivo, programmatico e non dettato soltanto da motivi di carattere emergenziale.
Nel corso della XVIII legislatura, il Movimento 5 stelle ha imposto il dibattito sul ruolo istituzionale di Roma capitale e sulle funzioni ad essa attribuite. Eppure, mentre la proposta di legge costituzionale (atto Camera n. 1854 e abbinate) è approdata in prima lettura all'Assemblea della Camera dei deputati, quella ordinaria (atto Camera n. 2931 e abbinate) – considerata altrettanto rilevante anche dallo stesso comune di Roma – non ha concluso l'iter parlamentare in Commissione a causa dell'impasse politica che si è generata al termine della precedente legislatura.
Per le ragioni sopra richiamate si ritiene indispensabile riprendere una seria discussione anche alla luce dei prossimi eventi di livello internazionale a cui la nostra capitale sarà tenuta ad adempiere al massimo delle proprie capacità: Giubileo 2025 e auspicabilmente, Expo 2030, con particolare riferimento ai settori dei trasporti, dei rifiuti, della sicurezza urbana e del decoro, ponendo sempre al centro i cittadini romani che vivono la capitale anche al di fuori dei grandi eventi.
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello, dunque, di fornire la capitale di un quadro normativo volto ad aumentare l'efficienza dell'amministrazione capitolina, attraverso interventi puntuali nei settori che ad oggi risultano cruciali per la città: in particolare, i trasporti, i rifiuti, la rigenerazione urbana, l'emergenza abitativa e il decoro.
La presente proposta di legge si compone di otto articoli.
L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge, volta ad adeguare l'ordinamento alla specialità dello status di capitale, nell'ambito del disegno costituzionale nonché, al comma 2, di attuare forme di decentramento necessarie per migliorare l'attuale assetto ibrido, auspicando un ulteriore decentramento per rispondere alle necessità nei settori dei trasporti e del decoro urbano.
All'articolo 2, in relazione all'auspicabile potenziamento delle funzioni di Roma capitale in sede di Conferenza unificata, si dispone la modifica del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, prevedendo che la stessa Conferenza possa essere convocata, con cadenza trimestrale, anche su richiesta del sindaco di Roma capitale, al quale è quindi attribuito anche un potere di impulso.
L'articolo 3 concerne l'acquisizione diretta, da parte di Roma capitale, delle risorse per il trasporto pubblico locale. A tale riguardo, al comma 1, sono apportate modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Attualmente la ripartizione delle risorse del Fondo è effettuata dalle regioni a statuto ordinario attraverso la riproposizione, in deroga, della spesa storica. A seguito delle modifiche proposte, si prevede l'inserimento di Roma capitale tra i soggetti a cui sono trasferite direttamente le risorse in oggetto. Il comma 2 specifica che le risorse sono da considerare ulteriori e quindi aggiuntive rispetto a quelle già previste per la regione Lazio.
L'articolo 4 riguarda il trasferimento delle funzioni di pianificazione e di indirizzo di trasporto pubblico su area vasta a Roma capitale. Ad oggi queste funzioni sono attribuite alle città metropolitane che svolgono, ai sensi della legge istitutiva 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta «legge Delrio», funzioni di «pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente». La stessa legge Delrio ha trasferito tali funzioni dalle province alle città metropolitane, ove istituite. Pertanto, la modifica proposta prevede che, in deroga a quanto stabilito in via generale per tutte le città metropolitane, le funzioni provinciali siano trasferite a Roma capitale, fatta salva la pianificazione dei trasporti che, alla luce dell'esperienza dei piani urbani della mobilità sostenibile, deve essere svolta di concerto tra i due enti, alla luce della forza centripeta che la città di Roma esercita rispetto ai comuni della prima cintura.
L'articolo 5 mira a superare il riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e i comuni in materia di gestione dei rifiuti, assegnando a Roma capitale ulteriori funzioni amministrative rispetto a quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012, attribuendo alla stessa prerogative molto più ampie. Si prevede infatti che Roma capitale eserciti le competenze assegnate alle regioni con riferimento al suo territorio. Con la modifica della lettera a) del citato articolo 7 concernente la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale, sono richiamati il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, cosiddetto «regolamento sulla tassonomia», con particolare riferimento all'articolo 17 in materia di danno significativo agli obiettivi ambientali, le direttive 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, i princìpi generali che regolano la gestione dei rifiuti nonché i relativi criteri di priorità (gerarchia dei rifiuti) di cui agli articoli 178 e 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È altresì richiamato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dalla regione Lazio, con deliberazione del consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, che, alla luce della ricognizione e verifica dei fabbisogni, prevede la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori nel territorio della regione medesima e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, al riciclo, al recupero e alla valorizzazione dei rifiuti, in applicazione, nella regione Lazio, dell'articolo 15, comma 1-bis, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, e della «Strategia Rifiuti Zero» che costituisce il riferimento programmatico del PRGR.
L'articolo 6 definisce un quadro procedimentale di riferimento finalizzato alla realizzazione di opere e di interventi di interesse strategico per Roma capitale che, attraverso la riqualificazione e la rigenerazione del territorio urbanizzato e dello spazio costruito, consentano di migliorare la qualità e la funzionalità degli spazi destinati a infrastrutture e servizi pubblici e delle dotazioni ambientali e sociali, evitando il consumo di suolo e la dispersione insediativa. A tale fine, si dispone che la programmazione dei predetti interventi possa essere approvata nell'ambito e con le procedure previste in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 61 del 2012, prevedendo che la determinazione conclusiva costituisca variante degli strumenti urbanistici e che, in determinati casi espressamente indicati – sebbene l'elencazione proposta al comma 6 sia meramente indicativa – le modifiche al programma degli interventi non costituiscano variante. Nel caso di mancata intesa o di urgenza, così come previsto dall'articolo 6, si prevede l'intervento del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
L'articolo 7 dispone la reviviscenza della disposizione prevista dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012, in materia di determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 1, e dall'allegato 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016. La disposizione prevede dunque che la determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica sia adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta elaborata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
L'articolo 8, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi)

