PDL 1575

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1575

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARIANNA RICCIARDI, BRUNO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FEDE, MORFINO

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di scorrimento delle graduatorie per l'ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato

Presentata il 28 novembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi anni il Servizio sanitario nazionale è stato sottoposto ad un progressivo definanziamento che non solo ha peggiorato il rapporto tra i cittadini e gli operatori della salute ma ha anche ridotto l'attrattività di alcune professioni sanitarie. Tra queste professioni spiccano alcuni ambiti specialistici come il settore dell'emergenza-urgenza, ma è soprattutto per l'intera categoria professionale degli infermieri che si sta assistendo ad una progressiva riduzione dell'attrazione da parte dei giovani diplomati. Il problema principale del numero programmato alla facoltà di scienze infermieristiche è l'assenza di un congruo numero di candidati alle prove di selezione. Questa grave carenza è determinata dalla scarsa valorizzazione professionale dei nostri infermieri per cui non esiste una normativa unitaria che ne disciplini le possibilità di carriera, a partire dal profilo base, nel Servizio sanitario nazionale. In aggiunta alle ridotte possibilità di carriera anche le retribuzioni non elevate, se confrontate non solo con quelle degli altri Paesi europei ma anche con i salari degli altri professionisti della pubblica amministrazione italiana, stanno rendendo meno attrattiva questa professione. Gli infermieri lavorano di notte e nei giorni festivi, con intensità e responsabilità superiori alla media degli altri dipendenti pubblici, con la conseguenza che il percorso universitario propedeutico allo svolgimento di questa professione appare sempre meno attraente. All'ultimo test di iscrizione alle facoltà di scienze infermieristiche, il numero dei candidati è stato di poco superiore ai posti disponibili. Inoltre, poiché gli iscritti non erano uniformemente distribuiti nel territorio nazionale, in alcune facoltà, soprattutto del nord Italia, i corsi universitari avranno dei posti vacanti mentre allo stesso tempo nelle facoltà del sud d'Italia si registrerà un numero cospicuo di giovani impossibilitati a intraprendere questo percorso universitario.
Pertanto, con la presente proposta di legge, in attesa di una revisione complessiva del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'inquadramento della professione infermieristica, si intende far incontrare la richiesta degli aspiranti infermieri con l'offerta formativa delle sedi universitarie.
A tal fine si prevede di novellare la legge 2 agosto 1999, n. 264, che disciplina l'accesso programmato ai corsi universitari a livello nazionale.
L'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 264 del 1999 individua, quali tipologie di corsi ad accesso programmato a livello nazionale, i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura nonché i corsi di laurea di primo e secondo livello concernenti la formazione del personale sanitario di 22 tipologie di professioni, quali ad esempio scienze infermieristiche e, infine, i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. L'articolo 3 definisce i criteri con cui individuare il numero dei posti da assegnare ad ogni ateneo sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo. L'articolo 4 prevede, infine, che l'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore. Sempre all'articolo 4 è previsto che il Ministro dell'università e della ricerca determini con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede lo scorrimento delle graduatorie in base alle disponibilità di posti negli atenei a livello nazionale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, gli atenei che all'esito delle prove di cui al comma 1 abbiano posti disponibili per l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 consentono l'accesso ai predetti corsi agli studenti che abbiano superato la prova di ammissione presso gli atenei del territorio nazionale che abbiano esaurito la disponibilità dei posti programmati».

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei posti, detta le disposizioni operative per consentire lo scorrimento delle graduatorie, compatibilmente con i posti, come singolarmente espressi da ciascun ateneo, nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca.

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