XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1585
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 novembre 2023 (v. stampato Senato n. 782)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(
GIORGETTI
)
con il ministro delle imprese e del made in italy
(
URSO
)
con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(
LOLLOBRIGIDA
)
con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(
PICHETTO FRATIN
)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(
SALVINI
)
e con il ministro della salute
(
SCHILLACI
)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 novembre 2023
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:
a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;
b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 3 delle Modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni degli accordi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
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