PDL 1583

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1583

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BARBAGALLO, BERRUTO

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva

Presentata il 30 novembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Gli episodi di violenza nel corso delle manifestazioni sportive sono in costante aumento e, tra questi, assumono particolare rilievo gli atti commessi in danno di arbitri e di altri soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel contesto della direzione di gara.
Per individuare i fenomeni di violenza, l'Associazione italiana arbitri (AIA) della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), nel 2007, ha istituito l'Osservatorio sulla violenza agli ufficiali di gara quale strumento di monitoraggio degli atti di violenza in danno dei propri associati. I rapporti prodotti periodicamente dall'Osservatorio rappresentano non solo uno strumento di monitoraggio interno con il quale si analizzano le cause e i mezzi di contrasto, ma diventa anche un mezzo utile per il pertinente approfondimento da parte delle istituzioni esterne.
Tra le principali forme di violenza si possono annoverare: la violenza fisica grave, cioè la violenza che procura un danno fisico all'ufficiale di gara, accertato mediante refertazione sanitaria; la violenza fisica, senza accertamento da parte di un presidio ospedaliero; la violenza tentata da parte di tesserati (calciatori, allenatori e dirigenti) che, però, non cagiona danni fisici all'ufficiale di gara; la violenza morale, ossia le condotte discriminatorie in danno degli ufficiali di gara poste in essere da soggetti tesserati.
In Italia, il rapporto del citato Osservatorio aggiornato al 23 novembre scorso riporta dati complessivamente in aumento per quest'anno, pari a 124 casi rispetto agli 85 della stagione sportiva precedente, registrati nel medesimo periodo. Il maggior numero di episodi è stato registrato, nell'ordine, nelle seguenti regioni: 20 in Campania, 14 in Piemonte, 13 in Toscana, 12 in Lombardia, 12 in Sicilia, 11 nel Lazio. Gli episodi rilevati nelle diverse categorie di campionato sono: 27 nella seconda categoria, 26 nelle giovanili, 16 nella promozione, 15 nella prima categoria, 11 nella terza categoria e nella Juniores. Per quanto concerne, infine, i dati relativi agli autori delle violenze 75 casi riguardano i calciatori, 33 i dirigenti e 16 le persone estranee.
La normativa italiana in materia prevede specifici casi di applicazione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, cosiddetto «Daspo», la cui disciplina necessita di alcuni adattamenti. La presente proposta di legge ha, infatti, tra le sue finalità principali quella di uniformare la normativa in tema di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di un arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva; di introdurre specifiche aggravanti di pena; di prevedere specifiche disposizioni in materia di «Daspo» e l'obbligo di firma per le ipotesi di lesioni personali o omicidio preterintenzionale. Di seguito si intende offrire un quadro analitico delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge, che si compone di tre articoli.
L'articolo 1, comma 1, apporta alcune novelle alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, estendendo, alla lettera a), il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive a quanti si rendano responsabili dei delitti richiamati dall'articolo 585-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente proposta di legge. In ossequio alla presunzione di innocenza sancita dall'articolo 27 della Costituzione, si ritiene indispensabile prevedere che tali condotte siano state vagliate come sussistenti successivamente alla conclusione delle indagini preliminari e con l'esercizio dell'azione penale. A tale fine, si prevede che per l'applicazione della sanzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive è sufficiente essere imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui al citato articolo 585-bis del codice penale.
La lettera b), introducendo un periodo al comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, dispone che è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 nei casi di soggetti imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 585-bis del codice penale. In particolare, si prevede che la durata della prescrizione e del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive non possa essere inferiore a tre anni nei casi di lesioni personali, a cinque anni nei casi di lesioni personali gravi o gravissime e a dieci anni nei casi di omicidio preterintenzionale.
La lettera c) abroga l'articolo 6-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 401 del 1989, introdotto dal decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che dispone l'applicazione delle norme del codice penale concernenti le «lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali» anche nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.
L'articolo 2 della proposta di legge reca modifiche al codice penale. Per offrire una più ampia tutela alla vittima di condotte violente, all'articolo 131-bis si prevede una presunzione assoluta di non tenuità del fatto qualora la condotta sia stata commessa in danno del giudice di gara in occasione o a causa di una manifestazione sportiva. Ciò evidenzia il maggior disvalore della condotta qualora commessa in danno di un arbitro.
Viene inoltre introdotto l'articolo 585-bis, rubricato «Lesioni personali o omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive», per introdurre un'aggravante che determina l'aumento della pena da un terzo alla metà nei casi di lesioni personali e di omicidio preterintenzionale qualora i fatti siano in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva ovvero che svolgono un incarico nell'ambito di una manifestazione sportiva. Tale ultima previsione amplia la sfera di applicazione della nuova aggravante, estendendola ai reati commessi contro vari soggetti tra i quali gli osservatori arbitrali, spesso intervenuti a difesa degli arbitri ed essi stessi vittime di violenza. L'aggravante trova un duplice fondamento: da una parte, infatti, la circostanza che il soggetto vittima di violenza rappresenta un'autorità decisionale nell'ambito della gara, all'uopo demandata in nome e per conto della federazione di appartenenza; dall'altra parte, la necessità di riconoscere il disvalore sociale di una condotta che, spesso, viene consumata nel corso di eventi e manifestazioni sportive ai quali prendono parte centinaia o migliaia di spettatori, tra cui bambini, giovani e famiglie, con inevitabile ripercussione e compromissione di quei valori-cardine che lo sport praticato nell'evento mira a tutelare e a diffondere.
In conclusione, si reputa necessario un serio impegno da parte dello Stato per arginare e contrastare tutti i fenomeni di violenza, nella consapevolezza che la presente proposta di legge possa costituire un primo e importante segnale per porre un freno a deplorevoli condotte.
Tuttavia, è evidente che, oltre alla legge, è necessaria una profonda azione sul piano culturale che parta dalla sensibilizzazione dei più piccoli affinché nei campi da gioco si concretizzino i valori più alti dello sport senza dare luogo a manifestazioni di violenza di sorta.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) coloro che risultino imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 585-bis del codice penale»;

b) all'articolo 6, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1, lettera a-bis), è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata della stessa nonché del divieto di cui al comma 1 non può essere inferiore a:

a) tre anni, nei casi di lesioni personali;

b) cinque anni, nei casi di lesioni personali gravi o gravissime;

c) dieci anni, nei casi di omicidio preterintenzionale»;

c) il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies è abrogato.

Art. 2.
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 131-bis, terzo comma, numero 1), dopo le parole: «commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,» sono inserite le seguenti: «nonché, in ogni caso, per delitti commessi in danno dell'arbitro o di altro soggetto incaricato di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso in occasione o a causa di quest'ultima»;

d) dopo l'articolo 585 è inserito il seguente:

«Art. 585-bis. – (Lesioni personali o omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive) – Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584 del codice penale la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di arbitri ovvero di altri soggetti designati dalla federazione di appartenenza per assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva o per svolgere un incarico nell'ambito di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso a causa o in occasione della manifestazione medesima».

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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