PDL 1586

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1586

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 novembre 2023 (v. stampato Senato n. 857)

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( TAJANI )

di concerto con il ministro della giustizia
( NORDIO )

con il ministro dell'interno
( PIANTEDOSI )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 novembre 2023

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, di seguito denominato «Trattato».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione č data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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