XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1586
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 novembre 2023 (v. stampato Senato n. 857)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(
TAJANI
)
di concerto con il ministro della giustizia
(
NORDIO
)
con il ministro dell'interno
(
PIANTEDOSI
)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(
GIORGETTI
)
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 novembre 2023
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, di seguito denominato «Trattato».
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione č data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.