1. In attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, la città di Roma, capitale della Repubblica, dispone di particolari forme di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione al fine di garantire il miglior esercizio delle funzioni che l'ente territoriale svolge quale sede degli organi costituzionali, delle istituzioni repubblicane nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
2. Lo Statuto di Roma capitale, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attua il decentramento amministrativo, provvedendo prioritariamente a garantire livelli adeguati di servizio nel trasporto pubblico locale e di decoro urbano.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, in materia di raccordi istituzionali)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sessione è convocata in via ordinaria con cadenza trimestrale. Essa può essere convocata in via straordinaria su richiesta del sindaco di Roma capitale o di altro componente della sessione medesima».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e a Roma capitale»;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e Roma capitale»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e con Roma capitale».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono aggiornati il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante a Roma capitale, ai sensi del comma 1.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di trasporto)

1. Dopo il comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è inserito il seguente:

«44-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 44, le funzioni fondamentali delle province di cui al comma 85, lettera b), sono esercitate come segue:

a) la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale è redatta di concerto tra Roma capitale e la città metropolitana di Roma;

b) le funzioni concernenti le autorizzazioni e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, sono attribuite a Roma capitale».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, in materia di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Sindaco di Roma esercita le competenze assegnate alle regioni con riferimento al territorio di Roma capitale, ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, delle direttive 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 196 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi nel rispetto del PRGR di cui alla lettera a);

c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali, diverse dalle modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui al citato articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Art. 6.
(Disposizioni per l'attuazione di interventi infrastrutturali di interesse strategico)

1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di interesse strategico per il ruolo di Roma capitale, finalizzati al riuso e alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, marginali o dismesse, mediante interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, degli spazi da destinare a verde pubblico e a parchi urbani e di forestazione urbana, alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutture stradali, della mobilità sostenibile e idriche, nonché all'adeguamento delle reti tecnologiche, Roma capitale delibera il programma di interventi di interesse strategico, contenente le attività e gli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici da realizzare, le relative modalità di attuazione nonché l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e i relativi tempi.
2. Qualora la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 1 richieda l'azione integrata e coordinata tra diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale, nell'ambito della sessione istituita nella Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, promuove un'apposita intesa istituzionale con la regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. La determinazione conclusiva del procedimento di cui al presente articolo sostituisce a ogni effetto pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o di servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fatta salva la tutela di ambiti o di edifici di valore storico-architettonico, culturale o testimoniale.
4. La determinazione conclusiva del procedimento di cui al presente articolo costituisce, altresì, variante degli strumenti urbanistici vigenti e produce gli effetti di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ai fini di cui al presente articolo, le modifiche al programma di interventi di cui al comma 1 non costituiscono variante quando riguardano modifiche strettamente necessarie e non significative della perimetrazione o della localizzazione degli interventi ovvero dei parametri tipologici o dimensionali e quando non comportano incrementi del carico urbanistico.

Art. 7.
(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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