PDL 1581

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1581

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CASASCO, PAOLO EMILIO RUSSO

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale

Presentata il 30 novembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha la finalità di prevedere la costituzione di diritto delle circoscrizioni di decentramento nelle città con più di 100.000 abitanti, che originariamente costituiva il limite previsto dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tale limite nel corso degli anni è stato elevato a 250.000 abitanti, lasciando ai comuni con popolazione inferiore la facoltà di istituire le circoscrizioni di decentramento; successivamente, l'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), come modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera c), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale previste dal citato articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fatti salvi i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno facoltà di istituirle, purché la popolazione media sia non inferiore a 30.000 abitanti.
A partire dal 2008 la polemica sui cosiddetti «costi della politica», alimentata invero da un periodo di crisi economica estremamente severa a livello mondiale, ha assunto dimensioni e toni sempre più elevati, in alcuni casi smodati, portando a confondere in un blocco indistinto, da un lato, i veri e propri costi nonché i privilegi ingiustificati della politica e, da un altro lato, i costi del funzionamento delle istituzioni democratiche ai vari livelli, dando vita ad enunciazioni non veritiere che oggi definiremmo «fake news».
Un esempio emblematico in tal senso è costituito dalla cosiddetta «riforma delle province», intervento al quale alcune forze politiche e autorevoli commentatori dell'epoca ascrivevano risparmi economici pari a miliardi di euro. Tali previsioni e quantificazioni alla prova dei fatti si sono rivelate del tutto infondate, come dimostrato dalla relazione tecnica del disegno di legge governativo (atto Camera n. 1542 della XVII legislatura, successivamente approvato e divenuto legge 7 aprile 2014, n. 56), in cui gli effetti finanziari ascritti all'intervento di riforma erano individuati in 111 milioni di euro di costi effettivi per gli amministratori provinciali e in 318,7 milioni di euro di spesa stimata, di cui 118 milioni di euro a carico dello Stato, per lo svolgimento delle elezioni provinciali.
Anche gli interventi restrittivi nei confronti delle circoscrizioni di decentramento non hanno ovviamente dato i risultati sperati sia perché il costo sostenuto dagli enti locali per la loro istituzione e gestione è sostanzialmente nullo sia perché gli enti medesimi sono stati privati di organismi di partecipazione che consentono una gestione amministrativa più efficiente. Le circoscrizioni di decentramento consentono infatti un'azione amministrativa che origina da una conoscenza diretta delle esigenze del territorio amministrato, tra le quali anche il decoro e la sicurezza urbana.
Sulla base delle sopra richiamate considerazioni, la presente proposta di legge propone il ritorno allo status quo ante, prevedendo la costituzione di diritto delle circoscrizioni di decentramento in tutte le città con un numero di abitanti superiore a 100.000 abitanti, pur mantenendo l'ulteriore requisito della popolazione media di 30.000 abitanti per ciascuna circoscrizione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 abitanti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».

Art. 2.
(Abrogazione della lettera b) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. La lettera b) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogata.

Art. 3.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.

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